Sentenza 4 aprile 2006
Massime • 1
Il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, e indipendentemente dall'accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'agente o della sussistenza dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale. (Nella fattispecie, relativa al reato di omessa comunicazione, da parte del condannato per reati di stampo mafioso, alla polizia tributaria delle variazioni del proprio patrimonio, la Corte ha respinto il ricorso basato sulla dedotta mancanza del dolo nell'avvenuta omissione, alla quale era conseguito il sequestro preventivo dei beni del ricorrente).
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Decreto di sequestro preventivo Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata a seguito di ricorso depositato avverso un provvedimento di rigetto emesso dal tribunale del riesame. In particolare, la difesa impugnava un decreto di sequestro preventivo emesso in relazione all'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-bis, comma 1, lett. a), riferibile al reato presupposto di cui all'art. 515 c.p. Analizziamo nel dettaglio la decisione della Suprema Corte. Indice: 1. Il decreto di sequestro preventivo 2. I motivi di ricorso della società: 2.1 Il GIP che ha emesso il sequestro è incompetente per territorio 2.2 Non sussiste il fumus del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2006, n. 15298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15298 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 04/04/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1200
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 003501/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NU AN, N. IL 27/03/1942;
avverso ORDINANZA del 29/09/2005 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CESQUI Elisabetta, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensori Avv.to DI BENEDETTO Giovanni, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza del 29 settembre 2005, il tribunale di Palermo, pronunciandosi sulla richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo della quota di 1/3 di due immobili acquistati a titolo ereditario da NU FR, indagato per il reato di omessa comunicazione di variazione patrimoniale alla polizia tributaria (L. n. 646 del 1982, art. 31), rigettava la richiesta condannando il richiedente al pagamento delle spese del procedimento incidentale.
L'ordinanza evidenziava che non spettava al tribunale del riesame effettuare valutazioni in ordine all'elemento soggettivo del reato ascritto all'indagato, atteso che, in tema di sequestro preventivo, il compito dei giudici di verificare la sussistenza delle condizioni di legittimità della misura cautelare applicata deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni indagine riguardo alla ricorrenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi. Nessuna concreta rilevanza, pertanto, poteva essere data in sede di giudizio cautelare ai contrasti giurisprudenziali esistenti in ordine all'elemento soggettivo del reato de quo, ne' aveva rilevanza porsi un problema di legittimità costituzionale della norma incriminatrice con riferimento alla sua concreta integrazione quando l'agente non ha fatto nulla per occultare l'incremento del proprio patrimonio. Ricorre per Cassazione il Bonura a mezzo dei suo difensore, il quale deduce, sotto il profilo della violazione di legge, l'insussistenza nel caso in esame del fumus commissi delicti, avuto riguardo alle modalità dell'acquisto da parte del suo assistito della quota dei beni oggetto di sequestro e la pubblicità che le aveva caratterizzate, che portavano ad escludere il dolo del reato ascrittogli secondo la difesa del ricorrente, non poteva condividersi l'affermazione del tribunale secondo cui non spettava al giudice del riesame verificare la ricorrenza dell'elemento psicologico del reato di cui alla L. n. 646 del 1932, art. 31, che era smentita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 1^, 30 gennaio 2002, La Pera) e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (ord. 28 dicembre 2002, n. 442), così come era pacifico che l'accertamento dell'elemento psicologico di tale reato era oggetto di contrasti giurisprudenziali. La difesa concludeva affermando che la mera omissione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali intervenute non integrava il reato ascritto al Bonura, criticando la maniera sbrigativa con cui il tribunale aveva rigettato l'istanza, trincerandosi dietro pretesi ambiti valutativi asseritamente limitativi del giudizio di riesame.
2. Il ricorso non è fondato.
Effettivamente sul dolo del reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte di persona sottoposta a misura di prevenzione si registra un contrasto di giurisprudenza, che può così, sintetizzarsi.
Secondo un primo filone interpretativo, nel reato previsto dalla L. n. 646 del 1982, art. 31, avente ad oggetto l'omissione dell'obbligo
- gravante sui condannati per associazione di tipo mafioso e sui soggetti sottoposti a misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose - di comunicazione al nucleo di polizia tributaria delle variazioni patrimoniali relative ad elementi di valore non inferiore a venti milioni di lire, il dolo è configurabile anche quando l'omissione abbia per oggetto atti e contratti soggetti a un regime di pubblicità, perché la conoscibilità dell'avvenuto trasferimento derivante dall'adempimento di certe formalità non garantisce all'amministrazione finanziaria la reale conoscenza dei mutamenti dello stato patrimoniale dell'interessato, assicurata invece dalla segnalazione eseguita ai sensi della L. n. 646 del 1982, art. 30 (Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2005, n. 14996, Rv. 231365; Id, Sez. 5^, 18 febbraio 2003, Gallico, Rv. 224379).
Un altro filone giurisprudenziale, nettamente minoritario e risalente nel tempo, ritiene invece che "il delitto in esame richieda una indagine specifica sull'effettiva e consapevole volontà di omettere la prescritta comunicazione, non potendosi presumere la sussistenza del dolo in re ipsa desunto dalla mera condotta omissiva, specie nel caso in cui la variazione patrimoniale sia stata realizzata nelle forme di pubblicità legale, che avrebbero consentito all'autorità competente di conoscere i dati ai quali si riferisce l'obbligo di comunicazione" (Cass., Sez. 1^, 390 gennaio 2002, Le Pera, in Cass. pen. mass. ann., 2002, 2894).
Sennonché, come ha osservato correttamente il tribunale del riesame di Palermo, il problema del dolo non si pone riguardo al sindacato che il tribunale del riesame è tenuto a compiere sulle condizioni di applicabilità del sequestro preventivo di un bene pertinente a un reato.
La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso che la misura de qua, pur raccordandosi nel suo presupposto giustificativo a un fatto criminoso, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di colpevolezza, essendo ontologicamente legata non necessariamente all'autore del reato ma alla cosa che viene riguardata dall'ordinamento come strumento la cui libera disponibilità può rappresentare una situazione di pericolo (Cass., Sez. 2^, 15 novembre 1999, n. 5472, Coppola). La Corte di Cassazione ha enunciato la regola secondo cui in tema di sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata fattispecie di reato del fatto contestato come ipotesi di accusa (Cass., Sez. 6^, 9 luglio 1999, Faustini, in CED Cass., n. 214185;
Id., Sez. 6^, 24 febbraio 1999, Graziano, ivi, n. 214626). A giustificare il sequestro preventivo, è sufficiente, insomma, la configurabilità di un reato nella sua accezione naturalistica, senza investire la sussistenza in concreto dell'ipotesi criminosa, dovendo il provvedimento del giudice limitarsi alla configurabilità del fatto come reato, alla stregua di un controllo sommario, prescindendo dalla circostanza che un soggetto possa risponderne per il concorso dell'elemento psicologico: verifica che attiene al controllo dei requisiti per l'adozione o il mantenimento di una misura cautelare personale, requisiti estranei di per sè alla misura cautelare reale, che non esige alcun collegamento con l'indagato e con la sua colpevolezza (Cass., 5 maggio 1994, Menietti, in CED Cass., n. 198174).
Peraltro, con specifico riferimento al sindacato sulla fondatezza dell'accusa, la giurisprudenza di questa Corte è dell'avviso che la verifica di legittimità del provvedimento applicativo di una misura cautelare reale deve limitarsi alla astratta possibilità di riferire il fatto attribuito a un soggetto in una ipotesi di reato, nonché al controllo dell'esatta qualificazione del provvedimento come corpus delicti (Cass., Sez. 1^, 2 ottobre 2003, Luciani;
Id., Sez. 3^, 11 maggio 1999, Tamburrini, ivi, n. 214546). Nella misura cautelare reale, insomma, è il tasso di pericolosità della cosa in sè che giustifica l'imposizione della misura (cd. periculum in mora), sicché il tribunale del riesame deve limitare il suo accertamento al fumus commissi delicti mediante un esame della fattispecie concreta nei suoi estremi di tempo, di luogo ed azione, e delle ragioni per cui la fattispecie potrebbe integrare il reato ipotizzato.
A questi principi si è correttamente attenuta l'ordinanza impugnata, che va, pertanto, confermata.
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2006