Sentenza 11 maggio 2016
Massime • 1
Il delitto previsto dall'art. 11, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato di pericolo, integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare - secondo un giudizio "ex ante" - l'attività recuperatoria della amministrazione finanziaria; ne consegue che per individuarne il momento di consumazione può farsi riferimento al primo momento di realizzazione della condotta finalizzata ad eludere le pretese del fisco. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta l'individuazione della competenza per territorio effettuata con riguardo alla stipula dell'atto di vendita simulato, avvenuta in luogo diverso da quello ove il contratto medesimo era stato poi trascritto ai fini della opponibilità ai terzi).
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Nel reato di sottrazione fraudolenta il profitto consiste nel depauperamento patrimoniale Massima Giurisprudenziale: Ai fini dl reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, la costituzione di un fondo patrimoniale non è di per sé idonea a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale del debitore. Decisione: Sentenza n. 47827/2018 Cassazione Penale – Sezione III Classificazione: Penale, Tributario Massima: Il concetto di profitto del reato va identificato, ai fini della confisca, nel depauperamento patrimoniale finalizzato a precludere all'Amministrazione finanziaria la realizzazione del proprio credito a causa della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 codice …
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Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposta configurabile anche a seguito di scissione societaria Massima Giurisprudenziale Se la scissione societaria che conferisce ai nuovi soggetti societari immobili è simulata e tendente a sottrarre, in tutto o in parte, le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario del contribuente, è configurabile il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte dovute da società in capo agli amministratori. Decisione: Sentenza n. 232/2018 Cassazione Penale – Sezione III Classificazione: Penale, Societario, Tributario Massima: Integra la condotta, rilevante come sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte dovute da …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2016, n. 35853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35853 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2016 |
Testo completo
massimento 358 5 3/1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.1525 Composta da Aldo Fiale - Presidente - U.P. 11/05/2016 Enrico Manzon R.G.N. 1175/2016 Vito Di Nicola Gastone Andreazza - Relatore - Alessio Scarcella ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da : CA IO, n. a Livorno il 17/09/1953; avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 09/04/2015; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G. Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore di fiducia, Avv. G. Adoncecchi, che ha concluso per l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. CA IO ha proposto ricorso a mezzo del Difensore di fiducia e ricorso personale avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze di conferma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Livorno di condanna per il reato di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione al concorso, con IL Maria Gioia, nella sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte da questa dovute attuata mediante la cessione fraudolenta all'associazione di volontariato "Tutti insieme" presieduta da CA, di una quota pari alla metà della nuda proprietà della IL sull'immobile della stessa e del 100% delle quote sociali della società Immobilservice s.a.s. posseduta sempre dalla IL con conseguente cessione di tutti i numerosi beni immobili della stessa all'associazione Toscana Senza Pensieri presieduta da CA.
2. Con il primo ricorso, lamenta con un primo motivo la mancanza ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata e, ancor prima, della ordinanza del giudice dell'udienza preliminare di rigetto della eccezione di incompetenza territoriale del tribunale di Livorno nonché la violazione degli artt. 8 e 21 c.p.p. In particolare rileva che, quanto al primo atto di vendita di immobile con atto a rogito di notaio di Livorno, solo con la trascrizione, effettuata a Firenze, il bene è stato reso non aggredibile dal fisco e quindi concretamente sottratto alla possibilità di escussione coattiva, mentre la mera stipula dell'atto di vendita non avrebbe prodotto alcun effetto non essendo lo stesso opponibile ai terzi, tanto . . più dovendo gli atti fraudolenti essere idonei a impedire il soddisfacimento totale : o parziale del fisco. :
2.1. Con un secondo motivo lamenta la mancanza e la illogicità della motivazione in merito all'incompletezza e insufficienza dell'impianto accusatorio;
in particolare la prova è stata tratta in particolare dalla sentenza di primo grado dalle dichiarazioni rese da un terzo, ovvero IL DO, che riguardano . un'ipotesi di reato (ricettazione di timbri contraffatti) per la quale l'imputato non è stato neppure processato e che non hanno nemmeno trovato riscontri oggettivi. Inoltre il secondo elemento è stato costituito da un file rinvenuto nel computer dell'imputato contenente una sorta di promemoria scritto dello stesso al IL, sul quale la Corte ha costruito illazioni e supposizioni fantasiose e sganciate dalla realtà dei fatti. Di qui, dunque, l' insufficiente raggiungimento della prova della penale responsabilità ogni oltre ragionevole dubbio.
2.2. Con un terzo motivo lamenta la mancanza e illogicità manifesta della motivazione in merito alla insussistenza dell'art. 11 citato. Deduce in particolare che, con riguardo alla cessione delle quote della società di persone Immobilservice s.a.s., il fisco non avrebbe comunque potuto aggredire le quote di cui era già titolare la IL nella società di persone in base a quanto previsto dall'art. 2322 c.c., come dimostrato dalla pronuncia della Corte di cassazione n. 20678 del 2012 che ha riconosciuto la responsabilità a norma 2 dell'art. 11 citato per la avvenuta trasformazione di una società a responsabilità limitata in società di persone come tale idonea a sottrarre le quote alle pretese erariali. La Corte territoriale, pur avendo ritenuto la generale non aggredibilità delle quote di una società di persone, l'ha ammessa in due ipotesi, ovvero quando i soci abbiano concordemente scelto un regime di libera trasferibilità della quota medesima e quando la società si trovi in fase di liquidazione e ha ritenuto la sussistenza di entrambe le ipotesi nella specie posto che la società aveva un unico socio ed era in liquidazione. Lamenta tuttavia la erroneità di tale assunto giacché la società in liquidazione è comunque una società ancora esistente seppure con una diversa finalità, come dimostrato dall'articolo 2270 c.c. a mente del quale inoltre l'Erario avrebbe potuto compiere unicamente atti conservativi sulla futura quota di liquidazione creando così un vincolo non sulla quota in sé ma sulla futura liquidazione della stessa. Quanto poi alla vendita della quota di : metà della nuda proprietà dell'immobile in Firenze, deduce che il bene era già : : stato sottoposto a sequestro nell'ambito di un diverso procedimento penale pendente e, dunque, già assoggettato ad una garanzia reale da parte dello Stato;
contesta sul punto l'affermazione della Corte secondo cui l'Erario manteneva in ogni caso l'interesse a pignorare il bene stesso per potersi soddisfare su di esso in caso di revoca del sequestro preventivo e l'ulteriore affermazione secondo cui il sequestro preventivo non assoggetta il bene alla garanzia dello Stato quale creditore essendo prevista la possibilità di trasformare il sequestro preventivo in sequestro conservativo. Inoltre, poiché è risultato esistente un contratto preliminare di vendita stipulato già nel 2006 e l'imputato è stato invece accusato sulla base esclusivamente di un file del 2011, lo stesso deve ritenersi totalmente estraneo a tale determinazione di vendita, non potendo } tra l'altro concepirsi un concorso con la IL che, nel 2006, non poteva avere : alcuna consapevolezza di ledere un creditore in quel momento ancora non - esistente. . .
2.3. Con un quarto motivo lamenta la illogicità della motivazione in ordine alla insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico del reato poiché la volontà di vendere ebbe ad insorgere già nel 2006, ovvero due anni prima dello stesso accertamento posto in essere da parte dell'Agenzia delle entrate. Si è inoltre trascurato che al momento della stipulazione del contratto definitivo la IL non era libera di determinarsi dovendo adempiere ad un'obbligazione già assunta ben cinque anni prima. 3 2.4. Con un quinto motivo lamenta la illogicità della motivazione e la violazione di legge in ordine alla confisca disposta;
in particolare lamenta la contraddittorietà della motivazione sul punto della qualificazione della confisca, in un primo passaggio della sentenza individuata come diretta, e subito dopo individuata come per equivalente;
e ciò senza considerare che, laddove si trattasse di confisca per equivalente, la stessa sarebbe stata nella specie applicata retroattivamente posto che gli atti sono stati conclusi nel 2011 e dunque anteriormente alla legge n. 190 del 2012 che ha introdotto il nuovo testo dell'articolo 322 ter c.p. che ha introdotto il concetto di profitto. Deduce inoltre che, nel caso dell'art. 11, il profitto è rappresentato dai beni che sono stati oggetto delle vendite incriminate, ovvero la quota di un mezzo della nuda proprietà del bene di Firenze e le quote della società Immobilservice, mentre non può avere ad oggetto i beni immobili facenti parte del patrimonio della società che non sono mai entrati a far parte del patrimonio delle associazioni. Contesta inoltre la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione da parte dell'imputato relativamente alla confisca del diritto di abitazione della IL sull'immobile in k Firenze, finendosi per così per far ritenere inimpugnabile la statuizione sulla confisca.
2.5. Infine, con un ultimo motivo, lamenta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione quanto alla quantificazione della pena;
in particolare lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius laddove la Corte d'appello ha ritenuto che il giudice di primo grado abbia applicato nel calcolo della pena l'aumento di due terzi per la recidiva ex art. 99, commi 2 e 4, c.p., pur avendo riconosciuto non esservi stata né l'indicazione di una pena base né l'indicazione del calcolo concretamente effettuato.
3. Con il ricorso interposto personalmente lamenta, con un primo motivo, la violazione degli artt. 99 c.p. e 2 della I. n. 67 del 2014; in particolare, poiché già sulla base della sola previsione dell'art. 2 cit., i fatti di omissione contributiva previdenziale devono ritenersi depenalizzati, deve ritenersi la insussistenza della recidiva nella specie ritenuta sulla base di precedenti in gran parte consistiti in tali omissioni.
3.1. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 240 c.p. con riguardo alla disposta confisca posto che ove non si intendesse la stessa circoscritta al solo profitto dato dalle quote dell'Immobilservice, si costringerebbero i terzi 3 titolari di diritti reali minori sugli immobili confiscati ad attivare la tortuosa via dell'incidente di esecuzione.
3.2. Con un terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 49 c.p. posto che la quasi totalità degli immobili facenti parte del patrimonio della Immobilservice è stata oggetto di sequestro preventivo in altro procedimento sì che la condotta di sottrazione degli stessi, già congelati per effetto del sequestro, sarebbe inoffensiva.
3.3. Con un quarto motivo lamenta la violazione dell'art. 11 cit. e la mancanza di prove in ordine alla responsabilità giacché l'esistenza del superamento della soglia del debito tributario sarebbe originata unicamente da accertamenti induttivi e dunque da meccanismi presuntivi di per sé inoperanti nel processo penale essendosi il P.M. limitato a produrre gli avvisi di accertamento e le cartelle esattoriali.
4. Con memoria del 28/04/2016 ha poi insistito per la incompetenza del . Tribunale di Livorno. : CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Quanto al primo ricorso, il primo motivo, con cui si lamenta che la competenza territoriale sarebbe stata del Tribunale di Firenze giacché ivi trascritto il contratto di vendita dell'immobile, è infondato. Va rammentato infatti che, per costante enunciazione di questa Corte, il reato di sottrazione fraudolenta ha natura di pericolo nel senso della semplice idoneità della condotta a pregiudicare la attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Pass, Rv. 266771) sicché ai fini della consumazione dello stesso ben può farsi riferimento, in una logica di evidente anticipazione della soglia del disvalore penale, strettamente : legata, appunto, al mero pericolo, al primo momento di realizzazione della condotta finalizzata ad eludere le pretese del fisco;
e, se è vero che questa Corte ha anche ritenuto la natura del reato in oggetto quale reato eventualmente permanente in una fattispecie nella quale la condotta si era realizzata attraverso più atti fraudolenti sicché la competenza per territorio doveva, in quel caso, 1 5 coincidere con l'ultimo atto posto in essere (Sez. 3, n. 37415 del 25/06/2012, Tonetto, Rv. 253359), nella specie l'atto, ovvero la stipulazione del contratto di vendita, appare essere sicuramente unico, mentre la trascrizione dello stesso, quale operazione da attuarsi a seguito della richiesta, dovuta, del notaio è adempimento conseguente ed accessorio allo stesso, certamente insuscettibile di essere caratterizzato da simulazione o artificiosità (esclusivamente riconducibile invece all'atto vero e proprio) sì da non essere stato, del resto, neppure indicato nel capo d'imputazione. Ma anche a voler prescindere da tale ultimo aspetto processuale, la cui significatività è tuttavia non eludibile in alcun modo, il ragionamento del ricorrente appare indebitamente sovrapporre il principio civilistico della opponibilità ai terzi del contratto alle regole che presiedono alla individuazione della competenza per territorio nel giudizio penale posto che, per quanto già detto, la condotta antigiuridica è stata, nella specie, ed ivi si è esaurita, posta in essere a Livorno quale luogo di stipulazione dell'atto di vendita. Ne deriva, dunque la non incidenza, ai fini della consumazione del reato, della trascrizione del contratto con conseguente corretta risoluzione della condotta ad opera della Corte territoriale.
6. Il secondo motivo è inammissibile giacché manifestamente infondato. La sentenza impugnata, ripercorrendo, in particolare alle pagg. 7-9, gli elementi di prova indicativi della responsabilità del ricorrente nelle operazioni in oggetto (in particolare l'acquisto da parte sua o da parte di associazioni di volontariato a lui riconducibili di moltissimi dei beni immobili della IL), ha in realtà escluso essa stessa ogni possibile valenza alle dichiarazioni di IL DO che, pertanto, non sono entrate nella valutazione dei giudici;
quanto invece al secondo elemento censurato dal ricorrente, la sentenza ha chiarito in maniera esaustiva e logica, riportando anche la trascrizione di una parte del suo : contenuto, del tutto inequivoco quanto al significato fraudolento delle operazioni, la rilevanza del file rinvenuto nel computer dell'imputato, essendo in esso riportato il "programma", per così dire, delle condotte da tenere e soprattutto illustrate le finalità di tali atti che sarebbero poi stati effettivamente realizzati il : 16 ed il 22/06/2011 (in particolare la cessione delle quote della Immobilservice e dei beni immobili di proprietà di essa). F 7. Il terzo motivo, peraltro in gran parte contraddistinto da apoditticità, è infondato. E 6 Se è ben vero che per la società in accomandita semplice, così come per tutte le società di persone, le quote dei soci non possono formare oggetto di espropriazione fino a quando non si verifichi lo scioglimento della società o del rapporto limitatamente al socio debitore secondo quanto discendente dagli artt. 2270, 2289 e 2305 c.c., è anche vero che, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, le circostanze che la società fosse in liquidazione e che la IL fosse l'unica socia (circostanza questa la cui incidenza nel senso spiegato dalla Corte non è stata peraltro neppure contestata in ricorso) rendevano però liberamente pignorabili ed espropriabili le quote, sì che nessuna contraddizione logica, in realtà non spiegata neppure in ricorso, appare individuabile sul punto. Quanto poi alla cessione del 50% della nuda proprietà dell'immobile, anche in tal caso appare corretto il ragionamento della Corte fiorentina in ordine alla non inconciliabilità, con l'idoneità della condotta a ledere le aspettative dell'Erario, del sequestro preventivo, avente del resto diverse finalità rispetto alla garanzia svolta dal bene nei confronti del fisco, e di natura interlocutoria di qui, dunque, - la corretta conclusione in ordine al mantenimento dell'interesse dell'Erario a . pignorare il bene onde potersi soddisfare su di esso in caso di revoca dello stesso sequestro. Infine, con riferimento alla considerazione che il contratto preliminare di vendita stipulato già nel 2006 dimostrerebbe, secondo il ricorso, l'irrilevanza del file del 2011 rinvenuto nel computer dell'imputato, tale censura appare inammissibile perché fattuale tanto più a fronte della impostazione della sentenza impugnata secondo cui, consapevole appunto l'imputato della situazione della IL (come infatti dimostrato dal file del 2011), la sua condotta di concorso si sarebbe in ogni caso realizzata nel rendersi cessionario delle quote nel 2011. Tale ultima notazione comporta altresì l'inammissibilità del quarto motivo, a ciò aggiungendosi come la sentenza abbia sul punto evidenziato, con motivazione in fatto non sindacabile, che la compravendita contestata non venne effettuata in esecuzione del preliminare non essendo stata eseguita con le modalità previste in quel contratto ed avendo riguardato solo la nuda proprietà senza che tra l'altro il contratto preliminare sia stato citato nel rogito notarile.
8. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Va ribadito che il profitto del reato di cui all'art. 11 cit. va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del soggetto obbligato e, quindi, consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria (tra le altre, Sez. 3, n. 40534 del 06/05/2015, Trust e altro, Rv.265036; Sez. 3, n. 10214 del 22/01/2015, Chiarolanza e altri, 7 : Rv. 262754), senza peraltro che ciò possa, evidentemente, impedire che, ove tali beni non siano individuabili o reperibili e dunque non direttamente confiscabili, possa operarsi, in relazione ad altri beni, la confisca per equivalente. Ciò posto, il ricorrente ha sostenuto che la confisca non avrebbe potuto avere ad oggetto i beni immobili facenti parte del patrimonio della Immobilservice essendo gli stessi rimasti nel patrimonio della stessa giacché solo le quote sociali sarebbero state trasferite trascurando tuttavia di considerare che oggetto delle cessioni del 16/06 e del 22/06/2011 furono, oltre al 100% delle quote sociali, anche, come espressamente contestato in imputazione "tutti i numerosi beni immobili" di proprietà della Immobilservice s.a.s., sì che, correttamente gli stessi potevano essere oggetto di confisca. Né appare sussistere l'invocata confusione tra sequestro diretto e sequestro per equivalente : come evincibile dalla motivazione della sentenza impugnata a pagg. 12-13, la confisca appare essere stata disposta, coerentemente con il principio di cui in premessa, in via diretta per quanto riguardante i beni immobili oggetto delle cessioni fraudolente (la sentenza ha infatti specificato trattarsi in tal caso degli "stessi beni che costituivano la garanzia per lo Stato") e per : equivalente laddove, invece, si è trattato, come ad esempio per l'immobile n.61 di cui al punto a), di immobili non oggetto diretto delle cessioni simulate ma evidentemente comunque appartenenti al patrimonio della associazione di volontariato cessionaria. Va aggiunto che, in ogni caso, nessuna contestazione, che pure avrebbe dovuto logicamente precedere l'assunto del ricorrente, appare essere stata mossa in ordine all'entità del profitto del reato. . Quanto alla lamentata erronea applicazione retroattiva della confisca per equivalente del profitto giacché le condotte fraudolente si sarebbero realizzate nel 2011 anteriormente alla modifica dell'art. 322 ter, comma 1, c.p. attuata con la I. n. 190 del 2012 e da cui sarebbe conseguita la possibilità di confiscare per equivalente non più solo il prezzo del reato ma anche il profitto, la doglianza è manifestamente infondata. Va infatti chiarito come nella giurisprudenza di questa Corte non si sia mai E dubitato del fatto che, in realtà, per effetto del generale ed onnicomprensivo rinvio alle "disposizioni di cui all'articolo 322 ter del codice penale", contenuto nell'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, applicato nella specie dalla sentenza ed oggi sostituito, in linea di perfetta continuità normativa, dall'art. 12 : : bis, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, come introdotto dall'art. 10 del d.lgs. n. 158 del 2015, dovesse trovare applicazione, con riferimento ai reati tributari, non solo il primo ma anche il secondo comma della norma codicistica (tra le 8 altre, Sez. 3, n. 35807 del 07/07/2010, Bellonzi e altri, Rv. 248618; Sez.3, n. 25890 del 26/05/2010, Molon, Rv. 248058), con conseguente confiscabilità, dunque, ancor prima della modifica del comma primo dell'art. 322 ter c.p. ad opera della legge n. 190 del 1992, anche del profitto (da ultimo, Sez. 3, n. 23108 del 23/04/2013, Nacci, Rv. 255446). E' infine inammissibile la doglianza in ordine alla affermata, in sentenza, inimpugnabilità della "confisca" del diritto di abitazione della IL, avendo in realtà la Corte territoriale correttamente affermato (ciò che a ben vedere neppure il ricorrente contesta solo prospettando negative conseguenze in capo alla IL) la mancanza di legittimazione in capo a CA, senza che ciò possa peraltro significare che il terzo (se tale dovesse ritenersi la IL) non possa, dopo la sentenza di condanna, tutelare i propri diritti promuovendo apposito incidente di esecuzione dinanzi al giudice di cui all'art. 665 c.p.p.; del resto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure di sicurezza patrimoniali, l'ordine di confisca contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna fa stato "inter partes", sicché, quando il provvedimento risulta disposto illegittimamente sussistendo la causa impeditiva prevista dall'art. 240, comma 3, c.p.., il soggetto effettivamente estraneo al reato, e perciò rimasto estraneo al procedimento penale, al quale la cosa confiscata appartiene può chiedere di invalidare quel capo della sentenza ed ottenere la revoca della misura di sicurezza inflitta all'imputato condannato (Sez. 5, n. 15394 del 06/03/2014, Russo, Rv. 260218). A tal fine, il terzo estraneo al reato può far valere il diritto alla restituzione con la proposizione di incidente di esecuzione, nell'ambito del quale, escluso che possano essere rivalutate le ragioni della confisca, può dimostrare la sussistenza del diritto vantato e l'assenza di ogni addebito di negligenza (Sez. 1, n. 47312 del 11/11/2011, Lazzoi, Rv. 251415; Sez. 6, n. 29124 del 02/07/2012, Carlon e altri, Rv. 253180).
9. Infine, è manifestamente infondato l'ultimo motivo. Premesso che lo stesso ricorrente non precisa di avere a suo tempo impugnato la sentenza di primo grado quanto alla mancata indicazione del calcolo della pena, è evidente che non poteva che rientrare nei poteri del giudice d'appello, al fine di individuare l'aumento di pena operato per la recidiva, quello di "interpretare" il calcolo, mancante in primo grado, della pena;
né si comprende la eccepita violazione del divieto di reformatio posto che, inalterata la pena finale rispetto a . quella irrogata dal Tribunale, non sarebbe possibile neppure verificare i passaggi intermedi, non specificati in primo grado. Per di più, secondo indirizzo di questa Corte, il divieto della " reformatio in peius" riguarda soltanto il risultato finale г 9 dell'operazione di computo della pena e non anche i criteri di determinazione della medesima e i relativi calcoli di pena base o intermedi (tra le altre, Sez.3, n. 25606 del 24/03/2010, Capolino e altro, Rv. 247739). 10. Quanto al secondo ricorso, il primo motivo, con cui si censura la dichiarazione della recidiva basata su un precedente per quale, al momento del ricorso, era stata emanata legge delega che prevedeva la trasformazione del reato in illecito amministrativo, è inammissibile. Questa Corte ha affermato, in plurime occasioni, che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali non eccedenti i 10.000 euro annui non può ritenersi abrogato dalla legge n. 64 del 2004, con cui è stata conferita al Governo una delega, non ancora esercitata, a trasformare in illeciti amministrativi dette violazioni contributive (tra le altre, Sez. 3, n. 43601 del 3 09/09/2015, Taurisani, Rv. 265367; Sez. 3, n. 21036 dell'11/03/2015, Santoro, Rv. 263384; Sez. 3, n. 20547 del 14/04/2015, Carnazza, Rv.263632). . Sicché, in altri termini, se anche l'omesso versamento fosse stato, come affermato dal ricorrente, nella specie, inferiore all'importo di 10.000 euro annui considerato quale elemento di discrimine tra illecito amministrativo ed illecito : penale dal legislatore delegante, proprio l'assenza di esercizio, al momento della pronuncia impugnata, da parte del Governo, della delega conferita con la legge in questione, rende la questione posta dall'appellante chiaramente infondata senza conseguente obbligo di motivazione sul punto (da ultimo, Sez. 2, n. 10173/15 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv.263157). Né il successivo, nelle more, intervenuto esercizio della delega mediante il d.lgs. 15/01/2016 n. 8 che, all'art. 3, comma 6, ha riformato la fattispecie di cui all'art. 2 del d.l. n. 436 del 1983 disponendo la sanzione penale per la condotta di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti solo qualora l'importo superi la soglia di : euro 10.000 annui, appare suscettibile, ora, di condurre ad una diversa conclusione ancor prima infatti di esaminare l'assunto implicitamente posto dal ricorrente, ovvero la inidoneità o meno del reato a fungere da presupposto applicativo della recidiva per effetto della perdita sopravvenuta di disvalore penale dello stesso cagionata dalla depenalizzazione, difetta, in fatto, l'elemento determinante di un tale ragionamento, ovvero, appunto, il mancato superamento dell'entità di euro 10.000, essendo unicamente ciò asserito dal ricorrente senza alcun elemento a supporto. La mancanza di specificità di tale elemento rende dunque inammissibile il motivo. 10 11. Il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione dell'art. 240 c.p. con riguardo alla disposta confisca posto che ove non si intendesse la stessa circoscritta al solo profitto dato dalle quote dell'Immobilservice, si costringerebbero i terzi titolari di diritti reali minori sugli immobili confiscati ad attivare la tortuosa via dell'incidente di esecuzione, è inammissibile giacché si fonda su un interesse del tutto ipotetico e in ogni caso collegato a posizioni soggettive estranee al giudizio in oggetto. 12. Il terzo motivo, analogo ad uno dei profili già posti con il quinto motivo del ricorso promosso dal difensore di CA, è manifestamente infondato per le ragioni già sopra evidenziate sub § 8. 13. Infine, il quarto motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3, c.p.p. non risultando lo stesso essere stato avanzato con l'atto di appello;
in ogni caso, come già accennato sopra, la esistenza e la consapevolezza del debito tributario di un'entità tale da superare certamente la soglia di punibilità richiesta : dall'art.11, è stata motivatamente tratta, dalla sentenza, dal contenuto del file rinvenuto nel computer dell'imputato e già menzionato sopra. 14. In definitiva, i ricorsi vanno rigettati con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
: . Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, l'11 maggio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Gastone Andre Aldo Fiale елAcho foll DEPOSITATA IN CANCELLERIA ML 31 AGO 2016 IL CANCELLAERE Luana M ui 11