Sentenza 22 aprile 2016
Massime • 1
In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata; ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purchè esso emerga "ictu oculi". (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, disposto in un procedimento per il reato di cui all'art. 640 bis cod. pen. in danno di una università, contestato all'amministratore di una società operante nel settore delle certificazioni di conformità, in relazione alla regolarità di una certificazione emessa per un natante realizzato a spese del predetto ente; in applicazione del principio, la S.C. ha escluso la configurabilità del dolo sotteso alle condotte contestate quali artifici e raggiri, atteso che i tecnici dell'università erano stati costantemente informati delle complessità tecniche e delle incertezze interpretative che avevano caratterizzato il procedimento di certificazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2016, n. 18331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18331 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2016 |
Testo completo
1 8 33 1/ 1 6 31 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DOMENICO GALLO - Presidente SENTENZA N. 756/2016 Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI - Consigliere - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO N. 2482/2016 Dott. STEFANO FILIPPINI - Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNI ARIOLLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OM CE N. IL 11/07/1948 ORIONE CARLO avverso l'ordinanza n. 75/2015 TRIB. LIBERTA' di RIMINI, del 22/10/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO FILIPPINI;
" che ha chiers • flimento del ricorso profort, de Dzione lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Relio Pinelli Огізмя l'a cco порого Сом оми вашибо dell'ordinanza Carlo гімно inpupuese;
right wel zesto Com гибо Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO Con provvedimento in data 22.10.2015 il Tribunale di Rimini, sezione per il riesame dei provvedimenti di sequestro, rigettava le istanze di riesame presentate, tra gli altri, da OM EN e DA YA s.r.l. relative, quanto al primo, alla richiesta di dissequestro della somma di € 10.200,00 costituenti sequestro per equivalente del presunto profitto/prodotto del reato previsto dall'art. 640 bis, c.p. (capo F), e, quanto alla seconda (soggetto estraneo al procedimento ma titolare del bene oggetto di cautela), alla richiesta di dissequestro della imbarcazione identificata come TNT/01 o unità TNT 48 Replica, iscritta al C.I.N. con il n. ITBRAB4201F313. Secondo la prospettazione accusatoria, e per quanto di interesse nel presente procedimento, lo OM, amministratore della società denominata Istituto Giordano s.p.a., ente che si occupa della certificazione di conformità di imbarcazioni, in concorso con altri indagati che avevano curato la costruzione della barca, nell'ambito del procedimento di certificazione relativo al natante suddetto, i cui costi erano contrattualmente posti a carico del'Università Politecnica delle Marche, avrebbe compiuto artifici e raggiri per porre in essere una certificazione irregolare con danno per il detto ente pubblico. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato OM, deducendo:
1. violazione di legge in relazione alle normativa primaria e secondaria, anche di derivazione europea, in tema di certificazione delle imbarcazioni, con particolare riferimento alla legittimità della procedura seguita in considerazione della realizzazione di una seconda unità oltre a quella oggetto di sequestro.
2. violazione di legge in relazione ai presupposti costitutivi dell'art. 640 bis cp con riferimento agli artifici e raggiri, alla induzione in errore alla individuazione ' del soggetto passivo, al danno e all'elemento psicologico. Con memoria integrativa depositata in data 6.4.2014 la difesa dello OM ha prodotto una risposta congiunta di Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9.3.2016 relativa a quesiti posti dall'Istituto Giordano in ordine alla corretta interpretazione della normativa tecnica relativa alle certificazioni in parola. Ricorre altresì per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore del terzo sequestrato DA YA s.p.a., deducendo :
1. Violazione di legge per omessa motivazione in ordine ad un profilo di doglianza formulata al riesame, inerente alla supposta sproporzione tra le gravi ricadute sul terzo determinate dal sequestro preventivo rispetto alle reali esigenze di prevenzione, asseritamente assicurabili con cautela meno invasiva, quale il fermo a terra dell'imbarcazione a cura delle competenti autorità marittime.
2. violazione di legge per omessa/apparente motivazione in relazione alla doglianza sulla ultroneità del sequestro dell'imbarcazione dopo che è stata sequestrata anche la licenza di navigazione, indispensabile per utilizzare il mezzo. Con memoria del 9.2.2016 la Procura Generale presso questa Corte, in merito ai ricorsi in questione, ha chiesto l'accoglimento del ricorso proposto dalla DA Yacht s.r.l. ed il rigetto nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi appaiono fondati.
1. Appare dirimente la questione sollevata con il secondo motivo di ricorso della difesa di OM EN. Per meglio comprendere la complessa vicenda è opportuno premettere che il provvedimento gravato (sequestro preventivo, ai sensi degli artt. 322 ter c.p. e 321, comma 2, c.p.p. di cinque imbarcazioni meglio descritte nel provvedimento de quo corredate dalle loro dotazioni e pertinenze, della Sezione unità da diporto dell'Istituto Giordano spa nonché di beni mobili, unità immobiliari e disponibilità finanziarie su conti e/o depositi direttamente riferibili o comunque riconducibili agli indagati tra i quali figura il ricorrente OM- fino alla concorrenza di € 10.200,00, quale somma complessiva, corrispondente all'ammontare del profitto/prodotto del reato p. e p dall'art. 640 bis c.p. di cui al capo F), per quanto è dato comprendere dal tenore dello stesso e dal ricorso, risulta emesso in relazione al capo F dell'incolpazione provvisoria, rivolta a tutti gli indagati, di truffa aggravata per il conseguimento dì erogazioni pubbliche di cui agli artt. 110 e 640 bis c.p. (capo F), con specifico riferimento alla condotta dagli stessi posta in essere (meglio descritta nel capo dì incolpazione provvisoria) al fine di assicurarsi il pagamento della commessa n. 52024 relativa alla certificazione CE dell'imbarcazione TNT 48 Replica, ammontante ad euro 10.200,00 e derivante da fondi stanziati dall'Università Politecnica delle Marche. In particolare, il ricorrente OM e altri, strumentalizzando il proprio ruolo presso l'Istituto Giordano, insieme agli amministratori della società costruttrice dell'imbarcazione predetta, avrebbero usato artifici e raggiri al fine di procurarsi il pagamento della commessa n. 52024 relativa alla certificazione CE di quella barca ammontante ad € 10.200,00, 2 R derivanti da fondi stanziati dall'Università Politecnica delle Marche in favore di una ATI tra imprese costruttrici di imbarcazioni nell'ambito di un bando di gara della Regione Marche. Segnatamente, gli indagati nel corso del 2011 si sarebbero accordati per certificare l'imbarcazione in questione con una procedura di valutazione in Modulo B (che prevede la certificazione anche del processo produttivo) nonostante che la barca fosse stata già costruita nel 2010 e, con artifici e raggiri consistiti nell'annullare con false motivazioni precedenti richieste di certificazione in PCA (procedura prevista per barche già costruite) ' ingannavano l'Ente pubblico universitario ingenerando la falsa convinzione che l'imbarcazione TNT 48 Replica fosse un prototipo e che la certificazione CE in Modulo B fosse regolare e veritiera. Pertanto l'Università corrispondeva ingiustamente all'ente certificatore la somma predetta con ingiusto profitto degli indagati.
1.1 Come accennato, con il secondo motivo di ricorso la difesa dello OM lamenta la violazione di legge in relazione ai presupposti costitutivi dell'art. 640 bis c.p., con riferimento agli artifici e raggiri, alla induzione in errore alla ' individuazione del soggetto passivo, al danno e all'elemento psicologico.
1.2 Rileva il Collegio che, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata. Ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purchè lo stesso emerga "ictu oculi". (Cass., Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Rv. 240521). In riferimento all'elemento materiale del reato, e in particolare al nesso di causa, si è espressa in senso conforme anche questa Sezione con sentenza n. 7734/2012, secondo la quale, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è attribuita una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, e proprio per questo può essere rilevato il difetto di un elemento materiale del reato, quando lo stesso emerga "ictu oculi" e, allo stato, sia consacrato per tabulas.
1.3. Nel caso in esame, dalle argomentazioni contenute nel ricorso dello OM, sorrette dalla documentazione ad esso allegata, emerge che la procedura di certificazione adottata nel caso di specie (Modulo B) costituisce il frutto di una lunga interlocuzione, documentalmente dimostrata, tra Ente certificatore e società costruttrici, all'esito della quale si è ritenuto di poter procedere in quel modo, mutando un precedente avviso contrario, sulla base della sopravvenuta 3 е esigenza di costruire ulteriore esemplare di quell'imbarcazione, il cui processo produttivo avrebbe potuto essere oggetto di verifica e costituire la base per la certificazione in Modulo B della barca di causa. Emerge altresì che il rappresentante dell'Università delegato a seguire la procedura di certificazione, ing. Di Giuseppe, sia stato costantemente informato delle iniziali difficoltà di soddisfare la richiesta di Modulo B, sulle possibili alternative, sulla novità intervenute, come pure che l'Università non abbia eccepito alcunché, provvedendo al pagamento di quanto previsto. Non può dunque condividersi quanto affermato dal Tribunale di Rimini (cfr. pag. 8 del provvedimento gravato) a proposito della irrilevanza, al fine della esclusione degli artifici e raggiri, della partecipazione di rappresentanti (peraltro ingegneri, dunque assai qualificati in materia) dell'Università alle trattative che hanno portato alla certificazione in Modulo B. Pare infatti arduo ravvisare il dolo, necessariamente sotteso anche a tali elementi della condotta, in capo a coloro che espongono chiaramente al possibile truffato (o ad un suo qualificato rappresentante) le complessità tecnico/amministrative di un determinato procedimento, oggettivamente caratterizzato peraltro da incertezze interpretative (si veda al riguardo la nota congiunta di chiarimenti del 9.3.2016, fornita dai Ministeri dello Sviluppo Economico e Infrastrutture e Trasporti, prodotta in allegato alla memoria difensiva depositata il 7.4.2016).
2. Le conclusioni appena esposte risultano assorbenti rispetto agli ulteriori motivi di ricorso proposti dallo OM come pure rispetto a quelli proposti dal terzo sequestrato DA YA s.p.a. .
3. Per le considerazioni or ora esposte, l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro risultano affetti da nullità e devono pertanto essere annullati . i beni debbono essere restituiti agli aventi diritto. La cancelleria deve provvedere ai sensi dell'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro ordinando la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. Si provveda a norma dell'art. 626 c.p.p. . Così deciso in Roma il giorno 22 aprile 2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Dr Stefano Filippini Dr. Gallo та DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 3 MAG 2016 IL || CANCELLIERE E DI CA R Claudia Pianelli P 4 U E S T R O C