Sentenza 4 aprile 2012
Massime • 1
Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs . 10 marzo 2000, n. 74) si consuma con il perfezionamento dell'alienazione simulata o dell'operazione fraudolenta sui propri o sugli altrui beni, essendo irrilevante la realizzazione del fine programmato dal debitore o il successivo pagamento dell'imposta. (Fattispecie relativa a fondo patrimoniale ex art. 167 cod. civ., in ordine al quale la S.C. ha chiarito che l'onere della prova dell'uso fraudolento dell'istituto incombe sulla pubblica accusa).
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- 1. REATO DI SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA: il profitto consiste nel depauperamento patrimoniale.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Nel reato di sottrazione fraudolenta il profitto consiste nel depauperamento patrimoniale Massima Giurisprudenziale: Ai fini dl reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, la costituzione di un fondo patrimoniale non è di per sé idonea a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale del debitore. Decisione: Sentenza n. 47827/2018 Cassazione Penale – Sezione III Classificazione: Penale, Tributario Massima: Il concetto di profitto del reato va identificato, ai fini della confisca, nel depauperamento patrimoniale finalizzato a precludere all'Amministrazione finanziaria la realizzazione del proprio credito a causa della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 codice …
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Leggi di più… - 3. Concorso di persone nel reato: irrilevante la mera vicinanza ambientale senza un apporto causale concreto (Cass. Pen. n. 29372/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 agosto 2025
Con la sentenza 5 agosto 2025, n. 29372, la Sezione feriale della Corte di cassazione torna a presidiare i confini applicativi dell'art. 110 c.p., riaffermando un principio di garanzia: la responsabilità concorsuale presuppone un contributo causale — materiale o morale — effettivo, consapevole e volontario, dotato di un'incidenza apprezzabile nella realizzazione del fatto tipico. La Suprema Corte scandisce con nettezza la distinzione tra: partecipazione materiale, che implica lo svolgimento di condotte tipiche o atipiche ma idonee, in termini di nesso causale, a concorrere alla produzione dell'evento; contributo morale, riconducibile all'istigazione o al rafforzamento del proposito …
Leggi di più… - 4. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: la Cassazione impone un rigoroso accertamento della natura fraudolenta degli attiDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 22 agosto 2018
- 5. Nel reato di sottrazione fraudolenta il profitto consiste nel depauperamento patrimonialeAvv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 5 febbraio 2018
Ai fini dl reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, la costituzione di un fondo patrimoniale non è di per sé idonea a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale del debitore. Massima: Il concetto di profitto del reato va identificato, ai fini della confisca, nel depauperamento patrimoniale finalizzato a precludere all'Amministrazione finanziaria la realizzazione del proprio credito a causa della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 codice civile. Osservazioni. La Suprema Corte chiarisce che la costituzione di un fondo patrimoniale non rappresenta, di per sé, l'elemento materiale del reato di sottrazione fraudolenta, ma occorre accertare, e dimostrare, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2012, n. 40561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40561 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 04/04/2012
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 957
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - N. 47858/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE AN N. IL 16/02/1944;
avverso la sentenza n. 327/201 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 11/07/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gabriele Mazzotta che ha concluso per l'inammissibilità;
Udito il difensore Avv. Bottoni Luigi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Trieste, in data 11 luglio 2011, in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone del 5 giugno 2009, ha condannato LD GI alla pena di anni due di reclusione con la confisca dei beni in sequestro, per il reato di cui al D.Lgs. n.74 del 2000, art. 11, in quanto, essendo debitore per imposte erariali iscritte a ruolo, scadute e non pagate, per un importo pari ad Euro 16.841.221,60, oltre interessi ed accessori, come da cartelle di pagamento, al fine di sottrarsi al pagamento di dette imposte ed interessi, aveva compiuto atti fraudolenti sui propri beni e su quelli della moglie RA BR, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, atti consistiti nella formazione di un fondo patrimoniale ex art. 167 cod. civ., con atto notarile del 15 luglio 2004, avente ad oggetto beni immobili in parte di proprietà del solo LD, in parte in proprietà della moglie, e di un fondo patrimoniale ex art. 167 cod. civ., con atto notarile del 26 maggio 2005, avente ad oggetto beni mobili registrati di proprietà del predetto.
I giudici, prendendo le mosse dalla giurisprudenza di legittimità (ed in particolare da alcuni principi che questa Corte ha affermato nel confermare il sequestro preventivo disposto nel procedimento di cui trattasi) hanno ritenuto provato il reato di cui sopra, commesso attraverso l'attività negoziale di costituzione dei due fondi patrimoniali indicati, considerando sussistente l'elemento psicologico del reato e il fine di sottrarre i propri beni al Fisco, alla luce sia della conoscenza dell'ingente debito tributario sia della mancanza di ragioni serie e concrete per l'istituzione dei due fondi patrimoniali (risultando pretestuose quelle evidenziate dai giudici di primo grado che avevano invece ritenuto insussistente l'ipotesi delittuosa) ed hanno altresì disposto la confisca dei beni ritenendola giuridicamente conseguente alla pronuncia di colpevolezza.
2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
1) Inosservanza od erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs n. 74 del 200, art. 11, la quale richiede un dolo specifico, ossia il compimento di atti fraudolenti al fine di vanificare la riscossione fiscale. Proprio su tale base il giudice di primo grado aveva assolto il LD, ritenendo che lo stesso avesse creato il fondo patrimoniale per soddisfare l'esigenza di poter procedere all'adozione di due minori, seguendo i consigli del centro di Udine e del Notaio;
2) Inosservanza od erronea applicazione della legge penale e mancanza contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in quanto i fondi accesi dal LD sono due, ma la Corte di appello confonderebbe i tempi, in quanto la prima verifica fiscale del 2002 e la perquisizione del 2003 si riferivano a violazioni tributarie relative alla società Elsco, situazione chiusa dal ricorrente con il condono del 2002, mentre in riferimento alle altre società, oggetto delle verifiche fiscali del 2004, i giudici di appello hanno ritenuto che il ricorrente avesse la qualità di socio/legale rappresentante. Pertanto risulterebbe evidente che il LD non poteva essere consapevole in relazione al primo fondo patrimoniale, in relazione al quale dovrebbe essere ribadita la buona fede e la convinzione di avere risolto ogni pendenza mediante il condono;
3) Violazione ex art. 606 c.p.p., lett. c) per inosservanza delle norme processuali, in quanto la condanna sarebbe stata fondata su atti che non risultano depositati in quanto relativi ad altro procedimento e quindi inutilizzabili;
4) Violazione ex art. 606 c.p.p., lett. c) per inosservanza delle norme processuali, in quanto la sentenza di primo grado aveva annullato il sequestro preventivo sui beni di proprietà dell'imputato e senza che la pubblica accusa avesse chiesto la confisca, ne' con l'appello, ne' in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado, la Corte di appello ha disposto la confisca, violando con ciò il giudicato;
5) Violazione ex art. 606 c.p.p., lett. c) per inosservanza delle norme processuali, sarebbe stata applicata la confisca per equivalente che è stata introdotta solo dal 2007, applicando l'istituto retroattivamente, in violazione dei principi già affermati in giurisprudenza;
6) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto mancherebbe ogni motivazione sulla confisca dei beni del fondo, che richiami la ratio dell'istituto della confisca per equivalente.
3. Con successiva memoria, la difesa del ricorrente ha sollevato eccezione di prescrizione del reato, asseritamente verificatasi il 18 gennaio 2012, almeno con riferimento alla istituzione del primo fondo patrimoniale, avvenuta con atto notarile del 15 luglio 2004. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È bene premettere che il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, rubricato: "Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte", dispone che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad 51.645,69, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva".
Il fatto tipico sotteso a tale previsione, che interessa nel caso di specie, è rappresentato dall'uso di mezzi fraudolenti per occultare i propri beni e sottrarsi in tal modo al pagamento del debito tributario, ossia dal compimento di atti fraudolenti sui propri o altrui beni al fine di sottrarsi al versamento delle imposte sui redditi o dell'IVA ovvero di sanzioni ed interessi pertinenti a dette imposte, senza che sia necessaria la sussistenza di una procedura di riscossione in atto (tra le altre, Sez. 5, n. 7916, 10/1/2007, dep. 26/2/2007, Cutillo, Rv 236053, Sez. 3, n. 17071, 4/4/2006, dep. 18/5/2006, De Nicolo, Rv 234322). Infatti, la norma non contiene più alcun riferimento alle condizioni (effettuazione di accessi, ispezioni verifiche ovvero la preventiva notificazione di richieste o atti di accertamento) che erano invece previste dalla analoga fattispecie contenuta nel D.P.R. n. 602 del 1973 (art. 97, comma 6, come modificato dalla L. n. 413 del 1991, art. 15, comma 4, poi abrogata dal vigente D.Lgs.): voluntas legis, del resto, risulta bene evidenziata nella stessa Relazione governativa al decreto legislativo.
Di conseguenza, perché siano integrati gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice basta unicamente che la condotta risulti idonea a rendere in tutto o in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva da parte dello Stato, "idoneità da apprezzare, in base ai principi, con giudizio ex ante - e non anche (per) l'effettiva verificazione di tale evento".
L'oggettività giuridica della fattispecie va individuata, secondo autorevole dottrina, nell'interesse a rendere possibile la riscossione attraverso l'intangibilità della garanzia patrimoniale rappresentata dai beni dell'obbligato (in tal senso, Sez. 3, n. 32282 del 13/6/2007, dep. 8/8/2007, P.M c. Raffaele, Sez. 3, n. 14720 del 6/3/2008, dep. 9/4/2008, P.M. in proc. Ghiglia, Rv. 239970,Sez.3, n. 36290 del 18/5/2011, dep. 6/10/2011, Cualbu, Rv. 251077). Pertanto, la condotta penalmente rilevante può essere costituita da qualsiasi atto o fatto fraudolento intenzionalmente volto a ridurre la capacità patrimoniale del contribuente stesso, riduzione da ritenersi, con un giudizio ex ante, idonea sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, a vanificare in tutto od in parte, o comunque rendere più difficile una eventuale procedura esecutiva. L'eliminazione del presupposto dell'attivazione di una procedura coattiva di riscossione, dall'economia della nuova fattispecie incriminatrice, determina, come la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato (cfr, da ultimo, Sez.3, n. 36290 del 18/5/2011, già citatata dep. 6/10/2011, Cualbu, Rv. 251076), l'inquadramento del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte nella categoria dei reati di pericolo, avendo il legislatore in tal modo stabilito una linea di tutela prodromica delle pretese del Fisco, attraverso l'illiceità penale delle condotte che pongano a repentaglio l'obiettivo di realizzazione della pretesa tributaria. In base a tale impostazione non v'è sincronia, quindi, tra la consumazione del reato e la realizzazione della pretesa tributaria, dovendo la prima precedere la seconda per poter reprimere quelle condotte che mettono a rischio la "conservazione della generica garanzia patrimoniale riservata all'erario": la fattispecie, per essere penalmente rilevante, richiede, come detto, che gli atti posti in essere siano idonei a ledere il bene stesso, secondo un giudizio ex ante. È stato affermato, infatti, che la lesione del diritto di credito del fisco non costituisce elemento necessario della fattispecie, potendo configurarsi il reato anche qualora, in concreto, dopo il compimento degli atti fraudolenti richiesti dalla norma, avvenga il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori (cfr. Sez. 3, n. 36290, 18/5/2011, Cualbu, già citata, che conferma - quale oggetto della tutela - l'interesse dello Stato a mantenere integra la garanzia patrimoniale generica del contribuente, ex art.2740 c.c.). Il reato previsto nella disposizione contenuta nell'art. 11 del D.Lgs. si consuma quindi con il perfezionamento dell'alienazione simulata o dell'operazione fraudolenza, e non è rilevante che l'attività posta in essere abbia o non realizzato il fine programmato dal debitore, cosicché eventuali ravvedimenti potranno rilevare sotto il profilo delle circostanze attenuanti, nell'ambito della dosimetria della pena, ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art.13. Sotto il profilo dell'offensività, ritiene questa Corte di dovere dare una lettura della disposizione di legge più coerente con il sistema, sottolinenando l'importanza dell'accertamento dell'idoneità della condotta alla luce dell'elemento finalistico compreso nella previsione del dolo specifico. Devono infatti essere rivisitati quei passaggi argomentativi, apparentemente più drastici, in tema di idoneità della condotta (cfr. Sez. 3, n. 5824 del 18/12/2007, dep.6/2/2008, LD, Rv. 238821, pronunciata in relazione al giudizio cautelare incidentale nel processo di cui si tratta, la cui massima ufficiale recita, in maniera stentorea: "In tema di reati tributari, la costituzione di un fondo patrimoniale integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto è atto idoneo ad ostacolare il soddisfacimento di un'obbligazione tributaria"). Invero, non è mai stata affermata la superfluità di un'indagine dell'elemento psicologico, ossia della volontà dell'agente di sottrarsi al pagamento delle imposte che superino la soglia prevista, ne' si è mai ritenuto che bastasse la costituzione del fondo patrimoniale, in grado di recare pregiudizio alla garanzia, tanto da rendere in re ipsa il dolo richiesto.
E tuttavia occorre ribadire la necessità, per i giudici del merito, di compiere una verifica degli elementi probatori raccolti nonché la necessità che essi siano in grado di illuminare la finalità degli atti dispositivi posti in essere dal suo autore, in modo da interpretare correttamente la sussistenza o meno del carattere fraudolento dell'operazione, che tale è valutato proprio in ragione dello scopo di sottrazione avuto di mira nel tracciato delittuoso compiuto dall'agente.
2. Per quanto attiene, nello specifico, al fondo patrimoniale ex art.167 c.c., che - secondo la previsione codicistica - può essere costituito "per far fronte ai bisogni della famiglia", è necessario accertare che nell'operazione posta in essere sussistano gli elementi costitutivi del reato di sottrazione fraudolenta: il processo di merito deve individuare quali siano gli aspetti dell'operazione economica che dimostrino la strumentalizzazione della causa tipica negoziale o, se si vuole, l'abuso dello strumento giuridico, posto in essere al solo scopo di evitare il pagamento del debito tributario e quindi la sua portata fraudolenta. Non è infatti ipotizzabile l'inversione dell'onere della prova sul presupposto che la creazione del patrimonio separato rappresenti di per sè l'elemento materiale della sottrazione del patrimonio del debitore (come potrebbe essere ritenuto ad una prima lettura della decisione Sez. 3, n. 38925, 10/6/2009, dep. 7/10/2009, Ginanni, non mass., che ebbe ad occuparsi del tema). Difatti, la scelta dei coniugi di costituire un fondo patrimoniale rappresenta uno dei modi legittimi di attuazione dell'indirizzo economico familiare, secondo quanto enucleato anche dalla giurisprudenza civile, che ha ricompreso tra i bisogni della famiglia tutte quelle esigenze volte al suo pieno mantenimento ed al suo armonico sviluppo nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, dovendosi invece escludere le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi. Viceversa, quando sia stata dimostrata l'idoneità dell'istituzione dello specifico fondo patrimoniale ad ostacolare il soddisfacimento dell'obbligazione tributaria (Sez. 3, n. 23986 del 5/5/2011, dep. 15/6/2011, Pascone, Rv 250646), tale strumento giuridico finisce per costituire uno dei vari mezzi (per quanto formalmente ed apparentemente legittimo) di sottrazione del patrimonio alla garanzia di adempimento del debito contratto con il Fisco.
3. Passando a dare risposta ai motivi di ricorso, per priorità logica, deve essere esaminato il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta quale vizio processuale l'utilizzazione di atti processuali concernenti un diverso procedimento,
Il motivo deve essere respinto, in quanto i giudici di appello hanno con chiarezza evidenziato di avere utilizzato ai fini della decisione, quanto all'esistenza delle molteplici indagini penali in relazione al sistema di frodi carosello nel settore del commercio di prodotti informatici, le dettagliate dichiarazioni rese all'udienza dibattimentale di primo grado da un teste, il maresciallo Di Stasio, ritenendolo particolarmente attendibile per la qualifica professionale dallo stesso ricoperta, e ciò "indipendentemente dalla avvenuta, parziale, acquisizione nell'ambito del presente giudizio, di documentazione formale concernente l'attività di indagine riferita dal suddetto testimone". La giurisprudenza di questa Corte, ha chiarito il concetto di utilizzabilità e le sue diverse categorie (si vedano SSUU, n. 16 del 21/6/2000, dep. 30/6/2000, Tamaro, Rv. 216246) e, nel caso di specie, i giudici di appello non hanno utilizzato alcuna prova diversa da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento, ivi incluse anche alcune prove documentali, connesse al sequestro preventivo in data 12 giugno 2007 acquisite al fascicolo del dibattimento e prodotte dal p.m. all'udienza dell'11 luglio 2008 (cfr. pag 2 della sentenza di primo grado), ricostruendo la vicenda relativa alle diverse verifiche fiscali che avevano interessato dapprima la ELSCO e poi le altre società delle quali il ricorrente era il rappresentante legale pro-tempore, in maniera del tutto analoga a quando riassunto nel ritenuto in fatto nella decisione assolutoria di primo grado.
4. Anche il primo motivo, sotto l'aspetto del vizio di violazione di legge, è infondato: nessuna erronea applicazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 è stata operata dai giudici di appello, i quali hanno ampiamente trattato la verifica della sussistenza del dolo specifico della fattispecie senza basarsi soltanto sulla mera istituzione del fondo patrimoniale. Nella parte motiva della decisione sono state evidenziate, infatti, le seguenti ulteriori circostanze: 1) L'emersione di rilevanti irregolarità fiscali emerse all'esito della verifica fiscale del 2002 dell'EUSCO, sulla cui base il ricorrente aveva potuto certamente rappresentarsi la possibilità di sottrarre al fisco i propri cespiti;
2) Il fatto che il ricorrente avesse contratto matrimonio il 10 luglio 2004, dopo 17 anni di convivenza e solo cinque giorni prima del compimento del primo atto notarile istitutivo del fondo patrimoniale;
3) l'inclusione, in tale primo atto, di tutti i beni immobili del ricorrente e della moglie e, nel successivo rogito, anche di beni mobili registrati di pregio (un'imbarcazione e sette auto d'epoca), le cui caratteristiche risultano all'evidenza come estranee alla finalità del soddisfacimento delle esigenze familiari;
4) la conoscenza, per la sua qualità di rappresentante dell'Elsco e dominus del sistema delle società cartiere, in quanto legale rappresentante di altre sei società, sulle quali erano in corso indagini penali ed accertamenti fiscali;
5) l'adesione al condono tombale del 2003, dal quale emerge che il ricorrente non era un soggetto privo delle necessarie conoscenze per fronteggiare le emergenze della irregolare gestione dei patrimoni sociali;
6) l'aver subito, nel gennaio 2003, una perquisizione locale e personale, ed aver ricevuto notifica di processi verbali di accertamento per le altre società, in un'epoca ricompresa tra il 26 agosto 2004 ed il 6 maggio 2005, atti tutti anteriori al secondo atto notarile istitutivo del fondo (26 maggio 2005). Sulla base di tali elementi, i giudici di appello hanno ritenuto che non vi fosse buona fede nell'agire del LD e che il matrimonio appena contratto e la addotta esigenza di costituire il fondo in vista di una futura procedura di adozione di prole, ipotizzate dal ricorrente quali reali finalità degli atti istitutivi del patrimonio separato, fossero smentite innanzitutto dalla peculiare tipologia dei beni assoggettati a vincolo, oltre che dalla concatenazione cronologica degli eventi, sicché risulta (va) evidente che tali operazioni erano finalizzate unicamente a privare la pretesa del Fisco delle garanzie patrimoniali.
5. Per quanto attiene al vizio ex art. 606 c.p.p., lett. e) sollevato nell'ambito del primo e del secondo motivo, lo stesso risulta ugualmente inondato ed anzi ai limiti dell'ammissibilità. Deve infatti essere innanzitutto rilevato che gran parte delle censure relative alla mancata, contraddittoria ed illogica motivazione della sentenza di condanna in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del fine fraudolento dell'istituzione dei fondi patrimoniali, mirano, nella sostanza, ad indurre il giudice di legittimità ad una ulteriore, e diversa, valutazione degli elementi probatori acquisiti al processo, preclusa in questa sede. Va ricordato, in particolare, che in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito o di seguire possibili interpretazioni e ricostruzioni alternative dei fatti, suggerite dal ricorrente, ma quello di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
L'apparato motivazione della sentenza impugnata, di contro, risulta congruo e privo di qualunque smagliatura logica ed è pertanto immune da censura.
6. Questo Collegio ritiene che non sia fondato neppure il motivo nuovo, dedotto con la successiva memoria, con il quale è stata eccepita la prescrizione del reato in riferimento alla realizzazione del fondo patrimoniale istituito, per primo, in data 15 luglio 2004. La censura da per elemento presupposto che al LD siano stati addebitati due fattispecie delittuose, ciascuna commessa nella data di istituzione del fondo. Così invece non è e non solo perché nessuna continuazione nel reato è stata contestata o riconosciuta, ma anche a ragione di quanto sopra esposto circa la necessità di superare la mera equazione deduttiva: fondo patrimoniale uguale atto fraudolento. Nel caso di specie è proprio la predisposizione dei fondi patrimoniali in tali due tappe cronologiche, unitamente alla sussistenza del fine illecito di depauperare delle garanzie patrimoniali il Fisco, creditore del LD, che, nelle rigorose ma incensurabili valutazioni dei giudici di merito, fanno ritenerli due atti negoziali realizzativi di un'operazione economica apparentemente legittima, ma in realtà fraudolenta, per la perseguita finalità sottrattiva alla garanzia del debitore. Del resto è stato già sottolineato come la dizione della disposizione:
"il compimento di atti fraudolenti" indichi una condotta non necessariamente istantanea, ne' singolare, ma suscettibile invece di essere posta in essere in tempi e con modi ed atti diversi e plurimi, i quali solo nella loro lettura complessiva mostrano quella "idoneità" necessaria alla loro rilevanza penale (da qui, per una parte della dottrina, anche la possibile configurabilità del tentativo). Nel caso di specie, l'istituzione del primo e poi del secondo fondo patrimoniale, altro non sono che due atti esecutivi della medesima condotta fraudolenta volta alla sottrazione delle garanzie patrimoniali. Perciò il tempus commissi delicti non può retroagire alla data dell'istituzione del primo fondo patrimoniale, dovendosi considerare tutta l'attività procedimentale volta alla paralisi dell'azione esecutiva del Fisco come una operazione economica composita, fatta in due tempi: il primo, con l'atto istitutivo e vincolativo del compendio immobiliare, ed il secondo relativo alla sua estensione ai beni mobili registrati (le due imbarcazioni, le sette auto d'epoca ed altro). Del resto anche nella sentenza di primo grado (pag 2), si fa riferimento al fatto che l'istituzione del fondo era stata "integrata" in data 26 maggio 2005. Pertanto gli atti di sottrazione non possono essere segmentati in correlazione con le atomistiche attività notarili, ma vanno considerati in maniera unitaria, nel loro momento teleologia) e finale di svuotamento delle garanzie patrimoniali personali del debitore, avvenuto con il secondo negozio, rogitato in data 26 maggio 2005: non risulta, perciò, ancora decorso il termine di prescrizione.
7. Per identità di tematica devono essere trattati unitamente il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso.
Va innanzitutto rilevata la manifesta infondatezza del preteso vizio processuale della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la confisca, che sarebbe stato individuato nella violazione del giudicato, formatosi per il mancato appello del pubblico ministero sullo specifico punto. I giudici di appello hanno, a tal proposito, evidenziato di ritenere compresa nelle conclusioni formulate in atto di appello la richiesta della confisca, da ritenersi giuridicamente conseguente alla pronuncia di colpevolezza.
Con il delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, come indicato all'inizio di questa motivazione, è stato incriminato il compimento degli atti fraudolenti, idonei a sottrarre all'erario le garanzie patrimoniali in vista di una fruttuosa riscossione, per cui la confisca può essere pronunciata sugli strumenti usati per la commissione del reato ex art. 240 c.p., comma 1, in quanto "cose che servirono a commettere il reato", ed è quanto avvenuto nel caso di specie. L'affermazione dei giudici di appello risulta congrua e coerente, in quanto - nell'incipit dei motivi di appello - il pubblico ministero impugnante ebbe proprio a riferirsi al decreto di sequestro preventivo, lamentando poi (a p. 2 dell'atto di appello) il dissequestro e la restituzione dei beni stabilita nel dispositivo della sentenza di primo grado, senza alcuna motivazione a proposito, elemento che sottoponeva ai giudici di secondo grado "quale ulteriore motivo di appello". Peraltro può qui anche essere ricordato il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 10069 dell'8/2/2002, dep. 11/3/2002, Chen Xiao Jun, Rv. 221532, in base al quale la confisca facoltativa ben può essere disposta anche d'ufficio dai giudice di cognizione di primo grado, senza alcuna, specifica, richiesta dei pubblico ministero d'udienza, ciò non solo perché l'ordinamento affida al giudice di merito di applicare le eventuali misure di sicurezza (consentendo solo in via subordinata che la confisca possa essere ordinata, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito, dal giudice dell'esecuzione, su domanda di parte e secondo le regole e le garanzie stabilite per relativo procedimento), ma anche dovendosi tenere contro che "una volta devoluto all'esame del giudice di cognizione (con le garanzie della regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, le quali siano state poste in condizione di esercitare il diritto alla prova e di formulare le rispettive conclusioni) il principale thema decidendum riguardante l'imputazione, sembra logicamente coerente che lo stesso, anche a prescindere da una specifica domanda di parte, debba pronunziarsi in ordine ai temi necessariamente consequenziali della determinazione della pena o della misura di sicurezza, considerato che i fatti che si riferiscono a siffatti temi sono oggetto del diritto alla prova secondo l'art. 187 c.p.p., comma 1". Risulta infondato anche il motivo che lamenta l'applicazione retroattiva della disciplina della confisca e sequestro per equivalente nei reati tributari, introdotta con la legge finanziaria 2008, al caso di specie, connesso a violazioni tributarie di pertinenza di esercizi anteriori a quello 2007.
Nel caso di specie, la confisca, come in precedenza il sequestro preventivo, non hanno avuto ad oggetto beni di valore equivalente al profitto del reato, ma i beni contenuti nel fondo patrimoniale, in quanto strumento utilizzato per commettere il reato, per cui risulta improprio il riferimento all'istituto della confisca per equivalente, relativa invece al profitto delle fattispecie di evasione fraudolenta dalle imposte (così, anche, si veda la parte motiva della sentenza Sez. 3 n. 34798 del 4/6/2009, dep. 8/9/2009, Bassova, non mass.). Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato, ai sensi del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2012