Sentenza 14 febbraio 2017
Massime • 1
La contestazione in forma alternativa di entrambi i profili che caratterizzano l'aggravante speciale di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, quali l'utilizzo del metodo mafioso o la finalità di agevolazione mafiosa, non è illegittima, perché in presenza di condotte delittuose complesse ed aperte all'una o all'altra modalità operativa od anche ad entrambe, essa amplia e non riduce le prerogative difensive. In tal caso, la condanna per uno solo dei profili integranti l'aggravante in questione non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2017, n. 18635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18635 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2017 |
Testo completo
18 635-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 421 Dott. STEFANO PALLA - Presidente - Dott. UMBERTO SCOTTI UP 14/02/2017 - Consigliere - - Consigliere relatore - Dott.ssa ROSSELLA CATENA R.G.N. 22522/2016 Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - - Dott. LUCA PISTORELLI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RA GI, nata a [...] il [...], IT IO, nato a [...] il [...], NN CA, nato a [...] il [...], NA CE, nato a [...] il [...], PA PE, nato a [...], il [...], RA IN, nato a [...], il [...] RA CE, nato a [...] il [...], CI PE, nato a [...], il [...], CI AR, nato a [...], il [...], ND IG, nato a [...] il 06706/1967, VE EA, nato a [...] il [...], LI AR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 09/07/2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. AN Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di ND 1 IG, di RA GI, di LI AR, di NA CE, di PA PE, di CI AR;
annullamento con rinvio in relazione a RA IN, a RA CE, a VE EA, ad IT IO, a NN CA;
udito per il ricorrente CI AR il difensore di fiducia, Avv.to Saverio Senese, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente VE EA il difensore di fiducia, Avv.to Salvatore Landolfi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per i ricorrenti IT IO e NN CA il difensore di fiducia, Avv.to Pietro Federico, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
; udito per i ricorrenti PA PE e RA IN l'Avv.to Maria Cristina Calamani, in sostituzione del difensore di fiducia, Avv.to Celestino Gentile, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 18/06/2013, con cui i ricorrenti erano stati ritenuti colpevoli e condannati a pena di giustizia in relazione ai delitti a loro rispettivamente ascritti - RA GI del delitto sub G), di cui agli artt. 110, 418 cod. pen. – così qualificata l'originaria imputazione ex art. 378 cod. pen. -, 7 L. 203/1991; LI AR del delitto sub A), di cui all'art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, cod. pen.; CI AR dei delitti sub A), di cui all'art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, cod. pen., escluso il ruolo di capo e promotore, e sub B), di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 4, d.p.r. 309/90, 7 L. 203/1991; NA CE dei delitti sub A), di cui all'art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, cod. pen., e sub C), di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 629 comma 2, in riferimento all'art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen., 7 L. 203/1991; PA PE dei delitti sub A), di cui all'art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, cod. pen., e sub C), di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 629 comma 2, in riferimento all'art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen., 7 L. 203/1991; VE EA dei delitti sub A), di cui all'art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, cod. pen., e sub C), di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 629 comma 2, in riferimento all'art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen., 7 L. 203/1991; RA IN del delitto sub F), di cui agli artt. 110, 378 cod. pen., 7 L. 203/1991; RA CE del delitto sub F), di cui agli artt. 110, 378 cod. pen., 7 L. 203/1991; IT IO dei delitti sub A), di cui all'art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, cod. pen., e sub B), di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 4, d.p.r. 309/90, 7 L. 203/1991; NN CA dei delitti sub A), di cui all'art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, cod. pen., e sub B), di cui agli artt. 74, commi 1, 2 2, 4, d.p.r. 309/90, 7 L. 203/1991; ND IG dei delitti sub A), di cui all'art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, cod. pen., e sub B), di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 4, d.p.r. 309/90, 7 L. 203/1991 - assolveva VE EA dal reato sub C) per non aver commesso il fatto, con rideterminazione della pena per il delitto sub A), previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti;
riduceva la pena inflitta a PA PE, NA CE, RA IN, RA CE;
confermava, nel resto, la sentenza di primo grado.
2. Con ricorso depositato il 21/11/2015, RA GI ricorre personalmente per:
2.1. vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale non avrebbe esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, né avrebbero fornito una esatta interpretazione degli stessi, omettendo di dare esauriente risposta alle deduzioni difensive, limitandosi a ritenere solido l'impianto argomentativo del primo giudice, senza esporre le argomentazioni del proprio convincimento;
2.2. inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., 7 L. 203/1991, non avendo la Corte di merito accolto la doglianza difensiva con cui era stato evidenziato come alla ricorrente fosse stato contestato, al capo G), l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 solo sotto il profilo dell'essersi avvalsa del metodo camorristico proprio dell'organizzazione favorita, e non nella forma di aver agito al fine di agevolare l'associazione TO-AG, laddove la stessa è stata condannata per il reato di cui all'art. 418 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 7 L. 203/1991, nella forma dell'agevolazione, con conseguente applicazione di una circostanza aggravante diversa rispetto a quella contestatale.
3. Con ricorso depositato il 20/11/2015 IT IO, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Pietro Federico, ricorre per:
3.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 74 d.p.r. 309/90, 8 L. 203/1991, avendo la Corte territoriale escluso l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.p.r. 309/90 in quanto, nel caso in esame, non si era verificato alcun sequestro né alcuna acquisizione di cose pertinenti al reato direttamente riconducibili all'apporto del propalante, laddove la norma in esame prevede la concessione dell'attenuante a chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato о per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione di reati, con formulazione, quindi, disgiuntiva;
nel primo caso, pertanto, il concetto di prova include tanto le prove dichiarative che quelle documentali, ed include anche le dichiarazioni a contenuto confessorio, come le 3 dichiarazioni del collaboratore di giustizia, mentre per risorse si devono intendere anche le risorse umane, nelle quali vanno incluse le dichiarazioni che abbiano contribuito all'arresto del concorrente nel reato o che abbiano messo in difficoltà il sistema di spaccio, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità; nel caso in esame, la motivazione della Corte territoriale apparirebbe, quindi, contraddittoria, avendo la sentenza impugnata riconosciuto l'importanza fondamentale dell'apporto dei collaboratori di giustizia, tanto in riferimento all'associazione di cui all'art. 416 bis, cod. pen., che in riferimento a quella di cui all'art. 74 d.p.r. 309/1990; risulta, inoltre, sempre alla luce della giurisprudenza di legittimità, ammesso il concorso tra la citata attenuante e l'art. 8 L. 203/1991; 3.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 62 bis, cod. pen., in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla luce del contributo processuale offerto dal ricorrente, considerato il ruolo nevralgico svolto in precedenza dallo stesso in ambito associativo, argomento, quindi, che non avrebbe potuto essere utilizzato per negare le invocate circostanze;
3.3. vizio di motivazione, ex art. 606 lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/1991 nella sola misura della metà, senza alcuna motivazione.
4. Con ricorso depositato il 20/11/2015 il NN CA, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Pietro Federico, ricorre per:
4.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 74 d.p.r. 309/90, 8 L. 203/1991, avendo la Corte territoriale escluso l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.p.r. 309/90 in quanto, nel caso in esame, non si era verificato alcun sequestro né alcuna acquisizione di cose pertinenti al reato direttamente riconducibili all'apporto del propalante, laddove la norma in esame prevede la concessione dell'attenuante a chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato о per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione di reati, con formulazione, quindi, disgiuntiva;
nel primo caso, pertanto, il concetto di prova include tanto le prove dichiarative che quelle documentali, ed include anche le dichiarazioni a contenuto confessorio, come le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, mentre per risorse si devono intendere anche le risorse umane, nelle quali vanno incluse anche le dichiarazioni che abbiano contribuito all'arresto del concorrente nel reato o che abbiano messo in difficoltà il sistema di spaccio, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità; nel caso in esame la motivazione della Corte territoriale apparirebbe, quindi, contraddittoria, avendo essa riconosciuto l'importanza fondamentale dell'apporto dei collaboratori di giustizia tanto in riferimento all'associazione di cui all'art. 416 4 bis, cod. pen., che in riferimento a quella di cui all'art. 74 d.p.r. 309/1990; risulta inoltre, sempre alla luce della giurisprudenza di legittimità, ammesso il concorso tra la citata attenuante e l'art. 8 L. 203/1991; 4.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 62 bis, cod. pen., in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla luce del contributo processuale offerto dal ricorrente, considerato il ruolo nevralgico svolto in precedenza dallo stesso in ambito associativo, argomento, quindi, che non avrebbe potuto essere utilizzato per negare le invocate circostanze;
4.3. vizio di motivazione, ex art. 606 lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/1991 nella sola misura della metà, senza alcuna motivazione.
5. Con ricorso depositato il 20/11/2015 il NA CE, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Salvatore Impradice, ricorre per:
5.1. violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale acriticamente recepito la motivazione del primo giudice, senza aver fornito adeguata motivazione circa l'insufficienza del compendio probatorio, come evidenziato con il gravame: ciò in relazione alla valutazione di attendibilità delle persone offese, RA NI e RA MO, imputati in procedimento connesso e contigui allo stesso clan TO- AG, i quali avevano dichiarato di aver conosciuto il NA per motivi di lavoro, ed in relazione, altresì, alle contraddizioni emerse tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine al ruolo che il NA avrebbe svolto, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dall'IT all'udienza del 17/12/2012, di cui la Corte non avrebbe fatto alcuna menzione;
quest'ultimo, infatti, aveva dichiarato che il ricorrente era uno stipendiato, circostanza però riferita de relato, mentre il RR aveva escluso che il NA facesse parte del nucleo dei fedelissimi del capo clan, riferendo a sua volta, peraltro, circostanze apprese dal cognato IT IO, mentre il ND aveva affermato di non aver mai assistito a passaggi di denaro tra il NA ed altri affiliati;
inoltre, la Corte territoriale avrebbe considerato la possibilità di un difetto di autonomia tra le dichiarazioni dei propalanti, senza però trarne le necessarie conseguenze;
5.2. violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata esclusione delle circostanze aggravanti, essendo stata ritenuta l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 unicamente in base ad un indimostrato automatismo, ed al mancato riconoscimento della circostanza attenuate di cui all'art. 114 n. 1, cod. pen.; 5.3. violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio, con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
6. Con ricorso depositato il 11/11/2015 il PA PE, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Celestino Gentile, ricorre per:
6.1. vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alle contraddizioni emerse tra le versioni del RA NI, del RA MO e del RA IO: il primo avrebbe dapprima dichiarato di conoscere il PA e di essere stato da questi avvicinato in merito al cambiamento di programma circa il versamento delle quote, quindi avrebbe affermato che di detta circostanza egli era stato avvisato dal NA CE, ed inoltre avrebbe affermato di aver conosciuto il PA solo in occasione del versamento della prima tranche della somma pattuita;
peraltro, sull'episodio esisterebbe una seconda versione, fornita dal RA MO, che avrebbe riferito di aver appreso del cambiamento delle modalità di versamento della somma dal RA IO che, a sua volta, l'avrebbe appresa dal NA CE;
il RA IO, infine, nulla avrebbe riferito su detta circostanza, e nulla avrebbe riferito in merito alle pressioni esercitate dal PA su di lui perché convincesse il fratello RA MO a ritrattare le accuse;
né la valutazione di attendibilità dei predetti sarebbe stata fatta considerando approfonditamente la loro veste di imputati in procedimento connesso;
6.2. vizio di motivazione, ex art. 606 lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla carenza di motivazione circa la omessa concessione al PA PE delle circostanze attenuanti generiche.
7. Con ricorso depositato il 11/11/2015 il RA IN, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Celestino Gentile, ricorre per violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 521 cod. proc. pen., 125, 517 cod. pen., 7 L. 203/1991, non avendo la Corte di merito fornito alcuna indicazione circa la sussistenza dell'aggravante ex art. 7 L. 203/1991, peraltro contestata mediante utilizzazione del metodo mafioso, laddove la sentenza ha ritenuto detta aggravante sussistente sotto il profilo dell'agevolazione, in violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.
8. Con ricorso depositato il 11/11/2015 il RA CE, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Celestino Gentile, ricorre per violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 521 cod. proc. pen., 125, 517 cod. pen., 7 L. 203/1991, non avendo la Corte di merito fornito alcuna indicazione circa la sussistenza dell'aggravante ex art. 7 L. 203/1991, peraltro 6 : contestata mediante utilizzazione del metodo mafioso, laddove la sentenza ha ritenuto detta aggravante sussistente sotto il profilo dell'agevolazione, in violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.
9. Con ricorso depositato il 21/11/2015 il CI AR, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Saverio Senese, ricorre per:
9.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 191, 192, comma 3 e 4, 187, 194, 546, comma 1, lett. e), 533 cod. proc. pen., in relazione alla motivazione offerta dalla Corte territoriale in ordine alla partecipazione del ricorrente al delitto associativo di cui all'art. 74 d.p.r. 309/1990, basata sulle propalazioni del collaboratore di giustizia IT IO, di per sé inattendibile e comunque non riscontrato, avendo la Corte di merito, altresì, omesso di valutare i molteplici elementi a favore del ricorrente ed evidenziati nell'atto di appello, e cioè: il manoscritto sequestrato a HI FA, interpretato proprio dall'IT IO, con la conseguenza che esso non avrebbe potuto essere considerato un riscontro autonomo alle propalazioni del collaboratore di giustizia;
i contrasti tre la dichiarazioni dei collaboratori ND IG, RR IN, IT IO, superati dalla Corte territoriale con una motivazione basata su una congettura;
la genericità delle dichiarazioni degli stessi collaboratori in ordine alle condotte ascrivibili al ricorrente, mai neanche contestualizzate sotto il profilo spazio-temporale; le dichiarazioni del RR IN che, in riferimento alla piazza di spaccio del quartiere 219, aveva riferito solo di un generico desiderio del AG CE di affidarla al CI AR;
le dichiarazioni del collaboratore di giustizia RI IO, de relato oltre che vaghe, avendo egli riferito circostanze apprese proprio dal CI AR, precisando però che questi non gli aveva fatto alcun nome, e che lui non conosceva nessuna delle persone ritenute coinvolte nella gestione della piazza di spaccio;
le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NO AN che, oltre a riferire di vicende estranee al periodo in contestazione, non avrebbe mai affermato che il CI dovesse gestire le piazze di spaccio a IT, ma solo che al CI era stato detto, genericamente, che si dovevano gestire le dette piazze;
9.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, comma 3, 125, comma 3, 521, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo i giudici di merito elaborato una motivazione apparente circa la partecipazione del ricorrente al clan di cui al capo A), oltre che non correlata alla formulazione del capo di imputazione, laddove al CI dovrebbe, al più, essere ascritta una condotta di concorso esterno o di favoreggiamento personale;
7 9.3. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, comma 3 e 4, 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto in relazione alla circostanza aggravante del carattere armato delle associazioni, i giudici di merito sarebbero incorsi nel vizio di motivazione apparente e tautologica, mentre in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991, la motivazione risulterebbe del tutto omessa;
9.4. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 133, 62 bis, cod. pen., avendo la sentenza trascurato di considerare le specifiche circostanze e le condizioni personali del CI incensuratezza, giovanissima età, condizionamento determinato dal suo legame con la figlia di CE AG essendo stata adottata una motivazione cumulativa in relazione alla determinazione della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 10. Con ricorso depositato il 01/12/2016 il ND IG, personalmente, ricorre per violazione di legge, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la piena collaborazione fornita e le notizie riferite, in relazione a molteplici vicende, anche non ancora oggetto di indagini. 11. Con ricorso depositato il 20/11/2015 il VE EA, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Salvatore Landolfi, ricorre per violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62 bis, 133 cod. pen., avendo il ricorrente subito per l'estorsione sub C) una condanna ad anni undici di reclusione aumentata di anni due di reclusione per la continuazione con il delitto sub A), in primo grado, mentre la Corte di merito ha inflitto la pena di anni nove di reclusione per il delitto associativo, previa concessione delle circostanze ex art. 62 bis, cod. pen., rispetto alla quale la motivazione è del tutto incongrua, anche considerate le posizioni di altri coimputati, come il LI, condannato ad anni otto di reclusione per lo stesso reato associativo, pur avendo una posizione più gravata, nonché il NA CE ed il PA PE;
non sarebbe, inoltre, motivata la determinazione della pena in relazione allo specifico ruolo del ricorrente;
11.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 e 210 cod. proc. pen., in quanto l'assoluzione del ricorrente dal delitto sub C) determinerebbe il venir meno di un riscontro al delitto associativo di cui al capo A), in assenza di altri riscontri individualizzanti;
in particolare, il collaboratore di giustizia NO era ristretto in carcere;
il collaboratore IL AN, a sua volta, sarebbe stato travisato, 8 non avendo mai riferito il nome del VE allorquando riferiva di essere stato il referente per le estorsioni in Mugnano, né lo avrebbe nominato quando riferiva di aver avuto l'ordine di uccidere tutti quelli che stavano con il NA CE, né, infine, lo avrebbe riconosciuto in foto, avendo dato una descrizione diversa dalle fattezze del VE;
generiche, poi, sarebbero le dichiarazioni dell'IT IO. 12. Con ricorso depositato il 21/11/2015 il LI AR, personalmente, ricorre per vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., anche sotto il profilo del travisamento della prova, in reazione alla partecipazione di esso ricorrente al delitto associativo sub A), non essendo stato specificato il suo ruolo, nonostante il motivo di gravame in cui si era ritenuta la condotta del LI qualificabile ai sensi dell'art. 378 cod. pen.; la Corte di merito avrebbe dato peso solo ad alcune espressioni dei collaboratori di giustizia, travisando il contenuto complessivo delle stesse, come risulterebbe dalle pagg. 54 e seg. delle dichiarazioni rese dal RR IN all'udienza del 03/12/2012, che escluderebbero il ruolo di uomo di fiducia del AG CE;
analogamente, il PR TO, nel verbale del 02/10/2008, avrebbe descritto il ruolo del ricorrente con il AG sulla base di una relazione privata e personale;
stesso discorso per le dichiarazioni del NN CA, contenute nel p.v. di interrogatorio del 30/11/2010, da cui emergerebbe chiaramente che l'affermazione, secondo cui il ricorrente era uomo di fiducia del AG CE, derivasse da una domanda suggestiva del pubblico ministero;
quanto ad IT IO, il ruolo di affiliato non sarebbe stato attribuito al ricorrente dal collaboratore, ma dal pubblico ministero, come si evincerebbe dal verbale di interrogatorio del 01/10/2012, acquisito all'udienza del 17/12/2012 ed allegato al ricorso, in cui apparirebbe chiaro che il LI era stato definito dal collaboratore di giustizia un "maggiordomo" di CE AG, che veniva allontanato quando si parlava di argomenti inerenti l'organizzazione, avendo lo stesso collaboratore, all'udienza del 17/12/2012, affermato l'estraneità del ricorrente al clan, delineandone un ruolo che sarebbe inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen.; nessuno dei collaboratori, quindi, come si evincerebbe dalle propalazioni contenute nei verbali allegati al ricorso, avrebbe individuato un contributo causale effettivo offerto dal LI all'associazione, essendo stata citata dalla Corte territoriale giurisprudenza di legittimità del tutto impropriamente, con riferimento alla sentenza della sez. 6, n. 36182 del 12/06/2014, in cui era stata esaminata la posizione di un soggetto che in realtà, oltre a svolgere funzione di autista, era anche uomo di fiducia del capo clan, e con riferimento alla sentenza della sez. 6, n. 5909 del 06/12/2011, in cui era stata esaminata la posizione 6 k dell'infermiere che non solo aveva somministrato farmaci al boss Provenzano, ma aveva anche provveduto a trasmetterne i messaggi all'esterno. 13. In data 03/02/2017 è stata depositata in Cancelleria copia dei motivi di appello redatti nell'interesse del VE EA e copia di una memoria autografa del ricorrente, da parte del difensore di fiducia dello stesso, Avv.to Salvatore Landolfi. CONSIDERATO IN DIRITTO La vicenda processuale ha per oggetto la sussistenza e l'operatività del clan camorristico TO-AG, originatosi dalla scissione verificatasi all'interno del clan noto come clan Di UR, successivamente contrappostisi tra loro nel corso di una lunga, tristemente nota ed estremamente sanguinosa faida, finalizzata al conseguimento dell'egemonia sulle attività illecite nel territorio interessato, nei quartieri periferici di Secondigliano e Scampia e nei comuni limitrofi della periferia di Napoli, IT, Mugnano e Casavatore. La vicenda, in relazione agli attuali ricorrenti, è articolata secondo la scansione contenuta nei seguenti capi di imputazione: AL IO, ZO AR, IT IO, NN CA, IG OM, NA CE, PA PE, CI AR, ND IG, VE EA, LI AR A) Del delitto p. e p. dall'art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, cod. pen. per aver fatto parte, anche con altre persone non ancora identificate, dell'associazione di tipo camorristico denominata clan TO-AG, già capeggiata da TO FA e AG CE, che avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, ha per scopo la commissione di delitti, associazione contraddistinta da un forte vincolo interno, da una notevolissima disponibilità di armi, da una estrema frequenza nel ricorso al loro uso in delitti contro la vita e la persona, così da determinare una incontrastabile omertà interna ed una fortissima capacità intimidatrice all'esterno, associazione che si avvale di tale capacità per acquisire il controllo di attività illecite (estorsioni, usura, traffico di sostanze stupefacenti, traffico di armi, scommesse clandestine), con conseguente reciproca interferenza territoriale e scontro armato con altre associazioni di stampo camorristico, al fine di acquisire il controllo nel territorio e di conseguire, in modo diretto o indiretto, al gestione o il controllo di attività economiche, ovvero di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per 10 altri e di acquisire il predetto controllo sui traffici illeciti esercitati nella città di Napoli e provincia, ed in particolare nelle zone di Secondigliano, IT, Mugnano, Casavatore. In particolare detta associazione camorristica, un tempo intranea al clan Di UR, in rapporto di immedesimazione organica, entrava in conflitto armato proprio con quest'ultimo clan, conflitto avviato dall'omicidio di NT IO, posto in essere (in data 28/10/2004) per impadronirsi del territorio che va da Secondigliano, passando per i detti comuni di IT, Mugnano, Casavatore. Rivestendo, inoltre, IG OM e CI AN, il ruolo di dirigenti ed organizzatori del sodalizio camorristico, il NA CE il ruolo di referente del clan sul territorio di IT, con particolare riguardo sia per la tenuta delle armi che per la gestione delle estorsioni, coadiuvato da AL IO, PA PE, VE EA, CI PE;
per tutti con l'aggravante dell'essere le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;
per tutti con l'aggravante di essere l'associazione armata, disponendo di armi da guerra e comuni da sparo. Associazione operante in Napoli, quartieri di Secondigliano e Scampia, e nei comuni limitrofi di IT, Mugnano, Casavatore, con condotta perdurante alla data odierna. In particolare: per IT IO a far data dal 01/05/2007, data in cui veniva scarcerato, fino agli inizi di luglio 2010, data in cui iniziava a collaborare con la giustizia;
per NN CA fino agli inizi di luglio 2010, data in cui iniziava a collaborare con la giustizia;
per ND IG a far data dal 11/06/2007, data in cui veniva scarcerato, fino agli inizi di luglio 2010, data in cui iniziava a collaborare con la giustizia. IT IO, NN CA, IG OM, CI AR, ND IG, LI AR B) Del delitto p. e p. dall'art. 74, commi 1, 2, 4, d.p.r. 309/1990, 7 L. 203/1991 per essersi associati tra loro e con altre persone non identificate per commettere più delitti previsti dall'art. 73 d.p.r. 309/90, detenere e commercializzare principalmente nelle zone di Napoli - Secondigliano, IT, Mugnano ove è egemone il clan TO-AG sostanze stupefacenti del tipo cocaina, haschish, eroina, da commercializzare su singole piazze di spaccio obbligate a rifornirsi dagli affiliati del clan TO-AG. Con l'ulteriore aggravante, per tutti, di aver commesso i fatti avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis, cod. pen. ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione 11 f camorristica denominata clan TO-AG di cui al capo A). In Napoli Secondigliano, IT, Mugnano con condotta perdurante. NA CE, VE EA, PA PE C) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81, comma 2, 629 comma 2, in riferimento all'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen., 7 L. 203/1991, perché, in concorso tra loro e con altri soggetti in corso di identificazione, e con D'ND NT, allo stato deceduto (denunzia di scomparsa in data 23/02/2011), al fine di profitto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con minaccia, consistita prima nell'evocare alla vittima RA MO, imprenditore edile, aggiudicatario dei lavori per la realizzazione di un centro polisportivo a Mugnano, il blocco delle opere, affinché questi addivenisse alla costituzione di una società di fatto con quota al 50% in favore degli amici di Mugnano e, successivamente, a fronte del rifiuto della vittima, di imporle di avvalersi di servizi di guardiania e manutenzione dell'impianto gestiti da ditte riferibili a "quelli che comandavano la malavita a Mugnano", per poi addivenire al pagamento di una tangente di euro 60.000,00, infine inducevano il RA MO a versare in quattro rate da euro 5.000,00 ciascuna, per una somma complessiva di euro 20.000,00; pagamenti effettuati nelle mani di D'ND NT, NA CE, VE EA, PA PE in un garage di IT dal luglio 2010 all'ottobre del 2010, arrecando alla p.o. un danno economico di pari entità. Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della capacità intimidatrice e delle condizioni di assoggettamento derivanti dal vincolo associativo di appartenenza ad un'associazione criminale denominata clan TO- AG, operante nei comuni di IT e Mugnano, nonché nei quartieri napoletani di Scampia e Secondigliano, ed al fine di agevolare le attività della predetta associazione camorristica. In Mugnano e IT tra il 2008 e l'ottobre 2010. RA IN, RA CE F) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 378 cod. pen., 7 L. 203/1991 perché, in concorso tra loro, con la condotta posta in essere nei confronti di AG CE e RR IN, latitanti a far data dal 19/05/2009, ponendo a disposizione di costoro case, basi logistiche, attività di vigilanza, si adoperavano, in maniera dedicata, alla cura dei detti latitanti, intralciando le indagini volte alla ricerca ed alla cattura dei latitanti. Con l'aggravante di aver commesso tali fatti avvalendosi del metodo camorristico proprio dell'organizzazione favorita, ossia il clan TO- 12 AG. Fatti commessi in Quarto di Napoli a far data dal 19/05/2009 sino al 08/07/2010 RA GI G) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 378 cod. pen., 7 L. 203/1991 perché, in concorso con RA IN e CE, con la condotta posta in essere nei confronti di AG CE, latitante a far data dal 19/05/2009, ponendo a disposizione la propria attività di cura consistita nel preparare i pasti ed accudire la persona del detto capo clan, in cambio di compenso pari ad euro 100,00 a settimana, e recandosi presso le case e le basi logistiche dove il latitante si nascondeva, in diretta connessione e dipendenza non solo dal capo clan, ma anche da tutti gli affiliati del clan TO-AG che operavano in maniera dedicata nella cura della detta latitanza, quali CI AR ed il marito della RA, il LI AR, in tal modo intralciando le indagini volte alla ricerca ed alla cattura del latitante. Con l'aggravante di aver commesso tali fatti avvalendosi del metodo camorristico proprio dell'organizzazione favorita, ossia il clan TO-AG. Fatti commessi in IT di Napoli ed altrove, a far data dal 19/05/2009 sino al 08/07/2010 1.Il ricorso di RA GI Il ricorso di RA GI va dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo. La RA era stata condannata, in primo grado, per il delitto di cui agli artt. 418 cod. pen., 7 L. 203/1991, così diversamente qualificata l'imputazione sub G), ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti, alla pena di anni due di reclusione. Pena sospesa. La Corte di merito ha confermato la sentenza di primo grado. Il primo, determinante motivo di inammissibilità, è costituito dall'essere il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla RA, su carta intestata dello studio legale Senese, senza che la firma della ricorrente fosse in alcun modo autenticata dal difensore;
né risulta che la ricorrente sia stata identificata presso la cancelleria del giudice a quo, in violazione, pertanto delle disposizioni di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen.
1.1.Il primo motivo di ricorso, in ogni caso, è comunque del tutto inammissibile, in quanto palesemente generico, non specificando neanche quali sarebbero le doglianze non considerate dalla Corte di merito. Ed infatti, a pag. 30 della sentenza impugnata è stato esplicitato che il compendio probatorio si basava sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NN CA, il quale aveva dichiarato che la RA GI, per circa sei o sette mesi nell'anno 2010, aveva 13 preparato i pasti agli affiliati che frequentavano il covo di via Cicerone in IT di Napoli;
dette dichiarazioni sono riscontrate, secondo la sentenza, dalle intercettazioni ambientali in cui si fa riferimento alla somma di 600,00 euro a settimana che la donna si prefigurava di percepire. La Corte territoriale, inoltre, ha espressamente motivato sull'attendibilità del NN CA, messa in dubbio dalla difesa con i motivi di appello, e sul ruolo corroborante delle intercettazioni, del cui contenuto la Corte di merito ha operato una lettura scevra da vizi logici. In ogni caso la difesa non ha formulato alcuna specifica censura in relazione alla motivazione fornita dalla Corte territoriale, con la quale, in realtà, non si confronta in alcun modo.
1.2. Sul secondo motivo di ricorso la Corte territoriale, alle pagg. 31 e 32 della sentenza impugnata, ha osservato che la condotta della RA consistente nel - procurare il vitto a talune delle persone che partecipavano all'associazione - era indiscutibilmente finalizzata ad agevolare il clan, rigettando l'eccezione difensiva con l'osservare che "nel caso di specie l'aggravante è alternativamente contestata sia con riferimento alla metodologia utilizzata, sia con riguardo al profilo oggettivo dell'agevolazione, appalesato - nel contesto della terminologia utilizzata dal chiaro riferimento ad una 'organizzazione favorita', e cioè il clan TO-AG (riferimento che non avrebbe alcun ragion d'essere se la contestazione riguardasse esclusivamente le modalità della condotta, e cioè l'avvalersi del metodo camorristico, e non anche la finalità di agevolare il gruppo)". Detta motivazione appare del tutto in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la contestazione di entrambi i profili che caratterizzano l'aggravante speciale di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, quali l'utilizzo del metodo mafioso o la finalità di agevolazione mafiosa, non è illegittima, perché in presenza di condotte delittuose complesse ed aperte all'una o all'altra modalità operativa od anche ad entrambe, essa amplia e non riduce le prerogative difensive (Sez. 2, sentenza n. 13469 del 28/02/2013, Basile, Rv. 255550). Né può ritenersi contrastante la seguente pronuncia della Sez. 6, sentenza n. 45203del 22/10/2013, Paparo, Rv. 256870, secondo cui viola il principio di correlazione tra contestazione e pronuncia, la sentenza che, in presenza della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge citata, contestata nella specie dell'agevolazione dell'associazione mafiosa, la ritenga, invece, sussistente con riferimento all'utilizzo del metodo mafioso, in quanto detta sentenza in motivazione ha ricordato come la dizione letterale della disposizione, che prevede con la formula avversativa le due autonome ipotesi, e la sua costante interpretazione (Sez. 1, Sentenza n. 1327 del 18/03/1994, Torcasio, Rv. 197430), impongono di ritenere che l'imputazione debba individuare con 14 chiarezza secondo quali modalità l'accusa ritenga integrata l'aggravante, con la conseguenza che non può, ove sia contestata una specifica modalità della realizzazione della condotta che giustifica l'aggravamento di pena, senza una modifica della contestazione, ritenersi configurata l'una o l'altra fattispecie ivi considerata, poiché la possibilità attribuita al giudice dall'art. 521 cod. proc. pen., di qualificare giuridicamente le circostanze contestate in maniera difforme da quanto prospettato nell'imputazione, si muove necessariamente nell'ambito dell'identità del fatto contestato. In realtà, la motivazione della Corte territoriale risulta del tutto conforme con la sentenza da ultimo citata, atteso che proprio dalla formulazione del capo di imputazione risulta la contestazione in forma alternativa della circostanza aggravante: ed infatti l'enunciazione della fattispecie come circostanziata cita l'organizzazione favorita il che evidenzia come la condotta descritta ed - attribuita alla ricorrente fosse una condotta agevolatrice della compagine camorrista e menziona, inoltre, anche il metodo camorristico, senza peraltro specificare in cosa detto metodo si sarebbe sostanziato, nel caso in esame. Appare quindi evidente, al più, una imperfetta formulazione delle modalità di contestazione della circostanza aggravante, atteso che la condotta materiale è chiaramente individuata come condotta agevolatrice del clan, anche perché diretta essenzialmente nei confronti del capo latitante, AG CE, nessuna descrizione essendo stata effettuata, al contrario, di una metodologia camorrista, risultando comunque palese ad ogni effetto, e soprattutto a quelli difensivi, la contestazione della circostanza aggravante sub specie dell'agevolazione alla compagine camorristica costituita dal clan TO-AG. Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità del ricorso della RA GI.
2. Il ricorso di IT IO Il ricorrente IT IO in primo grado era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui ai capi A) e B), e condannato alla pena di anni otto di reclusione previo riconoscimento dell'art. 8 L. 203/1991, secondo il seguente calcolo: pena base di anni dodici di reclusione, ridotta ad anni sei di reclusione, aumentata per la continuazione ad anni otto di reclusione. La Corte di appello, a pag. 33 della sentenza impugnata, ha affermato che la pena base per il delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90, calcolata nella misura di anni dodici di reclusione, costituiva già un trattamento di favore;
a ciò andava aggiunta la considerazione che l'art. 8 L. 203/1991 era stato concesso nella misura della metà e che l'aumento per la continuazione era molto contenuto;
ha poi negato le circostanze attenuanti generiche per l'estrema gravità dei fatti e per la personalità del prevenuto, alla luce dei plurimi precedenti, ritenendo, infine, non sussistente l'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.p.r. 309/90. 15 fr Tanto premesso, deve osservarsi, per quanto riguarda la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8 L. 203/1991, che essa è stata concessa al ricorrente nella misura massima prevista, essendo stata la pena base ridotta della metà. Per quanto riguarda, poi, il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione della Corte territoriale appare del tutto incensurabile. Anzitutto appare pacifico che in tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuanti generiche e la concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/1991 si fondino su distinti e diversi presupposti. Le prime, dunque, non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda. Invero, mentre l'art 62 bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, quegli elementi che possono suggerire l'opportunità di attenuare la pena edittale, l'attenuante di cui all'art 8 citato è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini e della attività dallo stesso posta in essere allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa. (Sez. 5, sentenza n. 1703 del 24/10/2013, dep. 16/01/2014, Sapienza ed altri, Rv. 258958; Sez.6, sentenza n. 20145 del 15/04/2010, Cantiello ed altri, Rv. 247387; Sez. 1 , sentenza n. 14527 del 03/02/2006, Cariolo ed altri, Rv. 233938; Sez. 1, sentenza n. 26003 del 21/05/2003, Tangredi, Rv. 224995; Sez. 1, sentenza n. 43241 del 07/11/2001, Alfieri ed altri, Rv. 220295; Sez. 1, sentenza n. 2137 del 05/11/1998, dep. 19/02/1999, Favaloro, Rv. 212531). Nel caso in esame la Corte di merito ha negato il riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis, cod. pen., sulla scorta di profili afferenti la personalità del ricorrente e la sua capacità a delinquere, desumibile dalla natura e dalla gravità delle imputazioni, con motivazione del tutto coerente con la citata giurisprudenza, oltre che con le risultanze processuali e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità. In riferimento, poi, alla possibilità di applicazione congiunta della circostanza attenuante di cui al'art. 8 L. 203/1991 e di quella di cui all'art. 74 comma 7, d.p.r. 309/90, non vi è dubbio che esse, pur riferibili a diversi ambiti di operatività, possano trovare simultanea applicazione, allorquando il delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90 concorra con quello di cui all'art. 416 bis, cod. pen. (Sez. 6, sentenza n. 1395 del 14/10/2014, dep. 14/01/2015, Rv. 261797; Sez. 6, sentenza n. 7995 del 17/06/2014, dep. 23/02/2015, Demiri ed altri, Rv. 262624; Sez. 1 sentenza n. 17702 del 21/01/2010, Di UR ed altri, Rv. 247060). Tuttavia deve considerarsi che nel caso in esame il delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90 è stato contestato in quanto aggravato dall'art. 7 L. 203/1991, per cui, in tal caso, vale il principio secondo cui, poiché la circostanza attenuante prevista dall'art. 8 L. 203/1991 si applica solo nelle ipotesi del delitto di 16 associazione di tipo mafioso o di quelli aggravati dalla finalità mafiosa, essa non può concorrere con quella prevista dall'art. 74, comma settimo, d.p.r. 309/1990, la quale si applica solo a coloro che si siano efficacemente adoperati per assicurare le prove del reato di associazione finalizzata al narcotraffico o per sottrarle risorse decisive per la commissione dei delitti;
entrambe le circostanze, infatti, costituiscono previsioni premiali aventi diversi ambiti di operatività, in quanto dirette ad evitare, attraverso una sorta di ravvedimento post delictum, che il reato associativo, cui rispettivamente si riferiscono, sia portato ad ulteriori conseguenze (Sez. 6, sentenza n. 1395 del 14/10/2014, dep. 14/01/2015, Valentino ed altri, Rv. 261797; Sez. 1, sentenza n. 17702 del 21/01/2010, Di UR ed altri, Rv. 247060; Sez. 6, sentenza n. 29626 del 11/03/2010, Capriati ed altri, Rv. 248194; Sez. 1, sentenza n. 17702 del 21/01/2010, Di UR ed altri, Rv. 247060). Ne deriva, pertanto, il rigetto del ricorso di IT IO.
3. Il ricorso di NN CA Il ricorrente NN CA era stato condannato in primo grado per i capi A) e B), ritenuta la continuazione, alla pena di anni otto di reclusione, riconosciuta la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 8 1. 203/1991, pena così determinata: pena base, anni dodici di reclusione, ridotti ad anni sei di reclusione per effetto della citata circostanza attenuante, aumentata di anni due di reclusione per la continuazione. La Corte di merito, a pag. 33 della sentenza impugnata, ha affermato che la pena base per il delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90, nella misura di anni dodici di reclusione, costituiva già un trattamento di favore, a cui andava aggiunta la considerazione che la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 8 L. 203/1991 era stato concesso nella misura della metà, e che, infine, l'aumento per la continuazione era molto contenuto;
la stessa Corte territoriale ha poi negato le generiche per l'estrema gravità dei fatti e per la personalità del prevenuto, alla luce dei plurimi precedenti, ritenendo non sussistente l'attenuante dell'art. 74, comma 7, d.p.r. 309/90. Tanto premesso, deve osservarsi, per quanto riguarda la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8 L. 203/1991, che essa è stata concessa al ricorrente nella misura massima prevista, essendo stata la pena base ridotta della metà. Per quanto riguarda, poi, il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione della Corte territoriale appare del tutto incensurabile. Anzitutto appare pacifico che in tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuanti generiche e la concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 L. 20371991 si fondino su distinti e diversi presupposti. Le prime, 17 dunque, non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda. Invero, mentre l'art 62 bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, quegli elementi che possono suggerire l'opportunità di attenuare la pena edittale, l'attenuante di cui all'art 8 citato è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini e della attività dallo stesso posta in essere allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa. (Sez. 5, sentenza n. 1703 del 24/10/2013, dep. 16/01/2014, Sapienza ed altri, Rv. 258958; Sez.6, sentenza n. 20145 del 15/04/2010, Cantiello ed altri, Rv. 247387; Sez. 1 sentenza n. 14527 del 03/02/2006, Cariolo ed altri, Rv. ' 233938; Sez. 1, sentenza n. 26003 del 21/05/2003, Tangredi, Rv. 224995; Sez. 1, sentenza n. 43241 del 07/11/2001, Alfieri ed altri, Rv. 220295; Sez. 1, sentenza n. 2137 del 05/11/1998, dep. 19/02/1999, Favaloro, Rv. 212531). Nel caso in esame la Corte di merito ha negato il riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis, cod. pen., sulla scorta di profili afferenti la personalità del ricorrente e la sua capacità a delinquere, desumibile dalla natura e dalla gravità delle imputazioni, con motivazione del tutto coerente con la citata giurisprudenza, oltre che con le risultanze processuali e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità. In riferimento, poi, alla possibilità di applicazione congiunta della circostanza attenuante di cui al'art. 8 L. 20371991 e di quella di cui all'art. 74 comma 7, d.p.r. 309/90, non vi è dubbio che esse, pur riferibili a diversi ambiti di operatività, possano trovare simultanea applicazione, allorquando il delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90 concorra con quello di cui all'art. 416 bis, cod. pen. (Sez. 6, sentenza n. 1395 del 14/10/2014, dep. 14/01/2015, Rv. 261797; Sez. 6, sentenza n. 7995 del 17/06/2014, dep. 23/02/2015, Demiri ed altri, Rv. 262624; Sez. 1 sentenza n. 17702 del 21/01/2010, Di UR ed altri, Rv. 247060). Tuttavia deve considerarsi che nel caso in esame il delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90 è stato contestato in quanto aggravato dall'art. 7 L. 203/1991, per cui, in tal caso, vale il principio secondo cui, poiché la circostanza attenuante prevista dall'art. 8 L. 203/1991 si applica solo nelle ipotesi del delitto di associazione di tipo mafioso o di quelli aggravati dalla finalità mafiosa, essa non può concorrere con quella prevista dall'art. 74, comma settimo, d.p.r. 309/1990, la quale si applica solo a coloro che si siano efficacemente adoperati per assicurare le prove del reato di associazione finalizzata al narcotraffico o per sottrarle risorse decisive per la commissione dei delitti;
entrambe le circostanze, infatti, costituiscono previsioni premiali aventi diversi ambiti di operatività, in quanto dirette ad evitare, attraverso una sorta di ravvedimento post delictum, che il reato associativo, cui rispettivamente si riferiscono, sia portato ad ulteriori conseguenze (Sez. 6, sentenza n. 1395 del 14/10/2014, dep. 14/01/2015, 18 Valentino ed altri, Rv. 261797; Sez. 1, sentenza n. 17702 del 21/01/2010, Di UR ed altri, Rv. 247060; Sez. 6, sentenza n. 29626 del 11/03/2010, Capriati ed altri, Rv. 248194; Sez. 1, sentenza n. 17702 del 21/01/2010, Di UR ed altri, Rv. 247060). Ne deriva, pertanto, il rigetto del ricorso di NN CA.
4. Il ricorso di NA CE Il ricorrente NA CE era stato condannato in primo grado, per i delitti di cui ai capi A) e C), alla pena di anni quattordici di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, ritenuta la continuazione. La Corte territoriale ha ridotto la pena ad anni undici di reclusione, considerando come pena base, per il capo C), quella di anni sette di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, aumentata ex art. 7 L. 203/1991 ad anni nove di reclusione ed euro 2.500,00 di multa, ulteriormente aumentata ad anni undici di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per la continuazione.
4.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha affrontato il tema dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia in un'apposita sezione della motivazione, a pag. 9 e segg. della sentenza impugnata, dove è stato osservato che mentre il RR, l'IT, il NN ed il ND avessero riferito in merito a vicende più risalenti negli anni - collocabili nel periodo compreso tra la prima scissione e la migrazione di un gruppo di sodali dal clan Di UR al territorio di IT controllato dalla nuova compagine associativa, fino al blitz del 2009, con conseguente latitanza di molti esponenti della cosca, tra cui gli stessi RR e ND, ed il ruolo direttivo assunto dall'IT IO il RI, l'IL ed il NO avevano riferito dei più recenti equilibri interni al clan e dell'organigramma aggiornato dello stesso. In riferimento alla spinta etero-accusatoria, la Corte territoriale ha evidenziato come il RR IN avesse intrapreso il percorso collaborativo quando era detenuto in carcere, sicché nessuna preventiva consultazione poteva essere intercorsa con i cognati IT IO, NN CA e ND IG, che erano tutti liberi;
questi ultimi, a loro volta, avevano maturato la scelta collaborativa allorquando erano ancora in stato di libertà, e successivamente avevano coabitato sotto il controllo delle forze di polizia, come dagli stessi ammesso;
i predetti avevano, poi, esplicitato la ragione della loro collaborazione nei fondati timori di essere oggetto di gravi ritorsioni a seguito della collaborazione intrapresa dal congiunto RR IN. La Corte territoriale, quindi, pur avendo preso in esame la possibilità astratta di versioni concordate il che, in ogni caso, non avrebbe potuto riguardare il RR IN ha escluso la - detta eventualità, sia in base alle considerazioni sul punto espresse dalla Sez. 1 di questa Corte, con la sentenza n. 8349 del 26/11/2013, sia in base alla 19 considerazione che i tre collaboratori avessero riferito numerose e complesse vicende, anche con elementi di incongruenza e discrasie su particolari, laddove il previo concerto avrebbe evidentemente eliminato qualsivoglia difformità narrativa. Queste argomentazioni, diffusamente espresse dalla Corte di merito, hanno già trovato l'avallo, come si evince dalla sentenza impugnata, da parte di questa Corte di legittimità e, in ogni caso, appaiono del tutto logicamente esplicitate e congruamente sviluppate, in maniera da apparire del tutto immuni da vizi di legittimità. Il primo giudice, inoltre, alla pag. 52 e segg. della sentenza, aveva specificamente valutato le propalazioni dei collaboratori di giustizia IT, RR, NN e ND, che avevano indicato il NA CE come il referente delle estorsioni in territorio di IT, ricordando come fosse stato fatto anche riferimento allo stipendio che il ricorrente percepiva come componente del sodalizio;
anche il NO AN e l'IL AN, ossia i collaboratori più recenti, avevano aggiunto che, a seguito di frizioni, il NA, storico componente del clan TO-AG, aveva lasciato il territorio di IT ed aveva seguito gli Abete nel territorio di Mugnano. Le deposizioni di RA NI, RA IO e RA MO, escussi ex art. 210 cod. proc. pen., sono state considerate, inoltre, elementi di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
sulla scorta di detto compendio, alla pag. 54 della sentenza di primo grado, quindi, era stato analiticamente descritto il ruolo del NA CE in ambito associativo. La Corte territoriale, a sua volta, si occupa del NA CE alle pagg. 14-16 della sentenza impugnata, sottolineando che il collaboratore di giustizia NN CA aveva dichiarato di conoscere personalmente il NA, il quale si recava tutti i giorni a IT, dove gestiva le estorsioni, e che il NO AN gli aveva riferito di una costante presenza del NA nei covi di IT. La Corte territoriale ha, quindi, già replicato alla difesa sul motivo di gravame secondo cui i collaboratori sarebbero stati de relato, con la conseguenza che il motivo di ricorso risulta reiterativo del gravame;
in ogni caso, la difesa non considera i due più recenti collaboratori di giustizia, IL e NO, con le cui dichiarazioni, come evidenziate nella sentenza impugnata nel relativo passaggio motivazionale, il ricorso, pertanto, non si confronta affatto. Per quanto riguarda la circostanza del riscontro costituito dalle dichiarazioni dei RA, la motivazione della Corte territoriale, come risulta a pag. 16 della sentenza impugnata, non solo ha sottolineato l'assenza di intenti calunniatori da parte dei RA, ma ha valutato come credibile la loro scelta di rescindere il connubio con la malavita organizzata, allorquando le pretese di quest'ultima si erano spinte al punto da reclamare una compartecipazione nelle società gestite 20 dalle persone offese, evidenziando, infine, come le stesse dichiarazioni dei RA fossero state confermate dalle emergenze investigative, costituite dalla effettività dello stato dei luoghi con le descrizioni fornite dai predetti RA, sulla esistenza di un effettivo legame tra i membri del gruppo di estorsori, obiettivata dai controlli di P.G., dagli apporti testimoniali di altri soggetti Augenti NZ e AC GA - del tutto estranei alle logiche associative. Conclusivamente deve, in ogni caso, ricordarsi come il motivo di ricorso, in sostanza, si traduce in una doglianza di travisamento del fatto, come tale inammissibile in questa sede, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 5, sentenza n. 39048 del 25/09/2007, Casavola ed altri, Rv. 238215).
4.2. I motivi sulla pena, infine, appaiono estremamente generici. In ordine alla circostanza di cui all'art. 114 cod. pen., infatti, non si rinviene alcuna argomentazione, così come in relazione alle circostanze aggravanti della fattispecie estorsiva. In relazione all'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991, va ricordato come detta motivazione è implicita, nella misura in cui il NA CE è stato considerato partecipe dell'associazione ex art. 416 bis, cod. pen. con il ruolo di referente delle estorsioni nel territorio di IT. Per quanto riguarda le circostanze attenuanti generiche, già il primo giudice, a pag. 83 della sentenza di primo grado, aveva fornito adeguata motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle invocate attenuanti, facendo espresso riferimento alla gravità dei fatti ed al contesto nel quale essi erano stati commessi, per cui detta motivazione costituisce parte integrante di quella della sentenza impugnata;
in ogni caso, va ricordato che la Corte territoriale ha comunque ridotto la pena nei confronti del NA CE, il che dimostra una rivalutazione degli elementi di cui agli artt. 133 e 133 bis, cod. pen. Il ricorso di NA CE va, quindi, dichiarato inammissibile.
5. Il ricorso di PA PE Il ricorrente PA PE in primo grado era stato dichiarato colpevole dei delitti di cui capi A) e C), e condannato ala pena di anni tredici di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, ritenuta la continuazione. La Corte territoriale ha ridotto la pena ad anni undici di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
5.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale ha affrontato l'analisi dei motivi di appello sulla scorta del ruolo del PA PE, come delineato dai collaboratori di giustizia PI AN, IT IO ed IL AN, le cui propalazioni sono state riscontrate dalle dichiarazioni delle persone offese RA, i quali sin dal primo 21 grado erano state escusse ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., come risulta a pag. 20 e segg. della sentenza del primo giudice. La difesa nei motivi di ricorso non si è soffermata affatto sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i quali concordavano sul ruolo del ricorrente. Per quanto riguarda il giudizio di attendibilità dei RA, oltre a quanto già affermato in precedenza allorché si è affrontato lo specifico aspetto in relazione al ricorso del NA CE, va aggiunto che la Corte territoriale ha rilevato come il PA PE avesse contattato RA NI per indicargli la data ed il luogo dove effettuare il pagamento della prima rata dell'estorsione, ossia il garage annesso all'autolavaggio gestito dal VE, in data 20 luglio, dove lo stesso PA PE era presente al momento della consegna, insieme al NA CE;
RA IO, a sua volta, ha indicato nel PA PE il soggetto che si accompagnava al NA CE in occasione del colloquio finalizzato alla ritrattazione della denuncia sporta dal RA MO. Tanto premesso, anche in tal caso non può che osservarsi come la difesa riproponga questioni in fatto, sottoponendo alla luce di presunte incongruenze non dimostrate, atteso che nel ricorso vengono solo citati stralci di brani di deposizione una ricostruzione alternativa dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità.
5.2. Per quanto riguarda le circostanze attenuanti generiche, già il primo giudice, a pag. 83 della sentenza di primo grado, aveva fornito adeguata motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle invocate attenuanti, facendo espresso riferimento alla gravità dei fatti ed al contesto nel quale essi erano stati commessi, per cui detta motivazione costituisce parte integrante di quella della sentenza impugnata;
in ogni caso, va ricordato che la Corte territoriale ha comunque ridotto la pena nei confronti del PA PE, il che dimostra una rivalutazione degli elementi di cui agli artt. 133 e 133 bis, cod. pen. Il ricorso di PA PE va, pertanto, rigettato.
6. Il ricorso di RA IN. Il ricorrente RA IN era stato condannato, in primo grado, alla pena di anni quattro di reclusione, per il delitto di cui al capo F). La Corte territoriale ha confermato la condanna, motivando, a pag. 33 della sentenza impugnata, in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991, in base all'obiettiva funzionalizzazione della condotta di favoreggiamento realizzata ad esclusivo vantaggio del massimo esponente del clan. Detta motivazione appare del tutto incensurabile, alla luce della incontrastata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo cui in tema di favoreggiamento personale, è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203, 22 nella condotta di chi consapevolmente aiuti il capo clan a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, poiché essa si concretizza in un aiuto all'associazione - la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, cui l'ausilio prestato consente di svolgere il proprio ruolo dirigenziale e determina un rafforzamento del potere non solo del capo mafia ma anche dell'intero sodalizio criminale (Sez. 2, sentenza n. 37762 del 12/05/2016, Viglianisi ed altri, Rv. 268237; Sez. 2, sentenza n. 24753 del 09/03/2015, Sciortino ed altro, Rv. 264218; Sez. 2, sentenza n. 15082 del 12/02/2014, Cuttone, Rv. 259558). In relazione alla questione concernente la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., come già osservato in precedenza per la coimputata RA GI, anche in tal caso chiaro appare il riferimento nella formulazione dell'aggravante in questione contenuta nel capo di imputazione - all'organizzazione favorita, per cui la condotta del RA IN consistente nel procurare case, basi logistiche ed attività di vigilanza in favore dei latitanti AG CE e RR IN, ossia, rispettivamente, il capo indiscusso dell'associazione ed uno dei personaggi di vertice della stessa era indiscutibilmente finalizzata ad agevolare il clan - TO-AG, atteso che il riferimento al clan non avrebbe alcuna ragion d'essere se la contestazione riguardasse esclusivamente le modalità della condotta, e cioè l'avvalersi del metodo camorristico, e non anche la finalità di agevolare il gruppo. Come già ricordato, inoltre, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha affermato che la contestazione di entrambi i profili che caratterizzano l'aggravante speciale di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, quali l'utilizzo del metodo mafioso o la finalità di agevolazione mafiosa, non è illegittima, perché in presenza di condotte delittuose complesse ed aperte all'una o all'altra modalità operativa od anche ad entrambe, essa amplia e non riduce le prerogative difensive (Sez. 2, sentenza n. 13469 del 28/02/2013, Basile, Rv. 255550). Né può ritenersi contrastante la seguente pronuncia della Sez. 6, sentenza n. 45203del 22/10/2013, Paparo, Rv. 256870, secondo cui viola il principio di correlazione tra contestazione e pronuncia, la sentenza che, in presenza della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge citata, contestata nella specie dell'agevolazione dell'associazione mafiosa, la ritenga, invece, sussistente con riferimento all'utilizzo del metodo mafioso, in quanto detta sentenza in motivazione ha ricordato come la dizione letterale della disposizione, che prevede con la formula avversativa le due autonome ipotesi, e la sua costante interpretazione (Sez. 1, Sentenza n. 1327 del 18/03/1994, Torcasio, Rv. 197430), impongono di ritenere che l'imputazione debba individuare con chiarezza secondo quali modalità l'accusa ritenga integrata l'aggravante, con la conseguenza che non può, ove sia contestata una specifica modalità della realizzazione della condotta che giustifica l'aggravamento di pena, senza una 23 modifica della contestazione, ritenersi configurata l'una o l'altra fattispecie ivi considerata, poiché la possibilità attribuita al giudice dall'art. 521 cod. proc. pen., di qualificare giuridicamente le circostanze contestate in maniera difforme da quanto prospettato nell'imputazione, si muove necessariamente nell'ambito dell'identità del fatto contestato. In realtà, come detto, dalla formulazione del capo di imputazione risulta la contestazione in forma alternativa della circostanza aggravante: e, infatti, l'enunciazione della fattispecie come circostanziata, cita l'organizzazione favorita - il che evidenzia come la condotta descritta ed attribuita al ricorrente fosse una condotta agevolatrice della compagine camorrista e menziona, inoltre, anche il - metodo camorristico, senza peraltro specificare in cosa esso si sarebbe sostanziato, nel caso in esame. Appare quindi evidente, al più, una imperfetta formulazione delle modalità di contestazione della circostanza aggravante, atteso che la condotta materiale è chiaramente individuata come condotta agevolatrice del clan, anche perché diretta essenzialmente nei confronti del capo latitante, AG CE, nessuna descrizione essendo stata effettuata, al contrario, di una metodologia camorrista, risultando, comunque, palese ad ogni effetto, e soprattutto a quelli difensivi, la contestazione della circostanza aggravante sub specie dell'agevolazione alla compagine camorristica costituita dal clan TO-AG. Il ricorso di RA IN va, pertanto, rigettato.
7. Il ricorso di RA CE. Il ricorrente RA IN era stato condannato, in primo grado, alla pena di anni quattro di reclusione, per il delitto di cui al capo F). La Corte territoriale ha confermato la condanna, motivando, a pag. 33 della sentenza impugnata, in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991, in base all'obiettiva funzionalizzazione della condotta di favoreggiamento realizzata ad esclusivo vantaggio del massimo esponente del clan. Detta motivazione appare del tutto incensurabile, alla luce della incontrastata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo cui in tema di favoreggiamento personale, è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203, nella condotta di chi consapevolmente aiuti il capo clan a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, poiché essa si concretizza in un aiuto all'associazione la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, cui l'ausilio prestato consente di svolgere il proprio ruolo dirigenziale e determina un rafforzamento del potere non solo del capo mafia ma anche dell'intero sodalizio criminale (Sez. 2, sentenza n. 37762 del 12/05/2016, Viglianisi ed altri, Rv. 24 268237; Sez. 2, sentenza n. 24753 del 09/03/2015, Sciortino ed altro, Rv. 264218; Sez. 2, sentenza n. 15082 del 12/02/2014, Cuttone, Rv. 259558). In relazione alla questione concernente la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., come già osservato in precedenza per la coimputata RA GI, anche in tal caso chiaro appare il riferimento nella formulazione dell'aggravante in - questione contenuta nel capo di imputazione - all'organizzazione favorita, per cui la condotta del RA CE - consistente nel procurare case, basi logistiche ed attività di vigilanza in favore dei latitanti AG CE e RR IN, ossia, rispettivamente, il capo indiscusso dell'associazione ed uno dei personaggi di vertice della stessa era indiscutibilmente finalizzata ad agevolare il clan - TO-AG, atteso che il riferimento al clan non avrebbe alcuna ragion d'essere se la contestazione riguardasse esclusivamente le modalità della condotta, e cioè l'avvalersi del metodo camorristico, e non anche la finalità di agevolare il gruppo. Come già ricordato, inoltre, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha affermato che la contestazione di entrambi i profili che caratterizzano l'aggravante speciale di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, quali l'utilizzo del metodo mafioso o la finalità di agevolazione mafiosa, non è illegittima, perché in presenza di condotte delittuose complesse ed aperte all'una o all'altra modalità operativa od anche ad entrambe, essa amplia e non riduce le prerogative difensive (Sez. 2, sentenza n. 13469 del 28/02/2013, Basile, Rv. 255550). Né può ritenersi contrastante la seguente pronuncia della Sez. 6, sentenza n. 45203del 22/10/2013, Paparo, Rv. 256870, secondo cui viola il principio di correlazione tra contestazione e pronuncia, la sentenza che, in presenza della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge citata, contestata nella specie dell'agevolazione dell'associazione mafiosa, la ritenga, invece, sussistente con riferimento all'utilizzo del metodo mafioso, in quanto detta sentenza in motivazione ha ricordato come la dizione letterale della disposizione, che prevede con la formula avversativa le due autonome ipotesi, e la sua costante interpretazione (Sez. 1, Sentenza n. 1327 del 18/03/1994, Torcasio, Rv. 197430), impongono di ritenere che l'imputazione debba individuare con chiarezza secondo quali modalità l'accusa ritenga integrata l'aggravante, con la conseguenza che non può, ove sia contestata una specifica modalità della realizzazione della condotta che giustifica l'aggravamento di pena, senza una modifica della contestazione, ritenersi configurata l'una o l'altra fattispecie ivi considerata, poiché la possibilità attribuita al giudice dall'art. 521 cod. proc. pen., di qualificare giuridicamente le circostanze contestate in maniera difforme da quanto prospettato nell'imputazione, si muove necessariamente nell'ambito dell'identità del fatto contestato. 25 In realtà, come detto, dalla formulazione del capo di imputazione risulta la contestazione in forma alternativa della circostanza aggravante: ed infatti l'enunciazione della fattispecie come circostanziata cita l'organizzazione favorita - il che evidenzia come la condotta descritta ed attribuita al ricorrente fosse una condotta agevolatrice della compagine camorrista e menziona, inoltre, anche il - metodo camorristico, senza peraltro specificare in cosa esso si sarebbe sostanziato, nel caso in esame. Appare quindi evidente, al più, una imperfetta formulazione delle modalità di contestazione della circostanza aggravante, atteso che la condotta materiale è chiaramente individuata come condotta agevolatrice del clan, anche perché diretta essenzialmente nei confronti del capo latitante, AG CE, nessuna descrizione essendo stata effettuata, al contrario, ad una metodologia camorrista, risultando comunque palese ad ogni effetto, e soprattutto a quelli difensivi, la contestazione della circostanza aggravante sub specie dell'agevolazione alla compagine camorristica costituita dal clan TO-AG. Il ricorso di RA CE va, pertanto, rigettato.
8. Il ricorso di CI AR Il ricorrente CI AR era stato condannato in primo grado per i delitti di cui ai capi A), quale semplice partecipe, con esclusione del ruolo di capo, e B), alla pena di anni sedici di reclusione, ritenuta la continuazione. La Corte territoriale ha confermato detta pronuncia.
8.1. Quanto al primo motivo di ricorso, va detto che la sentenza impugnata, alle pagg. 20-27, ha dato ampiamente conto della valutazione dei collaboratori di giustizia, per cui la tesi difensiva, in realtà, propone una diversa lettura delle stesse dichiarazioni, il che si traduce in una doglianza di travisamento del fatto, come tale inammissibile in cassazione. In particolare, la sentenza di primo grado aveva ricordato che, secondo i collaboratori di giustizia, il CI aveva svolto il ruolo di killer e, pertanto, aveva accesso a tutti i covi, facendo da tramite tra il suocero e capo clan, AG CE, e gli altri componenti del gruppo. Il collaboratore di giustizia IT IO, in particolare, aveva riferito del ruolo nevralgico svolto dal CI, nel periodo della latitanza del AG CE, quale soggetto che lo aveva coadiuvato nello svolgimento della gestione degli affari, fungendo da tramite con il AG. Non a caso, infatti, il CI era stato tratto in arresto mentre svolgeva il ruolo di vedetta innanzi al fabbricato dove si rifugiava il AG CE, nel luglio 2010. Le dichiarazioni dell'IT erano state confermate da quelle del collaboratore NO AN che aveva affermato come proprio il US gli - avesse conferito l'incarico di sorvegliare i luoghi in cui si rifugiava il AG 26 CE e dall'intercettazione ambientale del maggio 2010, in cui il ricorrente discuteva con la RA GI dei compensi a questa spettanti. Come si vede, quindi, il riferimento cronologico appare chiaro, essendo esso collocabile nel periodo di latitanza del AG CE, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa. Riferibili, invece, al periodo successivo all'arresto del AG, si collocano le propalazione dell'IL AN e dello stesso NO AN, che avevano descritto il ruolo assunto in quella fase dal ricorrente. Parimenti analitiche sono state valutate le propalazioni dell'IT IO e del NO AN, in ordine al ruolo del CI, quale coordinatore e gestore della piazza di spaccio delle "Case dei puffi e del quartiere 219 di IT, come "1 documentato anche dal foglio scritto sequestrato a HI FA La Corte di merito, a sua volta, ha dato rilievo ai significativi elementi di riscontro alle propalazioni dei collaboratori di giustizia, costituiti dalle circostanze del'arresto del US AR e dalla conversazione intercettata con la RA GI, cui si è fatto in precedenza riferimento, illustrando, inoltre, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia al fine di fornire un'adeguata e del tutto coerente risposta ai motivi di gravame, con motivazione del tutto incensurabile in sede di legittimità. Tanto premesso, il motivo di ricorso appare infondato: il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica della correttezza e della completezza della motivazione di una decisione, e non può esondare dai limiti fissati dagli artt. 606 e 609 cod. proc. pen., mediante una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito, come ribadito dalla granitica giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, sentenza n. 2210 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U., sentenza n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Inoltre, come già osservato per il ricorrente NA CE, in relazione alla valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia, ed in riferimento alla spinta etero-accusatoria, la Corte territoriale ha evidenziato come il RR IN avesse intrapreso il percorso collaborativo quando era detenuto in carcere, sicché nessuna preventiva consultazione poteva essere intercorsa con i cognati IT IO, NN CA e ND IG, che erano tutti liberi;
questi ultimi, a loro volta, avevano maturato la scelta collaborativa allorquando erano ancora in stato di libertà, e successivamente avevano coabitato sotto il controllo delle forze di polizia, come dagli stessi ammesso;
i predetti avevano poi esplicitato la ragione della loro collaborazione nei fondati timori di essere oggetto di gravi ritorsioni a seguito della collaborazione intrapresa dal congiunto RR IN. La Corte territoriale, quindi, pur avendo preso in esame la possibilità astratta di versioni concordate il che, in ogni caso, non avrebbe potuto - ha escluso detta eventualità sia in base alle riguardare il RR IN 27 considerazioni sul punto espresse dalla Sez. 1 di questa Corte, con la sentenza n. 8349 del 26/11/2013, sia sulla considerazione che i tre collaboratori avessero riferito numerose e complesse vicende, anche con elementi di incongruenza e discrasie su particolari, laddove il previo concerto avrebbe evidentemente eliminato qualsivoglia difformità narrativa. Queste argomentazioni, diffusamente espresse dalla Corte di merito, hanno già trovato l'avallo, come si evince dalla sentenza impugnata, da parte di questa Corte di legittimità e, in ogni caso, appaiono del tutto logicamente esplicitate e congruamente sviluppate, in maniera da apparire del tutto immuni da vizi di legittimità.
8.2. In relazione al carattere armato dell'associazione di cui al capo A) e di quella di cui al capo B), la sentenza di primo grado, rispettivamente a pag. 50 ed a pag. 64 la cui motivazione deve considerarsi come parte integrante del contesto argomentativo della sentenza impugnata riferisce dei sequestri di armi - effettuati nel comune di IT, luogo dove aveva sede il quartier generale del clan. La natura pacificamente oggettiva dell'aggravante fa sì che essa si estenda a tutti gli associati, in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis, cod. pen., come più volte affermato da questa Corte regolatrice (Sez. 6, sentenza n. 44667 del 12/06/2016, P.G. in proc. Camarda ed altri, Rv. 268666; Sez. 1, sentenza n. 44704 del 05/05/2015, Iaria ed altri, Rv. 265254). In relazione alla fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90, inoltre, va ricordato che per la sussistenza della circostanza aggravante in questione è richiesta unicamente la disponibilità di armi, non esigendosi anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dall'associazione criminosa (Sez. 5, sentenza n. 11101 del 05/02/2015, Platania ed altri, Rv. 262714). Quanto all'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 in relazione al delitto associativo sub B), la sentenza di primo grado, a pag. 62, aveva già sottolineato come il delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90 fosse stato commesso in un ambito associativo di matrice camorristica, in quanto la stabile organizzazione dedita al commercio di stupefacenti era stata creata dal clan al fine di agevolare tutte le attività in cui esso era operativo, costituendo il mercato degli stupefacenti una delle principali fonti di guadagno del clan medesimo, e ad esso, non a caso, partecipavano tutti gli elementi di spicco.
8.3. Per quanto riguarda la determinazione della pena, va detto che la pena base per il delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 309/1990 è stata calcolata in misura inferiore al minimo edittale: il primo giudice, infatti, aveva calcolato la pena base in anni quattordici di reclusione, pena, quindi, superiore di soli due anni rispetto alla pena edittale minima prevista - atteso che per l'associazione armata in materia di stupefacenti la pena minima prevista per il partecipe è di anni dodici di per cui, calcolando la ritenuta aggravante di cui all'art. 7 L.reclusione - 28 203/1991, la pena avrebbe dovuto essere aumentata da un terzo alla metà. Al contrario, la pena è stata aumentata di anni due di reclusione per effetto della continuazione, senza tenere in alcun conto gli aumenti per le contestate aggravanti. A tale proposito, infatti, deve ricordarsi che, non volendo considerare l'aggravante di cui all'art. 74 comma 4, d.p.r. 309/90, come circostanza ad effetto speciale, l'aumento per l'art. 7 L. 203/1991 avrebbe dovuto essere non inferiore ad anni quattro (aumento da un terzo alla metà, come previsto dal citato articolo 7), per cui, anche considerando la pena edittale minima per il delitto di cui all'art. 74, comma 4, d.p.r. 309/90, ossia anni dodici di reclusione, la pena base corretta avrebbe dovuto essere non inferiore ad anni sedici di reclusione. Volendo, invece, ritenere l'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.p.r. 309/90 circostanza ad effetto speciale secondo l'indirizzo di questa Corte che, in - riferimento alle circostanze aggravanti che stabiliscono la pena in misura indipendente da quella ordinaria, ha qualificato dette circostanze ad effetto speciale, con la conseguenza che di esse deve tenersi conto nel calcolo della prescrizione (Sez. 3, n. 31418 del 23/03/2016 - dep. 21/07/2016, T., Rv. 26746701, in riferimento all'art. 609-ter, comma primo, n. 1, cod. pen., in cui la pena è fissata in misura indipendente da quella ordinaria prevista dall'art. 609 bis cod. pen., ritenuta circostanza ad effetto speciale, con la conseguenza che di essa deve tenersi conto nel calcolo della prescrizione;
Sez. 5, sentenza n. 52094 del 30/09/2014 - dep. 15/12/2014, Spadaro Tracuzzi, Rv. 26133201, in cui è stato affermato che nella determinazione della pena ai fini del computo dei termini massimi di custodia cautelare deve tenersi conto delle circostanze è aggravanti c.d. indipendenti, ossia di quelle per le quali la pena autonomamente individuata dalla legge, in riferimento a fattispecie concernente le circostanze aggravanti di cui agli art. 416 bis, commi 4 e 6, relative alla disponibilità delle armi e alla destinazione dei profitti) varrebbe comunque il - seguente principio: nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, poiché quella di cui all'art. 7 della L. n. 203 del 1991 è esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 7, che prevede l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà. (Sez. 2, n. 28276 del 08/03/2016 - dep. 07/07/2016, Buonanno e altri, Rv. 26722001, in cui è stato ritenuto corretto l'aumento di pena per la circostanza aggravante di cui all'art. 7 citato, operato sull'ipotesi di estorsione aggravata di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen.). Ne discende, pertanto, che anche in tal caso la pena base avrebbe dovuto essere inflitta in misura non inferiore ad anni sedici di reclusione. 29 Ne deriva, quindi, che in concreto, nonostante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, motivato in entrambe le sentenze di merito con il ricorso alla valutazione di estrema gravità dei fatti (pag. 83 della sentenza di primo grado, pag. 34 della sentenza impugnata), al CI AR risulta inflitta una pena inferiore a quella che avrebbe dovuto essere inflitta in base al corretto calcolo delle circostanze attenuanti, non avendo potuto la Corte di merito, evidentemente, intervenire sul punto per carenza di impugnazione della parte pubblica. Ne deriva, quindi, il rigetto del ricorso di CI AR.
9. Il ricorso di ND IG Il ricorrente ND IG era stato condannato in primo grado, per tutti i reati a lui ascritti, ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art. 8 L. 203/1991 e la continuazione, alla pena di anni otto di reclusione. La Corte territoriale ha esaustivamente motivato, a pag. 33 della sentenza impugnata, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche per la gravità dei fatti di cui è stato riconosciuto responsabile il ricorrente e per la sua negativa personalità, gravata da plurimi, gravi e specifici precedenti penali. Va ricordato che appare pacifico come, in tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuanti generiche e la concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 L. 20371991 si fondino su distinti e diversi presupposti. Le prime, dunque, non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda. Invero, mentre l'art 62 bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, quegli elementi che possono suggerire l'opportunità di attenuare la pena edittale, l'attenuante di cui all'art 8 citato è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini e della attività dallo stesso posta in essere allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa. (Sez. 5, sentenza n. 1703 del 24/10/2013, dep. 16/01/2014, Sapienza ed altri, Rv. 258958; Sez.6, sentenza n. 20145 del 15/04/2010, Cantiello ed altri, Rv. 247387; Sez. 1 sentenza n. 14527 del 03/02/2006, Cariolo ed altri, Rv. I 233938; Sez. 1, sentenza n. 26003 del 21/05/2003, Tangredi, Rv. 224995; Sez. 1, sentenza n. 43241 del 07/11/2001, Alfieri ed altri, Rv. 220295; Sez. 1, sentenza n. 2137 del 05/11/1998, dep. 19/02/1999, Favaloro, Rv. 212531). Nel caso in esame la Corte di merito ha negato il riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis, cod. pen., sulla scorta di profili afferenti la personalità del ricorrente e la sua capacità a delinquere, desumibile dalla natura e dalla gravità delle imputazioni, con motivazione del tutto coerente con la citata 30 Ju giurisprudenza, oltre che con le risultanze processuali e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità. Il ricorso di ND IG va, pertanto, dichiarato inammissibile. 10. Il ricorso di VE EA Il ricorrente VE EA era stato condannato in primo grado alla pena di anni tredici di reclusione per i delitti di cui ai capi A) e C), ritenuta la continuazione. La Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto il ricorrente dal delitto di cui al capo C), rideterminando la pena per il capo A), previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ad anni nove di reclusione. 10.1. Quanto all'affermazione di penale responsabilità per il capo A), la motivazione della Corte è dettagliata nella ricognizione e valutazione degli apporti dei collaboratori di giustizia, come si evince dalla motivazione fornita alle pagg. 18 e 19 della sentenza impugnata. In particolare, la Corte territoriale ha dato conto delle affermazioni dell'IT IO che aveva riferito quanto caduto sotto la sua diretta percezione, indicando il ricorrente quale componente della squadra alle dirette dipendenze del NA per l'attività di taglieggiamento degli imprenditori -, del NO AN che ha reso dichiarazioni del tutto sovrapponibili a quelle dell'IT -, dell'LL AN che ha anche consentito di individuare garage, nei - pressi del quale il VE gestiva un autolavaggio, quale luogo degli incontri tra il CI AN e gli altri associati dopo la dissociazione dell'IT IO, luogo corrispondente a quello in cui il RA NI si era recato anche a pagare una tangente. A ciò si deve aggiungere come tutte le perplessità manifestate dalla difesa in ricorso trovino già compiuta risposta nella motivazione della sentenza impugnata: la mancata frequentazione del covo di IT da parte del ricorrente è spiegata con la circostanza, logicamente ineccepibile, che solo il NA CE frequentava il covo in cui avevano trovato rifugio gli elementi di spicco del clan;
quanto al racconto del NO AN, la Corte ha ravvisato nel riferimento cronologico, da questi operato agli anni 2005 e 2006, la piena compatibilità con l'arresto del VE nel 2011, e la piena attendibilità del collaboratore, che aveva rappresentato le trasformazioni somatiche del ricorrente nel tempo, rispetto alla foto a lui sottoposta in sede di ricognizione fotografica, peraltro conclusasi con esito positivo. Ne deriva, quindi, che, sotto detto aspetto, il ricorso appare del tutto generico, non confrontandosi affatto con la motivazione fornita dalla sentenza impugnata. Anche l'assoluzione dall'estorsione di cui al capo C) appare assolutamente 31 irrilevante rispetto al compendio probatorio inerente il capo A), sia perché la prova della partecipazione all'associazione è costituita dalle convergenti propalazioni dei tre collaboratori indicati, sia per l'autonomia della fattispecie associativa dai delitti-fine. 10.2. Quanto alla determinazione della pena, va ricordato che, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, sentenza n. 1182 del 17/10/2007, dep. 11/01/2008, Cilia ed altro, Rv. 238851). In particolare, a pag. 34 della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha motivato la concessione delle circostanze attenuanti generiche al ricorrente basandosi sulla sua non allarmante personalità; va, tuttavia considerato che il delitto associativo, alla cui partecipazione è stata limitata l'affermazione di penale responsabilità del VE, è aggravata in quanto associazione armata, ai sensi del'art. 416 bis, comma 4, cod. pen., per cui il minimo della pena per l'associato, in tal caso, risulta pari ad anni nove di reclusione, in ragione dell'applicazione del regime normativo di cui alla legge 125 del 2008 (in quanto il delitto è stato contestato con condotta perdurante e la sentenza di primo grado è intervenuta in data 18/06/2013); essendo state concesse al ricorrente le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, la Corte territoriale ha calcolato la pena all'interno della forbice edittale di cui al comma primo dell'art. 416 bis, cod. pen., compreso tra i sette ed i dodici anni di detenzione, in base alla formulazione di cui alla legge 125/2008. Ne discende, quindi, che la pena di anni nove di reclusione, inflitta al ricorrente, è sicuramente superiore al minimo edittale, e tuttavia, detta pena non appare in alcun modo né arbitraria né illogica, apparendo del tutto coerente con il contenuto discrezionale del potere attribuito al giudice dei merito. Ne discende, pertanto, l'inammissibilità del ricorso di VE EA. 11. Il ricorso di LI AR Il ricorrente LI AR era stato condannato in primo grado alla pena di anni otto di reclusione per il delitto di cui al capo A). La Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado, offrendo una coerente risposta alle doglianze difensive poste a fondamento del gravame, 32 fu peraltro pedissequamente riproposte con il ricorso, come si evince dal contenuto della motivazione, da pag. 27 a pag. 30 della sentenza impugnata. Il ricorso, quindi, si basa sulla prospettazione di una ricostruzione alternativa della vicenda esaminata dalla Corte di merito, rispetto alla quale il ricorso non solo ripropone le medesime doglianze poste a fondamento del gravame, ma finisce per diffondersi in quella che appare, manifestamente, una vera e propria doglianza di travisamento del fatto, come tale inammissibile in sede di legittimità. Infine il ricorso appare carente anche sotto il profilo del principio di autosufficienza, non apparendo in alcun modo possibile, in sede di legittimità, fondare le doglianze secondo una tecnica argomentativa basata su citazioni di brani di prove, estrapolando il contenuto di verbali che non vengono allegati al ricorso nella loro interezza né vengono riprodotti per interno nel corpo del ricorso stesso. Ne deriva, quindi, l'inammissibiità del ricorso di LI AR. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di RA GI, NA CE, ND IG, LI AR, VE EA, discende, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dal rigetto dei ricorsi di PA PE, IT IO, NN CA, CI AR RA IN, RA CE, discende, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
f Dichiara inammissibile il ricorso di RA GI, NA CE, ND IG, LI AR, VE EA e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta i ricorsi di PA PE, IT IO, NN CA, CI AR, RA IN, RA CE, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14/02/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATA Rossella Catena Stefano Palla SolfansТаня Postally lives 14 APR 2017 IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO Ca Conjunx