Sentenza 23 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/01/2001, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2001 |
Testo completo
*009 09 / 0 1 INTO EL POPOLO ITIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PROMESSA DI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: VENDITA Dott. EN BALDASSARRE - Presidente R.G.N. 11619/98 Cron.1869 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep. 291 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Ud.06/07/00 Consigliere -CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giovanni SETTIMJ UFFICIO COPIE Richiesta gepia studio ha pronunciato la seguente Eper diritti L. 30,00 SE NT ENZA 23 GEN. 2001 R O sul ricorso proposto da: 4 2 IL CANCELLERE E L O ED AR, elettivamente domiciliato in ROMA,| VIA FAA' DI BRUNO 4, presso lo studio dell'avvocato 1500 PERRUCCI GIANLUCA, che lq difende, giusta delega in l a d atti;
- ricorrente 0249772
contro
UM ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 0249797 : C. POMA 4, presso lo studio dell'avvocato GENTILE ⠀ DOMENICO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 478/98 della Corte d'Appello di 2000 1339 ROMA, depositata il 24/02/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/00 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
della udito 1'Avvocato PERRUCCI Gianluca difensore ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso in per per l'inammissibilità, subordinevil rigetto del ricorso. на -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Deducendo un unico motivo di gravame IT DE ha proposto ricorso per cassazione avversO Corte d'appello di Roma 20.1- la sentenza della 20.2.98 resa nel giudizio tra essa ricorrente e ON IU, con la quale, in accoglimento dell'appello da quest'ultimo avanzato contro la decisione 26.6-19.9.95 del Tribunale di Roma, era stato dichiarato risolto per inadempimento della DE il preliminare di compravendita 19.9.91 con la condanna della soccombente alla restituzione della somma di L.50.000.000 con gli interessi e le spese di lite. Resiste con controricorso ON IU. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, vertente su situazione rilevabile ex-officio, sollevata dal IU in e fondata sul fatto che il ricorso controricorso della DE sarebbe privo della esposizione sommaria dei fatti della causa, requisito richiesto dall'art. 366 comma primo n.3 c.p.c., testualmente "a pena di inammissibilità". In effetti la configurazione strutturale del ricorso, dopo l'indicazione della ricorrente e 3 della decisione impugnata, corredata dalla trascrizione delle statuizioni poste in essere dalla medesima in accoglimento del gravame del IU ed in riforma della sentenza di prime cure, enuncia immediatamente l'unico motivo dell'impugnazione espresso prima con una epigrafe sintetica denunciante la falsa applicazione della norma di cui all'art. 1375 C.C. e quindi le altrettanto sintetiche ragioni della asserita а omessa valutazione da parte dei giudici del gravame ан di merito, della violazione, da parte del promissario acquirente, il IU, dei doveri di esecuzione del correttezza e di buona fede nella preliminare di vendita. Sostanzialmente, quindi, manca nel ricorso l'esposizione del fatto, inteso come vicenda processuale nel suo intero svolgimento, difettando, a tacer d'altro, l'indicazione delle ragioni dal giudice "a quo" poste a base della sua decisione. Ebbene, è noto che il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti e della vicenda deve essere tale da consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti ad altri atti del processo, pur non 4 richiedendosi che la struttura del ricorso enuclei una premessa a sé stante in fatto, purchè gli elementi essenziali della vicenda e del fatto emergano con sufficiente precisione quanto meno dal contesto dei motivi esposti nel ricorso (linea costante di questa Corte Cass. n.618/95, n.9656/97, n.2867/95, n.2434/97- S.U., n.2965/97, n.4998/99, n.5492/99, n. 12039/98, n.4916/99, n.822/2000). Nella specie, nella già rilevata insussistenza una autonoma premessa in fatto, la stessa di motivo, puntualizzata esposizione dell'unico sotto il profilo della essenzialmente in diritto violazione di legge, pur richiamando alcuni cenni della vicenda, non ne consente una ricostruzione essenziale e coerente, se non ricorrendo alla lettura della decisione impugnata;
situazione questa non idonea a superare la situazione di inammissibilità del ricorso ormai verificatasi. Conseguente è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna della ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e 5 condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ON IU, delle spese del presente giudizio, che liquida in L. 229,000 oltre a L.
3.000.000 per onorari. Roma 6 luglio 2000. EN LD , pres. Affed Menteri extensore IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna hoooo 290000 DE 24 1.01 M 2001 Ro ixuitto aut.