Sentenza 6 dicembre 2011
Massime • 1
Integra il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (e non quello di favoreggiamento personale aggravato ex art. 7 D.L. n. 172 del 1991, conv. in l. 203 del 1991) l'aiuto prestato a favore del massimo esponente di vertice di un'organizzazione di tal tipo (nella specie, Cosa Nostra) durante la sua latitanza, consistito in interventi volti sia a garantirgli le cure necessarie al suo stato di salute sia a consentirgli il mantenimento della sua capacità gestionale, fungendo da canale per i collegamenti epistolari con altri associati.
Commentario • 1
- 1. La prestazione medico-assistenziale nei confronti del latitante: i contorni di punibilità tra liceità, favoreggiamento ed associazione di stampo mafioso.Avv. Gloria Biundo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2011, n. 5909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5909 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 06/12/2011
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - N. 1848
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 18823/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI ET IC EL N. IL 29/09/1960;
avverso la sentenza n. 453/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 13/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SELVAGGI Eugenio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv.ti VIANELLO e TRICOLI, che hanno concluso come in ricorso.
FATTO
Il procedimento pervenuto all'esame di questa Corte ha avuto origine dall'arresto del capo storico di "Cosa nostra" NO NA, da lungo tempo latitante, e dall'accertato utilizzo da parte sua di un farmaco antitumorale, in una al rinvenimento di materiale documentale attestante i contatti del predetto con vari soggetti che gli prestavano sostegno, indicati convenzionalmente con dei numeri, tra i quali interessa qui quello designato col numero 60, che provvedeva precipuamente alle iniezioni del farmaco anzidetto e ai connessi prelievi ma aveva contatti anche per altre questioni e costituiva in generale uno dei finali anelli della catena epistolare con cui NO comunicava con gli altri associati. Sulla base di numerosi elementi il soggetto in questione venne identificato neh"odierno imputato RI GA, il quale, pertanto, venne tratto a giudizio con l'imputazione di partecipazione all'associazione mafiosa "Cosa Nostra", realizzatasi con le condotte suindicate, e ritenuto colpevole dal Tribunale di Palermo con sentenza del 05.10.2009. Su appello del prevenuto, con sentenza in data 13.12.2010 la Corte di appello di Palermo confermava in punto responsabilità la pronuncia di primo grado, riducendo la pena inflitta.
Contro la sentenza di secondo grado propongono ricorso per cassazione i difensori del RI, contestandone anzitutto analiticamente la logicità e completezza (in relazione in particolare alle censure formulate in appello) della motivazione in ordine alla valutazione degli elementi che hanno portato a identificare nell'imputato il soggetto indicato nel materiale documentale col n. 60, e rilevando poi che l'attività di aiuto in ipotesi prestata dall'imputato a favore del NO si è sostanziata unicamente - mancando elementi per ritenere sussistenti anche le pretese condotte aggiuntive - nel procurare e iniettare il necessario farmaco antitumorale e provvedere ai connessi prelievi, condotta astrattamente riconducibile alla fattispecie del favoreggiamento personale ma in concreto non punibile per la sua finalizzazione alla tutela della salute. Con ulteriore motivo si lamenta poi il non adeguatamente motivato diniego delle attenuanti generiche. DIRITTO
Ritiene il Collegio che nessuna delle censure mosse in ordine alla identificazione nel RI del n. 60 possa trovare accoglimento. A tale proposito va detto che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità, risolvendosi in critiche in linea di fatto o di puro merito alla ricostruzione e alle valutazioni operate con adeguato apparato argomentativo dalla Corte di appello, le doglianze che la difesa ha avanzato in ordine alla interpretazione dei molteplici elementi che hanno consentito la detta identificazione. Condivisibile appare anche la configurabilità della condotta del prevenuto nella fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., anziché in quella di cui all'art. 378 c.p., comma 2, aggravato D.L. n. 152 del 1991, ex art.
7. Circa i rapporti intercorrenti tra le fattispecie criminose di partecipazione ad associazione mafiosa e di favoreggiamento personale, aggravato ai sensi dell'art. 378 c.p., comma 2, e ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, è noto che la prima è fattispecie caratterizzata dallo stabile e consapevole appartenenza del soggetto all'organizzazione criminosa, con un effetto di concreta utilità della sua condotta per l'intera associazione, mentre la condotta agevolativa del favoreggiamento personale aggravato è compiuto da soggetti estranei all'associazione criminosa e si esplica solo a favore di qualche suo componente.
Di tale criterio distintivo è stata fatta nella sentenza impugnata corretta applicazione e risultano pertanto infondati i motivi di ricorso con i quali si è sostenuto che nelle condotte del prevenuto siano ravvisabili gli estremi oggettivi e soggettivi del favoreggiamento.
La Corte territoriale ha invero evidenziato come l'imputato abbia posto in essere concrete attività, che hanno procurato un importante aiuto diretto non ad un qualunque componente ma al massimo esponente di vertice di "Cosa nostra", con i riflessi ovvi e immediati che ne derivavano per l'attività dell'organizzazione criminale. Tale aiuto si è estrinsecato precipuamente in interventi rivolti a garantire al NO le cure necessarie al suo stato di salute, e ciò non è avvenuto su un mero piano di doverosa e impellente assistenza sanitaria, non di pertinenza, peraltro, di un semplice infermiere professionale, quale il RI (onde non può ricorrere la pretesa non punibilità in ragione della finalità di tutela del bene supremo della salute), bensì attraverso un interessamento attivo e propulsivo e utilizzando contatti e canali propri dell'organizzazione. Oltre a garantire in tal modo al NO il mantenimento della sua capacità gestionale nella difficile situazione della latitanza, con correlativo vantaggio per l'intero sodalizio, il RI, secondo quanto adeguatamente dimostrato in causa, è stato utilizzato anche quale canale per il mantenimento dei collegamenti epistolari del NO ed è stato coinvolto in questioni interessanti il NO diverse da quelle relative al suo stato di salute e (anche se in epoca pregressa) in interventi intesi a comporre liti. Da tutto ciò discende linearmente la correttezza della conclusione che la sua condotta, lungi dal restare confinata e circoscritta in un rapporto puramente personalistico con il NO (ben difficilmente immaginabile, d'altronde, stante la statura e il ruolo del personaggio), si è espressa, all'interno di tale rapporto, in termini di deliberata cooperazione alla vita e all'attività dell'associazione dallo stesso capeggiata, della quale l'imputato è stato, quindi, giustificatamente ritenuto partecipe. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, lo stesso è stato adeguatamente motivato con la considerazione della particolare rilevanza dei compiti da lui svolti (in favore del vertice assoluto di "Cosa Nostra" e della sua perdurante operatività).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2012