Sentenza 9 marzo 2015
Massime • 1
In tema di favoreggiamento personale, sussiste l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991, qualora la condotta favoreggiatrice diretta ad aiutare taluno a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità sia posta in essere a vantaggio del capo clan, operante in un ambito territoriale nel quale la sua notorietà si presume diffusa, perché essa, sotto il profilo oggettivo, concretizza un aiuto all'associazione, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto dell'apice dirigenziale, mentre, sotto il profilo soggettivo, in quanto caratterizzata dal consapevole aiuto prestato al capo mafia, è indiscutibilmente sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione.
Commentario • 1
- 1. Aggravante dell’agevolazione mafiosa: perduranti incertezzeLaura Ninni · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza qui illustrata, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Una recente sentenza della Corte di Cassazione invita a soffermarsi su alcune delle permanenti incertezze e difficoltà applicative riguardanti la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152[1], ma anche ad evidenziare taluni punti fermi, raggiunti dalla giurisprudenza in sede di applicazione della predetta aggravante. 2. La vicenda sulla quale la Corte è intervenuta concerne un episodio di acquisto, detenzione e trasporto, da Milano a Torre del Greco, di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Nei confronti di tutti i ricorrenti, la Corte d'appello di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2015, n. 24753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24753 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 03/03/2015
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 556
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 44659/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT EN N. IL 24/10/1957;
RT TO N. IL 21/06/1981;
avverso la sentenza n. 3914/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 03/06/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito, per i ricorrenti, il difensore di fiducia avv. Tripodo Raimondo, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza oggi impugnata, pronunciata in data 3 giugno 2014, ha confermato la sentenza emessa in data 21 marzo 2013 dal GUP del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato RT EN (in atti generalizzato) colpevole di partecipazione all'associazione mafiosa Cosa Nostra e di tentata estorsione aggravata ex L. n. 203 del 1991, art. 7, ed il figlio TO, in atti generalizzato, colpevole del favoreggiamento, aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7, della latitanza di DI AT RI, in atti generalizzato, condannando ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie.
2. Contro tale provvedimento, gli imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione, deducendo i motivi che saranno enunciati ed illustrati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 3. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
4. I ricorsi sono, nel complesso, infondati e vanno rigettati. I LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ SULLA MOTIVAZIONE. 5. È necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.
5.1. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099).
5.1.1. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intenda far valere il vizio di "travisamento della prova" deve, a pena di inammissibilità (Cass. pen., Sez. 1, sentenza n. 20344 del 18 maggio 2006, CED Cass. n. 234115; Sez. 6, sentenza n. 45036 del 2 dicembre 2010, CED Cass. n. 249035):
(a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
5.2. La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte, Sez. un., sentenza n. 24 del 24 novembre 1999, CED Cass. n. 214794; Sez. un., sentenza n. 12 del 31 maggio 2000, CED Cass. n. 216260; Sez. un., sentenza n. 47289 del 24 settembre 2003, CED Cass. n. 226074). Devono tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 14624 del 20 marzo 2006, CED Cass. n. 233621 Sez. 2, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789), e di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, sentenza n. 27429 del 4 luglio 2006, CED Cass. n. 234559;
Sez. 6, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099).
5.2.1. Il giudice di legittimità ha, pertanto, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., il compito di accertare (Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 35964 del 28 settembre 2006, CED Cass. n. 234622; Sez. 3, sentenza n. 39729 del 18 giugno 2009, CED Cass. n. 244623; Sez. 5, sentenza n. 39048 del 25 settembre 2007, CED Cass. n. 238215; Sez. 2, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789):
(a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati);
(b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione);
(c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto;
(d) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. "travisamento del fatto", ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).
5.3. Non è denunciabile il vizio di motivazione con riferimento a questioni di diritto.
5.3.1. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, sentenze n. 3706 del 21. - 27 gennaio 2009, CED Cass. n. 242634, e n. 19696 del 20 - 25 maggio 2010, CED Cass. n. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. 4, sentenza n. 6243 del 7 marzo - 24 maggio 1988, CED Cass. n. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano. E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. 4, sentenza n. 4173 del 22 febbraio - 13 aprile 1994, CED Cass. n. 197993).
Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto:
"nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere soltanto dall'errata soluzione delle suddette questioni, non dall'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta).
5.4. È anche inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125, 530 e 533 c.p.p., e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), per censurare l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 45249 dell'8 novembre 2012, CED Cass. n. 254274).
5.5. La giurisprudenza di questa Corte è, condivisibilmente, orientata nel senso dell'inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Sez. 6, sentenza n. 32227 del 16 luglio 2010, CED Cass. n. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
Sez. 6, sentenza n. 800 del 6 dicembre 2011 - 12 gennaio 2012, Bidognetti ed altri, CED Cass. n. 251528).
Invero, l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
La disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), (a norma del quale è onere del ricorrente
"enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta") evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa sezione, a parere della quale "È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame" (Sez. 2, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, CED Cass. n. 254329). Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende il ricorso inammissibile.
5.6. Infine, secondo altro consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 4, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.
5.6.1. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. 6, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui sì riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta).
5.6.2. Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": "Deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. C (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione)) ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì,
contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente" (Sez. 6, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584).
5.6.3. Risulta, pertanto, evidente che, "se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso".
5.6.4. Può, pertanto, concludersi che "la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione" (Sez. 6, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584).
5.7. Anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 1307 del 26 settembre 2002 - 14 gennaio 2003, CED Cass. n. 223061).
5.7.1. In presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.
In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez. 2, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez. 3, sentenza n. 13926 del 1 dicembre 2011 - 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615).
5.8. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale.
Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicché non si è in presenza di un diverso e più
rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte - per tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, CED Cass. n. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Cass. pen., Sez. 2, sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, CED Cass. n. 233785; Sez. 2, sentenza n. 16357 del 2 aprile 2008, CED Cass. n.
239795).
In argomento, si è più recentemente, e conclusivamente, affermato (Sez. 2, sentenza n. 7035 del 9 novembre 2012 - 13 febbraio 2013, CED Cass. n. 254025) che "La previsione normativa della regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato". 5.9. È consolidato l'orientamento di questa Corte, a parere della quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (per tutte, Sez. 6, sentenza n. 46301 del 20 ottobre 2013, CED Cass. n. 258164).
5.10. Alla luce di queste necessarie premesse vanno esaminati gli odierni ricorsi.
6. RT EN.
Il ricorso è, nel complesso, infondato.
6.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 416 bis c.p. nonché artt. 125 e 187 c.p.p., art. 192 c.p.p., commi 1
e 3, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. E) e vizio di motivazione. Lamenta l'insussistenza della contestata condotta di partecipazione all'indicato sodalizio mafioso, il che avrebbe determinato "la conseguente formazione di un palese travisamento fra l'interpretazione della norma sostanziale ed il profilo della ricostruzione del fatto giudiziale"; il travisamento delle risultanze probatorie e l'omessa considerazione delle censure difensive, oltre che il difetto degli elementi costitutivi del reato associativo (nonché della prova dell'esistenza e dell'attività di una "famiglia" mafiosa dominante in FAVARA di Sicilia) e della tentata estorsione, rispetto alla quale sarebbe comunque intervenuta una desistenza, che la renderebbe non punibile: il ruolo attribuito all'imputato dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia DI AT RI (che lo ha definito un "avvicinato"), che equiparerebbero l'imputato ad una sorta di apprendista, il che mal si concilierebbe con il ruolo giudizialmente attribuitogli di gestore di attività di imposizione del pizzo;
l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore sarebbe affetta dalla c.d. circolarità della prova;
la tentata estorsione di cui al capo B) non costituirebbe valido riscontro individualizzante alle dichiarazioni del predetto collaboratore;
non potrebbe essere valorizzato per legittimare l'assunto della vicinanza dell'imputato al malavitoso IN ND il rinvenimento di un sacchetto di confetti, mai sequestrato e comunque rinvenuto presso l'abitazione del LL, non del IN;
la condotta accertata potrebbe al più integrare gli estremi del mero favoreggiamento ex art. 378 c.p., comma 2, per avere messo a disposizione del latitante IN ND una dimora (aiuto finalizzato ad aiutare la persona a sè vicina, non il capo-mafia, e quindi il sodalizio: di qui, la non configurabilità dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7); non condivisibilmente sarebbe stata, infine, attribuita natura oggettiva alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6, (sul punto, il ricorrente ammette, peraltro, l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza).
6.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 56 e 629 c.p. e art. 56, comma 3, nonché artt. 125 e 187, art. 192 c.p.p., commi 1 e 3 - art. 546 c.p.p., comma 1, lett. E) e vizio di motivazione.
Lamenta in proposito che la Corte di appello abbia ricavato la prova della partecipazione dell'imputato al sodalizio mafioso di riferimento dalla commissione di un reato-fine, senza vagliare scrupolosamente l'attendibilità della p.o.; la condotta tenuta dall'imputato sarebbe stata comunque inidonea a coartare la p.o., che godeva di rilevanti protezioni di mafia;
inoltre la Tecnofin s.r.l. apparteneva al padre della p.o.. e quest'ultima non aveva, pertanto, alcun autonomo potere dispositivo;
vi sarebbe comunque stata desistenza.
6.3. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
6.3.1. Le doglianze del ricorrente sono in massima parte prive di specificità in tutte le loro articolazioni (perché, come verificabile con immediatezza dal non contestato riepilogo dei motivi di appello - f. 2 della sentenza impugnata -, reiterano, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte:
Sez. 4, sentenza n. 15497 del 22 febbraio -24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013,
CED Cass. n. 256133), del tutto assertive e, comunque, manifestamente infondate, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato le affermazioni di responsabilità.
6.3.2. Il contesto associativo di riferimento è stato dettagliatamente ricostruito dal primo giudice, alle cui condivise argomentazioni la Corte di appello ha legittimamente fatto rinvio (essendo ciò fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità e di un supporto motivazionale condiviso); a fondamento dell'affermazione di responsabilità pronunciata in danno dell'imputato sono state valorizzate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia DI AT RI e DI AT AM, motivatamente ritenute intrinsecamente attendibili (f. 3 ss.), oltre che riscontrate estrinsecamente dai numerosi elementi indicati a f. 4 ss.
In particolare:
- DI AT RI ha compiutamente fatto riferimento ad una casa effettivamente risultata di proprietà dell'imputato, sita in contrada Stefano/Piano Bisaccia, descrivendola e riconoscendola nel corso di un sopralluogo;
- è stata rinvenuta, nella stanza nella quale IN ND alloggiava in casa di LL IO (soggetto già condannato in primo grado per il favoreggiamento aggravato della latitanza di IN ND, che ospitava), una bomboniera contenente confetti relativa al matrimonio di un figlio (ALESSANDRO) dell'odierno imputato, "celebrato il 26 settembre 2009 ed evidentemente fattagli recapitare proprio dall'imputato, padre dello sposo"; e sul punto la motivazione della sentenza impugnata non risulta inficiata da alcun travisamento (è, al contrario, il ricorrente a travisare quanto affermato dalla Corte di appello, pacifico essendo che la bomboniera non fu rinvenuta in casa del IN, ma in casa del LL, nella stanza dove alloggiava il IN, individuata attraverso il rinvenimento di una lametta da barba recante tracce biologiche riconducibili al latitante);
- infine, l'imputato si è reso disponibile per la commissione del reato di cui al capo B) per conto di IN ND e "di quelli di Porto Empedocle", ovvero nell'interesse del sodalizio (f. 5 ss., con disamina delle dichiarazioni della p.o. CAMPIONE MARCO). Quest'ultima circostanza è ben suscettibile di assumere valenza di elemento di riscontro individualizzante alle predette dichiarazioni collaborative, posto che proprio attraverso la commissione dei delitti rientranti nel programma comune di un sodalizio criminoso di tipo mafioso e dalle loro modalità esecutive, si manifesta in concreto l'operatività del sodalizio medesimo.
La Corte di appello ha anche specificamente confutato l'assunto difensivo che pretendeva di enucleare nelle dichiarazioni dei fratelli DI AT decisive discrasie temporali quanto ai fatti riferiti.
La qualificazione giuridica dei fatti come vera e propria partecipazione all'enucleato sodalizio mafioso è stata correttamente corroborata dal riferimento alla tendenzialmente stabile disponibilità a soddisfare le esigenze di esso, dimostrata dall'attività reiteratamente svolta sia nel favorire la latitanza di soggetti in posizione verticistica, sia nel coadiuvare nella commissione di reati-fine di interesse del sodalizio.
6.3.3. Quanto al reato di cui al capo B), la Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni della p.o. CAMPIONE MARCO, dettagliatamente esaminate (f. 5 ss.) e motivatamente (f. 7) ritenute attendibili;
la p.o. ha anche individuato in fotografia l'imputato;
la medesimezza del centro di interessi CAMPIONE padre - CAMPIONE figlio priva di fondatezza le censura in proposito mossa dalla difesa;
ne' può, all'evidenza, ritenersi configurabile l'invocata desistenza, essendo stata la condotta illecita portata a compimento, sia pur senza sortire risultati auspicati.
La Corte di appello ha anche specificamente confutato (f. 7) le doglianze difensive riguardanti la presunta incongruenza della riconducibilità della riferita condotta estorsiva ad un soggetto di FAVARA che non aveva alcun rapporto con PORTO EMPEDOCLE.
6.3.4. Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di appello ha conclusivamente affermato (f. 9) che "il compendio degli elementi acquisiti evidenzia dunque la sicura partecipazione dell'odierno appellante al sodalizio mafioso, avendo agito per molti anni in favore di due esponenti apicali di Cosa nostra, quali DI AT RI e IN ND, nell'interesse del quale RT EN si è altresì attivato nel giugno 2006 anche per "chiudere", senza riuscirvi, un'estorsione ai danni di un'impresa operante su Porto Empedocle, territorio rigidamente controllato proprio dal predetto capomafia latitante IN ND", e che "non pare possa seriamente dubitarsi della manifesta portata intimidatoria della richiesta tipicamente mafiosa rivolta dallo RT al CAMPIONE laddove la sollecitazione a "mettersi a posto", preceduta dall'esplicitazione di essere stato mandato "da quelli di Porto Empedocle" risulta connotata dalla evidente volontà prevaricatrice accompagnata dalla sottintesa gravità delle conseguenze che sarebbero derivate da un eventuale rifiuto come emerge anche dalla "sorpresa" espressa al momento del diniego del CAMPIONE e dalla "assicurazione" che i suoi mandanti ne sarebbero stati subito informati".
6.3.5. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a riproporre una diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture di parte, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
6.3.6. È infondata la questione giuridica riguardante la natura giuridica della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6. In proposito questa Corte (Sez. 6, sentenza n. 6547 del 10 ottobre 2011, dep. 17 febbraio 2012, CED Cass. n. 252114; sez. 5, sentenza n. 52094 del 30 settembre 2014, CED Cass. n. 261334) ha già recentemente chiarito, con affermazione di principio che il collegio condivide e ribadisce, che la circostanza aggravante del reato di associazione di tipo mafioso, consistente nella destinazione del prezzo, prodotto o profitto dei delitti al finanziamento di attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo, ha natura oggettiva ed è riferibile all'attività dell'associazione nel suo insieme, non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, il quale pertanto ne risponde per il solo fatto della partecipazione, che per colpa abbia ignorato i fatti oggetto della predetta aggravante (f. 10 s. della sentenza impugnata).
7. RT TO.
Il ricorso è, nel complesso, infondato.
7.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 378 c.p., commi 1 e 2, nonché artt. 125 e 187 c.p.p. - art. 192 c.p.p., commi 1 e 3 - art. 546 c.p.p., comma 1, lett. E) e vizio di motivazione.
Premessa la disomogeneità delle argomentazioni delle sentenze di primo e di secondo grado, il ricorrente lamenta che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia DI AT RI sarebbero state male interpretate e non assistite da utili riscontri, poiché nulla confermerebbe l'affermazione che nel dicembre 2002 il collaboratore, nel corso della sua latitanza, si trovasse ospite della dimora di campagna in disponibilità dell'imputato; sarebbero, inoltre, false le dichiarazioni del fratello DI AT AM.
7.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 nonché artt. 125 e 187 c.p.p., art. 192 c.p.p., commi 1 e 3 - art. 546 c.p.p., comma 1, lett. E) e vizio di motivazione.
Lamenta che la condotta che si è ritenuto di avere accertato non sarebbe comunque stata posta in essere per agevolare l'intero sodalizio mafioso facente capo al DI AT, ma il solo latitante.
7.3. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
7.3.1. Le doglianze del ricorrente riguardanti l'affermazione di responsabilità sono in massima parte prive di specificità in tutte le loro articolazioni (perché, come verificabile con immediatezza dal non contestato riepilogo dei motivi di appello - f. 2 della sentenza impugnata -, reiterano, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertive e, comunque, manifestamente infondate, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha valorizzato, ai fini de quibus, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia DI AT RI (particolarmente dettagliate quanto al ruolo assunto dall'odierno imputato in relazione al fatto-reato contestato;
il collaboratore, nel corso di un sopralluogo, ha anche riconosciuto la dimora), e DI AT AM (che ha ricordato di avere incontrato due o tre volte il fratello, nel corso della latitanza, presso la casa de qua), motivatamente ritenute intrinsecamente attendibili (f. 12 ss.), oltre che riscontrate estrinsecamente anche dall'accertata disponibilità - da parte di RT TO - della casa, e dagli esiti di una annotazione di P.G. dalla quale si evince l'assidua frequentazione della casa da parte dell'imputato.
La Corte di appello (f. 13) ha anche specificamente confutato l'assunto difensivo che pretendeva di enucleare nelle dichiarazioni dei fratelli DI AT decisive discrasie temporali quanto ai fatti riferiti.
7.3.2. Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di appello ha conclusivamente confermato (f. 14) l'affermazione di responsabilità dell'imputato RT TO in ordine al favoreggiamento del latitante (sull'effettività di tale status, si rinvia ai rilievi di cui a f. 14) DI AT RI.
7.3.3. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a riproporre una diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture di parte, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
7.3.4. È infondata la questione giuridica riguardante la configurabilità della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. La configurazione della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, in riferimento alle finalità agevolative, è stata correttamente ricollegata dalla Corte di appello (f. 14) alle modalità della condotta, per il rilievo che "l'aiuto fornito al capomafia operante in un determinato ambito territoriale, per consentirgli di continuare a dirigere indisturbato da latitante l'associazione, concretizza un aiuto offerto al sodalizio criminoso la cui operatività resterebbe gravemente compromessa dall'arresto del suo vertice direttivo mentre, sotto il profilo soggettivo, non può revocarsi in dubbio l'intenzione di favorire anche l'associazione allorché (come nel caso di specie) risulti che abbia prestato consapevolmente aiuto al capomafia".
In tal modo la Corte di appello si è correttamente conformata all'orientamento giurisprudenziale che questo collegio condivide (Sez. 2, sentenza n. 15082 del 12 febbraio 2014, CED Cass. n. 259558), per il quale, in tema di favoreggiamento personale, sussiste l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, conv. in L. n. 203 del 1991, qualora la condotta favoreggiatrice diretta ad aiutare taluno a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità sia posta in essere a vantaggio del capo clan, operante in un ambito territoriale nel quale la sua notorietà si presume diffusa, perché essa, sotto il profilo oggettivo, concretizza un aiuto all'associazione, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto dell'apice dirigenziale, mentre, sotto il profilo soggettivo, in quanto caratterizzata dal consapevole aiuto prestato al capo mafia, è indiscutibilmente sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione. Nè potrebbe ritenersi necessario, per configurare la predetta circostanza aggravante della finalità agevolatrice e concludere che la condotta fosse diretta, oggettivamente, ad agevolare l'attività non solo del singolo, ma anche del sodalizio criminoso, individuare un diretto collegamento tra l'imputato e l'associazione camorristica de qua:
invero, l'esistenza di un diretto collegamento con il sodalizio potrebbe integrare gli estremi del concorso esterno, nel caso di specie non ritenuto, mentre per la configurabilità della circostanza aggravante è sufficiente la evidenziata consapevolezza di aiutare la latitanza di uno o più soggetti inseriti nella consorteria e che una tale situazione si pone come oggettivo aiuto all'attività dell'associazione.
Sempre in argomento, si è anche osservato (Sez. 5, sentenza n. 41063 del 24 giugno 2009, CED Cass. n. 245386) che la circostanza aggravante di avere commesso il favoreggiamento al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso è configurabile nei casi in cui la condotta favoreggiatrice sia posta in essere a vantaggio di un esponente di spicco di un'associazione di tipo mafioso, in quanto l'aiuto fornito al capo si concretizza nell'agevolazione per dirigere da latitante l'associazione, che finisce per concretizzare un aiuto all'associazione, la cui operatività sarebbe compromessa dal suo arresto, mentre, sotto il profilo soggettivo, non può revocarsi in dubbio l'intenzione dell'agente di favorire anche l'associazione allorché risulti - come nel caso di specie - che abbia prestato consapevolmente (come, nel caso di specie, motivatamente ritenuto) aiuto al capomafia.
8. Le statuizioni accessorie.
Il rigetto dei ricorsi comporta ex art. 616 c.p.p. la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 9 marzo 2015. Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2015