Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2015, n. 24753
CASS
Sentenza 9 marzo 2015

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Massime1

In tema di favoreggiamento personale, sussiste l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991, qualora la condotta favoreggiatrice diretta ad aiutare taluno a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità sia posta in essere a vantaggio del capo clan, operante in un ambito territoriale nel quale la sua notorietà si presume diffusa, perché essa, sotto il profilo oggettivo, concretizza un aiuto all'associazione, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto dell'apice dirigenziale, mentre, sotto il profilo soggettivo, in quanto caratterizzata dal consapevole aiuto prestato al capo mafia, è indiscutibilmente sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione.

Commentario1

  • 1Aggravante dell’agevolazione mafiosa: perduranti incertezze
    Laura Ninni · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza qui illustrata, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Una recente sentenza della Corte di Cassazione invita a soffermarsi su alcune delle permanenti incertezze e difficoltà applicative riguardanti la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152[1], ma anche ad evidenziare taluni punti fermi, raggiunti dalla giurisprudenza in sede di applicazione della predetta aggravante. 2. La vicenda sulla quale la Corte è intervenuta concerne un episodio di acquisto, detenzione e trasporto, da Milano a Torre del Greco, di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Nei confronti di tutti i ricorrenti, la Corte d'appello di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2015, n. 24753
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24753
Data del deposito : 9 marzo 2015

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