Sentenza 27 novembre 1998
Massime • 1
È ammissibile l'impugnazione (nella specie ricorso per cassazione) presentata dall'imputato detenuto al direttore dell'istituto nel quale lo stesso si trova, a nulla rilevando che la legge processuale colpisca, in generale, con la sanzione dell'inammissibilità l'impugnazione diretta ad organo diverso da quello istituzionalmente destinato a riceverla (nella specie, cancelleria del giudice d'appello, e non cancelleria del giudice "ad quem"). Ed invero l'art. 582, comma primo, cod. proc. pen., con l'inciso "salvo che la legge disponga altrimenti", consente l'operatività della norma dell'art. 123, comma primo, stesso codice, secondo la quale l'impugnazione ricevuta dal direttore dell'istituto penitenziario ha efficacia come se fosse ricevuta direttamente dall'autorità giudiziaria competente. (Fattispecie nella quale l'atto presentato dal detenuto al direttore dell'istituto era diretto alla "Ecc.ma Corte di Cassazione - Roma").
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/1998, n. 13301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13301 |
| Data del deposito : | 27 novembre 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. CARLUCCI Giulio Presidente del 27.11.1998
1. Dott. MARCHESE Antonio Consigliere SENTENZA
2. " DE PA DA " N. 1317
3. " CANZIO Giovanni " relatore REGISTRO GENERALE
4. " LI ET " N. 29859/98
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da UB ID, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Torino in data 9.4.1998, che, in parziale riforma di quella 26.2.1996 del g.i.p. presso il tribunale di Saluzzo, riduceva la pena ad anni 12 di reclusione per i delitti di rissa e di omicidio.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Canzio;
Udito il P.M. in persona del sost. Proc. gen., dott. Vittorio Martuscello, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio quanto all'omicidio e per il rigetto del ricorso nel resto;
In assenza del difensore dell'imputato;
Osserva.
1.- La corte d'assise d'appello di Torino, con sentenza in data 9.4.1998, in parziale riforma di quella 26.2.1996 del g.i.p. presso il tribunale di Saluzzo, previa concessione delle attenuanti generiche, riduceva ad anni 12 di reclusione la pena inflitta a UB ID, riconosciuto colpevole - in concorso con LL ED - del delitto di omicidio in danno di SA IL, conseguente ad una rissa insorta fra gruppi antagonisti di detenuti il 28.8.1994 nella casa di reclusione di Saluzzo.
Il giudice del merito, ai fini della ricostruzione della vicenda e dell'attribuibilità alla "coppia UB -LL" della violenta e mortale coltellata inferta al SA all'interno della cella di quest'ultimo, procedeva all'analitico vaglio di tutti gli elementi di fatto, valorizzando come decisive fonti di prova le dichiarazioni dell'agente Piga, circa la causale e la dinamica dello scontro fra gruppi contrapposti di detenuti, e le risultanze della perizia medico legale circa le caratteristiche e l'idoneità degli strumenti da taglio usati nella rissa e l'entità della ferita inferta in pieno petto alla vittima.
Tenuto conto della brevissima distanza, del tipo di arma, della violenza del colpo inferto e della parte del corpo attinta, l'azione lesiva fu attuata con la precisa intenzione o quantomeno con la consapevole accettazione del rischio di cagionare la morte del SA, sì che l'omicidio doveva qualificarsi come volontario e non preterintenzionale, anche se la non rilevante intensità del dolo giustificava l'applicazione delle attenuanti generiche e la menzionata riduzione della pena.
Lo UB ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso detta sentenza, articolando plurimi motivi di gravame sotto i profili dell'inattendibilità della ricostruzione fattuale dell'episodio, quanto al movente e alla dinamica della rissa e alla certa identificazione dell'autore materiale dell'omicidio, dell'erronea configurazione dell'animus necandi anziché della preterintenzione e dell'entità del trattamento sanzionatorio.
2.- Osserva innanzi tutto il Collegio che l'imputato, detenuto presso la casa circondariale di Alessandria, ha presentato l'odierna impugnazione con atto diretto alla "Ecc.ma Corte di cassazione Roma", ricevuto il 17.6.1998 dal direttore di quell'istituto e trasmesso alla destinataria autorità giudiziaria il successivo 22.6.1998, ai sensi dell'art. 123.1 c.p.p. È noto che, a norma del combinato disposto degli artt. 582.1 e 591.1 lett. e) c.p.p., resta insanabilmente colpita dalla sanzione dell'inammissibilità l'impugnazione diretta ad organo - la cancelleria del giudice ad quem - diverso da quello - la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato - destinato a riceverla secondo i criteri fissati dalla legge processuale (Cass., sez. I, 17.11.1992, Vittorio, rv. 192677- 4.1.1992, Collu, rv. 192406).
L'art. 582.1, mediante l'inciso iniziale "salvo che la legge disponga altrimenti", consente peraltro che l'ordinamento processuale disponga diversamente in riferimento a tipiche e speciali situazioni di fatto. E, poiché a norma dell'art. 123.1 c.p.p. l'imputato detenuto ha la facoltà di presentare l'impugnazione con atto ricevuto dal direttore dell'istituto in cui si trova e l'impugnazione dev'essere in tal caso "immediatamente comunicata all'autorità competente" con le modalità previste dall'art. 44 n. att. ed ha efficacia "come se fosse ricevuta direttamente dall'autorità giudiziaria", ad essa non risultano ha efficacia applicabili le disposizioni generali sulle modalità di presentazione dell'atto di cui al menzionato art. 582. Di talché, l'impugnazione dello UB, anche se proposta con atto indirizzato, mediante la traditio,1 al direttore dell'istituto - che ne curava l'effettiva trasmissione -, alla Corte di cassazione, anziché alla corte d'appello di Torino, deve essere giudicata ammissibile, in quanto essa, una volta ricevuta dal direttore, aveva pienà efficacia, come se fosse stata ricevuta "direttamente" dall'autorità giudiziaria "competente" (conf. Cass., sez. II, 16.6.1998, Cazzani;
contra, sez. I, 17.10.1994, Schiavo, rv. 199709). 3.- I motivi di gravame che investono la ricostruzione fattuale dell'episodio omicidiario compiuta dai giudici di merito, mediante la prospettazione di vizi logici della motivazione, quanto al movente e alla dinamica della rissa e alla certa identificazione dell'autore materiale dell'omicidio, sono manifestamente infondati. Nel condividere l'accertamento dei fatti compiuto dal primo giudice, la corte distrettuale (essendo entrambe le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado concordanti nella puntigliosa analisi e nella scrupolosa valutazione degli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo: Cass., sez. un., 4.2.1992, Musumeci, rv. 191229), ha ravvisato l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti dai quali potere inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate e affidabili, l'esistenza del dato ignoto - l'attribuibilità dell'episodio omicidiario all'imputato - provata secondo lo schema del sillogismo giudiziario.
In particolare, sono state valorizzate come decisive fonti di prova, ai fini dell'ascrivibilità concorsuale alla "coppia UB - LL" della violenta e mortale coltellata inferta al SA all'interno della cella di quest'ultimo, le dichiarazioni dell'agente Piga, circa la causale e la dinamica dello scontro fra gruppi contrapposti di detenuti, e le risultanze della perizia medico-legale su caratteristiche ed idoneità degli strumenti da taglio usati nella rissa e sull'entità della ferita inferta in pieno petto alla vittima.
Ebbene, questi elementi, consistenti e attendibili, non suscettibili di antitetica significazione e non contrastanti tra loro, sono stati verificati dapprima analiticamente e poi nel loro insieme, confluendo essi abduttivamente, sul piano logico-giuridico e secondo gli ordinari canoni di razionalità dell'esperienza umana, in una ricostruzione logica e unitaria del fatto e nell'affermazione di responsabilità dell'imputato.
E, poiché la motivazione risulta rispondente alle regole della logica e ai principi dettati dall'art. 192.2 c.p.p., il procedimento indiziario su cui poggia l'affermazione di responsabilità resiste alle censure formulate dal ricorrente, il quale si è sostanzialmente limitato a prospettare quella che, a suo giudizio, sulla base degli atti e delle prove assunte, avrebbe dovuto essere la diversa e più adeguata ricostruzione del fatto e della responsabilità: il che non risponde certamente allo schema dell'impugnazione in sede di legittimità
4.- Privo di pregio appare altresì il motivo di ricorso con il quale si pone in contestazione la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di omicidio volontario, ravvisato dal giudice di merito, alla luce dei rilievi della consulenza medico-legale, sotto il profilo del dolo diretto o comunque eventuale. Va precisato che l'elemento distintivo tra le figure dell'omicidio volontario e dell'omicidio preterintenzionale è costituito dal diverso atteggiarsi della componente soggettiva del delitto, nel senso che, mentre nell'ipotesi della preterintenzione la volontà dell'agente è diretta a percuotere e ferire la vittima e l'evento mortale resta del tutto estraneo alla proiezione dell'elemento volitivo, l'altra fattispecie è invece connotata dall'animus necandi, ossia dal dolo tipico del delitto di cui all'art. 575 c.p., in una delle gradazioni enucleate dall'elaborazione della dottrina e della giurisprudenza in relazione ai vari livelli d'intensità della volontà dolosa (dolo intenzionale, diretto ed eventuale). Ritiene il Collegio che, nell'affermare la volontà omicida con i tratti del dolo diretto o eventuale, il giudice di merito abbia rigorosamente considerato, alla luce della consulenza medico-legale, il ruolo svolto dalle concrete modalità della condotta. Tenuto conto della brevissima distanza, del tipo di strumento da taglio usato, della violenza del colpo inferto in pieno petto e della parte del corpo attinta - sede, secondo dati di comune conoscenza, di importanti organi vitali -, l'azione lesiva fu attuata con la precisa intenzione o quantomeno con la consapevole rappresentazione e accettazione del rischio di cagionare la morte del SA, sì che l'omicidio doveva qualificarsi come volontario e non preterintenzionale.
Va quindi disatteso anche il motivo di gravame riguardante la qualificazione giuridica del fatto sub specie di omicidio preterintenzionale.
5.- Quanto al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo dal ricorrente per il duplice profilo dell'entità della riduzione di pena operata in virtù delle concesse attenuanti generiche e dell'aumento di pena effettuato per la continuazione, la relativa doglianza si palesa inammissibile, poiché trattasi di apprezzamenti di merito incensurabili in sede di legittimità se - come nella specie - adeguatamente e logicamente motivati in relazione ai parametri di cui all'art. 133 c.p. In definitiva, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di lire 1.000.000 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 1998