Sentenza 7 novembre 2001
Massime • 1
La circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 8 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 - la quale comporta una diminuzione delle pene temporanee da un terzo alla metà e la sostituzione dell'ergastolo con la pena della reclusione da dodici a venti anni in favore di chi, nei reati di tipo mafioso, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti o per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati - non è soggetta al giudizio di comparazione delle circostanze previsto dall'art. 69 cod. pen., stante l'obbligatorietà dell'attenuazione delle sanzioni allorché ricorrano le condizioni per la sua applicazione e tenuto conto dell'intento primario perseguito dal legislatore, che è quello di offrire un incentivo concreto e non meramente eventuale alla dissociazione operosa dalla criminalità organizzata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2001, n. 43241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43241 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITO LA GIOIA - Presidente - del 07/11/2001
1. Dott. PAOLO BARDOVAGNI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. STEFANO CAMPO - Consigliere - N. 1146
3. Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. EMILIO GIRONI - Consigliere - N. 17192/2001
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) RI IN, n. 18.2.1943 a Saviano;
2) RI AE, n. 18.8.1965 a Poggiomarino;
3) MO CO, n. 28.2.1962 a Sant'TO Abate;
4) GA QU, n. 17.5.1955 a Poggiomarino,
avverso la sentenza in data 18.12.2000 della Corte d'Assise di Appello di SArno Visti ali atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. TO FRASSO che ha così concluso: annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di MO CO e, per l'effetto estensivo, anche riguardo agli altri ricorrenti, in relazione alla contestata e ritenuta aggravante di cui all'art. 112 n. 1 C.P., con ricalcolo della pena;
rigetto dei ricorsi nel resto
Udito il difensore di GA QU, Avv. Giovanni BIANCO, Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe venivano confermate le condanne a dodici anni e otto mesi di reclusione ciascuno, oltre pene accessorie, inflitte in giudizio abbreviato dal G.I.P. del Tribunale di SArno ad RI IN, GA QU, MO CO e RI AE per concorso, con altri, nell'omicidio premeditato di SA TO e, in continuazione, nei connessi reati in tema di armi, per tutti con l'attenuante di cui all'art. 8 D.L. 13.5.1991 n. 152, convertito nella L. 12.7.1991 n. 203. Dalle rivelazioni collaborative di PE MA, cui avevano fatto seguito, per analoghe scelte, le ammissioni degli imputati, era emerso che il delitto era maturato a seguito di una scissione verificatasi all'interno del gruppo criminale dell'RI, cui si era contrapposta una frazione capeggiata dal SA e dal PE. Era stato dapprima ucciso il loro affiliato TI BE;
era seguito l'omicidio di IV US, personaggio di spicco vicino all'RI, e l'eliminazione del SA era stata la risposta dell'organizzazione rivale. Il MO aveva fatto parte del gruppo degli esecutori materiali, il RI aveva svolto funzioni di appoggio, l'RI e il GA, in ragione della loro posizione di vertice, avevano partecipato alla deliberazione, che rivestiva uno specifico interesse strategico per il sodalizio.
La Corte territoriale di SArno riteneva infondati gli appelli con cui gli imputati censuravano la mancata concessione delle attenuanti generiche e richiedevano il contenimento della pena nel minimo edittale, osservando che la speciale attenuante di cui all'art. 8 D.L. n. 152/1991 assorbe ogni possibile beneficio conseguente alla collaborazione e che la negativa personalità degli imputati - tutti dotati di consistente capacità criminale e affiliati ad un pericoloso sodalizio camorristico, con pregiudizi per delitti di sangue - non consentirebbe, considerato anche il ruolo da alcuni svolto nell'esecuzione dell'efferato omicidio, l'applicazione delle attenuanti invocate ne' la riduzione della pena, già irrogata partendo dal minimo edittale e con un contenuto incremento ex art. 81 C.P.. I difensori dell'RI e del RI, con unico atto, e quelli del MO e del GA hanno proposto ricorsi per cassazione, denunciando sotto più profili violazione di legge e carenza di motivazione in ordine all'esclusione delle attenuanti generiche. Si osserva anzitutto che la rilevanza della collaborazione prestata non poteva esaurirsi con il riconoscimento del trattamento premiale previsto dall'art. 8 D.L. n. 152/1991, essendo sintomatica di una positiva evoluzione della personalità tale da escludere una pericolosità sociale in atto. Per il GA viene sottolineata la spontaneità ed affidabilità del contributo collaborativo, risultato prezioso in numerose vicende oltre a quella qui considerata. Il gravame nell'interesse del MO denuncia altresì violazione di legge e mancanza di motivazione circa la quantificazione della pena;
posto che l'attenuante di cui all'art. 8 citato non si sottrae al giudizio di comparazione, non si poteva sostenere che il calcolo operato dal primo giudice fosse partito dal minimo edittale. Il GA, a sua volta, afferma che vi sarebbe un errore di computo, poiché i giudici di merito - partendo dalla base di diciotto anni di reclusione per l'omicidio ed aumentandola di due mesi ex art. 112 n.1 C.P. e altri 10 per la continuazione - non avrebbero ridotto esattamente di un terzo per il rito il totale di anni diciannove. Con altro e principale motivo il ricorso nell'interesse del GA denuncia violazione degli artt. 192 C.P.P. e 110 C.P., poiché il suo concorso nel reato doveva escludersi alla stregua delle risultanze processuali, non avendo egli fornito alcun contributo causale alla realizzazione criminosa, neppure a titolo di semplice rafforzamento dell'altrui proposito. La sua sporadica presenza a riunioni del "clan" malavitoso e la sua adesione di principio al generico programma di eliminazione violenta degli avversari non avevano influito sulla specifica decisione, già fermamente maturata nell'animo di mandanti ed esecutori, ne' le sue dichiarazioni potevano essere valutate come confessorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame del GA in punto di responsabilità è inammissibile, sia perché la questione non venne proposta con i motivi di appello, sia perché si traduce - esulando dall'ambito consentito nel giudizio di legittimità - in una richiesta di rivalutazione dei dati fattuali o nella prospettazione di un'alternativa lettura delle risultanze probatorie (indicative, secondo i giudici di merito, di partecipazione con voto deliberativo alle riunioni in cui fu decisa, in esito a specifiche esigenze sopravvenute di conservazione della vita e dell'operatività del sodalizio, la cruenta reazione volta ad eliminare il capo rivale).
Riguardo alla reclamata applicazione delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, che formano ulteriore oggetto dei diversi gravami, va ribadito che i poteri del giudice in materia si risolvono in un'ampia discrezionalità - connaturale alla varietà delle vicende umane, non suscettibili di generale ed astratta classificazione - con il vincolo dei limiti edittali e l'obbligo di osservare i criteri di massima elencati all'art. 133 C.P., attraverso i quali è data la facoltà di cogliere, nei motivi a delinquere, nelle circostanze concrete del fatto, nel danno effettivo cagionato, nella condotta anche successiva del reo, gli elementi necessari ai fini della individuazione e della personalizzazione della pena che, se del caso e nel margine quantitativo consentito dall'art. 62 bis C.P., possono anche suggerire l'opportunità di attenuare la previsione edittale. Pertanto, il discorso giustificativo si risolve nell'indicazione degli elementi fattuali - coerenti con l'operata ricostruzione della vicenda e da essa eventualmente ricavabili anche per implicito - ritenuti, alla stregua dei criteri anzidetti, rilevanti e decisivi nella valutazione;
in particolare, ben può il giudice di merito riconoscere alla natura ed alla gravità del fatto o alla negativa personalità del colpevole l'attitudine ad integrare estremi di disvalore di tale rilevanza da giustificare il diniego delle attenuanti generiche, anche prevalendo su indici positivi desumibili, ad esempio, dalla leale collaborazione con la giustizia. Quanto alle attenuanti che, come quella prevista dall'art. 8 D.L. n.152/1991, sono fondate sul proficuo contributo fornito alle indagini o volto ad evitare conseguenze ulteriori dell'attività delittuosa, esse non escludono, ma neppure implicano necessariamente l'applicazione di quelle generiche, data la differenza dei rispettivi presupposti, essendo le prime basate sull'utilità obbiettiva del risultato, le seconde su una globale valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole (cfr. Cass., Sez. 1^, 5.11.1998/19.1.1999, Favaloro). Tanto premesso, va rilevato che il giudice "a quo" si è mantenuto nei limiti edittali ed ha indicato specifici elementi rilevanti alla stregua dell'art. 133 C.P., che ha ritenuto prevalenti, e comunque determinanti nel giudizio di congruità della pena irrogata, nonché tali da precludere l'applicazione delle attenuanti generiche (elevata capacità criminale, inserimento in organizzazione camorristica, gravi e specifici precedenti, modalità esecutive proditorie ed efferate). Tale indicazione è necessaria e sufficiente a giustificare la decisione adottata nell'esercizio del potere discrezionale di determinazione del trattamento sanzionatorio, e non può essere travolta dalle aggiuntive considerazioni espresse a proposito della compatibilità fra circostanze e del minimo di pena astrattamente previsto, quale che ne sia il fondamento. I gravami investono quindi in parte questioni ininfluenti e si risolvono per il resto in una diversa valutazione degli elementi di fatto, o del significato e della rilevanza loro attribuita agli effetti dell'art. 133 C.P., senza evidenziare manifeste illogicità nè deviazioni dai criteri legali, integrando così censure di merito non consentite in questa sede.
Insussistente è infine l'errore di calcolo denunciato dal GA, poiché operando la riduzione di un terzo per il rito sulla pena di diciannove anni di reclusione si giunge al risultato finale di dodici anni e otto mesi, come esattamente stabilito dai giudici del merito. Neppure può essere rilevato un diverso errore nell'applicazione di circostanze e nel computo della pena, che il P.G. ha ritenuto di ravvisare nella sua requisitoria. Secondo la tesi prospettata, la riconosciuta attenuante di cui all'art. 8 D.L. n. 152/1991 - che comporta una diminuzione delle pene temporanee superiore al terzo e la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione da dodici a venti anni - in quanto circostanza ad effetto speciale non si sottrae, in mancanza di espressa previsione in contrario, alle regole stabilite dall'art. 69 C.P., che prescrive anche in tal caso un globale bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti, con applicazione, nell'ipotesi di ritenuta prevalenza delle seconde, delle sole diminuzioni di pena per esse stabilite. I giudici di merito avrebbero perciò errato nel ritenere la speciale attenuante direttamente ed autonomamente applicabile, omettendo il giudizio di comparazione e sostituendo la pena perpetua prevista per l'omicidio aggravato dalla premeditazione con quella temporanea contemplata dall'art. 8 citato, per poi operare l'aumento conseguente all'altra aggravante del numero dei concorrenti (art. 112 n. 1 C.P.). Ne discenderebbe l'annullamento sul punto dell'impugnata sentenza e - in conseguenza del divieto di "reformatio in pejus" - la prevalenza "de facto" accordata all'attenuante sulla premeditazione dovrebbe estendersi all'altra aggravante, con conseguente eliminazione dell'incremento di pena per quest'ultima applicato (due mesi di reclusione ridotti di un terzo per il rito, e cioè 40 giorni). Il presupposto in diritto su cui è fondata tale richiesta non è peraltro condivisibile. Infatti, sebbene non manchino incidentali affermazioni circa la necessità del giudizio di comparazione tra circostanze di opposto segno anche quando concorra l'attenuante di cui all'art. 8 D.L. n. 152/1991 (cfr. Cass., Sez. 1^, 21.1/24.6.1998, Alfieri e altri), la più recente giurisprudenza, sul rilievo testuale dell'obbligatorietà dell'attenuazione delle sanzioni quando ricorrano le condizioni previste dal ricordato art. 8 ("la pena dell'ergastolo è sostituita... le altre pene sono diminuite...") e in considerazione dell'intento primario perseguito dal legislatore - di fornire un concreto e non meramente eventuale incentivo alla dissociazione operosa dalla criminalità organizzata - ha invece stabilito che la circostanza in parola si sottrae al bilanciamento previsto dall'art.69 C.P. (cfr. Cass., Sez. 1^, ud. 11.7.2001, Benfante e altri);
conclusione avvalorata anche dalle irrazionali conseguenze della tesi opposta, che comporterebbe la necessaria attenuazione di pena per i più gravi reati di per sè puniti con l'ergastolo, se non altrimenti circostanziati, mentre per delitti sanzionati con la pena perpetua solo se aggravati l'attenuante ex art. 8 citato potrebbe essere vanificata dal giudizio di comparazione. Tanto premesso, va poi rilevato che la conseguenza prospettata dal P.G. nel caso di specie (eliminazione dell'aumento di pena per l'aggravante del numero dei concorrenti) sarebbe comunque preclusa in questa sede dal fatto che nessuno dei ricorsi investe il punto relativo all'applicazione dell'art. 112 n. 1 C.P.; il solo gravame del MO fa cenno al giudizio di bilanciamento, ma in un diverso contesto ed ai soli fini della individuazione del minimo edittale.
I ricorsi vanno perciò respinti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2001