Sentenza 28 febbraio 2013
Massime • 1
La contestazione di entrambi i profili che caratterizzano l'aggravante speciale di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, quali l'utilizzo del metodo mafioso o la finalità di agevolazione mafiosa, non è illegittima, perché in presenza di condotte delittuose complesse ed aperte all'una o all'altra modalità operativa od anche ad entrambe, essa amplia e non riduce le prerogative difensive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2013, n. 13469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13469 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 28/02/2013
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - N. 601
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 3145/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, 1^ Sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato, l'avv. Gianvito Lillo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 23/2/2011 il Tribunale di Brindisi, fra gli altri, dichiarò: BA NN responsabile dei reati di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso, di cui ai capi B) ed M) della rubrica - escluse, con riferimento al capo M), le aggravanti contestate - e, ritenuta la recidiva contestata, unificati gli addebiti ex art. 81 c.p., lo condannò alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere;
2. A seguito di appello degli imputati, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, riduceva la pena inflitta a BA NI ad anni 4 e mesi 2 di reclusione ed Euro 900,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
3. I fatti contestati nel presente giudizio riguardavano plurimi tentativi di estorsione ai danni di soggetti diversi, accompagnati da atti di intimidazione effettuati con uso di esplosivi ed armi da fuoco.
4. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce propone ricorso BA NI per mezzo del difensore di fiducia, solleva sei motivi di gravame con i quali deduce:
4.1 Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 516, 521, 522 e 177 cod. proc. pen.. Al riguardo ripropone l'eccezione già sollevata con i motivi d'appello con la quale si duole che vi sia un'aperta discrasia fra la data di consumazione del reato indicata nel Capo B) (tra il marzo ed il 27 luglio 2008) e quella ritenuta dai giudici del merito (5 agosto 2008). Lo spostamento della data avrebbe pregiudicato il diritto di difesa dell'imputato, il quale aveva documentato che dal 19 al 30 luglio 2008 era stato ininterrottamente ricoverato in Ospedale perché vittima di una ferita di arma da fuoco. Sussisterebbe, pertanto, un grave difetto di correlazione fra il fatto contestato e quello per cui è stata pronunziata condanna.
4.2 Vizio della motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per il capo B). In proposito si duole che la Corte, rigettando la richiesta di integrazione testimoniale, avrebbe impedito all'imputato di difendersi dallo spostamento della data dell'episodio criminoso ad un momento successivo alle sua dimissione dall'ospedale.
4.3 Vizio della motivazione con riferimento al capo B). In proposito si duole che la persona offesa abbia spostato l'arco temporale, con le dichiarazioni rese all'udienza dibattimentale del 24 febbraio 2010, dopo che l'imputato aveva reso pubblico il suo alibi ed eccepisce che la Corte territoriale non abbia dato una giustificazione logica di questa data ballerina. Si duole, inoltre, degli ulteriori argomenti con cui la Corte ha confutato le obiezioni sollevate con i motivi d'appello.
4.4 Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, dall'art. 195 cod. proc. pen., comma 7, con riferimento al soprannome di "P BU, attribuito all'imputato, che la persona offesa avrebbe percepito da soggetti che non è stato in grado di indicare.
4.5 Violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'erronea applicazione dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 con riferimento al capo B). Al riguardo eccepisce che tutti gli imputati sono stati assolti dall'imputazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., non sussistendo pertanto il fine di agevolare alcuna organizzazione mafiosa, ne' potendosi intravedere il metodo mafioso.
4.6 Violazione di legge e vizio della motivazione per erronea applicazione dell'art. 629 con riferimento al capo M). Eccepisce che nella fattispecie non sussisterebbero gli estremi della condotta punibile per il reato di estorsione per l'assenza di un comportamento minaccioso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per i motivi di seguito indicati.
2. Preliminarmente, in punto di diritto, occorre rilevare che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione dei fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4827 del 28/4/1994 (ud. 18/3/1994) Rv. 198613, Lo Parco;
Sez. 6, Sentenza n. 11421 del 25/11/1995 (ud. 29/9/1995), Rv. 203073, Baldini). Inoltre, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ritiene che non possano giustificare l'annullamento minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar luogo ad una diversa decisione, sempreché tali elementi non siano muniti di un chiaro e inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sè, obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa decisione. In argomento, si è spiegato che non costituisce vizio della motivazione qualsiasi omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3751 del 23/3/2000 (ud. 15/2/2000), Rv. 215722, Re Carlo;
Sez. 5, Sentenza n. 3980 del 15/10/2003 (Ud. 23/9/2003) Rv.226230, Fabrizi;
Sez. 5, Sentenza n. 7572 del 11/6/1999 (ud. 22/4/1999) Rv. 213643, Maffeis).
3. Le posizioni della giurisprudenza di legittimità rivelano, dunque, che non è considerata automatica causa di annullamento la motivazione incompleta ne' quella implicita quando l'apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, a meno che questi presentino determinante efficienza e concludenza probatoria, tanto da giustificare, di per sè, una differente ricostruzione del fatto e da ribaltare gli esiti della valutazione delle prove.
4. In applicazione di tali principi, può osservarsi che la sentenza di secondo grado recepisce in modo critico e valutativo la sentenza di primo grado, correttamente limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di valutazione critica da parte della difesa, omettendo, in modo del tutto legittimo in applicazione dei principi sopra enunciati, di esaminare quelle doglianze degli atti di appello che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice.
5. Di conseguenza nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata in quanto la Corte territoriale ha preso in considerazione le principali obiezioni sollevate dalla difesa dell'imputato in ordine alla determinazione della data del fatto di cui al capo B), alla credibilità della parte offesa, alla presenza dell'imputato sul posto in contrada "Pantanagianni" ed al riconoscimento del BA.
6. Occorre poi rilevare che in punto di diritto, la diversità fra la data del fatto indicata nella imputazione e quella ritenuta nella sentenza di condanna non integra la nullità ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen. qualora non abbia concretamente comportato una reale compromissione dei diritti difensivi. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19334 del 15/04/2009 Ud. (dep. 08/05/2009) Rv. 243776), cosa che nella specie non si è verificata in quanto l'imputato è stato messo in condizione di difendersi e si è effettivamente difeso sul punto. Di conseguenza devono essere respinti i primi quattro motivi di ricorso.
7. Per quanto riguarda il quinto motivo, in punto di insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'aggravante di cui al D.L. n.152 del 1991, art. 7 la censura è infondata. Nel caso di specie l'aggravante in parola è stata contestata facendo richiamo ad entrambi i profili che la caratterizzano. Nei capi di imputazione, infatti, ricorre questa formula "commettendo i fatti al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso sub A) cui appartenevano ed avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p.". Non può dubitarsi della legittimità di tale contestazione poiché questa Corte ha statuito che la contestazione di entrambi i profili che caratterizzano l'aggravante speciale di cui al D.L. n.152 del 1991, art. 7 conv. in L. n. 203 del 1991, quali l'utilizzo del metodo mafioso o la finalità di agevolazione mafiosa, non è illegittima, perché in presenza di condotte delittuose complesse e aperte all'una o all'altra modalità operativa o anche ad entrambe, essa amplia e non riduce le prerogative difensive (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11742 del 17/11/2011 Ud. (dep. 29/03/2012) Rv. 252275). La circostanza che il BA, assieme agli altri due coimputati, sia stato assolto dall'imputazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. fa venir meno il primo profilo, quello dell'agevolazione dell'attività di una associazione di tipo mafioso, ma non incide sul secondo, in quanto il metodo mafioso emerge dal tenore delle espressioni di minaccia utilizzate e dal contesto intimidatorio nel quale rientrano attentati con uso di esplosivi ed esplosione di colpi di pistola.
8. Infine deve essere respinto anche il sesto motivo di ricorso in ordine alla sussistenza degli estremi della condotta punibile per il reato di estorsione contestato al capo M). In punto di diritto la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre ad essere palese ed esplicita, può essere manifestata anche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19724 del 20/05/2010 Cc. (dep. 25/05/2010) Rv. 247117). I giudici del merito hanno fatto esatta applicazione di tale principio di diritto, osservando che: "la circostanza che BA NI, consapevole della propria personalità sopraffattrice e delle condizioni soggettive della vittima, dopo il furto di alcuni mezzi e l'incendio di un escavatore nel cantiere nel quale lo VO espletava la propria attività lavorativa, si sia recato da VO SE intimandogli di consegnargli la somma di Euro 2.000, è elemento senz'altro idoneo a ritenere integrati gli estremi del delitto di tentata estorsione".
9. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Processuali.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2013