Sentenza 6 luglio 2011
Massime • 1
L'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato (art. 114 cod. pen.) non può trovare applicazione sulla base della semplice graduazione della gravità delle condotte, ma comporta un esame dell'apporto causale delle condotte stesse; sotto tale profilo la condotta di colui che ricopre il ruolo formale di amministratore della società ed in tale veste omette qualsiasi controllo non solo favorisce la commissione di condotte di reato ma anche fornisce un contributo essenziale ed indefettibile per la realizzazione delle condotte criminose. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito, affermandone la responsabilità in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, non ha concesso l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. all'amministratore formale che rivendicava un ruolo minore rispetto all'amministratore di fatto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2011, n. 40092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40092 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo Presidente del 06/07/2011
Dott. BEVERE Antonio Consigliere SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio Consigliere N. 1867
Dott. LAPALORCIA Grazia Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. rel. Consigliere N. 5267/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TE CA N. IL 20/07/1959;
avverso la sentenza n. 622/2004 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 18/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/07/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO, che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
TE RD propone ricorso contro la sentenza del 7 luglio 2010 con la quale la Corte d'appello di Brescia - a parziale conferma della sentenza emessa dal giudice monocratico del tribunale di Brescia del 14 maggio 2001 - lo condannava alla pena di un anno, mesi sei e giorni 20 di reclusione per i capi di imputazione A (bancarotta fraudolenta patrimoniale) e B (bancarotta fraudolenta documentale), assolvendolo dal capo C in quanto trattasi di fattispecie non più prevista dalla legge come reato.
TE RD era stato, fino al 28 aprile 1995, amministratore della società Edilia S.r.l., dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Brescia del 28 luglio 1997, mentre suo fratello, TE RE, era stato amministratore di fatto fino al 95 e successivamente amministratore formale fino alla sua sostituzione con un amministratore giudiziario, avvenuta tre mesi prima del fallimento.
Contro la predetta sentenza propone ricorso TE RD, evidenziano i seguenti motivi di ricorso:
1. con il primo motivo si deduce inosservanza od erronea applicazione dell'art. 40 c.p., in relazione alla L. Fall., art. 216, nonché insufficienza della motivazione sul punto.
Essendo emerso che il ricorrente aveva ricoperto un ruolo meramente formale di amministratore, la Corte d'appello ha ritenuto di rinvenire la sua responsabilità nella violazione dell'art. 2392 c.c. e nell'omissione di controllo, senza tuttavia motivare adeguatamente - secondo la difesa - sulla sussistenza de dolo, il quale richiedeva quantomeno la conoscenza delle pratiche distrattive operate dal fratello, vero dominus della società.
Analogo discorso per quanto riguarda la bancarotta documentale, del quale il ricorrente si affermava all'oscuro.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce inosservanza od erronea interpretazione dell'art. 114 c.p., nonché assoluta insufficienza della motivazione sul punto;
secondo il ricorrente il suo ruolo era stato minoritario e con minima efficienza causale, mentre non era sufficiente l'affermazione della Corte secondo cui se l'imputato avesse esercitato il controllo sull'attività sociale la distrazione non sarebbe avvenuta, così come se avesse omesso di approvare il bilancio la bancarotta documentale non si sarebbe verificata. CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo si deduce inosservanza od erronea applicazione dell'art. 40 c.p., in relazione alla L. Fall., art. 216, nonché insufficienza della motivazione sul punto.
Essendo emerso che il ricorrente aveva ricoperto un ruolo meramente formale di amministratore, la Corte d'appello ha ritenuto di rinvenire la sua responsabilità nella violazione dell'art. 2392 c.c. e nell'omissione di controllo, senza tuttavia motivare adeguatamente - secondo la difesa - sulla sussistenza del dolo, il quale richiedeva quantomeno la conoscenza delle pratiche distrattive operate dal fratello, vero dominus della società.
Il motivo è infondato: la Corte di appello ha basato la propria decisione, in ordine all'elemento soggettivo, sulle testimonianze dei consulenti e sindaci della Società TO TO e AN AV, i quali avrebbero riferito rispettivamente che TE RE si relazionava con il fratello - odierno ricorrente - il quale si era mostrato a conoscenza degli affari sociali e dell'andamento dell'impresa, e che TE RD era l'interlocutore finale, anche in sede di assemblea. Sulla base di tali deposizioni testimoniali ha ritenuto sconfessata la tesi difensiva in ordine ad un ruolo meramente passivo dell'odierno ricorrente (cfr. pag. 25 della sentenza). La motivazione della Corte d'appello è congrua e sufficiente e non può pertanto essere oggetto di sindacato in questa sede di legittimità; mentre per l'amministratore di fatto deve essere rigorosa la prova della sua ingerenza nella gestione, essendo egli un extraneus rispetto all'organo amministrativo od alla stessa società, per quanto riguarda l'amministratore formale la sua posizione non solo lo sottopone agli obblighi di controllo, ma richiede anche una prova più lieve in ordine alla sua consapevolezza delle pratiche distrattive dell'amministratore di fatto. E poiché entrambe le fattispecie contestate ai capi A e B sono punibili a titolo di dolo generico, l'elemento soggettivo ben può configurarsi sotto il profilo dell'eventualità, essendo prevedibile il rischio che, in totale assenza di controlli, il gestore di fatto della società si determini a condotte illegali.
Questa stessa sezione della Suprema Corte ha già affermato che quando un soggetto accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possono scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale (Cassazione penale, sez. 5^, 26/01/2006, n. 7208) (1. V. anche Cassazione penale, sez. 5^, 05/11/2008, n. 45513: Gli amministratori di una società sono responsabili penalmente, a titolo di dolo eventuale, delle operazioni fraudolente dei coamministratori, e ciò per il solo fatto di non essere intervenuti pur potendo prevenire e immaginare la falsa rappresentazione della situazione patrimoniale dell'impresa (nella specie, la Cassazione ha annullato con rinvio l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'Appello nei confronti dell'amministratore delegato e di un consigliere non delegato, che avevano accettato assegni per la vendita di alcuni appartamenti che mai sarebbero stati costruiti perché, al contrario di quanto rappresentato in bilancio dagli altri amministratori, la situazione finanziaria della società era disastrosa).
E la consapevolezza che la condotta omissiva possa determinare la sottrazione dei beni sociali alla garanzia dei creditori ben può individuarsi, quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale, nell'assoluta omissione della doverosa vigilanza da parte dell'amministratore di diritto sull'integrità del patrimonio sociale (Cassazione penale, sez. 5^, 31/01/2000, n. 981). Nel caso di specie vi è un qualcosa di più, e cioè le dichiarazioni testimoniali di TO TO e AN AV, le quali, sebbene piuttosto generiche, provano che il ricorrente non era totalmente all'oscuro della gestione operata dal fratello e ciò è più che sufficiente ai fini dell'affermazione di responsabilità, potendosi evincere che egli aveva anche solo la generica consapevolezza delle pratiche distrattive dell'amministratore di fatto (cfr. Cassazione penale, sez. 5^, 09/02/2010, n. 11938). Con il secondo motivo di ricorso si deduce inosservanza od erronea interpretazione dell'art. 114 c.p., nonché assoluta insufficienza della motivazione sul punto;
secondo il ricorrente il suo ruolo era stato minoritario e con minima efficienza causale, mentre non era sufficiente l'affermazione della Corte secondo cui se l'imputato avesse esercitato il controllo sull'attività sociale, la distrazione non sarebbe avvenuta, così come se avesse omesso di approvare il bilancio, la bancarotta documentale non si sarebbe verificata. Questo secondo motivo è infondato in quanto, come correttamente affermato dalla Corte, l'attenuante in esame non può trovare applicazione sulla base della semplice graduazione della gravità delle condotte, ma comporta un esame dell'apporto causale delle condotte stesse;
ed è indubitabile che il ricorrente, ricoprendo il ruolo formale di amministratore della società ed in tale veste omettendo qualunque controllo, abbia non solo favorito la commissione delle condotte di reato da parte del fratello, ma abbia fornito un contributo essenziale ed indefettibile per la realizzazione delle stesse condotte criminose.
Sul punto è, dunque, assolutamente corretta l'interpretazione fornita dalla Corte d'appello di Brescia, così come la motivazione è sufficiente, anche se espressa in modo molto sintetico (cfr. pag. 29).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011