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12 aprile 2007
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7 aprile 2010
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18 marzo 2016
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Art. 2429.
(Relazione dei sindaci e deposito del bilancio).
Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. ((249))
Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attivita' svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 .(174)
Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle societa' controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle societa' collegate, deve restare depositato in copia nella sede della societa', insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finche' sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle societa' controllate prescritto dal comma precedente puo' essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.
---------------- AGGIORNAMENTO (174)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore." ---------------- AGGIORNAMENTO (249)
Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 25 ha disposto (con l'art. 154-ter, comma 1-ter) che "In deroga all' articolo 2429, primo comma, del codice civile il progetto di bilancio di esercizio e' comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, al revisore legale o alla societa' di revisione legale, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della pubblicazione di cui al comma 1".
(Relazione dei sindaci e deposito del bilancio).
Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. ((249))
Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attivita' svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 .(174)
Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle societa' controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle societa' collegate, deve restare depositato in copia nella sede della societa', insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finche' sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle societa' controllate prescritto dal comma precedente puo' essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.
---------------- AGGIORNAMENTO (174)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore." ---------------- AGGIORNAMENTO (249)
Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 25 ha disposto (con l'art. 154-ter, comma 1-ter) che "In deroga all' articolo 2429, primo comma, del codice civile il progetto di bilancio di esercizio e' comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, al revisore legale o alla societa' di revisione legale, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della pubblicazione di cui al comma 1".
Commentari • 194
- 1. Rivista di Diritto SocietarioGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage · 39.045773
SOMMARIO: La funzione informativa del bilancio e le osservazioni e proposte del collegio sindacale in ordine al suo contenuto ed alla sua approvazione: verso una rimodulazione dell'art. 2429 c.c.? - 1. […] Come si diceva, l'attuale formulazione dell'art. 2429, 2° comma, c.c., prevede che il collegio sindacale «deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma». […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 361
- 1. Trib. Genova, sentenza 16/10/2025, n. 2308Provvedimento: […] nonché per l'omissione delle formalità prescritte pagina 1 di 6 dall'art.2429 c.c ., […] 1) violazione delle regole procedurali per la formazione del bilancio per violazione dell'art. 2429 c.c […] Tutto ciò premesso ritiene il Collegio che la delibera assembleare del 14.4.2023 debba essere annullata per violazione dell'art. 2429 comma 3 c.c . secondo cui: “Il bilancio, […] “Si apre la discussione e prende la parola l'avv.to Sovieni il quale rileva innanzitutto che la presente la presente assemblea non è atta a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 in quanto non sono stati depositati presso la sede sociale durante […]Leggi di più...
- deposito bilancio controllate e collegate·
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