Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2010, n. 2784
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Sentenza 24 novembre 2010

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In tema di false comunicazioni sociali, la disposizione di cui all'art. 2622 cod. civ., come richiamata dall'art. 223, comma secondo, n. 1, legge fall., richiede oltre al dolo generico (rappresentazione del mendacio) e al dolo specifico rispetto ai contenuti dell'offesa, qualificata da ingiusto profitto, il dolo intenzionale di inganno dei destinatari, previsto per escludere letture in chiave di dolo eventuale, ancorché compatibile con la presenza di concomitanti finalità. Nella specie si è ritenuto sussistere siffatto dolo intenzionale con riguardo ai creditori nella rappresentazione tranquillante dello stato finanziario del novero societario facente capo all'imputato quando esso era, in realtà, sommerso da debiti e da impellenti ingiunzioni, costretto a ricorrere ad espedienti rischiosi pur di lucrare qualche garanzia ed allargamento di fido).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2010, n. 2784
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2784
    Data del deposito : 24 novembre 2010

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