Sentenza 10 febbraio 2009
Massime • 1
La responsabilità del mero consigliere d'amministrazione di società per fatti di bancarotta fraudolenta, materialmente posti in essere dal presidente, presuppone la rappresentazione dell'evento, nella sua portata illecita, desunta da segnali perspicui e peculiari, e la volontaria omissione nell'impedirlo, sì che possa affermarsi che egli abbia quanto meno accettato il rischio di verificazione dello stesso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2009, n. 9736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9736 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI PE - Presidente - del 10/02/2009
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 422
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 39753/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA PE nato il [...] e da DO ON nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 20-5-08 dalla Corte di appello di Palermo;
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito, per la parte civile, l'avv. Paolo Puccio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito i difensori, avv. Lillo PE Fiorello e avv. Pietro Alongi, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza 4-10-06 il Tribunale di Sciacca dichiarava CA PE e DO ON responsabili - quali membri del consiglio di amministrazione della "Cormai s.p.a." fallita il 23-7- 98, in concorso tra di loro e con il presidente di siffatto consiglio, certo Bilello - di bancarotta fraudolenta patrimoniale (con riguardo a distrazione di plurime somme di denaro, rappresentate da crediti riscossi) e documentale (per avere tenuto le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società): con le attenuanti generiche equivalenti li condannava a pene ritenute di giustizia ed al risarcimento dei danni, contestualmente liquidati, in favore della parte civile.
Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Palermo con pronuncia 20-5-08, avverso la quale gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione nei termini infradescritti. CA PE.
1 - Vizio di motivazione in punto responsabilità rilevando: che non era stato individuato alcun dato sintomatico di conoscenza da parte del ricorrente dello stato di dissesto e poi di decozione della società; che non erano stati valutati i rilievi difensivi svolti in appello;
che era stato attribuito al medesimo dolo eventuale per omesso controllo con accettazione del rischio degli eventi tipici del reato, senza peraltro verificare se egli fosse stato consapevole che la sua omissione potesse realizzare l'effetto tipico;
che gravava sul giudice dimostrare la ricorrenza della citata consapevolezza ed in particolare della rappresentazione dell'evento.
2 - Vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo alla bancarotta documentale per omessa qualificazione dei fatti come bancarotta semplice.
DO ON.
1 - Violazione di legge in punto responsabilità, stante la di lui estraneità alla gestione dell'impresa ed alla tenuta della contabilità; omesso accertamento di dolo in capo al medesimo. Le censure sub 1, proposte da ciascun ricorrente, possono essere congiuntamente esaminate e si palesano infondate.
La responsabilità del CA e del DO è stata ritenuta ex art. 40 c.p. in relazione a condotte (di sottrazione e di tenuta inattendibile della contabilità) posti materialmente in essere dal Bilello, precipuamente sottolineandosi che gli attuali imputati erano venuti meno ai propri doveri di vigilanza e di controllo, così rendendo possibile gli atti pregiudizievoli per la società ed i creditori, atti dei quali essi erano stati in grado di prendere conoscenza e dai quali non si erano dissociati. In linea di principio la Corte osserva:
L'art. 2392 c.c., comma 2, quale modificato dal D.Lgs n. 6 del 2003, sancisce che gli amministratori, fermo restando quanto previsto dall'art. 2381 c.c., comma 3, sono solidalmente responsabili se, essendo al corrente di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
Per effetto di questa disposizione è stato dunque rimosso "l'obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione", sostituendolo con il dovere di "agire informato", atteso il potere/dovere di ciascun amministratore di chiedere e di ottenere informazioni. La posizione di garanzia e l'obbligo di intervento del consigliere non operativo postulano, dunque ai fini di un'affermazione di responsabilità a norma del combinato disposto dell'art. 40 c.p. e art. 2392 c.c., la rappresentazione dell'evento nella sua portata illecita e la volontaria omissione nell'impedirlo, per cui è responsabile colui che abbia avuto la rappresentazione del fatto pregiudizievole, quantomeno sotto il profilo eventuale, accettandone il rischio (si veda: Cass. 13-2-06 n. 9807 Rv. 234232; Cass. 4-5-07 n. 23838 Rv. 237251). D'altro canto la rappresentazione eventuale dell'evento e l'accettazione del rischio deve risultare, al di là ed anche in contrasto con le informazioni date dall'amministratore e/o dagli amministratori operanti, da segnali perspicui, peculiari nonché anomali.
Venendo alla fattispecie concreta, nelle pronunce di primo e secondo grado (destinate ad integrarsi, specie considerato il carattere piuttosto generico degli appelli sui punti che qui interessano) sono state evidenziate le seguenti circostanze: tenuta delle scritture contabili, a partire da un determinato momento, senza avvalersi di un consulente esterno;
mancato rinnovo del collegio sindacale, dopo le dimissioni dei suoi componenti;
omessa approvazione dei bilanci per diverse annualità; partecipazione degli imputati ai consigli di amministrazione e loro interesse alla riscossione dei crediti;
entità delle somme sottratte;
carattere reiterato e prolungato delle condotte illecite.
Orbene, rispetto ai menzionati dati la conclusione adottata, circa la presenza di segnali significativi in relazione all'evento illecito e quindi in ordine alla sussistenza in capo all'amministratore non operativo del dato soggettivo quale sopra illustrato, si palesa del tutto consequenziale e pertanto sottratta a possibilità di sindacato in sede di legittimità.
Per il resto basti sottolineare che nessun specifica indicazione è stata fornita in ordine ai rilievi difensivi che sarebbero stati ignorati e che il richiamo alla conoscenza della situazione di decozione dell'impresa è inconferente, non essendo normativamente richiesto tale elemento ai fini della configurabilità dei reati ascritti. Il secondo motivo dedotto dal CA è, a sua volta infondato: invero con il medesimo si assume che la situazione patrimoniale ed economica della società era stata integralmente ricostruita dal curatore, senza considerare che, secondo giurisprudenza costante ed uniforme, un eventuale accertamento del movimento degli affari e delle vicende patrimoniali della società operato, al di là delle risultanze contabili, da parte degli organi fallimentari non vale ad escludere la configurabilità del reato di bancarotta di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, seconda ipotesi (Cass.25-11-81 n. 1440 RV. 152212; Cass. 4-2-00 n. 0 5503 RV. 215255; Cass.2-10-00 n. 10423 RV. 218383).
Per le svolte argomentazioni s'impone il rigetto dei ricorsi, con condanna degli impugnanti in solido al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento nonché alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2009