Sentenza 13 dicembre 2006
Massime • 1
In tema di responsabilità per bancarotta documentale, l'obbligo di vigilanza del sindaci e del collegio sindacale non è limitato al mero controllo contabile, ma deve anche estendersi al contenuto della gestione, considerato che la previsione di cui all'art. 2403, comma primo, prima parte, cod. civ. deve essere correlata con i commi terzo e quarto della stessa norma, che conferiscono ai sindaci il potere-dovere di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni.
Commentari • 4
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1. La massima In tema di reati fallimentari, il sindaco non risponde del delitto di bancarotta fraudolenta impropria derivante da operazioni dolose poste in essere da una società interamente partecipata dal comune per effetto della sola qualifica di legale rappresentante dell'ente pubblico, posto che, nel caso in cui non vi sia prova della sua qualità di amministratore di fatto della società partecipata, la sua responsabilità sarà configurabile solo in qualità di extraneus, concorrente nel reato, a condizione che sia dimostrato lo specifico contributo fornito al legale rappresentante della società. 2. La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 29/11/2023, (ud. 29/11/2023, dep. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2006, n. 17393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17393 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 13/12/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 2220
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 41807/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RT TE, N. IL 17/09/1945;
avverso SENTENZA del 14/03/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. JACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
RT FA, nella sua qualità di presidente del Collegio sindacale della spa Intervision Service dichiarata fallita il 10 giugno 1993, veniva accusato, unitamente a LI AR, amministratore delegato della stessa società, ed a EN IA, membro del collegio sindacale, di bancarotta per distrazione e documentale.
Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa in data 2 aprile 2003, affermava la penale responsabilità per i reati contestati anche del RT sulla base delle dichiarazioni del curatore fallimentare e di una perizia contabile, dalla quale risultavano gravi e reiterate irregolarità contabili, manipolazione dei dati contabili, assenza di controlli da parte del collegio sindacale e mancata giustificazione del cospicuo deficit fallimentare.
La Corte di Appello della stessa Città, con sentenza in data 14 marzo 2005, confermava, per quanto riguarda il RT, la decisione di primo grado e sottolineava che il collegio sindacale non aveva svolto alcun tipo di controllo venendo pertanto meno ai delicati compiti a tale organo demandati dalla legge e concorrendo, perciò, con l'amministratore nei delitti indicati.
Con il ricorso per Cassazione RT FA ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
1) Inosservanza ed erronea applicazione della legge e contraddittorietà della motivazione perché al RT era stata addebitata una condotta omissiva, mentre poi lo si era condannato per una responsabilità commissiva ai sensi dell'art. 40 c.p.;
2) Erronea applicazione della L. Fall. perché la condotta dei componenti del collegio sindacale potrebbe eventualmente integrare il delitto di cui alla L. Fall, art. 223, mai contestato, e non quello di cui all'art. 216 della stessa legge che è tipico degli amministratori;
mancata valutazione della condotta del RT;
3) Carenza e contraddittorietà della motivazione perché i giudici di merito non avevano chiarito in che cosa fosse consistita la condotta penalmente rilevante attribuita al RT, essendosi la Corte di merito limitata ad affermare che il Collegio non aveva - ha - svolto alcun tipo di controllo e non avendo i giudici di merito tenuto conto di quanto emergeva dalla relazione del curatore fallimentare, che aveva parlato di correttezza formale dei libri contabili.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
I motivi di ricorso sono infondati.
È infondato il primo motivo di impugnazione perché, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno correttamente contestato al RT di avere, con la sua condotta omissiva, concorso nei delitti di bancarotta fraudolenta contestati all'amministratore della società, essendo certamente possibile una ipotesi di concorso concepito in tali termini.
Non è, quindi, vero che i giudici hanno ritenuto una condotta commissiva del RT, avendo gli stessi soltanto ritenuto che con le sue omissioni il ricorrente ha consentito al coimputato LI di consumare i delitti contestatigli;
si tratta, quindi, di una condotta omissiva che ha contribuito al verificarsi dell'evento, come meglio si dirà.
È quasi superfluo aggiungere che nei reati di bancarotta è certamente ammissibile il concorso di uno o più componenti del collegio sindacale con l'amministratore di società, concorso che può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale, il quale non si esaurisce in una verifica formale, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione (così Cass. Pen., Sez. 5^, 22 aprile 1998, Bagnasco ad altri, n. 8327).
Più specificamente va detto che dal disposto degli artt. 2403 e 2404 c.c. si deduce che il sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di controllo ha il dovere di intervenire tutte le volte in cui gli amministratori della società violino la legge in generale ed in particolare quella penale.
Ne consegue che nel caso in cui un sindaco abbia conoscenza di attività distrattive poste in essere da amministratori, egli ha il dovere di intervenire per impedirne la realizzazione e, in mancanza, deve essere ritenuto responsabile a titolo di concorso del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (così Cass. Pen., Sez. 5^ n. 15850 del 26 giugno 1990 rv. 185890). Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione perché il fatto contestato al RT è di essere concorso nel delitto di bancarotta per non avere effettuato i controlli ai quali era tenuto ed è proprio per tale ipotesi di reato che il ricorrente è stato condannato dai giudici del merito.
Certamente la responsabilità dei sindaci, come pure quella degli amministratori di società, è prevista dalla L. Fall., art. 223, ma con evidente riferimento all'art. 216 della stessa legge, che disciplina in modo puntuale le ipotesi di bancarotta fraudolenta punibili.
Ebbene il fatto che non siano stati indicati in modo compiuto tutti gli articoli di legge violati non è rilevante, essendo sufficiente che la fattispecie concreta contestata sia stata chiaramente indicata, come certamente è avvenuto nel caso di specie. Infondato è, infine, anche il terzo motivo di impugnazione perché la sentenza impugnata non merita le accuse di manifesta illogicità della motivazione, avendo i giudici di merito indicato con sufficiente precisione le ragioni che imponevano la condanna del RT per il delitto di bancarotta documentale. Essi, infatti, hanno messo in evidenza, come già detto, che erano riscontrabili reiterate ed evidenti irregolarità oltre a manipolazione dei dati contabili e che il collegio sindacale non aveva svolto alcun controllo.
In punto di diritto bisogna rilevare che la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, allorquando è conseguente ad un comportamento omissivo legato alla assunzione di rischi anomali, discende dall'art. 2392 c.c., norma che impone agli amministratori di adempiere i doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario, obbligo espressamente richiamato dall'art. 2407 dello stesso codice in relazione ai sindaci di una società. Contrariamente a quanto affermato dall'imputato ricorrente, e come più volte è stato ribadito in costanti pronunce di questa Corte, sia in sede penale che in sede civile (Cass. Pen., Sez. 5^, 28 febbraio 1991, Cultrera e Cass. Civ., Sez. 1^, 7 maggio 1993, n. 5263) l'obbligo di vigilanza dei sindaci e del collegio sindacale non è limitato al mero controllo contabile, ma deve anche estendesi al contenuto della gestione, perché la previsione della prima parte dell'art. 2403 c.c., comma 1, deve essere correlata con quella dei commi 3 e 4 dello stesso articolo che conferiscono ai sindaci il potere - dovere di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni e su determinate operazioni quando queste possono suscitare, per le modalità delle loro scelte o della loro esecuzione, alcune perplessità.
L'ampio spettro dei poteri dei sindaci è delineato da quella norma con indubbia precisione: essi debbono controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri contabili, controllare l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà e per l'esercizio di tutte queste complesse funzioni possono procedere in qualsiasi momento, ed anche individualmente, ad atti di ispezione nonché chiedere informazioni agli amministratori sullo svolgimento di alcune operazioni.
Il controllo sindacale, quindi, se non investe, in forma diretta, le scelte imprenditoriali, neppure si esaurisce in una mera verifica formale, quasi a ridursi ad un riscontro contabile nell'ambito della documentazione loro messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione, tant'è vero che la legge distingue il controllo sull'amministrazione dalla vigilanza sulla osservanza formale delle norme, ed abilita i sindaci a chiedere notizie sull'andamento delle operazioni, a ricevere denunce da parte dei soci su fatti censurabili nell'esercizio dell'impresa, obbligandoli, peraltro, a riferire nella relazione al bilancio sui concreti ed effettivi risultati dell'esercizio sociale.
Su tali aspetti, come detto, non è riscontrabile mancanza o vizio della motivazione della sentenza impugnata come erroneamente sostenuto dal ricorrente.
Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2007