Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2006, n. 17393
CASS
Sentenza 13 dicembre 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di responsabilità per bancarotta documentale, l'obbligo di vigilanza del sindaci e del collegio sindacale non è limitato al mero controllo contabile, ma deve anche estendersi al contenuto della gestione, considerato che la previsione di cui all'art. 2403, comma primo, prima parte, cod. civ. deve essere correlata con i commi terzo e quarto della stessa norma, che conferiscono ai sindaci il potere-dovere di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni.

Commentari4

  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 2Bancarotta e collegio sindacale: l’omesso controllo equivale a concorso nel reato (Cass. Pen. n. 32560/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 ottobre 2025

    Indice: Il principio di diritto La spiegazione La sentenza integrale Il principio di diritto Concorso omissivo del sindaco – Posizione di garanzia – Doveri di controllo sostanziale In tema di bancarotta fraudolenta e impropria, la responsabilità penale dei componenti del collegio sindacale può configurarsi anche in forma meramente omissiva, quando l'omesso esercizio dei doveri di vigilanza e controllo — in presenza di segnali di allarme percepibili con l'ordinaria diligenza professionale — abbia concretamente agevolato la commissione, da parte degli amministratori, di condotte distrattive o di falsificazione dei bilanci. Il controllo sindacale non si esaurisce nella verifica formale …

     Leggi di più…

  • 3Responsabilità del sindaco nei reati fallimentari: limiti e condizioni nella bancarotta fraudolenta impropria delle società partecipate (Cassazione penale n.…
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 aprile 2024

    1. La massima In tema di reati fallimentari, il sindaco non risponde del delitto di bancarotta fraudolenta impropria derivante da operazioni dolose poste in essere da una società interamente partecipata dal comune per effetto della sola qualifica di legale rappresentante dell'ente pubblico, posto che, nel caso in cui non vi sia prova della sua qualità di amministratore di fatto della società partecipata, la sua responsabilità sarà configurabile solo in qualità di extraneus, concorrente nel reato, a condizione che sia dimostrato lo specifico contributo fornito al legale rappresentante della società. 2. La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 29/11/2023, (ud. 29/11/2023, dep. …

     Leggi di più…

  • 4La Cassazione conferma il proprio orientamento in tema di posizione di garanzia dei sindaci per fatti commessi dagli amministratori
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 2 luglio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2006, n. 17393
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17393
Data del deposito : 13 dicembre 2006

Testo completo