Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/05/2001, n. 6491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6491 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
LICA ITALIANA R E ་་ 649 1/0 1 N 4 A I 7 P B E 3 L I 0 E 1 K D I C ID A E NOME DEL POPOLO ITA G R E C U I R A D A U D R E SUPREMA DI SS Z ONE L G E Oggetto T E N N E . CONDOMINIO SEZIONE SECONDA CIVILE T S I ( Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente- R.G.N. 2516/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Cron. 14533 Dott. Giovanna SCHERILLO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere Ud.11/01/01 Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TR ADRIANA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato DI MEGLIO GIUSEPPE, H giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CONDOMINIO VIA TITO LIVIO 16 NAPOLI, in persona elettivamentedell'Amm.re p.t. LIMONCELLI CARLO, domiciliato in ROMA VIA S AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell'avvocato MELE CATERINA, che lo difende BATA' ALFONSO, giusta delega2001 unitamente all'avvocato 41 in atti;
-1- T
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 13585/98 del Giudice di pace di NAPOLI, emessa il 25/09/98, depositata il 25/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 25/9/98 il Giudice di pace di Napoli, accogliendo la domanda proposta con citazione del 20/2/98 dal Condominio di via Tito Livio 16 contro la condomina IA CI, rimasta contumace in giudizio, condannava la predetta a pagare la somma di 928.000 lire per contributi condominiali. La soccombente chiedeva la cassazione della sentenza per due motivi. Il Condominio resisteva al gravame con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia violazione dell'art.2697 cod.civ. per avere la sentenza impugnata condannato la ricorrente al pagamento dei contributi condominiali senza ! considerare che il Condominio attore, su cui incombeva l'onere probatorio, non aveva fornito la prova del credito, essendosi limitato ad allegare al ricorso monitorio soltanto la delibera di approvazione delle spese senza il piano di riparto. Col secondo motivo si denunciano vizi di motivazione per avere la sentenza ritenuto che la mancata costituzione in giudizio della ricorrente costituiva prova del tacito riconoscimento del suo debito verso il valore probatorio Condominio, in tal modo attribuendo alla contumacia della parte. 4 Le doglianze non meritano accoglimento. La sentenza risulta basata sulla decisiva - e dalla considerazione che, come ricorrente non censurata risultava dalla documentazione versata in atti, nell'assemblea in cui erano state approvate le spese la presenza "di persona" oggetto di causa si era avuta della condomina CI, la quale aveva addirittura provveduto ad approvare tali spese senza sollevare alcuna obiezione. L'ulteriore considerazione del Giudice di pace (secondo cui la CI non si era costituita in giudizio perchè nulla aveva da opporre alla pretesa del Condominio) risulta, sia in base al tenore letterale della sentenza che in base al senso logico complessivo della stessa, essere stata svolta dal giudicante soltanto ad abundantiam, e non ha, quindi, rilievo determinante ai fini della decisione. Tale essendo la ratio decidendi e trattandosi di sentenza di sentenza pronunziata secondo equità ai sensi del secondo comma dell'art. 113 cod.proc.civ, i rilievi della ricorrente appaiono entrambi inammissibili tenuto conto dei limiti entro cui, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.9493/98), è consentito impugnare le suddette sentenze, e cioè nei soli casi di violazione : delle norme costituzionali, delle norme comunitarie o 5 delle norme processuali, ipotesi nessuna delle quali ricorre nella specie. Il ricorso va rigettato, condannando la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente 823300 al pagamento delle spese, liquidate in lire di cui lire 800.000 per onorari. Roma, 11 gennaio 2001 Il presidente L'estensore forabell IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA OMAG. 2001 Roma IL CANCER CTelesco O L L O B ) E 4 7 E E 3 . C N N O A I , P Z 1 I A 9 R 9 D T 1 - S E I 1 1 C I - 1 D 2 U . I A L D G 9 E 3 E T E N N . E 6 S T 4 E S . I T ( T R A