Versione
21 aprile 1942
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5 marzo 1992
5 marzo 1992
Art. 122.
(Uso della lingua italiana - Nomina dell'interprete).
In tutto il processo e' prescritto l'uso della lingua italiana.
Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice puo' nominare un interprete.
Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.
((65)) --------------- AGGIORNAMENTO (65)
La Corte Costituzionale con sentenza 5-24 febbraio 1992, n. 62 (in G.U. 1a s.s. 04/03/1992 n. 10) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in combinato disposto con l' art. 122 c.p.c. , nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze- ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonche' di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorita' giudiziaria e le risposte della controparte".
(Uso della lingua italiana - Nomina dell'interprete).
In tutto il processo e' prescritto l'uso della lingua italiana.
Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice puo' nominare un interprete.
Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.
((65)) --------------- AGGIORNAMENTO (65)
La Corte Costituzionale con sentenza 5-24 febbraio 1992, n. 62 (in G.U. 1a s.s. 04/03/1992 n. 10) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in combinato disposto con l' art. 122 c.p.c. , nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze- ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonche' di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorita' giudiziaria e le risposte della controparte".
Commentari • 109
- 1. Traduttorehttps://www.brocardi.it/ · 59.935192
[…] III, ordinanza n. 17195 del 21 giugno 2024 «Il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana previsto dall'art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non ai documenti esibiti dalle parti; pertanto, […] Sez. III, ordinanza n. 5200 del 27 febbraio 2025 «Il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, […] Sez. Unite, sentenza n. 17876 del 2 luglio 2025 «Ai sensi degli articoli 122 e 123 cod. proc. civ., la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per gli atti prodromici al processo (quali, in particolare, […]
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- 1. Trib. Roma, sentenza 17/02/2025, n. 2432Provvedimento: […] 2 l'aeroporto di Roma nella misura del 40% nel periodo 10 – 24 giugno 2015, sia perché per sua natura il documento non fosse idoneo a comprovare la sua provenienza, che per l'ulteriore circostanza che esso risultava prodotto in lingua inglese e non fosse stato prodotto corredata da traduzione in lingua italiana, invocando l'applicazione del disposto dell'art. 122 c.p.c..Leggi di più...
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