Sentenza 16 ottobre 2008
Massime • 1
L'aumento di pena per la recidiva, ai fini del calcolo del termine prescrizionale, è valutabile ancorché essa sia contestata per la prima volta a seguito del decorso del termine di prescrizione previsto per l'imputazione non aggravata, purché la contestazione preceda la pronuncia della sentenza.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 30 gennaio 2024
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …
Leggi di più… - 3. Irrilevante recidiva contestata se prescrizione già maturata (Cass. 49935/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 gennaio 2024
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato. Corte di cassazione sez. Unite, ud. 28 settembre 2023 (dep. 14 dicembre 2023), n. 49935 Presidente Cassano – Relatore d'Agostino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato …
Leggi di più… - 4. Recidiva contestata su reato prescritto: rimessa alle SSUU (Cass. 26756/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 giugno 2023
Rimessa alle Sezioni Unite la questione riguardante la possibilità di contestare la recidiva anche successivamente al decorso del termine di prescrizione, calcolato alla luce dell'originaria imputazione. Cassazione penale, sez. V, ud. 11 aprile 2023 (dep. 20 giugno 2023), n. 26756 Presidente De Gregorio – Relatore Cuoco Ritenuto in fatto Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto D.F. responsabile dei reati di minaccia aggravata, violazione di domicilio e tentato furto con strappo. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di tre motivi di censura, formulati tutti …
Leggi di più… - 5. Recidiva reiterata, concorso omogeneo, aggravante ad effetto specialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2008, n. 40627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40627 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2008 |
Testo completo
40 627 /08 M Customle
Sent. 2273 N. di ruolo d'udienza: 7
Udienza in camera di consiglio del R.G. n.
16 ottobre 2008 4788/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
composta dai signori magistrati: dott. Giovanni de Roberto Presidente
dott. Saverio F. Mannino Consigliere
dott. Nicola Milo Consigliere dott. Giorgio Colla Consigliere dott. Giorgio Fidelbo Consigliere
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre
Annunziata nei confronti di MA RA n. a Massa Lubrense il 6 luglio 1935, avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Torre Annunziata in data 4 dicembre 2007; udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, il G.u.p. del Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di MA RA per il reato di calunnia, commesso in Sorrento il 22 maggio 2001, per essere il reato estinto per prescrizione.
Il ricorso per cassazione del P.m. si incentra su tale ultimo aspetto. L'inquirente cita un diverso orientamento giurisprudenziale di questa Corte di cassazione secondo il quale la recidiva potrebbe essere contestata sino alla data della pronuncia di primo grado (Cass.,
19 ottobre 2005 – 21 marzo 2006, n. 9769, rv. 234225) e di essa dovrebbe dunque tenersi conto ai fini del computo del termine prescrizionale alla luce del disposto della nuova formulazione dell'art. 157 c.p.
L'imputato ha depositato memoria con la quale resiste alla impugnazione del Procuratore
Ch della Repubblica.
Osserva la Corte, pur consapevole di un orientamento contrario, che l'indirizzo giurisprudenziale che afferma il fondamento giuridico della tesi che consente di contestare la recidiva, ai fini del termine di prescrizione, sino alla pronuncia di primo grado, senza ripercussioni sul termine di prescrizione, appare maggiormente conforma al sistema processuale del vigente codice (oltre alla recente sentenza citata dal ricorrente v. anche
Cass., 26 ottobre 1978 - 15 aprile 1978, n. 373, rv. 138645). La recidiva è equiparata
(salvo che per la facoltatività della contestazione) alle circostanze aggravanti. Essa costituisce tecnicamente una condizione inerente alla persona del colpevole che esiste in fatto al momento della consumazione del reato - così come le aggravanti che possono essere contestate anche dopo la maturazione del termine prescrizionale, purché anteriormente alla sentenza di primo grado e deriva dalla semplice sussistenza di condanne irrevocabili anteriori alla consumazione del nuovo reato. Ciò,
indipendentemente dalla sua contestazione che ha la semplice funzione (dichiarativa o ricognitiva) di portare la circostanza a conoscenza dell'imputato, entro il termine ultimo
2 della decisione di primo grado, quando se ne vogliano far discendere effetti giuridici, ma senza interferenze con l'istituto della prescrizione, se non quella del suo conteggio ai fini del computo del termine di prescrizione ove sia valutata e riconosciuta con la sentenza stessa. Discende da ciò che al momento della pronuncia della sentenza impugnata il decorso del termine di prescrizione non era ancora maturato.
Consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torre
Annunziata per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Torre Annunziata per nuovO giudizio.
Roma 16 ottobre 2008
Il Consigliere esteps fore Il Presidente оне ar сай
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 30 OTT 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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