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1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
Art. 2482-ter.
(( (Riduzione del capitale al disotto del minimo legale).)) ((Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
E' fatta salva la possibilita' di deliberare la trasformazione della societa'. ))
(( (Riduzione del capitale al disotto del minimo legale).)) ((Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
E' fatta salva la possibilita' di deliberare la trasformazione della societa'. ))
Commentari • 350
- 1. La tempistica di convocazione dell’assemblea di società a responsabilità limitata in caso di perdite che comportino la riduzione del capitale sociale al di sotto…Francesco · https://www.osservatorio-corporate.it/ · 11 luglio 2022 · 312.10043
[…] inter alia, l'azzeramento del capitale sociale a parziale copertura delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale approvata e la contestuale ricostituzione del capitale al di sopra del suo limite legale - per violazione dell'articolo 2482-ter c.c., in quanto il ripianamento delle perdite della società sarebbe occorso quattro anni dopo la loro emersione e non “senza indugio”, come invece previsto dalla norma. […] ritenendo la delibera de qua valida, in quanto l'art. 2482-ter c.c. non prevede un termine decadenziale oltre il quale all'assemblea sia precluso deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo al di sopra del minimo legale. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Bari, sentenza 04/04/2022, n. 1201Provvedimento: […] nella contabilità aziendale veniva annotato il versamento da parte del socio Pt_1 dell'importo di €. 260.077,90 a titolo di finanziamento infruttifero, che, in virtù degli accordi intervenuti tra i soci avrebbe dovuto essere imputata parte a capitale sociale (quale versamento per fare fronte agli adempimenti di cui all'art. 2482 ter c.c.), parte a patrimonio (in conto futuro aumento capitale sociale) e parte rimanere quale debito della società verso il socio. […] Parte_1 la somma di €. 94.217,69, pari al 50% della somma versata dallo stesso ai sensi dell'art. 2482 ter cod. civ.;Leggi di più...
- contratto a favore di terzo·
- obbligazione di rimborso·
- riassunzione giudizio·
- ricognizione debito·
- promessa di pagamento·
- finanziamento infruttifero·
- patto parasociale·
- competenza sezioni specializzate imprese·
- interessi di legge·
- art. 2482 ter c.c.