Sentenza 5 luglio 2010
Massime • 1
Non viola il principio di correlazione con l'accusa la sentenza che condanni l'imputato del reato di bancarotta fraudolenta per una delle condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice e diverse da quella indicata in imputazione, purché quest'ultima contenga la descrizione, anche sommaria, del comportamento addebitato.
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1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza emessa il 16 maggio 2023, confermava quella del Tribunale anconetano, che aveva accertato la responsabilità penale di Pi.Pa. in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta societaria per distrazione, con danno di rilevante gravità. In particolare Pi.Pa. venivano ritenuto responsabile perché, quale amministratore della società Geiwatt Srl, dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona in data 25.6.2015, distraeva o comunque distruggeva o dissipava il patrimonio della società, mediante le seguenti operazioni: a) procedeva in data 1.12.2008 all'acquisto dell'azienda di proprietà della Gei Srl, sempre riconducibile a se stesso e dunque in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2010, n. 37920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37920 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 05/07/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA AR - Consigliere - N. 1753
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - rel. Consigliere - N. 9050/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IR DR N. IL 23/08/1968;
2) HI CE N. IL 12/10/1940;
3) OL IU N. IL 25/03/1949;
4) CC OL N. IL 22/11/1957;
5) TO GI N. IL 21/01/1938;
6) NI TI N. IL 13/11/1948*;
7) AL MA N. IL 21/07/1943;
8) LL MA N. IL 22/06/1945;
9) LL IA N. IL 09/12/1958;
10) CO BE N. IL 19/10/1945;
11) RI MI N. IL 18/06/1954;
12) DA TT N. IL 05/06/1964;
13) NU SS N. IL 22/12/1963;
14) SO GE N. IL 17/01/1944;
15) LO UR N. IL 16/08/1965;
16) SO RO OL N. IL 29/06/1946;
17) RR IO N. IL 08/06/1954;
18) AS ID N. IL 06/04/1964;
1) RESPONSABILE CIVILE;
avverso la sentenza n. 1983/2007 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 11/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
udito il P.G. in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per:
- annullamento con rinvio in relazione al capo 8) per RT LO, RT AR, BI RE e OL LO;
- annullamento senza rinvio per il capo 50) per prescrizione quanto a RT AR, con conferma delle statuizioni civili;
atti al giudice a quo per la rideterminazione della pena;
rigetto nel resto;
- annullamento senza rinvio per prescrizione in relazione al capo 50) per BI e OL, conferma delle statuizioni civili;
atti;
udito per la parte civile, l'avv. CaseLI LO per Agenzia delle Entrate;
avv. Mascaro Maria Antonella in sostituzione dell'avv. Catenaccio per la p.c. faLImenti;
uditi i difensori:
avv. Mainardi e Federici per Dessole;
avv. Dawan per AS AV;
avv. Lucibello per Marossu;
avv. Amodio e Galantini per RT LOM
avv. Franchini per Checconi;
avv. Bisari per Nuti;
avv. Valignani per Nuti;
avv. Tagliaferro per Nuti;
avv. Frattini per BI, PP, ON, RI, NI, TI, OL;
avv. Cadeo per Giacomello;
avv. Barone per RT AR. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procedimento trae origine dalle indagini conseguenti alla dichiarazione di faLImento di un gruppo di società aventi sede nel territorio bresciano e facenti capo alla famiglia LL. All'inizio degli anni 70, LL AR aveva intrapreso l'attività edile in Vestone, con il fratello LO e la sorella IA, preposta al settore amministrativo. Dopo lo sviluppo dell'attività anche nel settore della prefabbricazione mediante la costituzione, nel 1976, della "Italcase Group s.p.a." con stabilimento in Bedizzole, il numero delle società era aumentato fino alla formazione di un vero e proprio gruppo di impresa operante in diversi settori, che nel 1997 si articolava in:
A) una società holding di controllo (la "Italcase Finanziaria s.p.a." il cui capitale era detenuto per l'80% da LL AR e per il restante 20% da LL LO) e varie controllate ripartite per settori:
- nella produzione di prefabbricati, la "Italcase Group s.p.a." avente ad oggetto la costruzione e montaggio "chiavi in mano" di prefabbricati per uso industriale e commerciale e la "Italcomponenti s.p.a." avente quale attività la costruzione di cellule bagno prefabbricate;
- nelle costruzioni edilizie, la "Italcase RT CO s.p.a." e la "Eco Euro CO s.r.l.";
- nella proprietà di complessi residenziali turistici ed alberghieri in Sardegna, Madonna di Campiglio, Chamonix, Venezia e Santo Domingo:
la "Gada s.r.l." (proprietaria della Rta Des Alpes 2 in Madonna di Campiglio);
la "Catturani s.r.l." (proprietaria dell'Hotel Catturarli in Madonna di Campiglio);
la "Hotel Posta s.r.l." (proprietaria della Rta Hotel Posta e Rta Sport Campiglio ancora in Madonna di Campiglio);
la "I Limoni s.r.l." (proprietaria dell'hotel Villa Laguna in Venezia);
le "Paradiso s.r.l." (poi "Immobiliare Fasano Lago s.r.l."), e AR Suisse s.r.l." (proprietarie, entrambe, delle omonime beautyfarms in Gardone Riviera);
la "Finservice s.r.l." (proprietaria dell'Hotel Le Palme sito in Arzachena);
la "I Giardini di Porto Cervo s.r.l." (proprietaria delle Rta Le Magnolie, I Ginepri, Gli Oleandri);
la "Cala del Faro s.r.l." (proprietaria dell'omonimo insediamento residenziale composto da 201 appartamenti);
la "Momis s.r.l." (proprietaria della struttura alberghiera I Fenicotteri edificata in Porto Cervo);
la "Country Village s.r.l." (proprietaria di un terreno in Stintino sul quale nel 1995 era iniziata l'edificazione di un vasto complesso residenziale i cui lavori erano appaltati alla consociata "Italcase RT CO") in posizione centrale all'interno del gruppo, acquistata dai LL nell'anno 1994 rilevando il 98% delle quote all'epoca di proprietà di tali RR GI, imprenditore sardo, e RK AW;
- nella commercializzazione turistica dei prodotti immobiliari dell'intero gruppo, secondo diverse formule (alberghiera, multiproprietà e dei residences RTA) con le società:
"Bagaglino Holding s.p.a." (variata poi in "Country Holding");
"Bagaglino House s.r.l.";
"Bagaglino Hotels s.p.a.";
"Commerciale turistica";
"Euroservice";
- nella prestazione di servizi alle varie consociate, mediante la "Italcase Servizi" dedita alla gestione amministrativa e contabile del gruppo nonché alla gestione del personale.
L'attività contabile ed amministrativa di tutte le società del gruppo era accentrata in Bedizzole (BS) dov'era allestita una specifica struttura diretta da CC OL.
Di rilievo l'attività del gruppo sviluppatasi in Stintino. La "Country Village s.r.l." era proprietaria di un terreno di vaste proporzioni in Stintino sul quale i LL avevano progettato, iniziando poi i lavori nel 1995, la realizzazione di un complesso immobiliare turistico, commissionandone l'esecuzione alla consociata "Italcase RT CO", la quale, priva di maestranze e di impiantistica idonea all'edificazione di una struttura di tali dimensioni, aveva provveduto a sua volta a subappaltare i lavori a varie imprese terze. Nel dicembre 1997 la consociata "I Giardini di Porto Cervo s.r.l." (detenuta da "Country Holding" al 99% e da "Italcase Finanziaria" per il residuo 1%) veniva trasformata in società di persone (s.a.s.) e, così facendo, ufficialmente fuoriusciva dal gruppo.
Nell'anno 1997 si verificarono alcune vicende che determinarono una profonda crisi del comparto industriale del gruppo. La società "Italcomponenti", che a partire dalla fine del 1994, aveva ottenuto commesse per la costruzione di edifici civili e commerciali in Germania, tra l'*ottobre 1996 e l'estate 1997* aveva visto risolti i contratti di appalto per inadempimento dell'appaltatore, dai committenti tedeschi i quali avevano provveduto anche all'escussione delle elevatissime fideiussioni rilasciate dalla stessa "Italcomponenti" a garanzia delle opere dei cantieri appaltati.
Per le forti ripercussioni economiche sul gruppo seguite alla chiusura dei cantieri in Germania, che avevano determinato foltissime esposizioni verso le banche (Banca di Roma, Banca Nazionale dell'IC e Banca IC NT), nel marzo 1998 il Gruppo Italcase affidò ad una società di consulenza di *Milano*, la "Lab Laboratorio di Impresa s.p.a." l'incarico di predisporre un piano di ristrutturazione della holding di controllo "Italcase Finanziaria s.p.a." e delle sue partecipate. Il consulente elaborò un primo piano economico patrimoniale e finanziario (ed piano LAB) nel quale, evidenziata una situazione di forte tensione finanziaria e di indebitamento del gruppo, si individuò una significativa prospettiva reddituale nell'operazione immobiliare in corso di realizzazione sul terreno di Stintino per iniziativa della consociata "Country IL, iniziativa che, determinando un margine operativo utile futuro di L. 145 miliardi, appariva sufficiente a coprire l'indebitamento in essere. A tal fine si prevedeva la cessione di settori non remunerativi, con chiusura delle attività in Germania e in Bedizzole, e la concentrazione delle iniziative sulla continuazione dell'attività turistica e la realizzazione, a tal scopo, del villaggio in Sardegna.
La "LAB" stimò tuttavia necessario reperire nuovi finanziamenti per complessive L. 49 miliardi che, insieme alla parallela concessione di mutui edilizi, avrebbero permesso il completamento del villaggio di Stintino, i cui ricavi avrebbero poi coperto l'indebitamento complessivo. Sulla scorta del piano LAB, e dopo un'erogazione-ponte per far fronte alle immediate impellenze finanziarie, fu stipulato il 2 luglio 1998 il cd. "Atto notaio De Corato" con cui un gruppo di Istituti bancari, la Banca di Roma (ora Capitalia), la Banca IC NT e la Banca Nazionale dell'IC (ora Antonveneta) concedevano alla capogruppo "Italcase Finanziaria" un finanziamento in pool pari a L. 40,4 miliardi, in misura inferiore a quella stimato necessaria (49 miliardi), in quanto la Banca OP di VA, in un primo tempo interessata al piano, aveva dichiarato la propria indisponibilità a partecipare all'operazione.
Il finanziamento consisteva in un'apertura di credito con erogazione contestuale dell'intero importo da parte della capofila Banca di Roma, mediante accredito su c/c del pool aperto a favore di "Italcase Finanziaria"; aveva una durata di due anni e mezzo c.a., con rimborso previsto entro e non oltre il 21 dicembre 2000; era poi garantito con fideiussioni ed ipoteche dalle società del gruppo - "I Giardini di Porto Cervo S.a.s.", "Italcase Group S.p.a.", "Country Village S.r.l." e S" - ciascuna per l'importo di L. 100 miliardi e, quindi, con iscrizioni ipotecarie per totali L. 400 miliardi;
le ipoteche garantivano sia il finanziamento contestuale di L. 40.400.000.000 sia i rischi diretti e gli impegni fideiussori che la società "Italcase Finanziaria S.p.a." alla data del 2 luglio 1998 aveva già assunto nei confronti dei tre istituti di credito per complessive L. 57.600.000.000; ulteriore garanzia era la costituzione in pegno delle azioni corrispondenti al 98% del capitale sociale della società "Country Village S.r.l.", di proprietà della società "Country Holding S.p.a.", già denominata "Bagaglino Holding S.p.a.". La "Italcase Finanziaria" comunicava alle banche l'impegno a procedere ad una ristrutturazione societaria con nomina di almeno due componenti del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale per ciascuna società, nonché di un manager, su indicazione della LAB e con gradimento degli istituti di credito. Le originarie previsioni formulate dalla LAB, sulle necessità finanziarie del gruppo e sui tempi di realizzazione del villaggio di Stintino, presupposto per la riuscita del progetto, si rivelarono inesatte. Per far fronte ad un indebitamento sempre più crescente, vennero poi concessi dal pool di Banche ulteriori finanziamenti che non riuscirono a scongiurare i faLImenti.
In date 24 marzo e 3 giugno 2000 fu dichiarato il faLImento, rispettivamente, delle società "Cala Del Faro" ed "Italcomponenti";
il successivo 24 novembre 2000 venne dichiarato il faLImento delle consociate "Italcase GR ed "Italcase RT CO". Il 1 dicembre 2000 la società "Country IL, partecipata al 98% dalla "Country Holding", facente ancora capo ai due frateLI LL AR e LO, realizzò l'operazione di fusione per incorporazione di sette consociate (oltre alla ex controllante "Italcase Finanziaria", la "Italcase Servizi s.r.l.", "Grandi Alberghi delle Alpi", "Euroservice s.r.l.", "Hotel Posta s.r.l.", "Catturani s.r.l.", "Momis s.r.l.").
Assunse il ruolo di holding, in sostituzione della incorporata "Italcase Finanziaria", la "Bagaglino Holding" (poi "Country Holding"), così che la "Country IL, proprietaria del complesso di Stintino ancora in corso di edificazione, veniva ad assommare in sè tutte le ulteriori attività immobiliari del gruppo e tutta l'attività di gestione turistico-alberghiera ed assumeva la funzione di sub holding del gruppo.
Dominus del gruppo rimaneva ancora LL AR, titolare all'80% di "Country Holding s.p.a.", presidente del Consiglio di amministrazione della stessa e della sub holding "Country IL incorporante sette società.
Nel 2001 la situazione si modificò radicalmente in quanto nel mese di febbraio i LL uscirono dal gruppo e vi entrarono nuovi soggetti.
Fu ceduta la maggioranza delle quote della controllante "Country Holding" alla "Sabag s.r.l.", società partecipata al 100% prima da IR ND e poi da IC di OZ OT, che agivano in nome e per conto della società "I Viaggi del Ventaglio" che, interessata alla rilevazione del gruppo Italcase, non intendeva apparire direttamente. Nei mesi successivi, a partire dal maggio 2001, intervenne la dichiarazione di faLImento di tutte le altre società del gruppo ancora in vita e cioè:
- "Country Village Srl" in data 18 maggio 2001;
- le sette società incorporate: "Momis S.r.l.", "Grandi Alberghi delle Alpi S.r.l.", "Euroservices S.r.l.", "Catturani S.r.l.", "Hotel Posta S.r.l.", "Italcase Servizi S.r.l.", "Italcase Finanziaria S.p.a.", "Eco-Eurocostruzioni S.r.l.", in data 8 giugno 2001;
- "FinServices S.r.l." in data 17 ottobre 2001;
- "Bagaglino Hotels S.p.a." in data 15 novembre 2001;
- "Country Holding S.p.a." in data 15 novembre 2001;
- "Bagaglino House S.r.l." in data 30 novembre 2001;
- "I Limoni S.r.l." in data 13 dicembre 2001;
- "I Giardini di Porto Cervo S.a.s." di ES TR e C. in data 13 dicembre 2001.
La dichiarazione di faLImento della "Country Village s.r.l.", titolare del progetto edificatorio in Stintino in corso di realizzazione e accorpante in sè tutte le proprietà immobiliari e l'attività di gestione turistica, avvenne su istanza del Pubblico Ministero, nonostante fosse stato presentato al IB FaLImentare un nuovo piano di salvataggio da parte della "Sabag", giudicato inidoneo ad impedire il faLImento.
Le indagini di polizia giudiziaria erano iniziate in epoca anteriore ai faLImenti a seguito di verifiche fiscali della Guardia di finanza che avevano rilevato l'esistenza di una serie di fatture considerate emesse per operazioni inesistenti.
I successivi accertamenti delle curatele faLImentari avevano cercato di inquadrare il fenomeno portando così a specifiche incriminazioni. Le contestazioni originarie si potevano suddividere in due diversi gruppi. Oltre ad un'ipotesi associativa rubricata sub 1), una serie di molteplici fatti illeciti di natura finanziaria, economica e faLImentare realizzati tra il 1994 ed il 2001 con il coinvolgimento di numerose consociate ed in alcuni casi del gruppo nel suo insieme: capi di imputazione formulati da 1) a 46). In particolare era stato contestato:
1) il ricorso ad una massiccia fatturazione fittizia avente ad oggetto operazioni infragruppo, dal 1994 al 2000 finalizzate ad evitare il pagamento di debiti tributari (capi di imputazione 2-3-4-5- 6-10-11-12-14-15-21- 28- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 41- 42- 43- 45- 46);
2) la predisposizione nel bilancio consolidato 1999 e nei bilanci di esercizio 1999 di due consociate di false appostazioni volte ad occultare sostanziose perdite che il gruppo e le singole consociate andavano accumulando (capi di imputazione 17-20 e 32);
3) le condotte distrattive volte a sottrarre risorse ed attività da alcune società ormai prossime al faLImento per dirottarle in favore di altre consociate ancora operanti o di altri soggetti solo apparentemente estranei al gruppo (capi di imputazione 8-9-13-16-18- 19- 22- 23- 24- 26- 29- 30- 39- 40- 44). Dette contestazioni risultano tutte mosse agli amministratori e, in taluni casi, ai sindaci delle singole società facenti parte del gruppo imprenditoriale e di volta in volta coinvolte nelle operazioni ipotizzate come illecite.
Vi è poi un altro gruppo di imputazioni, che per la maggior parte hanno perso rilevanza diretta dopo la sentenza di secondo grado, ma si riferiscono ad una vicenda sottostante all'imputazione sub 50), oggetto di ricorsi in questa sede, e concerne l'attività di finanziamento svolta, in favore del gruppo a seguito del piano di ristrutturazione finanziaria LAB, da parte del sopra indicato pool di banche, a partire dal marzo 1998 e sino al dicembre 2000, con ulteriori mutui ed aperture di credito.
Nell'ipotesi d'accusa, il piano si sarebbe dovuto considerare solo apparente in quanto, essendo caratterizzato dall'apposizione in favore delle banche di garanzie reali su beni immobili e su quote societarie, sarebbe stato finalizzato alla soddisfazione preferenziale anche dei pregressi crediti vantati da detti istituti (e cioè ad estinzione parziale del pregresso e trasformazione dal chirografo al privilegio dell'esposizione non estinta) ed avrebbe avuto, quale ulteriore effetto, quello di aumentare vertiginosamente l'indebitamento del gruppo e quindi di aggravarne il dissesto con il ritardo nella declaratoria di faLImento (trattasi dei capi di imputazione 47-48-49 e 50).
Di tanto sono stati chiamati a rispondere sia gli amministratori ed i sindaci della capogruppo nonché delle consociate che costituivano le singole garanzie reali, sia i consulenti, autori del piano di ristrutturazione, sia gli esponenti del ceto bancario che avevano deliberato nell'anno 1998 il finanziamento di L. 40,4 miliardi ed avevano successivamente deciso la concessione di ulteriori mutui ed aperture di credito.
È subito da rilevare che l'ipotesi associativa sub 1) è stata esclusa dal IB, mentre, dopo la condanna in primo grado degli imputati per la seconda serie di reati, con concessione di provvisionale di Euro. 50.000.000,00=, la Corte d'appello ha assolto gli imputati dei delitti rubricati ai capi da 47 a 49, sotto il profilo della bancarotta preferenziale, mentre ha confermato l'affermazione di responsabilità, per la maggior parte dei casi ai soli effetti civili, attesa l'intervento della prescrizione, in relazione alla col legata ipotesi di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto rubricata sub 50), con conferma delle relative disposizioni civili.
A seguito dei procedimenti di merito hanno mantenuto rilievo ai fini della presente decisione solo alcune delle imputazioni originarie, talune delle quali solo per i riflessi civilistici delle affermazioni di responsabilità in primo grado e delle declaratorie di estinzione per prescrizione del giudice d'appello.
Le imputazioni di natura finanziaria, concernenti emissione di fatture per operazioni inesistenti contestate ai capi 14) e 33), nonché le dichiarazioni fiscali fraudolente per utilizzo di false fatture, rubricate ai capi 12) e 35) hanno mantenuto esclusiva rilevanza civilistica, essendo stati i reati dichiarati estinti per prescrizione dalla Corte territoriale, che ha peraltro confermato le disposizioni civili sul risarcimento del danno a favore dell'Agenzia delle Entrate con le relative provvisionali.
II capo 14), per quanto residua, si riferisce alla "Country Village S.r.l." e coinvolge i soli LL AR e CO BE, accusati di aver emesso una fattura per imponibile di L. 1.800.000.000, relativa ad operazioni inesistenti al fine di consentire alla consociata "Italcase RT CO S.p.a." di evadere l'IVA e le imposte sui redditi.
Il capo 33), per quanto residua, si riferisce all'"Italcase Finanziaria S.p.a." e coinvolge LL AR, CO BE e CC OL, accusati di aver emesso cinque fatture per interessi su finanziamenti, una fattura per cessione di partecipazioni e tre fatture per servizi amministrativi relative ad operazioni inesistenti, al fine di consentire a diverse consociate di evadere l'IVA e le imposte sui redditi.
Il capo 12), coinvolge LO UR e LL AR, cui è ascritto di aver indicato, nella dichiarazione relativa alle imposte sui redditi, per la "Italcase RT CO S.p.a.", fittizi componenti negativi derivanti dall'utilizzo di 2 fatture per operazioni inesistenti provenienti dalla "Italcase Finanziaria S.p.a." per interessi su finanziamento e servizi amministrativi. Il capo 35), ascritto a NI ST, si riferisce alla "Momis S.r.l.", consistendo nell'accusa di aver indicato, nelle dichiarazioni ai fini fiscali relative a più esercizi, fittizi componenti negativi derivanti dall'utilizzo di una fattura per operazioni inesistenti proveniente dalla "Italcase Finanziaria S.p.a." per interessi su finanziamento.
Uguale sorte estintiva hanno avuto in appello le imputazioni di false comunicazioni sociali determinatrici di danno, ex art. 2622 c.c., originariamente contestate ai capi 17), 20) e 32) come ipotesi di bancarotta impropria, ed ugualmente sono state confermate le relative disposizioni civili.
Il capo 17) si riferisce alla società "Country Village s.r.l."., e coinvolge LL AR e CO BE con riguardo all'esposizione di fatti non rispondenti al vero nel bilancio al 31 dicembre 1999.
Il capo 20), riferito alla società "Bagaglino Holding S.p.a." (poi incorporata in "Country Villane Holding S.p.a."), coinvolge LL AR, CO BE, CC OL, HI RE, SO LO e OL IU, per l'esposizione di fatti non rispondenti al vero nel bilancio consolidato al *31 dicembre 1999*.
Il capo 32) si riferisce alla società "Italcase Finanziaria S.p.a.", (poi incorporata nella "Country Village S.r.l.", e coinvolge LL AR, CO BE, CC OL, SO LO e TO GI con riferimento all'esposizione di fatti non rispondenti al vero nel bilancio consolidato al *31 dicembre 1999*.
Riguardo alle contestazioni di reati faLImentari, per le quali la Corte di merito ha confermato pronunce di condanna del IB, rilevano tuttora:
1) il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato sub 8) e relativo al faLImento della "Italcase prefabbricati" (poi "Italcase GR) ascritto a LL AR, HI RE, SO LO e LL LO, realizzata mediante l'affitto dell'azienda sociale, di tutto il complesso produttivo, alla società "Prefabbricati Brescia S.r.l.", comunque riferibile tramite fiduciarie, ai frateLI LL.
2) i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale riconducibili alla vicenda individuata come "*Giambartolomei*", rubricati al capo 9), a carico di LL AR quanto al faLImento "Italcase Prefabbricati S.p.a." (poi "Italcase GR); al capo 16), ritenuto incorporante i fatti sub 30), ascritto a LL AR e SO TR OL, quanto al faLImento "Country Village S.r.l." ed al capo 31), ascritto a LL AR, quanto al faLImento "Italcase Finanziaria S.p.a." (poi incorporata nella "Country Village S.r.l."); riconducibile alla stessa vicenda la bancarotta fraudolenta patrimoniale contestata sub 29) al NI quanto al faLImento "Momis S.r.l." (poi incorporata nella "Country Village S.r.l."). In sostanza, in tutti i capi di imputazione si addebitava agli imputati la distrazione di fondi, versati in più riprese a OM UI, consulente del gruppo Italcase negli anni anteriori al 1999 per la ricerca di finanziamene bancari. Le somme risultavano pagate a titolo di "deposito cauzionale infruttifero", laddove tale dazione sarebbe risultata priva di qualsiasi riscontro documentale giustificativo dei rapporti sottostanti. Per l'accusa, pur essendo subentrata, nel corso del 1999, nella gestione del piano di salvataggio delle aziende del gruppo la compagine di consulenti e di amministratori collegati allo studio LAB, e mentre si sviluppava la loro azione, l'esistenza di evidenze documentali riguardanti pagamenti a favore del OM G., per attività sovrapponibili a quelle poste in essere dalla LAB, doveva far ritenere che tali esborsi fossero privi di causa alcuna e per conseguenza avessero natura distrattiva. La Corte d'appello in ogni caso ha valutato tali esborsi come manifestazioni di condotte dissipative.
3) il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ascritto al capo 13) a LL AR e LO UR, realizzato, in relazione al faLImento della società "Italcase RT CO S.p.a.", mediante la cessione di crediti a consociate in compensazione di simulate partite debitorie derivanti da fatture relative ad operazioni inesistenti.
4) il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale ascritto a NI ST al capo 18) ed a RR GI e AS AV, quali istigatori del NI, al capo 19), realizzato, in relazione al faLImento "Finservices S.r.l.", con la cessione alla "Astor S.p.a.", riferibile agli ultimi due imputati, del ramo d'azienda costituito dall'Hotel Le Palme di Arzachena. 5) il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale ascritto a CO BE, IC DI OZ OT e IR ND, realizzato, in relazione al faLImento "Country Holding", mediante la rinuncia al diritto d'opzione sulla ricapitalizzazione della società AR Suisse S.r.l." (capo 22), e della società "Paradiso S.r.l.", poi "Immobiliare Fasano del Lago S.r.l" (capo 23), poi sottoscritta da fiduciari dei LL. Da ultimo e, come visto sopra, collegato alle imputazioni di bancarotta preferenziale da 47) a 49), ipotesi escluse dalla Corte d'appello, il delitto di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto contestato al capo 50) che la Corte territoriale ha dichiarato prescritto in relazione a tutti i faLImenti, escluso quello della soc. "I Giardini di Porto Cervo s.a.s.", con conferma delle disposizioni civili, fra cui la provvisionale stabilita dal primo giudice in Euro. 50.000.000,00= Il delitto era ascritto a HI RE, NU SI, LL AR, RI IC, DA IM, CO BE, SO TR OL, CC OL, SO LO, TO GI, NI ST e AL AR, nelle rispettive, diverse qualità di amministratori e sindaci di più società del gruppo ("Italcase Finanziaria S.p.a.", "Italcase Group S.p.a.", "Country Village S.r.l.", "I Giardini di Portocervo S.a.s.", "Finservices S.r.l."), accusati di averne aggravato il dissesto, per l'incremento degli interessi passivi da corrispondere, in quanto si erano astenuti dal richiedere la dichiarazione di faLImento delle società, già insolventi ed incapienti, che avevano beneficiato dei finanziamenti connessi dal piano LAB, accedendo alla relativa tempistica, tale, nell'originaria prospettazione accusatoria fatta propria dal IB e smentita dalla Corte d'appello, da porre al riparo, in danno dei residui creditori gli Istituti di Credito del pool di finanziatori dall'esercizio delle azioni conseguenti alla procedura concorsuale.
Nei riguardi della sentenza emessa in data 11 maggio 2009 dalla Corte d'appello di Brescia hanno proposto ricorso per cassazione HI RE, OL IU, CC OL, SO LO, TO GI, NI ST, AL AR, NU SI, RR GI, IR ND, LO UR, SO TR OL, CO BE, AS AV, RI IC, DA IM, LL AR e LL LO.
Ogni motivo di ricorso, nell'esposizione che segue, viene indicato con una sigla al fine di agevolare i successivi riferimenti a ciascuno di essi nell'ambito della motivazione.
LL LO è stato ritenuto dal IB di Brescia responsabile, quale concorrente esterno, del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in danno della "Italcase Prefabbricati s.p.a.", poi "Italcase GR, (capo 8) per aver stipulato in data 29 febbraio 2000*, il contratto di affitto, avente ad oggetto l'azienda sociale, a favore della "Prefabbricati Brescia s.r.l.", società riferibile a lui ed al fratello AR, per il tramite delle società fiduciarie "Unione Fiduciaria s.p.a." e "Fiduciaria Banknord s.r.l.", con ciò concorrendo nella distrazione dell'azienda medesima.
La Corte d'appello di Brescia ha confermato sul punto la sentenza del IB. Ricorre per cassazione il LL sulla base di sei motivi.
BG.1) Con il primo deduce violazione di legge per l'erronea applicazione degli artt. 216 e 223 L. Fall., per quanto attiene alla condotta di distrazione mediante affitto di azienda, operazione ritenuta penalmente rilevante nonostante la sua manifesta inoffensività in concreto. La Corte di merito aveva fatto riferimento alla perdita di "capacità operative" della società a seguito della cessione in affitto di un'azienda, ravvisando la rilevanza della sottrazione quale condotta generatrice di un mero pericolo per le ragioni creditorie, derivante dall'affitto di una azienda peraltro del tutto inattiva.
Non si sarebbe verificata alcuna sottrazione, attesa la non contestata congruità del corrispettivo dell'affitto, nonché del corrispettivo previsto per il riscatto.
BG.2) Con il secondo motivo deduce violazione di legge per l'inosservanza delle disposizioni civili sull'affitto di azienda (D.Lgs. n. 169 del 2007, artt. 79 e 104 bis), che ritiene integratrici della norma penale ed applicabili ex art. 2 c.p., comma 2. Le norme che disciplinano attualmente l'affitto d'azienda in sede faLImentare non lo indicano necessariamente come un disvalore, ma come situazione che deve essere apprezzata dalla curatela in base ai parametri dell'interesse alla prosecuzione del rapporto e dello sviluppo dell'attività economica societaria, tenuto conto delle esigenze di conservazione dei liveLI occupazionali. Le nuove norme della legge faLImentare avrebbero quindi ristretto l'area del penalmente rilevante, escludendone la distrazione mediante l'affitto della azienda di società poi dichiarata faLIta. Prevalendo l'interesse della continuità aziendale, a norma degli artt. 79 e 104 bis L. Fall., diverrebbe non punibile la condotta di chi pone in essere un contratto i cui effetti, sotto il profilo della prosecuzione e dell'eventuale pregiudizio per i creditori, verrebbero demandati alla valutazione del curatore e del IB faLImentare. BG.3) Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione all'ipotizzata "reale potenzialità operativa" dell'azienda prima del contratto di affitto, circostanza che sarebbe manifestamente esclusa da tutte le risultanze processuali.
BG.4) Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione al dolo con riguardo alle circostanze desunte dall'appunto rinvenuto nel computer del CC, denominato "colombo3.doc".
Il documento "colombo3" non conterrebbe alcun elemento che possa riguardare "Italcase GR e l'operazione oggetto del capo di imputazione n. 8) lui ascritto, come risulterebbe evidente dal tenore del medesimo, riportato nelle sentenze di merito. In definitiva, il giudice del merito avrebbe fondato il suo convincimento su di un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale. BG.5) Con il quinto motivo deduce difetto di motivazione sulla concessione delle attenuanti generiche senza che le medesime operassero nella loro massima estensione, nonché l'omessa concessione d'ufficio dell'attenuante del danno di speciale tenuità, ex art. 219 L. Fall., u.c.. La Corte d'appello ha riconosciuto al LL le attenuanti generiche negate dal IB, mettendo in evidenza le "modalità non particolarmente elaborate della distrazione", con ciò riconoscendo la sostanziale inesistenza del preteso schermo fiduciario, data la palese riconducibilità a lui della "Prefabbricati Brescia", ma, ciò nonostante, non ha applicato la diminuzione di pena nella massima estensione, facendo riferimento al "notevole valore" dell'azienda affittata, al fatto che costituiva "la totalità delle disponibilità operative della società" ed all'irrilevanza dell'avvenuto recupero del bene all'attivo faLImentare dovendosi giudicare la condotta nelle sue potenzialità dannose, con riferimento a parametri erroneamente valutati perché non consideravano l'inesistenza in concreto di danno per la congruità del canone. Il ricorrente peraltro lamenta l'omessa concessione d'ufficio della attenuante del danno di speciale tenuità, che si manifesterebbe anche nell'importo della provvisionale liquidata dai giudici del merito al faLImento. BG.6) Con il sesto motivo deduce l'erronea applicazione delle disposizioni civilistiche sul risarcimento del danno per l'individuazione da parte dei giudici del merito di un vincolo di solidarietà tra il ricorrente, considerato responsabile del delitto sub 8) unitamente a LL AR, SO LO, HI RE, ed altri imputati, cui erano ascritti fatti diversi, contestati in differenti capi di imputazione.
Avrebbe errato la sentenza impugnata, secondo cui "le condotte degli imputati comunque ritenuti responsabili a fini civili convergevano per vari aspetti nel determinare una lesione della garanzia patrimoniale dei creditori delle società del gruppo", nel ritenere la solidarietà prescindendo dall'indicazione degli specifici reati per i quali la condanna veniva pronunciata, dall'identificazione delle società con le quali le parti civili avevano stabilito rapporti diretti, e nelle quali i singoli imputati operavano, e dall'individuazione dei reati nei quali l'uno o l'altro concorrevano. LL AR era stato ritenuto dal IB colpevole del reato continuato di bancarotta fraudolenta (capi 8, 9, 13, 16, 30, 31 e 44), bancarotta preferenziale (capi 47, 48 e 49), bancarotta semplice (capi 7 e 50), false comunicazioni sociali (capi 17, 20 e 32), emissione di fatture per operazioni inesistenti (capi 10, 14 e 33) nonché dichiarazione fiscale fraudolenta (capi 12, 15 e 43). La Corte d'appello ha assolto il prevenuto dal delitto di bancarotta fraudolenta sub 44) - fall. "Cala del Faro S.r.l." -, da tutti queLI di bancarotta preferenziale sub 47), 48) e 49), da quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti relativo ad "Italcase Finanziaria", rubricato sub 33), limitatamente ad un'ipotesi, e da quello di dichiarazione fiscale fraudolenta relativo a "Cala del Faro S.r.l." sub 43).
Ha dichiarato prescritti i delitti di bancarotta semplice rubricati sub 7), per "Italcase Prefabbricati s.p.a.", poi "Italcase GR, e sub 50), tranne quello relativo al faLImento della soc. "I Giardini di Porto Cervo S.a.s.", queLI di false comunicazioni sociali, di cui ai capi 17), per "Country Village S.r.l.", 20), per "Bagaglino Holding S.p.a." (poi incorporata in "Country Village Holding S.p.a.") e 32) per "Italcase Finanziaria S.p.a.", incorporata nella "Country Village S.r.l.", di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi 10), per la "Italcase Prefabbricati S.p.a", poi "Italcase Group S.p.a.", 14) per la "Italcase RT CO S.p.a." e 33) per la "Italcase Finanziaria S.p.a", quanto alle restanti ipotesi, e di dichiarazione fiscale fraudolenta di cui ai capi 12) per la "Italcase RT CO S.p.a.", 15) per la "Country Village S.r.l.". Ha confermato la condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta di cui ai capi 8) e 9), per la "Italcase Prefabbricati S.p.a", poi "Italcase Group S.p.a.", 13) per la società "Italcase RT CO S.p.a., 16) - in esso ritenuto assorbito quello sub 30) - per la società "Country Village S.r.l.", e 31) per la "Italcase Finanziaria S.p.a.", incorporata nella "Country Village S.r.l.", nonché per il delitto di bancarotta semplice rubricato sub 50), con riguardo al solo faLImento della soc. "I Giardini di Porto Cervo S.a.s.".
Ha quindi confermato le statuizioni civili della sentenza del IB relativamente alle p.c. Agenzia delle Entrate, FaLImenti Italcase Group, Italcase RT CO, Country Village, Country Holding, Country Village, Finservices ed Italcase Group, oltre che a favore di una serie di parti civili private, con carico delle spese del grado. Ricorre per cassazione il LL sulla base di quattordici motivi.
BM.1) Con il primo motivo lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, richiesta con l'appello, ed in particolare di una perizia contabile ed estimativa finalizzata all'accertamento e verifica delle risultanze contabili concernenti l'esistenza o meno dei crediti della faLIta "Italcase RT CO S.p.a." nei confronti di "Country IL e "Italcase GR e della loro cessione alle consociate "Italcase Finanziaria", "Italcase Servizi" e "Italcase GR. Già il IB aveva evidenziato il contrasto fra i diversi contributi tecnici e l'opinabilità delle relative conclusioni. La perizia avrebbe potuto fornire una lettura tecnica dell'ampio e voluminoso carteggio contabile, superando le versioni antitetiche rese dai consulenti della Pubblica Accusa e delle Difese, permettendo di ricostruire l'intera vicenda "*RT*" nel quadro delle operazioni "infragruppo", evidenziando un mutamento dei parametri di verifica della convenienza delle singole operazioni, nonché degli interscambi tra le società del Gruppo stesso. BM.2) Con il secondo motivo deduce nuLItà della sentenza per violazione della legge processuale penale con riferimento agli artt. 521, comma 2, in relazione all'art. 522 c.p.p., per mancata correlazione tra l'accusa rubricata ai capi 9), 16) e 31) dell'imputazione e la sentenza pronunciata in grado di appello. Si tratta di imputazioni di bancarotta fraudolenta relative a quella che viene definita la distrazione "Giambartolomei", consistita, nell'ipotesi d'accusa, nella veicolazione di denaro al di fuori di alcune consociate del gruppo, rispettivamente "Italcase Prefabbricati S.p.a", poi "Italcase Group S.p.a." al capo 9), "Country Village S.r.l.", ai capi 16) e 30), "Italcase Finanziaria S.p.a.", incorporata nella "Country Village S.r.l.", al capo 31), realizzata facendo apparire, anche nel periodo dalla fine del 1998 e per tutto l'anno 1999, la corresponsione di compensi professionali a OM UI, che per anni aveva svolto attività di consulenza in favore del gruppo per l'ottenimento di finanziamenti presso banche.
Il IB aveva ritenuto la distrazione delle somme versate a costui a titolo di "deposito cauzionale infruttifero", senza che vi fosse un qualsiasi riscontro documentale giustificativo dei rapporti sottostanti.
Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale, a fronte dell'intervenuta acquisizione dei documenti giustificativi, abbia confermato la condanna per i citati capi di imputazione, ritenendo che la condotta dovesse essere diversamente qualificata quale attività dissipativa, invece che attività distrattiva, sul presupposto che le residuali condotte "non corrisponderebbero ad alcuna logica di normale gestione d'impresa, risolvendosi in una superfetazione di costi"; ciò costituirebbe secondo il ricorrente una radicale modificazione dell'originale addebito di distrazione per assenza di idonea giustificazione documentale, con conseguente violazione del diritto di difesa esercitato in relazione a diversa imputazione.
BM.3) Con il terzo motivo deduce erroneità, illogicità e carenza della motivazione in relazione all'inquadramento delle condotte distrattive, di cui ai capi di imputazione sub 9), 16) e 31) nella fattispecie di dissipazione di disponibilità della società faLIta, in quanto il giudice d'appello non avrebbe evidenziato le motivazioni e gli elementi probatori su cui sarebbe fondata e provata la fattispecie criminosa diversamente modulata come condotta dissipatoria. Ed in ogni caso la motivazione della sentenza soffrirebbe di una contraddizione interna in quanto, con riferimento alla vicenda relativa al faLImento Cala del Faro, capo 44), il giudice d'appello aveva ritenuto giustificati gli esborsi per la consulenza del OM G. perché "in linea con l'interesse aziendale", mentre nelle altre ipotesi l'aveva qualificata come dissipativa, e quindi estranea all'interesse aziendale, in modo del tutto illogico e contraddittorio, non potendosi configurare l'utilizzo di tale consulenza una volta come condotta "manifestamente imprudente" e un'altra volta come condotta adeguata. BM.4) Con il quarto motivo deduce mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione ai capi 9), 16), 30), 31) di imputazione.
La Corte di merito ha affermato non controverso che l'attività di OM G. fosse sovrapponile a quella della LAB e che quindi i pagamenti a lui effettuati, e non fatturati, fossero da qualificare come dissipazione;
ciò dipenderebbe da un'erronea valutazione delle emergenze processuali, evidenziate con l'appello per documentare come la massima parte dei pagamenti non fatturati fossero riferibili ad attività del OM G. antecedente all'intervento dei professionisti della LAB.
BM.5) Con il quinto motivo deduce inosservanza della legge penale ed in particolare dell'art. 649 c.p.p. per i capi 9) e 31) di imputazione, in quanto i fatti relativi riguardano i faLImenti, rispettivamente, "Italcase Prefabbricati" già "Italcase GR e "Country IL, incorporante "Italcase Finanziaria s.p.a.". In entrambi i casi il ricorrente è stato condannato per reati di dissipazione faLImentare relativi ai due faLImenti "Italcase GR e "Country IL, contestati ai capi 8) e 16). Erroneamente la Corte d'appello non ha prosciolto il ricorrente dal reato sub 31), trattandosi dei medesimi fatti di bancarotta lui ascritti al capo 16), quanto alla "Country IL, nonché dal reato sub 9), quanto al faLImento "Italcase Prefabbricati già Italcase GR, trattandosi dei medesimi fatti di bancarotta lui ascritti al capo 8). Si tratterebbe di reati di bancarotta unici, al più aggravati ex art. 219 cpv. L. Fall. BM.6) Con il sesto motivo deduce mancanza di motivazione sulle deduzioni difensive e manifesta illogicità nella valutazione del complesso del materiale indiziante sul quale è fondata l'accusa di bancarotta fraudolenta per distrazione dell'azienda della "Italcase GR al capo 8).
La Corte d'appello, che aveva ritenuto realizzato il delitto a causa dell'affitto dell'azienda ad altro soggetto pochi mesi prima del faLImento, considerando che veniva realizzata una sottrazione degli elementi costitutivi della capacità produttiva dell'impresa, mediante un negozio estraneo alle finalità proprie dell'impresa e stipulato in previsione del faLImento, non avrebbe correttamente esaminato e motivato circa le deduzioni dell'appello con le quali si dimostrava la congruità delle condizioni di quel contratto, l'esistenza di una condizione complessiva dell'impresa priva di capacità operativa propria e la convenienza di un rapporto che non avrebbe diminuito in ogni caso la garanzia per i creditori. Inoltre, del tutto inconferente sarebbe il riferimento della Corte di merito ad un documento informatico rinvenuto su un PC del CC, il cui contenuto non riguarderebbe un tipo di operazione del genere. BM.7) Con il settimo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla bancarotta fraudolenta per distrazione di crediti della "Italcase RT CO" (capo 13) desunta dalle scritture contabili.
La Corte di merito non avrebbe adeguatamente motivato in merito alle deduzioni dell'atto d'appello e dei motivi aggiunti, con i quali si dimostrava l'effettività dei crediti nell'ambito del gruppo, portati dalle fatture ritenute invece relative ad operazioni inesistenti, crediti ad estinzione dei quali, nell'ambito del riassetto delle varie partite fra le società, erano intervenute le cessioni di credito ritenute distrattive in danno della "Italcase RT CO". Illogica sarebbe poi la motivazione nella parte in cui considera irrilevante, per dimostrare l'effettività delle transazioni, la circostanza che anche una (Italcase Group) delle società beneficiarie delle cessioni asseritamente distrattive sarebbe faLIta contemporaneamente alla società asseritamente depauperata.
BM.8) Con l'ottavo motivo deduce, in via generale e in relazione a tutti i capi di imputazione relativi alla contestata bancarotta, l'erronea applicazione della legge penale in relazione al R.D. n. 267 del 1942, art. 216, n. 1, artt. 219 e 223 e dell'art. 2634 c.c., comma 3, così come novellato dal D.Lgs. n. 61 del 2002, perché i fatti distrattivi di crediti, così come contestati all'imputato, dovrebbero essere qualificati nello schema delle ed operazioni infragruppo e, per l'effetto, la condotta non sarebbe prevista dalla legge come reato.
Nel caso, tutte le operazioni poste in essere dal RT risulterebbero essere state compensate da vantaggi, conseguiti, o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza, all'articolato gruppo LL, in una fase in cui le società non si trovavano in stato di insolvenza, ma di mera tensione finanziaria a cui stava tentando di sopperire il piano LAB. BM.9) Con il nono motivo lamenta omessa motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestata dal ricorrente con l'atto di appello, essendo la gestione del piano di ristrutturazione denominato LAB, non una semplice operazione di facciata, ma volta al rilancio dell'attività del Gruppo ed alla conservazione delle garanzie patrimoniali a vantaggio dei creditori, chirografari e non, piano significativamente aggiornato in seguito durante la sua esecuzione. Avrebbe omesso la Corte di merito qualsivoglia argomentazione in merito all'intento che si era prefisso di raggiungere, pur di salvare il gruppo dalla tensione finanziaria in cui era incorso. BM.10) Con il decimo motivo deduce violazione di legge per essere stata dichiarata l'estinzione dei delitti di false comunicazioni sociali di cui ai capi 17), 20), 32), mentre si sarebbe dovuta accertare l'improcedibilità per difetto di (tempestiva) querela presentata da soggetto non legittimato.
Poiché l'art. 2622 cod. civ. non è posto a protezione della "par condicio" dei creditori della società, considerati indifferenziatamente, ma dell'integrità patrimoniale del singolo soggetto che abbia subito, a causa dell'inganno operato dagli autori delle false comunicazioni sociali, un pregiudizio economico, i curatori dei faLImenti non avrebbero avuto un autonomo diritto di querela che sarebbe spettato ad ogni singolo creditore. Peraltro deduce la tardività della querela, presentata il 19.4.2002, non potendosi ritenere acquisita la piena consapevolezza dei fatti al momento della redazione della relazione ex art. 33 L. Fall., quando gli accertamenti erano durati mesi.
BM.11) Con l'undicesimo motivo deduce difetto di motivazione sull'elemento soggettivo del reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto rubricato sub 50). Egli era imputato nella sua qualità di amministratore di fatto della "I Giardini di Porto Cervo", mentre non era imputato ad alcun titolo per i reati fiscali addebitati, in relazione alla medesima società, agli amministratori di diritto ed a diverso soggetto, quale amministratore di fatto, peraltro assolto in primo grado. La Corte di merito avrebbe omesso una qualsiasi motivazione per giustificare la conferma della sua condanna per il capo 50) quale amministratore di fatto. BM.12) Con il dodicesimo motivo deduce violazione della legge penale per la mancata declaratoria della prescrizione del reato di cui al capo 50), con termine decorrente dalla sentenza di faLImento, in data 13.12.2001, scaduto il 13.6.2009, da aumentarsi di otto giorni per una sospensione intercorsa nel corso del processo. BM.13) Con il tredicesimo motivo deduce violazione di legge ed omessa motivazione con riferimento alla determinazione della pena base, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, all'omessa specificazione dei criteri seguiti in tema di ritenuta continuazione ed in genere al trattamento sanzionatorio. BM.14) Con il quattordicesimo motivo deduce violazione di legge per aver, la Corte territoriale, erroneamente confermato i capi della sentenza con i quali era stato condannato al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese in favore dalle parti civili costituite, con riguardo ai reati di cui ai capi 22), 23) e 29) della rubrica, dei quali non era stato neppure imputato.
BM.15) Ha in seguito depositato memoria il difensore del prevenuto nella quale ribadisce le proprie doglianze in relazione alla ritenuta ipotesi di dissipazione con riguardo ai capi di imputazione 9), 16) e 31), le bancarotte fraudolente cd. Giambartolomei, mentre originariamente era stata contestato il delitto sotto la specie della distrazione, rilevando come la Corte di merito non abbia poi considerato nell'individuazione del trattamento sanzionatorio definitivo che una condotta di dissipazione è meno grave di una condotta di distrazione e che di una tale situazione non s'era tenuto conto nella determinazione della pena.
Gli imputati CC OL, NI ST, HI RE, SO LO, OL IU, TO GI e AL AR si affidano ad un unico ricorso presentato dal comune difensore avv. Frattini, che articola l'impugnazione secondo le diverse imputazioni ascritte ad uno o più dei suoi assistiti. HI RE e SO LO sono stati condannati dal IB per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 8), relativo al faLImento della "Italcase Prefabbricati S.p.a." poi "Italcase GR, della quale erano Sindaci, con riguardo alla stipula del contratto di affitto di azienda con la "Prefabbricati Brescia S.r.l.", avendo concorso con gli amministratori per omissione del controllo.
La Corte d'appello aveva confermato la condanna penale e le relative disposizioni civili.
BC.SA.1) Con unico articolato motivo (n. 1 del ricorso cumulativo) deducono violazione di legge (R.D. n. 267 del 1942, art. 216, comma 1, n. 1 e art. 223 e artt. 2555, 2561 e 2562 c.c.) e manifesta illogicità e mancanza della motivazione sia in relazione alla ravvisabilità del reato di bancarotta fraudolenta nel contratto di affitto di azienda, sia in relazione al concorso dei sindaci nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.
Violazione di legge (artt. 185 e 187 c.p.) e mancanza di motivazione in relazione alla loro condanna al risarcimento dei danni ed a pagare una provvisionale, non solo per il delitto sub 8), ma anche per il reato indicato sub 9); nonché sull'ammontare della provvisionale. Il giudice di appello avrebbe dovuto accertare se il contratto di affitto di azienda fosse stato in concreto vantaggioso o non vantaggioso per la società "Italcase Group s.p.a." ed a tale fine avrebbe dovuto accertare se tale contratto avesse comportato per la società maggiori costi, o invece maggiori ricavi, rispetto alla prosecuzione della conduzione dell'azienda da parte della stessa società, che non era inattiva, ma produceva gravi perdite. La motivazione sarebbe poi manifestamente illogica quando rilevava che l'operazione sarebbe stata effettuata in vista del faLImento della società, dopo aver dato atto che nello stesso anno 2000 il IB aveva respinto un'istanza di faLImento. Inoltre, la sentenza non indicherebbe alcuna ragione, o prova, per dimostrare che l'asserita estraneità dell'operazione di cessione in affitto dell'azienda ad un soggetto economico sempre riconducibile ai LL fosse stata non solo "rilevabile", ma in concreto ed effettivamente rilevata dai sindaci.
Erroneamente il giudice d'appello avrebbe posto a fondamento della condanna dei sindaci una presunta omissione di controllo su una circostanza priva di rilievo, in quanto la composizione societaria della società affittuaria non avrebbe potuto rendere penalmente illecita la cessione in affitto dell'azienda, ne' l'omissione, in epoca successiva alla stipulazione del contratto, di controLI su tale composizione societaria avrebbe potuto costituire concorso dei sindaci nel reato di bancarotta fraudolenta, per la mancanza di alcun loro contributo causale. Peraltro, tra i poteri dei sindaci non vi sarebbe stato comunque quello di vanificare gli effetti del contratto di affitto di azienda già stipulato, ma solo quello di segnalare agli amministratori ed all'assemblea dei soci la loro eventuale critica al contratto già stipulato.
Lamentano infine i ricorrenti che la Corte di merito abbia confermato la decisione del giudice di primo grado sulle disposizioni civili, anche con riferimento all'imputazione sub 9), mai loro contestata. La Corte territoriale non avrebbe considerato che la condanna per il reato di illecita distrazione avente per oggetto il contratto di affitto d'azienda (capo n. 8) non potrebbe comportare anche l'obbligo a risarcire i danni causati dal reato di illecita distrazione avente per oggetto il pagamento di una somma di denaro (capo n. 9), avendo tale secondo reato causato un evento dannoso diverso da quello causato dal primo.
L'imputato NI ST è stato condannato dal IB;
- per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 18), relativo al faLImento della "Finservices S.r.l.", della quale era A.U. con riferimento alla cessione del ramo di azienda (Hotel "Le Palme" sito in Arzachena, loc. Liscia di Vacca) alla "Astor S.p.a.";
- per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 29), relativo al faLImento della "Momis S.r.l.", incorporata nella "Country Village S.r.l.", della quale era A.U., per la distrazione della somma di L. 240.000.000 versata a OM UI a titolo di "deposito cauzionale infruttifero", senza alcun riscontro documentale.
La Corte d'appello ha confermato la condanna penale e le disposizioni civili per entrambi i reati.
Ricorre per cassazione il NI sulla base di due articolati motivi relativi ciascuno ad una delle imputazioni di cui sopra. TR.1) Con primo motivo (n. 2 del ricorso cumulativo) deduce violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sia in relazione alla ravvisabilità, nel contratto di cessione di azienda, dell'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione sub 18), sia in relazione al dolo del reato contestato.
Il giudice di appello avrebbe errato nel ravvisare un pericoloso squilibrio patrimoniale nelle modalità di cessione dell'albergo, che prevedeva la fissazione del prezzo ad opera di un terzo, prezzo consistito nell'accollo dei debiti dalla S", peraltro non quantificati al momento, e nelle ulteriori condizioni del contratto, che avrebbe previsto un saldo delle eventuali differenze in tempi molto dilatati.
In ogni caso la sentenza sarebbe contraddittoria ed illogica nelle sue argomentazioni. Nessuna motivazione sul dolo del delitto di bancarotta da parte del giudice d'appello, quando invece era stato rilevato dall'appellante che avrebbe agito con l'intenzione di ottenere quale prezzo della vendita un ricavo adeguato all'effettivo valore del bene ceduto e con l'intenzione di garantire nella misura maggiore possibile il pagamento di tutti i creditori, avendo anche stabilito modalità di pagamento del prezzo che avrebbero soddisfatto i creditori.
TR.2) Con un secondo articolato motivo (n. 3 del ricorso cumulativo) deduce violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sia in relazione al ricorrere dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, sub 29), nell'avvenuto pagamento a OM UI, mediante deposito cauzionale in attesa di fattura, di una somma per consulenze, privo di supporto documentale.
Deduce che la Corte d'appello non avrebbe considerato quanto sostenuto nell'atto di appello e documentato con apposite produzioni documentali, con riguardo al fatto che il contestato pagamento, proprio di L. 240 milioni come da imputazione, sarebbe stato effettuato il giorno *11 dicembre 1996*, e che quindi, essendo precedente all'anno 1999, sarebbe stato da considerare legittimo, proprio secondo il criterio di giudizio indicato dallo stesso giudice d'appello. Lamenta infine il ricorrente che la Corte di merito abbia confermato la decisione del giudice di primo grado, sulle disposizioni civili, anche con riferimento alle imputazioni sub 16), 17), 30), 31) e 32), a lui mai contestate, ed in relazione all'ammontare della provvisionale liquidata in favore del faLImento "Country Village s.r.l.".
La Corte territoriale non avrebbe considerato che la condanna per il reato di illecita distrazione avente per oggetto la somma di L. 240 milioni (capo n. 29) non potrebbe comportare anche l'obbligo a risarcire i danni causati alla società "Country Village s.r.l." sia da quello di illecita distrazione di L. 682 milioni e 500 mila (capo 16), che da quello di illecita distrazione di L. 400 milioni e 125 mila (capo 30), nonché i danni causati alla società "Italcase Finanziaria s.p.a." da quello di illecita distrazione di L. 247 milioni e 500 mila (capo 31), ed i danni causati dai reati di falsità in bilancio (capi 17, quanto a "Country Village s.r.l.", e 32, quanto a "Italcase Finanziaria s.p.a."), avendo tutti tali ulteriori reati provocato eventi dannosi diversi da quello causato alla sola società "Momis s.r.l." dal primo reato, l'unico contestato al NI.
Gli imputati CC OL, quale A.D., HI RE, quale Presidente del Collegio Sindacale, SO LO e OL IU, quali sindaci effettivi della società "Bagaglino Holding S.p.a.", poi incorporata in "Country Village Holding S.p.a.", sono stati condannati dal IB in relazione ai fatti di cui al capo 20), qualificati, a modifica dell'originaria contestazione di bancarotta impropria, come false comunicazioni sociali con danno ai creditori (art. 2622 c.c., nuovo testo), consistite nell'esposizione, nel bilancio consolidato al 31/12/1999 della suddetta società, approvato il 29/6/2000, di fatti non rispondenti al vero sulle sue condizioni economiche e, comunque, nell'occultamento totale o parziale di fatti concernenti le condizioni medesime. La Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei prevenuti per estinzione del reato a seguito di prescrizione, confermando peraltro le disposizioni civili della sentenza impugnata. Ricorrono per cassazione i predetti imputati sulla base di un articolato motivo (4 del ricorso cumulativo).
M-B-S-I.1) Deducono in primo luogo (4A ric.) la nuLItà della sentenza per violazione di legge e per mancanza di motivazione sulla circostanza che l'eventuale falsità in bilancio possa aver causato danni ai soci o ai creditori, danno che distingue l'ipotesi ritenuta dai giudici del merito da quella, prevista dall'art. 2621 c.c., il cui ricorrere prescinde dalla determinazione di un danno. Per i ricorrenti, il giudice di appello avrebbe dovuto accertare se il bilancio fosse stato effettivamente letto dai soci o dai creditori;
se i soci o i creditori dalla lettura di tale bilancio fossero stati realmente indotti in errore sulla situazione del gruppo Italcase;
se a causa di ciò avessero preso delle decisioni relative ai loro rapporti con il gruppo Italcase dalle quali fossero poi loro concretamente derivati dei danni patrimoniali.
Del tutto insufficiente l'affermazione che il danno sarebbe ravvisabile "nell'aggravamento delle posizioni creditorie" per la prosecuzione dei rapporti commerciali, con il conseguente accrescersi delle posizioni creditorie insoddisfatte ed il deteriorarsi della garanzia patrimoniale offerta dalla società.
Sarebbe ravvisabile al massimo il reato punito dall'art. 2621 c.c., peraltro estinto per prescrizione prima che venisse emessa la sentenza di primo grado, con la conseguenza che le disposizioni relative agli interessi civili della sentenza di primo grado avrebbero dovuto essere revocate dal giudice di appello. M-B-S-I.2) Lamentano poi (4B ric.) violazione di legge in relazione al giudizio di valida e tempestiva presentazione della querela. La querela per il reato previsto dall'art. 2622 c.c. non era mai stata presentata dai soci o dai creditori, le persone offese dal reato, mentre era stata presentata querela dal curatore del faLImento, che sarebbe privo del relativo diritto in relazione ad un tale reato.
Peraltro, la querela del curatore del faLImento sarebbe stata tardiva in quanto, in assenza della prova del momento in cui il curatore avesse raggiunto il livello di conoscenza che gli consentiva di individuare nel bilancio della "Bagaglino Holding" le contestate falsità, sarebbe erronea l'indicazione di tale momento, da parte del giudice d'appello, nella relazione ex art. 33 L. Fall. Più correttamente il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere, essendo insufficiente o contraddittoria" (art. 529 cpv. c.p.p.) la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità. Inoltre, in assenza di condizione di procedibilità, il primo giudice non avrebbe potuto emettere condanna relativa agli interessi civili.
M-B-S-I.3) Deducono poi (4C ric.) nuLItà della sentenza per violazione di legge e per mancanza di motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato di falsità in bilancio. Ripercorrono le doglianze di cui all'atto di appello sulle singole ipotesi di falso contestate e lamentano che la sentenza del giudice di appello sarebbe fondata sull'inosservanza degli artt. 2423 e 2427 c.c. e del tutto mancante di motivazione in relazione alla idoneità
del bilancio ad indurre in errore i suoi destinatari. M-B-S-I.4) Sub 4D del ricorso vengono poi dedotte violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al dolo del reato. Il giudice di appello, a fronte delle doglianze dell'atto di impugnazione, non avrebbe indicato alcuna prova atta a dimostrare negli amministratori ne' la consapevolezza dell'eventuale falsità del bilancio consolidato, ne' l'intenzione di ingannare mediante il bilancio i soci o i creditori, ne' la volontà di causare un danno patrimoniale ai creditori, essendosi limitato ad affermare che il fine di ingiusto profitto poteva essere ravvisato "nel mantenimento in attività di società in grave crisi finanziaria".
M-B-S-I.5) Si lamenta sub 4E) violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al concorso nel reato da parte dell'amministratore CC e dei sindaci HI, OL e SO.
Nessun argomento sarebbe stato svolto al proposito dalla sentenza impugnata, che si era limitata a parlare di evidenza della responsabilità del CC, sulle doglianze relative alla consapevolezza del prevenuto circa la falsità del bilancio. Quanto ai sindaci, si evidenzia che la sentenza di conferma del giudizio di loro responsabilità avrebbe erroneamente applicato l'art. 2622 c.c. avendo individuato una condotta colposa per dimostrare il ricorrere dell'elemento soggettivo per un reato contrassegnato da dolo intenzionale, in quanto fondatasi sulla considerazione che, davanti ad una cospicua differenza di consolidamento costituita da un'anomala ed inspiegata differenza in elisione di rapporti infragruppo e da una consistente rivalutazione di partecipazioni, essi avrebbero avuto l'obbligo di approfondire l'indagine sulla fondatezza delle appostazioni di bilancio e che l'assoluta inattività in tal senso sarebbe stata manifestazione di un atteggiamento sicuramente doloso.
Inoltre, essendo loro ascritto il concorso nella falsificazione, i giudici del merito non avrebbero considerato che l'obbligo di predisporre la relazione del Collegio sindacale opera in un momento successivo all'approvazione del bilancio e della relazione degli amministratori, e non sarebbe quindi configurabile un loro contributo causale alla consumazione del reato.
M-B-S-I.6) Lamentano infine (4F ric.) i ricorrenti che la Corte di merito abbia confermato la decisione del giudice di primo grado, sulle disposizioni civili, non solo per il reato di cui sopra (capo 20), ma anche per i reati indicati nei capi 22) e 23) per i quali CC non era mai stato imputato e HI, OL e SO erano stati assolti per non aver commesso il fatto, sostenendo che correttamente il giudice di primo grado aveva esteso la responsabilità solidale agli imputati con riguardo all'incidenza delle loro condotte sulle masse faLImentari e non con riguardo al concorso nei singoli reati.
La Corte territoriale non avrebbe considerato che la condanna per il reato falsità in bilancio non poteva comportare la solidarietà, per il risarcimento del danno, con coloro che erano stati ritenuti responsabili del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, essendo gli eventi dannosi di tali reati evidentemente diversi. Deducono poi vizio di motivazione in relazione all'ammontare della provvisionale liquidata in favore del faLImento "Country Holding S.p.a.".
Gli imputati CC OL, quale componente del consiglio di amministrazione, SO LO e TO GI, quali componenti del Collegio Sindacale della società "Italcase Finanziaria S.p.a.", poi incorporata nella "Country Village S.r.l.", sono stati condannati dal IB in relazione ai fatti di cui al capo 32), qualificati, a modifica dell'originaria contestazione di bancarotta impropria, come false comunicazioni sociali (art. 2622 c.c., nuovo testo), consistite nell'esposizione nel bilancio al
31.12.1999, di fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economico-patrimoniali della società.
La Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei prevenuti per estinzione del reato a seguito di prescrizione, confermando peraltro le disposizioni civili della sentenza impugnata. Ricorrono per cassazione sulla base di un articolato motivo (n. 5 del ricorso cumulativo).
M-S-T.1) Deducono;
sub 5A) del ricorso, la nuLItà della sentenza per violazione di legge e per mancanza di motivazione in relazione al giudizio che l'eventuale falsità in bilancio possa aver causato danni ai soci o ai creditori;
sub 5B) violazione di legge in relazione al giudizio di valida e tempestiva presentazione della querela;
sub 5C) nuLItà della sentenza per violazione di legge e per mancanza di motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato di falsità in bilancio;
sub 5D) violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al dolo del reato;
sub 5E) violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al concorso nel reato da parte dell'amministratore CC e dei sindaci SO e TO e per ciascun punto sviluppano argomentazioni del tutto sovrapponibili a quelle sopra evidenziate con riferimento al punto 4) del ricorso, concernente il capo 20).
M-S-T.2) Lamentano infine (5F) i ricorrenti che la Corte di merito abbia confermato la decisione del giudice di primo grado, sulle disposizioni civili, non solo per il reato di cui sopra (capo 32), ma anche per i reati indicati nei capi 16), 17), 29), 30) e, 31) per i quali CC, SO e TO non erano mai stati imputati, deducendo poi vizio di motivazione in relazione all'ammontare della provvisionale liquidata in favore del faLImento "Country Village S.r.l.".
Il IB aveva dichiarato l'imputato CC OL, quale componente del consiglio amministrazione della società "Italcase Finanziaria s.p.a.", colpevole del reato previsto dall'art. 81 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 per l'emissione di 8 fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti, rubricato sub 33), mentre la Corte d'appello aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione con conferma delle disposizioni civili della sentenza del primo giudice. Ricorre per cassazione il prevenuto sulla base di un (6 del ricorso) articolato motivo.
MP.1) Deduce in primo luogo (6A) violazione di legge nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento oggettivo, al dolo del reato tributario ed alla propria personale responsabilità.
Si sarebbe trattato di operazioni risultanti dalle scritture delle società e la Corte di merito non avrebbe adeguatamente motivato sulla fittizietà dei valori delle partecipazioni cedute, avrebbe violato la legge tributaria trattandosi di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA e delle II.DD.; avrebbe erroneamente ed apoditticamente attribuito a lui anche la responsabilità per un'emissione di fattura avvenuta 4 giorni dopo la sua cessazione dalla carica. Manifestamente illogica la motivazione relativamente al dolo specifico del reato contestato, che sarebbe consistito nel consentire l'evasione delle imposte alle società destinatarie delle fatture, in quanto, nel caso in esame, la società emittente le fatture e le società destinatarie delle fatture appartenevano tutte allo stesso gruppo.
MP.2) Lamenta poi (6B) che la Corte di merito abbia confermato la decisione del giudice di primo grado, sulle disposizioni civili, non solo per il reato di cui sopra (capo 33), ma anche per i reati tributari indicati nei capi di imputazione 10), 12), 14), 15), 28), 35) e 43) per i quali non era mai stato imputato.
NI ST, imputato nella sua qualità di Amministratore Unico della "Momis S.r.l." del reato (capo 35) di dichiarazioni dei redditi fraudolente per gli anni 1995-1996-1997-1999, con l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse dell'"Italcase Finanziaria", è stato condannato dal IB in relazione all'anno 1999 e prosciolto per prescrizione dai restanti addebiti. La Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione anche in ordine all'ipotesi residua, confermando le disposizioni civili della sentenza impugnata. Ricorre per cassazione il prevenuto sulla base di un articolato motivo (7 del ricorso cumulativo).
TR.3) Deduce in primo luogo (7A) violazione di legge e mancanza della motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato tributario. La Corte si era limitata a motivare per relationem rispetto a quanto affermato con riguardo al delitto sub 33), di emissione delle fatture, senza affrontare le questioni poste dall'appello circa l'effettività dell'operazione.
Avrebbe inoltre violato la legge tributaria trattandosi di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA e delle II.DD.;
Manifestamente illogica la motivazione relativa al dolo specifico del reato contestato, che sarebbe consistito nel permettere l'evasione delle imposte alle società destinatane delle fatture, in quanto nel caso in esame la società emittente e le società destinatarie delle fatture appartenevano tutte allo stesso gruppo.
TR.4) Lamenta poi (7B) il ricorrente che la Corte di merito abbia confermato la decisione del giudice di primo grado, sulle disposizioni civili, non solo per il reato di cui sopra (capo 35), ma anche per i reati tributari indicati nei capi di imputazione 10), 12), 14), 15), 28), 35) e 43) per i quali non era mai stato imputato. Sono stati condannati dal IB, per il reato (capo 50) di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto a seguito di ingiustificato ritardo nella richiesta di faLImento delle società:
CC OL, come C.D. della "Italcase Finanziaria S.p.a.";
NI ST quale A.U. della "Finservices S.r.l."; AL AR, quale Presidente del Collegio Sindacale di "Italcase Finanziaria S.p.a."; TO GI in quanto componente dei Collegi Sindacali di "Italcase Finanziaria S.p.a." e di "Italcase GR;
HI RE in qualità di componente dei Collegi Sindacali di "Italcase Group S.p.a"; de "I Giardini di Portocervo" s.a.s. e di S"; SO LO come componente dei Collegi Sindacali di "Italcase Group S.p.a"; di "Country Village S.r.l."; di Presidente del Collegio Sindacale de "I Giardini di Portocervo s.a.s.", e di "Italcase Finanziaria".
La Corte d'appello ha confermato la sentenza di condanna per HI e SO, limitatamente al faLImento della "I Giardini di Portocervo s.a.s.," prosciogliendo per prescrizione i medesimi e tutti gli altri imputati con riguardo ai faLImenti delle restanti società, ma confermando in toto le disposizioni civili della sentenza impugnata.
Ricorrono per cassazione i predetti imputati sulla base di un articolato motivo (n. 8 del ricorso cumulativo).
BC.SA.2) HI e SO deducono (8A) violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità di motivazione in merito alla confermata loro responsabilità agli effetti penali e civili con riguardo alla posizione di sindaci della società "I Giardini di Porto Cervo s.a.s." ed ai fini civili con riguardo ad altre quattro società.
Il giudice di appello ha ritenuto che il dissesto di tali società e dell'intero gruppo Italcase si sarebbe manifestato nell'anno 1998, omettendo di rilevare come, fin dal capo di imputazione, risultasse che il loro incarico di componenti del collegio sindacale della società in questione era terminato in data 23 dicembre 1997, prima quindi che, secondo lo stesso giudice di appello, si fosse verificato e manifestato un eventuale stato di insolvenza. Sarebbe quindi impossibile ravvisare alcun concorso causale nel reato di bancarotta semplice nel comportamento di persone che non avevano alcun incarico nella società, e quindi alcun obbligo, nel momento di manifestazione dello stato di insolvenza, ne' la Corte di merito avrebbe sviluppato alcuna argomentazione in contrario.
BC.SA.3) Deducono in ogni caso (8B) l'intervenuta prescrizione del reato verificatasi in epoca successiva (13 giugno 2009) alla pronuncia della sentenza di appello (11 maggio 2009). B-S-M-To-Tr-V.1) Viene inoltre dedotta da tutti i predetti ricorrenti (sub 8C) violazione di legge avendo il giudice di appello confermato la condanna agli effetti penali di HI e SO e le disposizioni relative agli interessi civili per HI, CC, SO, TO, NI e AL per un fatto diverso da quello contestato.
La condotta ascritta agli amministratori ed ai sindaci delle cinque società era quella di essersi astenuti dal richiedere la dichiarazione di faLImento delle rispettive società, aggravandone così il dissesto, per aver acceduto al piano di ristrutturazione finanziaria con l'accordo intervenuto il 2.7.1998 con il pool bancario ponendo così al riparo gli Istituti di Credito dall'esercizio delle azioni conseguenti alla procedura concorsuale che s'imponeva.
Il giudice di appello, avendo assolto gli amministratori ed i sindaci delle cinque società e gli amministratori ed i dirigenti delle tre banche per insussistenza del fatto dal reato di bancarotta preferenziale, contestato ai capi 47), 48) e 49) per la stipula e l'esecuzione dell'accordo di cui sopra, ha poi confermato il giudizio di responsabilità di amministratori e sindaci, agli effetti penali e civili con riferimento alla società "I Giardini di Porto Cervo s.a.s." ed agli effetti civili con riferimento alle altre quattro società, per il reato di bancarotta semplice, ritenuto commesso mediante la condotta omissiva di non aver chiesto la dichiarazione di faLImento delle società, in tal modo aggravandone il dissesto, ma non commesso, come invece era contestato agli imputati, per la stipula e l'esecuzione del citato accordo, con un giudizio di responsabilità a diverso titolo per un fatto diverso da quello che era stato contestato agli imputati.
B-S-M-To-Tr-V.2) Lamentano poi (8D) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'esistenza di uno stato di insolvenza del gruppo che imponesse la richiesta di dichiarazione di faLImento, avendo il giudice di appello ravvisato uno stato di insolvenza, tale da imporre la richiesta di dichiarazione del faLImento, in una situazione economica e finanziaria non indicativa di un'irreversibile impossibilità di pagare i debiti, erroneamente valutando le emergenze processuali.
B-S-M-To-Tr-V.3) Viene dedotta al punto 8E) violazione di legge e mancanza di motivazione sull'esistenza dello stato di insolvenza nelle società indicate nel capo di imputazione, in quanto la Corte di merito non avrebbe in alcun modo accertato il periodo in cui si sarebbe manifestato lo stato di insolvenza delle singole società, mentre si sarebbe limitata a valutare la situazione con generico riferimento al gruppo Italcase.
M-Tr.1) Ulteriore violazione di legge e mancanza di motivazione viene evidenziata (8F) in relazione alla personale responsabilità degli amministratori CC e NI, in quanto il giudice di appello avrebbe omesso di accertare, ed in ogni caso non avrebbe indicato gli elementi da cui trarre una tale conclusione, se gli imputati, nei periodi in cui erano stati amministratori delle rispettive società ("Italcase finanziaria s.p.a." e "Finservices s.r.l.") avessero avuto la consapevolezza dello stato di insolvenza della società di cui erano amministratori o, quanto meno con grave colpa, non avessero compreso che vi fosse un tale stato di insolvenza.
B-S-To-V.1) Lamentano inoltre i sindaci HI, SO, TO e AL (8G) violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al loro concorso nel reato. Il giudice di appello non avrebbe accertato se la condotta dei sindaci avesse realmente dato un contributo causale alla commissione del reato.
I sindaci non avrebbero avuto il potere di convocare l'assemblea, ma solo di segnalare l'eventuale irregolarità agli amministratori medesimi. Nè sarebbe stato accertato per ciascuna società in quale momento si fosse manifestata la necessità di un loro intervento, ne' se una tale azione sugli amministratori sarebbe stata efficiente per impedire l'evento dannoso.
B-S-M-To-Tr-V.4) Deducono infine (8H) violazione di legge e mancanza di motivazione avendo la Corte di merito confermato la decisione del primo giudice, di condanna a risarcire i danni ed a pagare una provvisionale di Euro 50 milioni, non solo per il reato di bancarotta semplice di cui al capo 50), in relazione alle società in cui erano amministratori o sindaci, ma anche per quello che sarebbe stato commesso in relazione a società nelle quali non avevano alcun incarico amministrativo o di controllo ed anche per il dissesto dell'intero gruppo Italcase, ed in relazione pure a delitti per i quali il giudice d'appello aveva pronunciato assoluzione. La Corte di merito infatti pur pronunciando assoluzione per i reati di cui ai capi 47), 48) e 49) ha confermato le disposizioni civili affermando che correttamente il giudice di primo grado aveva esteso la responsabilità solidale agli imputati con riguardo all'incidenza delle loro condotte sulle masse faLImentari e non con riguardo al concorso nei singoli reati, senza però considerare che la condanna per il reato (capo 50) relativo all'attività dei prevenuti in ben precise società non dovrebbe comportare anche l'obbligo a risarcire i danni causati dal comportamento di altri soggetti nell'ambito della gestione di società diverse.
Lamentano infine mancanza di motivazione in relazione alla conferma dell'enorme importo della provvisionale, benché nell'atto di appello fosse stato rilevato come tale importo fosse manifestamente eccessivo e non giustificato.
RI IC e DA IM, dichiarati colpevoli dal IB di Brescia, quali componenti del Collegio Sindacale della "Country Village S.r.l.", sono stati, con la sentenza della Corte d'appello, assolti per insussistenza del fatto dalle tre ipotesi di bancarotta preferenziale rubricate ai capi 47), 48) e 49) e prosciolti per prescrizione dai delitti rubricati ai capi 17 (false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori, come riqualificata dalla sentenza di primo grado l'originaria imputazione originaria di bancarotta fraudolenta impropria) ed al capo 50 (bancarotta semplice per aggravamento del dissesto). La Corte d'Appello ha peraltro confermato tutte le disposizioni civili della sentenza di primo grado, fra cui le condanne generiche al risarcimento dei danni alle curatele ed ai soggetti privati costituiti p.c., alle relative provvisionali ed alle spese di primo grado, oltre alle condanne alla rifusione delle spese del grado di appello.
Ricorrono per cassazione i prevenuti per l'annullamento di tutte le disposizioni di condanna civile articolando cinque motivi. C-F.1) Col primo motivo deducono violazione e/o falsa applicazione delle norme generali in tema di responsabilità patrimoniale e d'imputazione del danno ex artt. 2043 e ss. c.c., art. 2059 c.c. e art. 185 c.p., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione. I ricorrenti erano stati assolti dalla Corte d'appello per insussistenza del fatto dai tre reati più gravi di concorso in bancarotta preferenziale (capi 47, 48 e 49) e, nonostante tale formula, impeditiva della statuizione di una qualsiasi forma di responsabilità patrimoniale e non patrimoniale ricollegabile ai fatti per i quali era intervenuta, la Corte di merito aveva confermato anche a loro carico la provvisionale di 50 milioni di Euro in favore dei faLImenti "Country IL (in proprio e quale incorporante "Italcase Finanziaria"), NS e "Italcase GR (società che partecipavano al finanziamento del pool bancario), che era stata "specificamente" (rectius: eziologicamente) ricollegata dal IB a quegli specifici fatti di reato (oltre che alla residuale ipotesi di bancarotta semplice sub 50).
Erronea sarebbe la decisione della Corte d'Appello che aveva giustificato una tale conferma di condanna al risarcimento, rilevando che le condotte degli imputati, comunque ritenuti responsabili a fini civili per taluna delle imputazioni convergevano per vari aspetti nel determinare una lesione della garanzia patrimoniale dei creditori delle società del gruppo;
e quindi, un evento unitario dal punto di vista del danno civilisticamente rilevante, ciò, a prescindere dall'indicazione degli specifici reati per i quali la condanna al risarcimento veniva pronunciata, dall'identificazione delle società con le quali le parti civili si stabilivano rapporti diretti e nelle quali i singoli imputati formalmente operavano e dall'individuazione dei reati nei quali l'uno o l'altro di questi ultimi concorrevano. In sostanza gli odierni ricorrenti sarebbero stati considerati responsabili in solido con tutti gli altri imputati, per tutti gli episodi e tutte le condotte a costoro riferibili e per il mero fatto che le stesse "in qualche modo convergenti fra loro" avessero inciso sulle masse faLImentari. La Corte avrebbe finito per introdurre un nuovo quadro delle condotte rilevanti sul piano del danno, attribuibili a tutti gli imputati e tutte convergenti, sotto il profilo della loro incidenza, sul risultato finale rappresentato dalle condizioni economiche delle masse passive faLImentari del Gruppo RT, evento considerato unitario sotto il profilo "civilistico".
C-F.2) Con il secondo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza in relazione alle disposizioni di conferma delle statuizioni civili di condanna e le provvisionali riconosciute alle parti civili persone fisiche in relazione al danno morale da queste subito. La Corte d'appello avrebbe dovuto considerare che dalle tre ipotesi di bancarotta preferenziale sub 47), 48) e 49) i prevenuti erano stati assolti per insussistenza del fatto, mentre dalle restanti imputazioni (capi 17 e 50) erano stati prosciolti per prescrizione.
Sostengono i ricorrenti che poiché il danno morale è conseguenza esclusiva tipica dell'illecito penale e poiché la dichiarazione di prescrizione del reato impedirebbe che possa essere valutato come illecito penale, la dichiarazione di prescrizione avrebbe eliminato ogni possibilità di condanna al risarcimento di quel danno nel processo penale e la sentenza impugnata avrebbe confermato le disposizioni di condanna in aperta violazione dei precetti di cui all'art. 2059 c.c. e art. 185 c.p.. C-F.3) Con il terzo motivo deducono insufficienza e carenza di motivazione sull'imputazione di cui al capo 17) - Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p.. Ribadiscono quanto sostenuto in appello circa l'impossibilità per loro di approfondire i controLI soprattutto sui bilanci di altre società del gruppo per rilevare l'esistenza di un'operazione di risanamento in realtà solo di facciata.
Inoltre evidenziano che proprio nella relazione al bilancio avevano chiarito per iscritto che l'ipotesi di continuità aziendale era connessa all'effettiva consistenza dell'attivo del gruppo ed al progetto di ristrutturazione societaria che era in corso. Non vi sarebbe in ogni caso la dolosa partecipazione da parte loro all'esposizione di dati non corrispondenti alle condizioni della società.
La Corte d'Appello li avrebbe dovuti quindi assolvere perché il fatto non costituisce reato e non proscioglierli con declaratoria di estinzione del reato.
C-F.4) Con il quarto motivo deducono violazione e/o falsa applicazione delle norme generali in tema di responsabilità patrimoniale e d'imputazione del danno ex artt. 1304, 2043 e ss. c.c. con riferimento alle transazioni intervenute durante il dibattimento fra le curatele faLImentari credi-trici ed alcuni degli obbligati in solido per l'obbligazione civile da reato riguardante anche i ricorrenti.
Il giudice d'appello, condividendo l'impostazione del primo giudice, secondo cui la transazione non aveva ad oggetto l'intera obbligazione, ma solo la parte riferibile ai singoli soggetti dell'accordo, aveva respinto la loro richiesta di esclusione e/o di totale annullamento delle statuizioni civili in favore delle curatele faLImentari e/o delle parti civili che nel corso del procedimento di primo grado (e successivamente) avevano sottoscritto gli atti di transazione con alcuni o anche soltanto con uno dei loro coobbligati in solido.
Evidenziano i ricorrenti che i negozi in questione non avevano escluso espressamente la loro possibilità di approfittarne ex art.1304 c.c., che essi, quanto alle curatele faLImentari, avevano espressamente esercitata.
In ogni caso la sentenza di conferma dalla Corte d'appello non aveva considerato l'effetto automatico della transazione parziaria intervenuta fra uno o più dei coobbligati in solido ed il creditore, che produce l'estinzione del vincolo solidale fra i coobbligati stessi e la trasformazione della obbligazione in parziaria, con la conseguenza che i debitori esclusi dall'atto di transazione non sarebbero chiamati a rispondere altro che per quella, sola ed unica, porzione di danno ricollegabile da un punto di vista causale alle specifiche condotte di ciascuno.
C-F.5) Con il quinto motivo deducono insufficienza, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sull'imputazione di cui al capo 50), di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto;
inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p.. Denunciano l'illogicità e contraddittorietà del ragionamento che aveva portato la Corte di merito ad escludere l'applicazione di una diversa formula assolutoria, in luogo della dichiarazione di estinzione per prescrizione, sul rilievo che i prevenuti non avrebbero adeguatamente valutato gli effetti del piano LAB e non avrebbero effettuato un adeguato controllo "generalizzato" sulle condizioni della società, che includeva l'idoneità del piano LAB a risolverne i problemi, quando lo stesso Giudice di secondo grado aveva ammesso che i ricorrenti non avevano il dovere ne' la possibilità concreta di svolgere "essendo una siffatta prospettiva estranea alla funzione tipica dei sindaci", un controllo di gestione del piano LAB.
In modo illogico e contraddittorio la Corte d'appello ne avrebbe affermato la responsabilità per essersi limitati al controllo dell'impiego dei nuovi finanziamenti, limitazione che sarebbe dimostrativa di omissione dell'attività dovuta, mentre proprio il controllo dei flussi finanziari connessi al piano LAB, per la parte che interessava l'operatività gestionale della "Country IL, starebbe a dimostrare l'attenta vigilanza dei ricorrenti sulla attuazione del piano di erogazione e ristrutturazione, avente anche finalità riguardanti l'intero gruppo Italcase, ma la cui riuscita passava in primo luogo attraverso la regolare erogazione dei flussi finanziari ed il loro indirizzamento alla edificazione, crescita e completamento del villaggio di Stimino. In tale ottica l'attività di controllo dei flussi finanziari e della loro incidenza sullo sviluppo e la realizzazione dell'oggetto sociale della "Country IL avrebbe costituito l'esatto adempimento del dovere di vigilanza da parte dei ricorrenti in seno all'unica società nella quale svolgevano la funzione di sindaci.
RR GI, nella qualità di Amministratore Unico della "Archimede S.r.l.", e AS AV, nella qualità di
Amministratore Unico della "Astor S.p.a", sono stati ritenuti responsabili, in concorso fra loro, del delitto rubricato al capo 19), quali concorrenti nell'istigazione di NI ST, A.U. della "Finservices S.r.l.", alla realizzazione di una distrazione dal patrimonio della società faLIta consistita nella cessione alla "Astor S.p.a", partecipata al 98% dalla "Archimede S.r.l.", del ramo d'azienda costituto dal complesso alberghiero Hotel "Le Palme" sito in *Arzachena, loc. Liscia di Vacca*, avente un valore di circa L. 60 miliardi. La Corte d'appello, che ha prosciolto il RR da altra imputazione (26B), ha confermato il giudizio di responsabilità del primo giudice sul capo 19). Impugnano per cassazione la sentenza entrambi gli imputati, con distinti ricorsi. Il ricorso del RR si articola sulla base di tre motivi.
MA.1) Con il primo deduce mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine all'affermata sussistenza del fatto di distrazione e della sua attribuzione a lui. Rileva che la Corte d'appello nella cessione di cui alla rubrica - avvenuta nella forma della cessione di ramo d'azienda in cui l'accordo delle parti prevedeva il rinvio della determinazione del prezzo ad un professionista terzo, nonché l'accollo dei debiti della S", ed il versamento della (eventuale) differenza - aveva ravvisato un fatto di bancarotta fraudolenta per distrazione a cagione l'indeterminatezza, nei fatti, del corrispettivo stabilito all'atto della cessione dell'immobile, idonea a concretizzare l'offensività tipica della condotta di reato in quanto fonte di potenziale squilibrio nel rapporto sinallagmatico, e nella pratica assenza di qualsiasi flusso finanziario immediato in favore della S", che sarebbe stata privata "dei pur insufficienti introiti garantiti dalla locazione dell'immobile". La Corte territoriale non avrebbe dato risposta alcuna ai rilievi dell'appellante secondo cui in applicazione dell'art. 2560 c.c. anche l'acquirente avrebbe risposto dei debiti dell'alienante, se fossero risultati dai libri contabili obbligatori.
Del tutto apodittica sarebbe poi l'affermazione della Corte di merito che, in una situazione del genere, in cui per di più i canoni di locazione avrebbero coperto l'esposizione bancaria della S", aveva rilevato un'insufficienza del sinallagma, soprattutto per l'incertezza sull'entità e sul pagamento del prezzo, senza però considerare che non basterebbe la mera possibilità che si verifichi il temuto evento lesivo, ma occorrerebbe che, già al momento del fatto, siano concretamente ravvisabili le condizioni per il verificarsi del danno.
Nessuna motivazione da parte del giudice d'appello sul dolo del delitto di bancarotta, mentre era stato rilevato che il prevenuto avrebbe agito con l'intenzione di ottenere quale prezzo della vendita un ricavo adeguato all'effettivo valore del bene ceduto e con l'intenzione di garantire nella misura maggiore possibile il pagamento di tutti i creditori avendo anche stabilito modalità di pagamento del prezzo che avrebbero soddisfatto i creditori. MA.2) Con il secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene sussistere in capo all'imputato il dolo richiesto per integrare il contestato fatto di bancarotta fraudolenta. La Corte di merito non avrebbe adeguatamente indicato con quali condotte egli avrebbe concorso da extraneus istigatore nella distrazione ascritta al NI, inconferente essendo quanto osservato dal giudice d'appello circa la significatività penalmente rilevante, non tanto della vendita dell'immobile in sè, ma delle modalità di pagamento del corrispettivo.
MA.3) Con il terzo motivo deduce mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata nonché violazione di legge in relazione all'art. 133 c.p. in ordine alla commisurazione della pena.
La Corte nel ritenere congrua in ragione del valore del bene distratto la pena base fissata dal primo giudice in anni 4 e mesi 6 di reclusione si sarebbe posta in contraddizione con la circostanza dell'avvenuta revoca della costituzione di parte civile della curatele, dipendente da un comportamento post delictum del tutto ignorato.
Quanto alle disposizioni civili, lamenta il ricorrente mancanza di motivazione in relazione al rigetto della richiesta nel gravame di contenimento della somma concessa alle parti civili a titolo di provvisionale.
Chiede infine procedersi a correzioni di errori materiali contenuti nel dispositivo della sentenza di appello in merito alla condanna alla rifusione delle spese sostenute da parti civili, della revoca della cui costituzione la stessa sentenza (dispositivo e motivazione) ha dato atto. Il ricorso di AS AV si articola sulla base di cinque motivi.
CA.1) Con il primo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla condotta di istigazione di cui al capo di imputazione, che non descriverebbe in alcun modo la condotta lui ascritta, ed in ogni caso non espliciterebbe mai in cosa sarebbe consistita una sua condotta di istigazione rivolta al NI affinché cedesse alla "Astor" il ramo d'azienda di cui è processo.
CA.2) Con il secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione al dolo del delitto di bancarotta per distrazione. L'imputazione si riferisce al comportamento del RR, vero dominus della società e dell'operazione, e la sentenza non riuscirebbe a spiegare con quale consapevolezza dello stato di decozione della S" egli (pacificamente amministratore formale della "Astor", partecipata al 98% dalla "Archimede" e quindi di proprietà di RR) avesse operato, essendosi limitata a sostenere che non poteva non essere, come RR, a conoscenza dello stato di decozione della società amministrata da NI. CA.3) Con il terzo motivo deduce violazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del fatto distrattivo, proponendo argomentazioni in sostanza sovrapponigli a quelle del primo motivo del ricorso RR.
CA.4) Anche il quarto motivo, che deduce violazione di legge, nonché vizio di motivazione e travisamento del fatto in ordine al trattamento sanzionatorio, propone doglianze sulla congruità della pena in sostanza riconducibili a quanto sostenuto nel terzo motivo del ricorso RR.
CA.5) Con il quinto motivo deduce violazione di legge, nonché vizio di motivazione e travisamento del fatto in ordine alle statuizioni civili.
Evidenzia che la Corte territoriale avrebbe travisato il fatto dell'avvenuta revoca delle costituzioni di parte civile, confermando invece la condanna al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese a favore di parti civili "FaLImento Finservices" nonché ED NN, ED, EN, F.LI BIna, LI SA, MA TR OL, AR BE# e OS, che avevano revocato la loro costituzione.
CO BE nella qualità sia di componente del C.d.a. della società "Country Village S.r.l." (capo 14), sia di Consigliere Delegato dell'Italcase Finanziaria S.p.a. (capo 33) è stato imputato del reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 (già L. n. 516 del 1982, art. 4, comma 1, lett. d) per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire alle società riceventi, appartenenti al gruppo facente capo al LL, di evadere l'Imposta sul Valore Aggiunto e le imposte sui redditi.
Il IB di Brescia l'aveva condannato in relazione all'emissione di alcune delle fatture, mentre la Corte d'appello ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione.
Il prevenuto, poi, nella sua qualità di presidente del C.d.a. della "Country Holding S.p.a.", è stato ritenuto responsabile dal IB del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi 22 e 23) per aver distratto, in pregiudizio ai creditori, la partecipazione della "Country Holding S.r.l." nelle società AR Suisse S.r.l." ed "Immobiliare Fasano del Lago S.r.l.", rinunciando, nel corso delle assemblee straordinarie in data *8 febbraio 2001* di tali società, di entrambe le quali "Country Holding" era socia per la quota del 20%, al diritto di opzione spettante sull'aumento di capitale in ricostituzione a seguito dell'azzeramento, contestualmente deliberato a ripianamento di perdite, esposte per la somma di L. 379.284.698, laddove invece, la quota di partecipazione dalla stessa posseduta aveva, in realtà, un valore minimo di L.
1.200.000.000. La Corte d'appello ha confermato la sentenza del primo giudice.
Infine, per quel che rileva in questa sede, il CO, nelle qualità, rispettivamente, di amministratore delegato della "Bagaglino Holding S.p.a.", poi incorporata in "Country Village Holding S.p.a.", (capo 20), nonché di consigliere di amministrazione della "Italcase Finanziaria S.p.a.", incorporata nella "Country Village S.r.l.", (capi 17 e 32) è stato ritenuto dal IB responsabile dei delitti di false comunicazioni sociali con danno a creditori e soci (art. 2622 cod. civ.), così riqualificati i fatti originariamente contestati come bancarotta impropria. La Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione di entrambi i reati. Ricorre per cassazione il CO avverso la citata decisione, sulla base di cinque motivi.
CH.1) Con il primo deduce inosservanza dell'art. 521 c.p.p., stabilito a pena di nuLItà ex art. 522 c.p.p., in quanto, con riferimento ai capi 14) e 33), di emissione di fatture per operazioni inesistenti, la Corte territoriale aveva ritenuto la sua responsabilità in applicazione del disposto dell'art. 40 cpv. c.p., con immutazione del fatto, essendosi trasformata la condotta commissiva contestata (concorso nell'emissione delle fatture per operazioni inesistenti) in condotta omissiva (mancato controllo sull'effettività dei rapporti sottostanti le fatture) per omissione del doveroso controllo, con trasformazione dell'elemento psicologico (dolo specifico) in una sorta di colpa, derivante dalla carica, e consistente nel negligente mancato controllo sull'effettività dei rapporti sottostanti.
CH.2) Con il secondo motivo deduce erronea applicazione del D.Lgs. n.74 del 2000, art. 8 con riferimento all'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice. Evidenzia che il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 è fattispecie a dolo specifico, richiedendosi il fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, mentre la sentenza impugnata finisce invece per configurare il reato contestato addirittura come fattispecie colposa, atteso che il profilo di sua responsabilità viene individuato in un omesso controllo.
La mancanza di prova del dolo avrebbe dovuto condurre non alla declaratoria di prescrizione, ma al proscioglimento di merito ex art.129 c.p.p.. CH.3) Con il terzo motivo lamenta omessa motivazione in ordine al dolo richiesto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
8. La sentenza della Corte di merito sarebbe del tutto priva di argomentazioni in ordine alla sussistenza dello scopo di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avendo finito per affermare la sua penale responsabilità solo ed esclusivamente in virtù del ruolo rivestito.
CH.4) Con il quarto motivo lamenta omessa motivazione in ordine alla propria consapevolezza di tutti i profili dell'operazione di "liquidazione" del LL (capi 22 e 23 dell'imputazione), e comunque violazione ed erronea applicazione dell'art. 533 c.p.p. in ordine alla sussistenza di un ragionevole dubbio al proposito. Carente sarebbe la motivazione sulle deduzioni del gravame circa la mancata conoscenza da parte sua del retroscena dell'operazione relativa all'esercizio del diritto di opzione da parte della "Country Holding S.p.a.", nella ricapitalizzazione di società quali "F GO e AR E", inadeguata essendo la considerazione della Corte territoriale secondo cui era inattendibile che lui, proprio per la sua posizione nel gruppo LL, non fosse a conoscenza dei veri motivi per i quali si rinunciava alle opzioni.
CH.5) Con il quinto motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 120 c.p.p. in relazione alla ritenuta legittimazione dei curatore a presentare la querela per i reati di cui all'art. 2622 c.c. (capi 20 e 32 dell'imputazione). Sostiene che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che il curatore avrebbe un potere di rappresentanza di tutti i creditori, indistinto e generalizzato, e quindi il potere di proporre querela, in nome e per conto, o nell'interesse, degli stessi, improcedibile sarebbe quindi l'azione penale esercitata per i reati di falso in bilancio rubricati ai capi 20 e 32.
SO TR OL nella qualità di A.U., prima, e di componente del C.d.A. poi, della società "Country Village S.r.l." è stato condannato dal IB (per quel che interessa) per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo 16) della somma di L. 682.500.000 erogata, in più tranches fino al 1999, a
OM UI a titolo di "deposito cauzionale infruttifero", in assenza di qualsiasi riscontro documentale giustificativo dei rapporti sottostanti, nonché del delitto di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto a seguito di ingiustificato ritardo nella richiesta di faLImento della predetta società di cui al capo 50).
La Corte d'appello ha confermato la condanna del prevenuto per il delitto sub 16) e l'ha prosciolto per prescrizione da quello sub 50), con conferma delle disposizioni civili. Ricorre per cassazione il SO con due distinti atti presentati dai suoi difensori. Il primo ricorso, dell'avv. Federici, si articola su cinque motivi. D.1) Con il primo deduce violazione di legge per la mancata assunzione di una prova decisiva, ed in particolare della perizia contabile e/o estimativa finalizzata all'accertamento e verifica delle risultanze contabili in merito all'esistenza o meno dei crediti della faLIta Italcase RT CO S.p.a. nei confronti di Country Village e della loro cessione alle consociate. D.2) Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento all'art. 521 c.p.p., comma 2, in relazione all'art. 522 c.p.p. per mancata correlazione tra l'accusa rubricata al capo 16) e la sentenza pronunciata in grado di appello.
Si tratta di imputazioni di bancarotta fraudolenta, la cd. "distrazione *Giambartolomei*", di cui s'è già detto, riferita alla "Country Village S.r.l.", al capo 16) in cui è stato assorbito il capo 30). Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale abbia confermato la condanna già irrogata in primo grado ritenendo che la sua condotta dovesse essere diversamente qualificata, da attività distrattiva ad attività dissipativa, sul presupposto che le residuali condotte "non corrisponderebbero ad alcuna logica di normale gestione d'impresa, risolvendosi in una superfetazione di costi", ma ciò costituirebbe una radicale modificazione dell'originario addebito di distrazione, per assenza di idonea giustificazione documentale, comportante violazione del diritto di difesa esercitato in relazione a diverso addebito.
D.3) Con il terzo motivo deduce erroneità, illogicità e carenza della motivazione in relazione all'inquadramento delle condotte distrattive di cui al capo di imputazione sub 16) nella fattispecie di dissipazione di disponibilità della società faLIta, in quanto il giudice d'appello non avrebbe evidenziato quali fossero le motivazioni, e gli elementi probatori, su cui sarebbe fondata e provata la fattispecie criminosa diversamente modulata come condotta dissipatoria e per di più avrebbe erroneamente interpretato le conclusioni (pagg. 187, 188 e 189) del curatore faLImentare al proposito.
Contraddittorio sarebbe ritenere, come ha fatto la Corte di merito, che l'erogazione di compensi in favore dei responsabili del piano LAB fosse giustificata da esigenze gestionali e, al contrario, che fosse dissipatorio il pagamento effettuato al OM G. al fine di seguire gli stati di avanzamento dei mutui ottenuti dal medesimo presso la Banca di Roma. Erroneamente la Corte di merito ha affermato che fosse incontroverso che l'attività di OM G. fosse sovrapponibile a quella della LAB, e che quindi i pagamenti a lui effettuati, e non fatturati, fossero da qualificare come dissipazione.
D.4) Con il quarto motivo deduce omessa motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale lui contestata. La Corte d'appello non avrebbe considerato che la gestione del piano di ristrutturazione LAB, significativamente aggiornato successivamente durante la sua esecuzione, era volta al rilancio dell'attività del Gruppo ed alla conservazione delle garanzie patrimoniali a vantaggio dei creditori, chirografari e non, e che, essendo venuti meno in capo a lui i poteri effettivi di gestione e controllo, le decisioni gestionali erano assunte esclusivamente dal LL, prima, e dagli organi della LAB, poi.
D.5) Con il quinto motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione, con riferimento alla pena base e, in generale, in merito al trattamento sanzionatorio. Il ricorso dell'avv. Mainardi si articola su due motivi.
D.6) Con il primo si deduce che erroneamente la Corte di merito aveva affermato fosse incontroverso che l'attività di OM G. era sovrapponibile a quella della LAB e che quindi i pagamenti a lui effettuati, e non fatturati, fossero da qualificare come dissipazione. A ciò il giudice d'appello sarebbe giunto a seguito di un'erronea valutazione delle emergenze processuali, che nell'atto di impugnazione erano state evidenziate onde documentare come i pagamenti oggetto di imputazione fossero riferibili ad attività del OM G. antecedente all'intervento dei professionisti della LAB.
D.7) Con il secondo motivo si evidenzia che all'epoca dei fatti SO aveva rilasciato procure speciali a chi gestiva la società dal centro amministrativo di Bedizzole, mentre lui si trovava in *Sardegna*, nell'impossibilità di avere accesso alla documentazione, se non al momento dell'approvazione del bilancio. Peraltro non si sarebbe considerato che le fatture sarebbero state emesse quando già non svolgeva più funzioni di amministratore, dagli inizi del 1999, essendo rimasto solo consigliere di amministrazione. LO UR è stato ritenuto da entrambi i giudici del merito responsabile, nella sua qualità di amministratore unico dal 8/6/1998 al 24/11/2000 della società "Italcase RT CO S.p.a.", unitamente a LL AR, amministratore di fatto della società, del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale rubricato al capo 13) in relazione alla distrazione di crediti di vario importo vantati nei confronti di altre società del gruppo mediante cessione degli stessi ad ulteriori società del gruppo, a compensazione di simulate partite debitorie, portate da fatture per operazioni inesistenti perché prive, in ipotesi d'accusa, di qualsiasi giustificazione documentale, contrattuale, economica e finanziaria sottostante. Ricorre per cassazione il LO UR sulla base di tre motivi.
GM.1) Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui respinge l'eccezione di nuLItà dell'udienza preliminare;
nuLItà del decreto che dispone il giudizio nuLItà del dibattimento e della sentenza per mancata assistenza da parte di un difensore all'udienza preliminare, in quanto quello nominato in sostituzione del precedente difensore, rinunciante al mandato, era poi risultato esercitare senza abilitazione.
Rileva il ricorrente che in occasione della nomina dei difensori di fiducia aveva indicati gli avv. ti Soraci e Tucci Levi. Alla prima udienza preliminare erano assenti entrambi, in quanto, al di là delle emergenze documentali che davano l'Avv. Soraci presente a Brescia, la stessa sarebbe comparsa invece presso il IB di Tempio Pausania;
in occasione della seconda udienza, assenti i due citati difensori, era stato nominato un sostituto ex art. 97 c.p.p., comma 4. All'udienza del 15 gennaio 2004, tuttavia, dopo che l'avv. Soraci aveva rinunciato al mandato, egli sarebbe rimasto senza difensore a causa della mancanza di abilitazione professionale della sedicente avvocato Tucci Levi, posto che il difensore sostituto d'ufficio avrebbe sostituito un difensore come tale inesistente, mentre non avrebbe potuto sostituire la rinunciarne avv. Soraci, perché in tal caso il giudice avrebbe dovuto nominare un difensore d'ufficio e non un sostituto. Nell'occasione il sostituto difensore non avrebbe avuto titolo a chiedere un termine a difesa, da concedersi invece al difensore d'ufficio nominato a seguito di rinuncia del titolare fiduciario. Le successive udienze poi si erano svolte in date 22 gennaio e 27 aprile 2004, senza alcun avviso di anticipazione dell'udienza che all'udienza del 15 gennaio 2004 sarebbe stata rinviata al 29 gennaio 2004.
Inconferente la motivazione della Corte d'appello che aveva ritenuto sanata l'eventuale nuLItà per non essere stata dedotta in primo grado.
GM.2) Con il secondo motivo deduce violazione di legge nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla conferma della dichiarazione di responsabilità per il (capo 13) delitto di bancarotta fraudolenta.
La Corte avrebbe errato nell'ascrivere al prevenuto, che aveva dedotto in appello la propria estraneità a qualsivoglia concreta attività di gestione della società da lui solo formalmente amministrata, un comportamento distrattivo avente per oggetto cessione di crediti senza indicare in che modo egli avrebbe concluso i negozi di cessione, ma facendo solo riferimento al suo mancato controllo della gestione. Peraltro la responsabilità per bancarotta patrimoniale in capo all'amministratore formale non potrebbe farsi discendere dagli obblighi conseguenti alla semplice accettazione della carica, atteso che in tal caso occorrerebbe quanto meno la consapevole accettazione degli atti criminosi compiuti dall'amministratore di fatto.
GM.3) Con il terzo motivo deduce violazione di legge ed in particolare dell'art. 129 c.p.p. e dell'art. 546 c.p.p., lett. e), nella parte in cui ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di dichiarazione fiscale fraudolenta (capo 12), omettendo di pronunciare sentenza assolutoria per non avere commesso il fatto. La Corte d'Appello avrebbe omesso di considerare i numerosi elementi probatori specificamente indicati in atto d'appello, che avrebbero escluso proprio il coinvolgimento del LO UR in attività di gestione sia interna che esterna;
il ricorso poi si diffonde nel riportare estratti di verbali di dichiarazioni acquisite al dibattimento.
IR ND, quale componente del Consiglio di Amministrazione della "Country Holding S.p.a.", è stato ritenuto responsabile dal IB del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi 22 e 23) per aver distratto, in pregiudizio ai creditori, la partecipazione della "Country Holding S.r.l." nelle società AR Suisse S.r.l." ed "Immobiliare Fasano del Lago S.r.l.", rinunciando, nel corso delle assemblee straordinarie in data 8 febbraio 2001 di tali società, di entrambe le quali "Country Holding" era socia per la quota del 20%, al diritto di opzione spettante sull'aumento di capitale in ricostituzione a seguito dell'azzeramento, contestualmente deliberato a ripianamento di perdite, esposte per la somma di L. 379.284.698, laddove invece, la quota di partecipazione dalla stessa posseduta aveva, in realtà, un valore minimo di L. 1.200.000.000.
La Corte d'appello ha confermato la sentenza del primo giudice ed il prevenuto ricorre per cassazione sulla base di due motivi. GI.1) Con il primo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sull'elemento soggettivo del reato. I giudici del merito non avrebbero correttamente valutato le possibilità del prevenuto di determinarsi diversamente, anche perché era un delegato che agiva su disposizioni altrui. Avrebbe partecipato alla decisione in cui si era rinunciato al diritto di opzione su precise disposizioni a cui doveva attenersi e comunque avrebbe agito nella consapevolezza che tale decisione si inseriva in un piano di salvataggio dell'intero gruppo.
Lamenta poi mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta attribuitagli e lo stato di dissesto della società "Country Holding s.p.a." Altro non si sarebbe trattato che dell'esecuzione di una normale operazione finanziaria avente per scopo il salvataggio della società.
GI.2) Con il secondo motivo deduce difetto di motivazione in relazione all'assenza di un nesso causale tra la condotta ascritta e lo stato di dissesto della società "Country Holding s.r.l." Sostiene che il reato di bancarotta fraudolenta, di cui è accusato sarebbe diventato un reato di evento a condotta vincolata, così che non sarebbe sufficiente la realizzazione degli illeciti societari elencati nell'art. 223 L.F., ma occorrerebbe la sussistenza di un nesso causale tra la condotta del soggetto agente e l'evento sostanziale del dissesto, assurto a vero e proprio elemento costitutivo del reato.
La Corte d'appello non avrebbe motivato sul punto della necessaria verifica se la sua rinuncia all'esercizio dei diritti di opzione avesse cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società. Peraltro il ricorrente, affrontando l'imputazione sotto il profilo della distrazione che sarebbe consistita nella rinuncia al diritto di opzione, evidenzia da un lato l'impossibilità per la società di sottoscrivere l'aumento di capitale e dall'altro la propria situazione di semplice membro del consiglio di amministrazione impossibilitato ad intervenire.
NU SI nelle qualità di: componente del Collegio Sindacale della "Country Village S.r.l."; presidente del Collegio Sindacale della "Italcase finanziaria S.p.a."; presidente del Collegio Sindacale della "Italcase Group S.p.a"; componente del Collegio Sindacale della "Finservices S.r.l." era stato condannato dal IB alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di bancarotta semplice contestata al capo 50), ed assolto dalle altre imputazioni lui ascritte;
La Corte d'appello, con la sentenza impugnata, l'ha prosciolto per intervenuta prescrizione dalla residua imputazione ed ha confermato le statuizioni civili della sentenza del IB in favore delle parti civili costituite Curatele FaLImentari di "Italcase Group S,p.a.", "Finservices S.r.l." e "Country Village S.r.l.", anche con riguardo alla provvisionale, condannandolo, in solido con altri imputati, al rimborso delle spese di costituzione e difesa delle citate parti civili;
Ricorre per cassazione il NU sulla base di sei articolati motivi. N.1) Con il primo deduce violazione di legge con riferimento alla L. Fall., art. 5, alla nozione di insolvenza, ed alla conseguente applicazione della L. Fall., art. 224. La Corte di merito, dopo aver rilevato che, a causa di uno stato di insolvenza verificatosi negli anni '97-'98 si era proceduto a dare attuazione al piano LAB, avrebbe erroneamente ritenuto che nel periodo di attuazione del piano, periodo corrispondente alla durata delle cariche sindacali del ricorrente, le società si trovassero comunque in stato di insolvenza, sfociato poi nei faLImenti dichiarati nel 2000-2001, in quanto stavano usufruendo di mezzi straordinari di pagamento, costituiti dai finanziamenti delle banche in attuazione del piano. Per il ricorrente la Corte d'appello avrebbe errato:
- nel ritenere che l'utilizzo di mezzi finanziari ottenuti nell'ambito di un vasto piano di ristrutturazione trasformasse di per sè l'utilizzo di credito (peraltro a condizioni normali) per effettuare i pagamenti in un mezzo non ordinario di pagamento, per la peculiarità della situazione in cui si inseriva la fonte del finanziamento;
- nel ritenere che l'ampia concessione di garanzie patrimoniali al pool di banche in esecuzione del piano LAB rappresentasse quella grave decurtazione patrimoniale che avrebbe dovuti rendere evidente come il ricorso al credito fosse da qualificare come anormale mezzo di pagamento delle obbligazioni sociali.
N.2) Con il secondo deduce manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione in merito alla responsabilità dei sindaci, e sua in particolare, circa la contestazione di omessa o errata valutazione del piano LAB.
La motivazione della sentenza impugnata, dopo aver escluso che il piano LAB fosse dolosamente volto (come da contestazione originaria, convalidata dalla decisione del IB) a procrastinare i faLImenti ed a creare artificiosamente cause di prelazione per gli istituti bancari e ad eseguire pagamenti preferenziali in danno della massa, con correlativo aggravamento del dissesto, avrebbe poi addebitato, nel caso ai sindaci, l'omessa valutazione nell'ambito dei propri poteri di controllo dell'inattuabilità concreta del piano come mezzo di salvataggio delle imprese ineluttabilmente destinate al faLImento, inattuabilità che, la Corte di merito riterrebbe dimostrata dal verificarsi in concreto dei faLImenti. La Corte non darebbe conto di quali elementi, valutabili dai sindaci, ed in particolare dal NU tenuto conto del limitato periodo di durata della sua carica, nel corso dell'esecuzione del piano di risanamento, dovessero indurli a ritenere che il piano non avrebbe consentito il salvataggio delle imprese.
N.3) Con il terzo motivo deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 2403 e 2407 c.c. sui doveri di controllo dei sindaci e mancanza della motivazione con riguardo ai motivi articolati sul punto con l'atto di appello.
La Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che obbligo dei sindaci al di là del controllo sulla legittimità del comportamento degli amministratori fosse la rivalutazione delle loro scelte gestionali posto che era stata data esecuzione ad un piano formulato da professionisti esterni appositamente incaricati e convalidato (nell'ottica seguita dalla Corte d'appello) da una valutazione di fattibilità di più istituti bancari;
ne' avrebbe individuato situazioni particolari verificatesi nel corso dell'attuazione del piano che dovessero indurre gli organismi di controllo ad intervenire. Inoltre la sentenza impugnata non avrebbe affrontato le doglianze sul punto sollevate con l'atto di appello. N.4) Con il quarto motivo deduce violazione di legge ed in particolare dell'art. 522 c.p.p., e mancanza e manifesta contraddittorietà della motivazione, con riguardo al titolo soggettivo della responsabilità per bancarotta semplice. La Corte d'appello a fronte di una contestazione originaria (capi 47, 48, 49 e 50) che ipotizzava la formulazione ed esecuzione del piano LAB come artificiosamente volta a creare situazione privilegiata per gli istituti bancari esposti con le società del gruppo, situazione in cui la ritardata richiesta di faLImento avrebbe rappresentato uno dei mezzi di attuazione del progetto, ha poi escluso l'iLIceità in sè del piano finendo per riqualificare in termini colposi, di omesso adempimento ai propri doveri di intervento, il comportamento addebitato ai sindaci al capo 50), con ciò impedendo agli imputati di conoscere e difendersi in merito a quali criteri di diligenza, prudenza e perizia avrebbero dovuto attenersi nella valutazione della situazione.
N.5) Con il quinto motivo deduce violazione di legge, con riferimento agli artt. 217 e 224 L. Fall. ed alla nozione di aggravamento del dissesto;
nonché mancanza di motivazione con riferimento ai motivi articolati sul punto con l'atto di appello.
Innanzitutto la Corte d'appello, sulla questione posta nelle impugnazioni della sentenza del IB, che aveva individuato l'aggravamento del dissesto nella differenza fra passivo al 31 dicembre 1997 (epoca dell'adozione del piano LAB) e quello alla data del faLImento, non avrebbe sviluppato motivazione alcuna, richiamandosi a quanto osservato in tema di insolvenza antepiano LAB, senza considerare che l'insolvenza è uno stato che si pone come presupposto del fatto illecito, mentre l'aggravamento del dissesto è l'evento conseguente, cosicché la presenza del primo non sarebbe prova del secondo.
Erroneo sarebbe stato comunque individuare l'aggravamento del dissesto nell'aumento dell'esposizione debitoria, senza considerare gli incrementi patrimoniali verificatisi in conseguenza dell'attuazione del piano LAB;
erronea anche l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'attuazione del piano avrebbe provocato un aumento di passività liquide, a fronte di attività immobiliari di incerta realizzazione. Nel caso il giudice d'appello avrebbe confuso i concetti di insolvenza e di dissesto. N.6) Con il sesto motivo deduce violazione di legge in relazione alle statuizioni civili, con riferimento agli artt. 185, 187 e 2055 c.c., e art. 1304 c.c. nonché mancanza della motivazione riguardo ai motivi articolati sul punto con l'atto di appello;
mancanza e contraddittorietà della motivazione in punto di concessa provvisionale.
La Corte erroneamente (con il rilevo che egli avrebbe concorso con altri a cagionare l'evento dannoso, sia pure a titolo diverso) aveva confermato la sua condanna in solido con altre persone coinvolte a risarcire i danni derivanti anche da faLImenti di imprese alle quale egli non era stato interessato, in relazione a danni diversi da queLI in ipotesi derivanti dall'aggravamento, nel periodo in cui era rimasto in carica, del dissesto, unico evento lui ascritto potenzialmente produttivo di danno, aggravamento del quale non viene individuata la misura in modo corretto. La decisione della Corte di merito, che non aveva considerato risolta la solidarietà degli amministratori e dei sindaci in dipendenza delle transazioni intervenute fra alcuni istituti di credito e le curatele costitute p.c. in relazione al delitto sub 50), sarebbe intrinsecamente contraddittoria perché dopo aver giustificato la solidarietà sulla base del principio dell'unitarietà del fatto produttivo di danno, aveva poi escluso la posizione del NU dalle conseguenze delle avvenute transazioni, con riguardo alla diversità del titolo (bancarotta preferenziale e non semplice) per cui era avvenuta la transazione e, quanto al capo 50), per la diversa imputazione del delitto, quanto ai rappresentanti del ceto bancario come concorrenti, a differenza degli amministratori e sindaci, quali responsabili a titolo diretto.
Erronea e priva di adeguata motivazione, soprattutto con riferimento al mutato quadro derivante dalle valutazioni del giudice d'appello sul ricorrere dei delitti rubricati da 47 a 50 ed anche con specifico riferimento alla propria posizione, la conferma della condanna in solido al pagamento di una provvisionale di importo immutato a fronte di un danno, di un aggravamento del dissesto, non quantificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sotto il profilo processuale il ricorso LO UR deduce (GM.1) violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di nuLItà dell'udienza preliminare, del decreto che dispone il giudizio;
del dibattimento e della sentenza per mancata assistenza da parte di un difensore all'udienza preliminare.
Rileva il Collegio, esaminati i verbali delle udienze preliminari prodotti in copia nel corso del dibattimento d'appello, nonché i verbali del dibattimento di primo grado, che le questioni sollevate sono prive di fondamento.
Iniziando da quella relativa alla pretesa anticipazione dell'udienza del 29 gennaio 2004 al 22 gennaio 2004, senza che fosse stato notificato alcun avviso, si tratta di doglianza fondata su mero errore materiale in cui è incorso il ricorrente, a causa dell'erronea impaginatura delle fotocopie prodotte. Invero, le copie delle due ultime pagine del verbale dell'udienza del 15 gennaio 2004 si trovavano allegate alle copie del verbale dell'udienza del 22 gennaio 2004, mentre, a loro volta, le ultime due pagine del verbale 22 gennaio 2004 erano allegate al verbale del 15 gennaio 2004; in tal modo appariva che la prosecuzione dell'udienza preliminare dal 15 gennaio 2004 fosse stata stabilita per il 29 gennaio e che inopinatamente si fosse anticipata l'udienza al 22 gennaio, senza la notifica di alcun avviso.
Invece, il 15 gennaio 2004 il G.U.P. aveva rinviato l'udienza al 22 gennaio e da quella data al 29 gennaio, udienza poi non tenutasi e rinviata regolarmente al 27 aprile 2004, quando l'udienza preliminare si era conclusa.
Quanto alla questione relativa all'assistenza del LO UR rileva il Collegio che dal verbale dell'u.p. del 27 novembre 2003 risulta l'assenza del prevenuto e la presenza del difensore avv. Soraci, Peraltro la presenza dell'avv. Soraci non risulta solo dall'intestazione del verbale, ma è, espressamente rilevata dal canceLIere nel corpo del verbale in cui da atto del deposito da parte del predetto legale della nomina sua e dell'Avv. (tale indicato) Tucci Levi, quali difensori di fiducia del LO UR.
Gli atti non consentono di dirimere la questione circa l'effettiva presenza dell'Avv. Soraci presso il IB di Brescia o quello di Tempio Pausania, attestata da atti pubblici di divergente contenuto rappresentativo;
peraltro occorre rilevare che l'espressa menzione di un'attività processuale attiva del citato difensore nel corso della prima udienza preliminare impone di ritenere che correttamente sia stata valutata come effettiva l'assistenza tecnica del prevenuto a quell'udienza davanti al IB di Brescia.
Resta la questione dell'assistenza del prevenuto da parte del sedicente avvocato Tucci Levi, risultato poi non abilitato. In relazione a tale presenza, prima in unione all'Avv. Soraci e, dopo le rinuncia di quella al mandato, come unico difensore osserva il Collegio che le doglianze del ricorrente sono prive di fondamento, attesa la correttezza della motivazione della sentenza impugnata. Il LO UR risulta essere sempre stato assistito da difensore nominato d'ufficio, anche se ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4 a causa delle assenze del difensore, sul presupposto del regolare incarico difensivo che il prevenuto aveva conferito al sedicente Avv. Tucci Levi. Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, a cui il Collegio ritiene di aderire sembrando la soluzione più equilibrata nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, (cfr. per tutte, Sez. 2, sent. n. 5461 del 15/11/1999, ric.: Pipicella) la nuLItà derivante dall'assistenza dell'imputato da parte di difensore non abilitato è di ordine generale, poiché attiene all'assistenza dell'indagato (art. 178 c.p.p., n. 3), ed è a regime intermedio, non essendo annoverabile tra quelle di cui al successivo art. 179, ma fra quelle previste dall'art. 180 c.p.p. e, come tale, soggetta al regime delle deducibilità e delle sanatorie di cui agli artt. 182 e 183 c.p.p. Nel caso, nominando di fiducia un difensore non abilitato il prevenuto ha concorso a dare causa alla nuLItà, negligenza e violazione della legge processuale che gli va posta a carico, ne', peraltro, ha provveduto ad eccepire in termini la pretesa nuLItà, anche quando difeso da diverso difensore fiduciario nel corso del dibattimento di primo grado, come ha esattamente rilevato la sentenza della Corte territoriale ed emerge dai verbali di udienza. Si è evidenziato come i reati di violazione delle norme tributarie per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e per la loro fraudolenta utilizzazione nelle dichiarazioni presentate ai fini fiscali, per i quali era intervenuta condanna in primo grado, siano stati dichiarati estinti per prescrizione dalla Corte d'appello, che ha peraltro confermato le disposizioni civili di condanna della sentenza del IB.
Non fondati sono i ricorsi presentati al proposito dagli imputati CC, CO, NI e LO UR, condannati in primo grado in relazione ai capi: 12) per LO UR, 14 e 33) per CO, 33) per CC e 35) per NI.
Generiche ed in sostanza riproducenti gli argomenti già proposti in sede di merito sono le doglianze (MP.1; TR.3) sulla mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento oggettivo del reato, poiché la Corte territoriale, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, aveva correttamente e compiutamente evidenziato, a fronte del rilievo che le operazioni considerate inesistenti sarebbero state riscontrabili dalle scritture delle società, come fosse irrilevante il dato della corrispondenza alle appostazioni di bilancio, scontata a causa del necessario adeguamento di queste ultime per evidenti ragioni di coerenza documentale, e, quanto alle fatture relative a finanziamenti, come mancassero supporti documentali diversi dalle appostazioni di bilancio che necessariamente sarebbero stati rinvenuti, ove detti rapporti fossero stati effettivamente sussistenti, con ciò dimostrando come sia manifestamente infondata la relativa doglianza dei ricorrenti, peraltro generica nella parte in cui fa riferimento a non meglio specificate scritture contabili che non sarebbero state considerate dalla Corte d'appello. Ugualmente infondata è la denuncia di manifesta illogicità della motivazione sulla fittizietà dei valori delle partecipazioni cedute quali indicati in fattura. La Corte territoriale ha ritenuto correttamente, e non certo illogicamente, che è ravvisabile l'ipotesi penalmente rilevante di sovrafatturazione in tutti i casi in cui si accerti una divergenza fra il dato indicato nella fattura e la concreta realtà commerciale ed ha evidenziato la necessità che i valori delle partecipazioni corrispondessero ai patrimoni netti delle società partecipate, da valutarsi, nel caso, in base al costo storico, e che eventuali difformità fossero espressamente motivate in base ad elementi concreti, quali non erano apparsi ai giudici del merito i generici riferimenti a plusvalenze latenti nelle unità abitative realizzate a Stintino, che non avrebbero giustificato valutazioni superiori al patrimonio netto della società partecipata.
Ci si lamenta che la Corte d'appello non abbia motivato sul fatto che i corrispettivi sarebbero stati effettivamente pagati, ma si tratta di circostanza non sottoposta al giudizio del giudice d'appello; il gravame si era infatti limitato a sostenere che la valutazione della partecipazione della "Italcase RT CO" sarebbe stata attendibile, in considerazione delle plusvalenze latenti dell'attività edilizia, e la Corte territoriale, affrontando espressamente la questione, aveva rilevando la genericità di un tale riferimento, percepibile dalla mera lettura dell'atto di appello. Manifestamente infondata è poi la doglianza relativa all'irrilevanza fiscale dell'emissione delle fatture.
I giudici del merito, in particolare la sentenza del IB, hanno affrontato la questione, tenendo conto dei rilievi degli imputati e dei loro consulenti sulla pretesa mancata incidenza di talune fatture rispetto all'imposta sul valore aggiunto e sulla possibilità che le stesse concorressero alla determinazione del reddito, dimostrando, con ampio e dettagliato riferimento alla concreta incidenza delle fatture sull'I.R.P.E.G. dovuta dalle varie società, quali fossero stati i vantaggi di posizione reddituale ed in genere fiscale in ciascun caso conseguiti, a fronte del quale l'impugnazione si era limitata a riproporre in termini generici gli stessi argomenti cui il giudice del merito aveva dato esauriente riscontro. Nè la Corte d'appello avrebbe potuto, e dovuto, ulteriormente motivare al proposito. Peraltro corretto è il rilievo della Corte territoriale sulla natura di reati di pericolo dei delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di presentazione di dichiarazioni fondate sulle stesse, e in quanto tali punibili per il solo fatto che l'emissione o l'utilizzazione dei documenti possa trarre in inganno l'amministrazione tributaria sulle deducibilità di determinati costi, questo in linea con la costante giurisprudenza al proposito di questa Corte (cfr. Sez. 3, sent. n. 26395 del 13/5/2004, Rv. 229063, ric.: Madaschi;
conf., n. 40172 del 26/9/2006, Rv. 235533, ric.: Di Bello;
ASN 200712719, Rv. 239339; ASN 200319781) secondo cui viene tutelato l'interesse dello Stato a non vedere ostacolata la propria funzione di accertamento fiscale.
Infondata poi la doglianza del CC sul vizio di motivazione relativo all'attribuibilità a lui della responsabilità per l'emissione della fattura n. 3 del 22.12.2000, avvenuta quattro giorni dopo la cessazione della sua carica di amministratore. La Corte territoriale ha affrontato la questione osservando che il dato temporale non era tale da escludere la responsabilità concorsuale del prevenuto, essendo stata emessa quella fattura nel contesto di un'operazione di emissione di numerose fatture fittizie, con la stessa giustificazione formale di offerta di sevizi contabili, attuata in un medesimo ambito temporale dalla struttura alla quale era stato preposto l'imputato, con argomentazione che non presenta gli aspetti di manifesta illogicità denunciati, soprattutto se si considera quanto diffusamente rilevato dal IB sul fatto che CC aveva rivestito, sin dall'anno 1995, il ruolo di direzione del settore contabile del gruppo accentrato in Bedizzole al cui interno, nel 1994, era stato ideato un capillare sistema di falsa fatturazione poi portato avanti per numerosi anni, come era stato ammesso proprio da LL AR, secondo il quale si trattava di un sistema studiato "a tavolino" nel *1994* dalla precedente gestione amministrativa, poi proseguito nel corso della successiva gestione di CC.
Manifestamente infondata la doglianza dei ricorsi CC e NI relativa alla motivazione sul ricorrere dell'elemento soggettivo del delitto contestato, posto che correttamente la Corte territoriale ha osservato che non escludeva il fine di evasione fiscale la possibilità che elementi attivi e passivi finissero per compensarsi all'interno del gruppo, evidenziando come rilevanti a fini penali siano le alterazioni delle posizioni fiscali delle singole imprese nella loro autonoma soggettività tributaria. Infondati i motivi di ricorso (CH. 1-2-3) presentati per CO, tutti in vario modo concernenti l'elemento soggettivo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
I giudici del merito hanno più volte evidenziato, e non solo con riguardo alla vicenda dei reati fiscali, quale fosse la posizione del CO all'interno del gruppo.
Nel marzo 1999 egli aveva sostituito ai vertici LL AR per iniziativa e col gradimento delle Banche finanziatrici dell'operazione di risanamento studiata dalla LAB, e, proprio per tale motivo, le cariche da lui ricoperte erano effettive e pienamente operative, diventando egli il soggetto al quale riferire le scelte amministrative e contabili della holding e della principale partecipata.
CO si trovava quindi al vertice dell'organizzazione amministrativa, di quell'organizzazione che, secondo quanto riferito da LL, aveva, fin dal 1994, fatto dell'emissione di fatture fittizie da parte di una consociata, e della loro speculare utilizzazione nelle dichiarazioni fiscali di un'altra, una vera e propria politica d'impresa. Hanno poi rilevato i giudici del merito come la tipologia e le modalità della falsa fatturazione realizzata nel periodo di amministrazione del CO fosse assolutamente identica a quella attuata nel periodo precedente a partire dal 1994 e questo costituisse chiaro indice dell'aver CO perpetuato, da responsabile delle società, il sistema illecito di frode fiscale già in essere.
Il quadro di responsabilità che emerge dalle sentenze di merito è quello un soggetto in posizione amministrativa apicale, con effettivi poteri gestori, calato pienamente in un sistema collaudato di illeciti fiscali realizzati con fatturazioni fittizie per importi notevoli, che non può fondatamente sostenere fossero estranee alla sua area di conoscenza, così che l'omissione di intervento lui addebitata assume i chiari connotati della condotta consapevole e scientemente diretta a non modificare un sistema operativo consolidato nel gruppo con inequivoca direzione al raggiungimento di indebiti vantaggi di natura fiscale.
Non si tratta quindi di addebiti di colpose omissioni da parte del giudice di merito, la cui motivazione, al di là delle singole espressioni nei punti più specificamente riferibili all'imputazione in oggetto, valutata nel complesso e nell'integrarsi di entrambe le decisioni, rende evidente come la responsabilità fosse attribuita ad atteggiamento consapevole e volontario del prevenuto con specifica (CH.3) finalizzazione.
Perde anche rilievo in una tale ottica anche la doglianza relativa alla pretesa inosservanza dell'art. 521 c.p.p.. Infondato ai limiti dell'inammissibilità il motivo (GM.3) del LO UR in relazione all'imputazione di cui al capo 12). Il prevenuto contesta la ricostruzione dei fatti che hanno portato ad affermare il suo coinvolgimento nell'utilizzazione ai fini fiscali di fattura fittizia con la riproduzione di stralci di verbali dei quali pretende una rilettura e rivalutazione non consentita al giudice di legittimità, a fronte della decisione dei giudici del merito adeguatamente motivata, come si vedrà in relazione al capo 13), sulla posizione del prevenuto nell'ambito dell'amministrazione societaria al di là della sua veste formale.
Più ricorrenti (LL AR, CC, HI, SO, OL TO e CO) hanno dedotto (BM.10) (M-B-S-I.2) (M- S-T.1) (CH.5) violazione di legge per aver la Corte territoriale ritenuta la procedibilità, a seguito della presentazione della querela da parte del curatore dei faLImenti, del delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci e creditori (art. 2622 c.c. nella formulazione di cui al D.Lgs. n. 61 del 2002), configurato a loro carico dal IB, a modifica dell'originaria imputazione di bancarotta per false comunicazioni sociali (art. 223, cpv., n. 1, L. Fall.) rubricata ai capi 17), 20), e 32), e dichiarato estinto per prescrizione dal giudice d'appello.
I motivi ad avviso del Collegio sono fondati.
Con l'emanazione del D.Lgs. n. 61 del 2002, in esecuzione della delega prevista dalla L. n. 366 del 2001, il legislatore ha suddiviso l'originaria unica fattispecie di cui all'art. 2621 c.c., articolando due distinte ipotesi, di cui una come contravvenzione (il nuovo art.2621 c.c.), l'altra come figura delittuosa (quella del nuovo art.2622 c.c.), configurata come delitto di danno, individuandosi l'oggetto della tutela negli interessi patrimoniali dei soci e dei creditori e l'evento nel danno derivato al patrimonio dei predetti soggetti dalle false comunicazioni sociali quali circoscritte dalla norma incriminatrice.
Persona offesa dal reato è quindi il soggetto titolare del bene previsto come diretto oggetto di tutela, quindi il titolare degli specifici interessi patrimoniali che di volta in volta possano essere in concreto danneggiati dall'azione del responsabile. Persone offese dal reato erano, nel caso, i soci ed i creditori, secondo la formulazione originaria conseguente alla riforma del 2002, atteso che solo a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 262 del 2005, nell'ambito di una riscrittura del testo, è stata prevista come oggetto della tutela anche l'integrità patrimoniale della stessa società, bene che nell'iniziale formulazione era stato escluso dall'area di tutela della specifica incriminazione per cui si procede, mentre aveva formato oggetto di altre disposizioni del sistema riformato, quali ad esempio quelle di cui agli artt. 2634 e 2635 c.c. in tema di infedeltà patrimoniale. Ai soci ed ai creditori che ritenessero aver subito danno patrimoniale dai comportamenti ascritti agli imputati come violazione dell'art. 2621 c.c. nella precedente formulazione sarebbe spettato il diritto di querela da esercitarsi, secondo la disposizione transitoria nel termine di legge decorrente dall'entrata in vigore (16 aprile 2002) delle norme riformate.
La tempestiva (19 aprile 2002) proposizione della querela da parte del curatore dei faLImenti non rileva ai fini della procedibilità dell'azione penale, in quanto proposta da soggetto sfornito del relativo potere.
Non si può condividere l'affermazione del giudice d'appello secondo cui il curatore sarebbe stato legittimato a proporre querela perché avrebbe fatto valere nel processo penale il diritto al risarcimento di un danno genericamente apportato alla massa creditoria. Infatti, se è vero che il curatore, nell'esercizio della sua funzione di conservazione e ricostituzione del patrimonio dell'impresa faLIta, esercita, a norma dell'art. 146 L. Fall., l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci, nel procedimento penale le sue possibilità di costituirsi parte civile sono circoscritte, dal disposto dell'art. 240 L. Fall., ai danni derivanti dalla commissione dei reati faLImentari previsti dal Titolo 6^ della L. n. 267 del 1942 (artt. 216 e ss.), quali non sono le false comunicazioni sociali produttive di danno ai soci o ai creditori, quando non abbiano determinato il dissesto, come è stato ritenuto nel caso, e sia quindi escluso il ricorrere delitto di cui all'art. 233, cpv., n. 1) L. Fall..
Non v'è in conclusione possibilità alcuna di attribuire al curatore, neppure mediatamente, la qualità di persona offesa del reato di cui all'art. 2262 c.c. titolare del diritto di querela, che spetta in via esclusiva ai soggetti indicati dalla norma come titolari dei patrimoni che abbiano subito un danno diretto dalla falsità delle comunicazioni sociali.
Sul punto andranno accolti i ricorsi dei prevenuti, con assorbimento dei restanti motivi (M-B-S-1.1; M-B-S-I.3; M-B-S-I.4; M-B-S-I.5; M-S- T.1; C-F.3) al proposito, e la sentenza impugnata dovrà essere annullata senza rinvio con proscioglimento degli imputati dai delitti loro rispettivamente ascritti ai capi 17), 20) e 32) perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela. Sono privi di fondamento, tranne quanto si dirà in seguito per la posizione del NI in relazione all'imputazione sub 29), i ricorsi di LL AR, SO TR OL e NI ST, articolati come analizzato sopra BM. 2)-3)-4)-5)-15); D.2)- 3)-4)-6)-7); TR.2) della narrativa con riferimento ai capi di imputazione che riguardano le ipotesi di bancarotta patrimoniale, individuate come "distrazioni Giambartolomei", che la Corte d'appello ha ritenuto manifestazioni, quanto meno, di attività dissipativa ad opera degli amministratori delle società faLIte, che risultavano aver effettuato i pagamenti a favore di quel professionista nel medesimo periodo in cui era in corso di attuazione il piano LAB.
Infondata è innanzitutto la questione processuale posta dai ricorsi di LL e SO, secondo i quali la sentenza sarebbe nulla per violazione dell'art. 521, comma 2, in relazione all'art. 522 c.p.p., per mancata correlazione tra l'accusa rubricata ai capi 9),
16) e 31) dell'imputazione e la sentenza, che ha confermato la condanna ritenendo che la condotta potesse essere in ogni A caso qualificata come attività dissipativa.
Osserva il Collegio che (cfr. Sez. 5, sent. n. 9027 del 6/7/2000, Rv. 217528, ric.: P.G. in proc. Oggioni) le condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione sono alternativamente previste dalla norma di cui all'art. 216 L. Fall., così che non integra violazione del principio di correlazione tra sentenza e contestazione (quando quest'ultima contenga la descrizione, sia pur sommaria, del comportamento dell'imputato) la decisione del giudice di merito che, stabilendo che i fatti addebitati all'imputato non sono ascrivibili all'una categoria, ne affermi comunque la responsabilità, ritenendo che essi integrino altra diversa ipotesi fra quelle previste (conf. ASN 198301444, Rv. 158917; ASN 198302887, Rv. 161775). E esigenza fondamentale, a tutela delle facoltà dell'imputato di apprestare la propria difesa, che permanga immutata l'azione distrattiva ascritta (Sez. 5, sent. n. 13595 del 19/2/2003, Rv. 224842, ric. Leoni), e nel caso non v'è dubbio alcuno che oggetto di contestazione, e delle decisioni del merito, sia stata la corresponsione, per tutto l'anno 1999, di compensi professionali a OM UI quale consulente per i rapporti con le Banche, circostanza di fatto in relazione alla quale tutti gli imputati hanno potuto articolare ampiamente le loro difese, in merito alla pretesa effettività dei rapporti ed al loro combinarsi con la contemporanea attività dello studio di consulenza LAB.
Quanto alle doglianze sviluppate dai ricorrenti (ric. BM.4,15; D.3,6) sul merito dell'addebito, sotto la specie del vizio di motivazione, rileva il Collegio che i ricorrenti finiscono per sottoporre al giudizio di legittimità, in modo non ammissibile, questioni relative alla ricostruzione del fatto ed all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi all'esclusiva competenza del giudice di merito. Nel caso in esame, la Corte di appello ha rilevato, con puntuale riferimento a più fonti dichiarative, fra le quali anche le ammissioni dello stesso OM UI, che i contestati versamenti in favore del consulente non erano stati fatturati e che gli stessi erano stati giustificati con lo svolgimento da parte di quello di un'attività di consulenza con oggetto sovrapponile a quella commessa alla LAB, esplicata, per di più, nello stesso periodo in cui operava la LAB, che aveva avanzato in sede faLImentare pretese creditorie proprio per lo svolgimento della medesima attività.
Il giudice del merito ha quindi ineccepibilmente evidenziato l'anomalia e l'inutilità di un'attività di consulenza di notevole impegno economico, per operazioni che senza dubbio si sarebbero potute affidare ai professionisti della LAB nell'ambito dell'incarico agli stessi conferito, comprendente proprio quei rapporti con gli istituti bancari al cui mantenimento il OM UI ha riferito di aver contribuito nel medesimo periodo, ed ha rilevato come i versamenti non corrispondessero ad alcuna logica di normale gestione d'impresa, risolvendosi, quanto meno, in un'improduttiva superfetazione di costi, tanto più dannosa per società che si trovavano in situazione di tale difficoltà economica da aver imposto l'adozione di un piano di ristrutturazione, con intervento di finanziamenti bancari straordinari.
E tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile sul punto in questa sede, anche a fronte della pretesa (ric. SO:
D.3) contraddizione della motivazione con le emergenze processuali, giacché non possono condurre ad una rivalutazione del materiale probatorio le poche frasi riportate in ricorso, quali estratte dalla relazione del curatore.
Come più volte rilevato da questa Corte, il neointrodotto rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata, per essere compatibile con il giudizio di legittimità non può difatti che essere inteso in senso stretto (classico) di rapporto di negazione sul significante, al giudizio di legittimità continuando ad essere estraneo ogni discorso che attiene al significato e alla plausibilità della lettura della prova compiuta dai giudici del merito: anche perché non c'è brandello di verbalizzazione (tali sono i passi riportati in ricorso assertivamente "travisati"), per quanto significativo, che possa essere "interpretato" fuori del contesto in cui è inserito, che questa Corte non conosce e non può valutare.
Nessuna contraddizione interna (mot: BM.3;D.3) alla motivazione poi è rinvenibile nella conferma della responsabilità dei citati ricorrenti per i capi 9), 16), 30) e 31), a fronte dell'assoluzione per i pagamenti registrati dalla "Cala del Faro" (capo 44), in quanto il giudice d'appello ha correttamente evidenziato che i medesimi erano avvenuti in epoca diversa ed assai precedente rispetto a quella nella quale l'attività di consulenza in questione era stata ufficialmente affidata alla LAB.
I ricorsi per SO propongono ulteriori questioni prive di fondamento o inammissibili per genericità.
Del tutto generica è la doglianza (D.1) relativa alla mancata assunzione di prova decisiva ed in particolare della perizia contabile.
Invero, a parte ogni considerazione sulla natura della perizia, la questione proposta da SO non pare al Collegio aver attinenza alcuna con la sua posizione, riferibile al capo 16), posto che pretenderebbe l'accertamento e verifica delle risultanze contabili in merito all'esistenza o meno dei crediti tra la faLIta "Italcase RT CO S.p.a." nei confronti di "Country IL e della loro cessione alle consociate, all'evidenza concernente imputazioni diverse. Altrettanto generico è il motivo (D.4) con cui lamenta difetto di motivazione sull'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale con riferimenti scarsamente attinenti all'imputazione lui contestata, e per ciò stesso generici, alla natura del piano di ristrutturazione LAB come volto al rilancio dell'attività del Gruppo.
Non fondate sono poi le doglianze (D.7; D.4) di difetto di motivazione sul rilievo secondo cui il rilascio di procure speciali e la limitazione della propria attività alla gestione degli interventi in Sardegna avrebbe escluso una sua responsabilità per il periodo oggetto del capo di imputazione, quando già non era più, ma solo consigliere di amministrazione.
Invero, la Corte territoriale ha affrontato espressamente la questione, con riferimento alle argomentazioni dell'appellante, che non ha ritenuto accoglibili, con motivazione congrua e priva di vizi logici, peraltro ben collegabile con quella del IB che ha ampiamente sottolineato la pienezza ed effettività delle funzioni amministrative del prevenuto, nonostante la procura rilasciata a LL, rilevando altresì l'accentramento presso il suo studio della contabilità della società.
Non fondate infine anche le doglianze (D.5) di violazione di legge e difetto di motivazione, con riferimento alla pena base e, in generale, in merito al trattamento sanzionatorio. La Corte d'appello, rilevato che l'appellante, cui erano state concesse dal IB le attenuanti generiche che avevano ridotto ad anni tre di reclusione la pena base di anni quattro e mesi sei, non ha ritenuto di accogliere la richiesta di riconoscimento delle attenuanti della speciale tenuità del danno e della minima partecipazione al fatto, nonché di riduzione della pena, formulando un giudizio di congruità della pena stabilita dal primo giudice con riferimento all'entità delle somme oggetto del delitto di bancarotta, ed escludendo il ricorrere delle invocate attenuanti con riguardo, sempre, alle proporzioni del fatto ed al ruolo non marginale del prevenuto nell'amministrazione della società faLIta.
La motivazione della sentenza impugnata si sottrae ad ogni sindacato in questa sede di legittimità per avere adeguatamente richiamato elementi sicuramente rilevanti ex art. 133 c.p., nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell'apprezzamento della gravità dei fatti. Nè il ricorrente indica elementi non considerati in positivo, decisivi ai fini di una diversa valutazione.
Fondato appare invece il ricorso NI quando lamenta (TR.2) che la Corte territoriale aveva omesso di affrontare la questione posta dall'appello sul delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 29) relativo al faLImento della "Momis S.r.l.", incorporata nella "Country Village S.r.l.", per il versamento al OM UI della somma di L. 240.000.000. Manca in effetti la valutazione da parte della Corte di merito della produzione di un documento dal quale, secondo l'appellante, si sarebbe dovuta trarre la dimostrazione che il pagamento dell'importo (L. 240 milioni) indicato nel capo di imputazione sarebbe avvenuto nell'anno 1996, circostanza che sarebbe decisiva, proprio secondo il criterio di giudizio indicato dallo stesso giudice d'appello quanto agli analoghi pagamenti della soc. "Cala del Faro", rubricati sub 44). Si impone quindi l'annullamento della sentenza con riguardo al capo 29) e la sottoposizione della questione nei termini di cui sopra al giudice di rinvio.
Non possono essere accolti i motivi di ricorso di LL AR (BM. 1-7-8) e LO UR (GM.2) sulla conferma della loro condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale rubricato al capo 13) e concernente la distrazione di crediti vantati dalla "Italcase RT CO s.p.a." nei confronti di altre società del gruppo, ceduti ad ulteriori società, sempre nell'ambito del gruppo, a compensazione di debiti fittizi, portati da fatture emesse nei giorni immediatamente precedenti il faLImento. Manifestamente infondato il motivo (BM.1) con cui si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, richiesta in sede di appello, in particolare di perizia contabile-estimativa finalizzata all'accertamento e verifica delle risultanze contabili concernenti l'esistenza o meno dei crediti oggetto di imputazione. Al proposito, il giudice d'appello, con ordinanza 19 novembre 2008, aveva rigettato l'istanza osservando come il IB avesse dato conto nella sentenza delle tesi esposte dai consulenti delle parti e dei dati oggettivi su cui si fondavano e come non potesse essere attribuito ad un collegio peritale il compito di formulare un giudizio spettante alla Corte.
Rileva il Collegio che, secondo costante giurisprudenza (per tutte, Sez. 1, sent. n. 46954 del 4/11/2004, Rv. 230589, ric.: P.G. in proc. Palmisani ed altro), la mancata acquisizione di una prova può essere dedotta in sede di legittimità, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), quando si tratta di "prova decisiva", cioè di un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta e che (fra le tante: Sez. 4, sent. n. 14130 del 22/1/2007, Rv. 236191, ric.: PastoreLI e altro) la perizia, per il suo carattere "neutro" sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, con la conseguenza che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionarle ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto giudizio di fatto che se sorretto da adeguata motivazione, come quella adottata dalla Corte territoriale e sopra riportata, è insindacabile in cassazione. La Corte d'appello ha dato conto delle doglianze dell'appello e dei motivi aggiunti presentati per LL sul merito della vicenda, evidenziando con ampiezza gli elementi da cui riteneva emergesse chiaramente la natura fittizia dei rapporti di debito della società faLIta, che sarebbero stati estinti con la compensazione realizzata mediante la cessione dei crediti in questione, ed ha fatto riferimento alle risultanze dei rilievi del curatore in ordine alle fatturazioni ed alle anomalie riscontrate, a conferma dell'inesistenza dei rapporti sottostanti, ed in particolare all'evidente genericità dell'oggetto delle fatture ed alla circostanza che le stesse erano state tutte emesse nel *novembre 2001*, pochi giorni prima della dichiarazione di faLImento della "Italcase RT CO" intervenuta il successivo 24 novembre.
Ha poi confutato le deduzioni dell'appellante sulla corrispondenza a voci di bilancio dei flussi finanziari di cui alle fatture, osservando che non sarebbe stato possibile appostare tali voci se non in conformità con la fatturazione fittizia, così come ha evidenziato l'irrilevanza dell'esistenza di contratti aventi oggetto compatibile con quello delle fatture, non tanto per la mancanza di data certa, ma perché risalenti ad annualità precedente e diversa da quella di emissione delle fatture, e perché rappresentativi di impegni generici della "Italcase RT CO" a corrispondere alla "Italcase Finanziaria" ed alla "Italcase Servizi" somme di denaro, nonché sull'irrilevanza, per escludere l'intento distrattivo, della contemporaneità del faLImento della "Italcase GR, una delle società destinatane di cessioni.
Ha infine evidenziato come non avesse rilievo che le operazioni rispondessero ad un'esigenza di riassetto delle dinamiche dell'intero gruppo e che i fatti contestati quali distrattivi di crediti potessero essere qualificati quali operazioni infragruppo che, come preteso (BM.8) dal ricorrente, non sarebbero previste dalla legge come reato, questo in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui (cfr. per tutte: Sez. 5, sent. n. 7326 dell'8/11/2007, Rv. 239108, ric.: Belleri) integra la distrazione rilevante ex art. 216 e art. 223, comma 1, L. Fall., la condotta di colui che trasferisca, senza alcuna contropartita economica, beni di una società in difficoltà eco-nomiche - di cui sia socio ed effettivo gestore - ad altra del medesimo gruppo in analoghe difficoltà, considerato che, in tal caso, nessuna prognosi positiva è possibile e che, pur a seguito dell'introduzione nel vigente ordinamento dell'art. 2634 c.c., comma 3, la presenza di un gruppo societario non legittima per ciò solo qualsivoglia condotta di asservimento di una società all'interesse delle altre società del gruppo, dovendosi, per contro, ritenere che l'autonomia soggettiva e patrimoniale che contraddistingue ogni singola società imponga all'amministratore di perseguire prioritariamente l'interesse della specifica società cui sia preposto e, pertanto, di non sacrificarne l'interesse in nome di un diverso interesse, ancorché riconducibile a quello di chi sia collocato al vertice del gruppo, che non procurerebbe alcun effetto a favore dei terzi creditori dell'organismo impoverito.
A fronte di una tale motivazione, sicuramente congrua ed idonea, il ricorso ripropone le argomentazioni sollevate in sede di appello e, pur apparentemente denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione, finisce in sostanza per sottoporre in questa sede questioni relative alla ricostruzione dei fatti ed alla valutazione del materiale probatorio a fronte di una sentenza la cui motivazione, come rilevato sopra, appare sorretta da validi elementi dimostrativi, completa nell'esame delle doglianze sottoposte al giudizio e conforme a diritto.
Infondato anche il ricorso LO UI, che in sede di appello lamentava non esser stata considerata la sua posizione di amministratore formale, prestanome del LL, reale dominus della società e che denuncia violazione di legge nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
La Corte d'appello, nel ritenere che la posizione di LO UI quale amministratore di diritto della società non fosse quella del mero prestanome, ha fatto riferimento agli elementi di fatto da cui era risultato un suo diretto coinvolgimento nella conduzione dell'ufficio legale, per i rapporti con i creditori, ed ha concluso che non si trattava di soggetto alla cui posizione formale di amministratore unico non corrispondessero le possibilità di accedere alla contabilità per adempiere al suo preciso obbligo di controllo della società.
E si tratta di motivazione adeguata, che resiste alle censure del ricorrente - il quale in sostanza finisce per proporre valutazione alternativa delle emergenze di fatto - e che appare pienamente fondata in diritto quando sottolinea come l'omissione dei doverosi controLI sulla fondatezza di rapporti di fatturazione di importi rilevanti, a fronte della peculiarità delle condotte incriminate, concernenti tutte atti formali di amministrazione ed interventi sulla contabilità, non era fonte di responsabilità dipendente da mera accettazione della carica (come lamentato dal ricorrente), ma da condotta omissiva consapevole del potenziale verificarsi degli eventi tipici del reato o con accettazione del rischio relativo. Occorre osservare che LL AR ha sviluppato un motivo di ricorso (BM.9) con cui lamenta omessa motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, senza distinguere quale delle varie ipotesi lui contestate, ma facendo riferimento in generale alla propria convinzione delle possibilità del piano di ristrutturazione denominato LAB per il rilancio dell'attività del Gruppo. Il motivo, ad avviso del Collegio, oltre ad essere generico propone questioni sulle valutazioni di merito del giudice d'appello che non possono comunque essere considerate da questa Corte, alla cui funzione istituzionale è estranea la possibilità di sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, il quale, da parte sua, aveva esaminato compiutamente le caratteristiche ed i limiti del piano LAB, evidenziando che se ne era manifestata immediatamente l'insufficienza così che i relativi finanziamenti sarebbero andati solo a coprire i pagamenti più urgenti in un'ottica di mero tamponamento della situazione, ritenendo poi che un tale fine non potesse essere certo estraneo al principale esponente dell'amministrazione del gruppo.
Non sono fondati i ricorsi proposti da NI ST, RR GI e AS AV che, come s'è notato, sopra sono stati ritenuti responsabili dai giudici di merito del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale relativo al faLImento della "Finservices S.r.l.", della quale era A.U. il primo, per la cessione (capi 18 e 19) di ramo d'azienda (Hotel "Le Palme" sito in Arzachena, loc. Liscia di Vacca) alla "Astor S.p.a.", di cui era A.U. il AS AV, partecipata al 98% dalla "Archimede S.r.l.", amministrata dal RR.
Osserva il Collegio che i giudici del merito nel valutare le clausole della cessione in cui era consistita l'operazione contestata, hanno rilevato, in linea di fatto, che il prezzo complessivo sarebbe stato determinato da un professionista terzo, entro il termine del 30.10.2001, e che il relativo pagamento sarebbe avvenuto nella forma dell'accollo di debiti aziendali, la cui entità peraltro non veniva specificata, e con saldo mediante versamento della differenza, fino al valore stabilito dall'incaricato, entro cinque anni dalla sua determinazione, evidenziando così come, per una parte consistente del corrispettivo - la differenza fra l'importo dei debiti accollatisi dalla "Astor" ed il prezzo da determinarsi ad opera del professionista incaricato - fosse stata stabilita una modalità di versamento enormemente dilazionata, posto che la "Astor" avrebbe potuto provvedervi fino a cinque anni a decorrere dalla determinazione del prezzo.
Hanno quindi messo in risalto come il contratto non contemplasse la riscossione immediata di somme di denaro da parte della S", che all'epoca era in stato di insolvenza per debiti verso istituti di credito, tanto che il faLImento sarebbe intervenuto nei tre mesi successivi. Sulla base di tali premesse non contestate, ha ritenuto la Corte d'appello che siffatta operazione fosse distrattiva perché privava la società del suo cespite immobiliare a fronte di elementi di corrispettivo indeterminati, sia quanto al prezzo definitivo, sia quanto all'importo dei debiti che l'acquirente si sarebbe accollato, e quanto ai tempi di realizzazione del corrispettivo, mentre la società si trovava in stato di insolvenza.
Ed il Collegio ritiene che la motivazione della Corte territoriale non sia censurabile sotto il profilo della completezza e logicità delle argomentazioni svolte, peraltro in linea per gli aspetti di fatto con quella del IB, ne' sotto il profilo della correttezza delle conclusioni giuridiche. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'offesa sanzionata dalla fattispecie incriminatrice della bancarotta patrimoniale per distrazione consiste nel distoglimento di attività alla loro naturale funzione di garanzia dei creditori della società in decozione. Esiste quindi distrazione costitutiva di bancarotta qualora la diminuzione della consistenza patrimoniale comporti uno squilibrio tra attività e passività, capace di porre concretamente in pericolo l'interesse protetto, e cioè le ragioni della massa (tra molte: Cass., sez. 5, 28/11/2000, a 12241; sez. 5, n. 7555 del 30/01/2006, De Rosa;
sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006), e una tale situazione di pericolo per l'interesse protetto ha rilievo quando sia attuale nel momento della dichiarazione giudiziale di faLImento.
E la sentenza impugnata ha rilevato in modo incensurabile, affrontando e confutando le argomentazioni contenute negli atti di impugnazione (TR.1; MA.1; CA.2-3), come nel momento della conclusione del contratto la società si trovasse in stato di insolvenza, nell'imminenza di un faLImento che sarebbe stato dichiarato pochi mesi dopo, e come, ciò nonostante, fossero state pattuite condizioni di cessione dell'elemento determinante del patrimonio sociale che, oltre a non far affluire liquidità nell'immediato, comportavano un serio pericolo per le ragioni creditorie, per l'incertezza del corrispettivo, sia quanto all'importo, sia quanto ai tempi di realizzo, irrilevante essendo che in tempi successivi il faLImento potesse, con attività complesse e di esito non certo, recuperare il corrispettivo del valore patrimoniale ceduto nell'occasione. Nè ha pregio la doglianza relativa all'applicabilità del disposto dell'art. 2560 c.c.: secondo il ricorso (M.1), la cessione dell'Hotel Le Palme non avrebbe posto in essere alcuna forma di distacco tra il bene e i creditori, ma avrebbe comportato nell'immediato una forma di pagamento, seppur non attraverso l'ingresso di nuove liquidità nel patrimonio della S", bensì mediante la fuoriuscita di passività (oggetto di accollo da parte della "Astor", che avrebbe risposto dei debiti dell'alienante, se fossero risultati dai libri contabili obbligatori). Si tratta di doglianza manifestamente infondata: invero non si sarebbe verificata alcuna fuoriuscita di passività, in quanto a tenore della norma citata rimane sempre debitore effettivo il soggetto cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè la società cedente. In ogni caso la Corte territoriale ha chiaramente e correttamente rilevato, al di là di un espresso riferimento alla questione, che la situazione realizzata nell'imminenza del faLImento avrebbe quanto meno ostacolato l'attività di liquidazione del curatore.
La sentenza impugnata ha anche affrontato e confutato le argomentazioni contenute negli atti di impugnazione in ordine alla personale responsabilità di ciascuno dei ricorrenti. Già il IB aveva rilevato come la vendita fosse avvenuta addirittura dopo il faLImento della "Country IL, proprietaria del 100 % di S", e con totale estromissione del curatore dall'operazione facente capo all'A.U. NI, che aveva agito in prima persona pienamente a conoscenza, per sua ammissione, dello stato di insolvenza della società. La Corte territoriale nell'affrontare, oltre a quella del NI, anche le specifiche posizioni degli altri imputati, cointeressati a diverso titolo nella gestione della società acquirente, a fronte delle loro doglianze sulla configurabilità di una propria consapevole attività di concorso (CA.1) nella distrazione, ha evidenziato la partecipazione di entrambi alle trattative per raggiungere l'accordo sulla conclusione della vendita, con quelle particolari modalità di pagamento del corrispettivo, essendo a conoscenza della grave condizione debitoria della società cedente proprio per la previsione dell'accollo dei suoi debiti. Ed ha pure dimostrato infondati i rilievi di RR (MA.2) quanto al proprio interesse all'acquisizione dell'immobile a quelle condizioni, ben più favorevoli, rispetto al rapporto di locazione dell'albergo, in essere fra una delle sue società e la S".
A fronte di una tale motivazione completa e del tutto corretta i ricorsi finiscono per proporre una non consentita rivalutazione delle emergenze processuali.
Inammissibili i motivi di ricorso di RR (MA.3) e AS AV (CA.4) in tema di trattamento sanzionatorio. Invero, la Corte d'appello ha ritenuto che la pena-base irrogata in primo grado al RR fosse adeguata in relazione al valore del bene distratto;
la motivazione della sentenza si sottrae ad ogni sindacato in questa sede per avere adeguatamente richiamato un elemento, quale la gravità del danno, sicuramente rilevante ex art.133 c.p. - nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell'apprezzamento della gravità dei fatti, mentre il comportamento del prevenuto successivo al delitto è stato considerato per la concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso per AS AV propone in questa sede, in modo inammissibile, questioni relative alla congruità del trattamento sanzionatorio che, come risulta dalla sentenza impugnata, non erano state proposte in sede di gravame contro la sentenza del IB. Fondate sono invece le doglianze di AS AV relativamente all'avvenuta conferma della condanna al risarcimento dei danni ed alle spese a favore del FaLImento S" che aveva invece revocato la propria costituzione di parte civile nei riguardi suoi, di RR e delle società "Astor" ed "Archimede" quali responsabili civili.
Altrettanto fondate le doglianze in tal senso del RR, con riferimento alla condanna da parte della Corte d'appello nei suoi confronti a rifondere le spese sostenute dalle parti civili "Sanna HE, "Sarda Service", "S SA", "S MA, RA e "Transema", che, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, avevano revocato la loro costituzione di p.c. La sentenza impugnata andrà pertanto annullata senza rinvio con riguardo alle erronee disposizioni civili di cui sopra, che andranno eliminate. Resta da osservare che per mero errore materiale nel dispositivo risulta omessa la specifica statuizione riguardante il RR, omissione cui si potrà ovviare con separato provvedimento di correzione.
Non paiono invece accoglibili le doglianze del AS AV concernenti la conferma della condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili "ED NN", "ED", "EN", "F.LI BIna", "LI SA", AS TR OL, "AR BE" e "OS" che non risulta dalla sentenza impugnata avessero revocato la loro costituzione nei suoi confronti. Ugualmente dal testo della sentenza non risulta confermata la fondatezza della doglianza del RR in merito all'avvenuta conferma della condanna al risarcimento ed alle spese a favore della parte civile "NN SA", sul rilievo che la stessa sentenza avrebbe dato atto della revoca della costituzione di parte civile di "NN SA Elias", in quanto risulta dalla sentenza l'esistenza di differenti costituzioni di parte civile ad opera di "NN SA" e "NN SA Elias", ne' sono stati forniti elementi per ritenere che si tratti di un medesimo soggetto. Non possono essere accolti i ricorsi di IR ND e CO BE in relazione all'affermata loro responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato ai capi 22) e 23).
I giudici del merito hanno ricostruito l'operazione incriminata secondo le emergenze processuali, rilevando come la stessa fosse essenziale per l'attuazione del progetto, che avrebbe portato all'uscita dei LL dal settore turistico-alberghiero del gruppo, col subentro della "Viaggi del Ventaglio" attraverso la "Sabag", uscita che sarebbe stata compensata con il rientro nella loro disponibilità, attraverso la fiduciaria "Pegasus" ad essi riferibile, delle società AR E" e della "Immobiliare Fasano del GO, a ciascuna delle quali faceva capo una struttura alberghiera, liberate da 8,4 miliardi di debiti. La società unipersonale "Sabag s.r.l.", che costituiva il mezzo attraverso il quale la "Viaggi del Ventaglio" intendeva sostituirsi ai LL, era stata costituita nel gennaio 2001 da IR ND al quale sarebbe poi subentrato IC di OZ OT. Il risultato però era stato ottenuto attraverso la sostanziale veicolazione al di fuori del gruppo senza contropartita (con le rinunce alle opzioni) di quote societarie della "Country Holding", dirottate, attraverso lo schermo fiduciario, a LL AR e a suoi familiari.
La sentenza appellata ha affrontato in modo completo le doglianze degli appellanti (G.1; CH.4) sulla sussistenza della distrazione, posto che si sarebbe trattato di normale operazione finanziaria avente per scopo il salvataggio della società, ponendo invece l'accento sulla necessità che si dovesse valutare esclusivamente la specifica utilità dell'operazione per la "Country Holding", in relazione alle esigenze di mantenimento al patrimonio sociale delle partecipazioni nelle due società a fini di garanzia dei creditori, in una situazione nella quale il soddisfacimento delle legittime pretese degli stessi appariva sempre più problematico, e giudicando irrilevante che l'operazione costituisse il prezzo della cessione delle altre partecipazioni dei LL, proprio perché esigenza estranea agli interessi della "Country Holding" e realizzata con il sacrificio degli assetti patrimoniali della società, che sarebbe poi faLIta pochi mesi dopo con la conseguente concretizzazione del pericolo per gli interessi dei creditori e la realizzazione dell'ipotesi criminosa contestata. E si tratta di motivazione corretta in fatto e diritto a fronte della quale i ricorrenti in sostanza ripropongono argomentazioni sostenute nel gravame a cui la Corte territoriale ha mostrato di dare sostanziale adeguata risposta. Ugualmente, i giudici del merito hanno affrontato le questioni poste con riguardo sia all'asserita impossibilità economica di ricapitalizzazione delle società sia al valore delle partecipazioni sostanzialmente dismesse, facendo riferimento agli accertamenti del curatore sulla loro entità, considerando anche l'incidenza della presenza dei complessi alberghieri posseduti da AR E" e "Immobiliare Fasano GO, pur se in situazione di perdita da parte della "Country Holding", con argomentazioni che appaiono conformi a diritto, complete e prive di vizi di logica consequenzialità, essendosi anche rilevato che la difficile situazione della società, oltre a confermare la sua condizione di insolvenza e la conseguente necessità che nelle decisioni gestionali si tenesse particolarmente conto delle esigenze di conservazione della garanzia patrimoniale, evidenziava come la rinuncia all'opzione riducesse ulteriormente le attività della faLIta. Manifestamente infondata infine la doglianza (G.2) relativa al difetto di motivazione sulla sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta di cui all'imputazione e lo stato di dissesto della società "Country Holding s.p.a."; invero, la Corte d'appello ha correttamente rilevato come la norma incriminatrice non richieda un tal nesso tra azione e dissesto;
questo in linea con la costante giurisprudenza secondo cui (Sez. 5, sent. n. 1694 del 4/11/2008, Rv. 242956, ric.: Sagliano;
Sez. 5, sent. n. 13110 del 5/3/2008, Rv. 239394, ric.: Scotuzzi e altri) la nuova formulazione dell'art. 223, comma 2, L. fall., introdotta dal D.Lgs. n. 61 del 2002, art. 4, che per le ipotesi di bancarotta impropria richiede il nesso di causalità tra l'operato dell'amministratore ed il faLImento della società, non riguarda le ipotesi di bancarotta patrimoniale e documentale previste dall'art. 223, comma 1, in riferimento al disposto di cui all'art. 216 L. fall., che prescinde da qualsiasi nesso eziologico in rapporto al faLImento. Infondati anche i motivi concernenti le specifiche posizioni dei ricorrenti, entrambi concentrati sulla mancanza di consapevolezza di partecipare ad un'operazione distrattiva, avendo essi operato su delega e senza essere al corrente della situazione di decozione della società. Si tratta invero della proposizione in questa sede, sotto l'apparenza della denuncia di vizi di motivazione o di violazioni di legge, di questioni sottoposte al giudice del merito in sede di gravame, che sono state compiutamente affrontate e ritenute infondate.
Quanto al IR è stato infatti messo in evidenza come fosse proprio la persona attorno alla quale ruotava tutto il progetto "Sabag", essendo socio unico della "Sabag", consigliere di amministrazione della "Khos" e della "Country Holding", società protagoniste dell'operazione, così che la sua partecipazione alle diverse fasi in cui si articolava l'intervento "Sabag", essenziale fra le quali era l'estromissione dei LL compensata come s'è visto sopra, avrebbe richiesto una sua piena consapevolezza degli estremi e delle finalità dei relativi accordi, anche di queLI realizzati con le decisioni adottate in occasione delle assemblee 8 febbraio 2001 di AR E" e "Immobiliare Fasano del GO. Consapevolezza evidenziata da CO, ma che, come aveva sottolineato il IB, lo stesso imputato aveva ammesso in una memoria dibattimentale in cui aveva affermato che per il trasferimento a LL dei due alberghi "era prescelta la modalità fiscalmente più vantaggiosa: azzeramento del capitale per perdite, rinuncia da parte dei soci al ripianamento e conseguente ricapitalizzazione, offerta dell'esercizio di opzione a terzi: la "Pegasus".
Quanto al CO, il ricorso lamenta difetto di motivazione con un generico riferimento alle argomentazioni dell'atto di appello, che produce.
Al proposito, non si può che osservare come i riferimenti del gravame a circostanze di fatto asseritamente non considerate non siano riferibili ad elementi tali da dimostrare ex se l'estraneità del prevenuto, ma costituiscano spunti indiziari, anche nella prospettazione dell'appellante, che sfuggono al controllo di questa Corte, quando risulti che la Corte d'appello abbia affrontato, come nel caso, il problema della consapevolezza dei termini dell'operazione per cui si procede, in capo ad un soggetto in posizione di assoluto rilievo all'interno dell'amministrazione del gruppo, a diretto contatto con LL, e con il ruolo di Presidente del c.d.a. della società ("Country Holding") che avrebbe dovuto rinunciare alle opzioni, ed abbia ritenuto inattendibile che costui avesse partecipato ad una decisione di sostanziale dismissione di elementi patrimoniali della società da lui amministrata, ignorando i dettagli di uno dei passaggi fondamentali nella modificazione dei rapporti fra LL ed il gruppo, questo indipendentemente dalla sua conoscenza dei soggetti cui faceva riferimento la "Pegasus", circostanza secondaria e non determinante per il ricorrere del delitto.
Fondati sono, ad avviso del Collegio, i ricorsi di LL LO, LL AR, HI RE e SO LO (BG.1-2-3-4-5-6; BM.6; BC.SA.1) con riguardo alla conferma della loro responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in danno della "Italcase Prefabbricati s.p.a.", poi "Italcase GR, rubricato al capo 8).
Ha ritenuto il giudice del merito che l'affitto dell'azienda della "Italcase GR alla "Prefabbricati Brescia", oggetto di imputazione, avesse privato la prima società, poi faLIta, di tutte le sue capacità operative, a nulla rilevando, sul ricorrere del delitto di bancarotta per distrazione, il fatto che l'azienda fosse all'epoca inattiva, trattandosi di reato di pericolo. Osserva il Collegio che, a fronte dei rilievi degli appellanti, il giudice del gravame non si è fatto carico, se non in modo generico, di affrontare le loro argomentazioni volte a rilevare come, nel suo effettivo inserirsi nell'attività della società, il contratto non avesse costituito fonte di concreto pericolo per le ragioni dei creditori, essendosi anche sostenuto sia che non v'era stata volontà distrattiva nell'utilizzo delle fiduciarie, posto che era incontestato che si riferissero ai LL, sia che il corrispettivo era del tutto congruo, ed il valore di riscatto adeguato, come dimostrato dal successivo realizzo di quegli importi in sede di vendita faLImentare. Insufficiente pare il riferimento della Corte territoriale alle caratteristiche del delitto come reato di pericolo.
Poiché la specifica offensività della condotta incriminata, insita nella nozione di "distrazione", consiste nel distogliere attività alla loro naturale funzione di garanzia dei creditori, non potendo esistere (cfr.; Sez. 5, n. 12241 del 28/11/2000; Sez. 5, sent. n. 7555 del 30/1/2006, De Rosa e altro;
Sez. 5, n. 36764 del 24/5/2006;
Sez. 5, sent. n. 39043 del 21/9/2007, rie;
Spitoni e altri) distrazione costitutiva di bancarotta se non quando la diminuzione della consistenza patrimoniale (che in sè stessa potrebbe anche costituire legittimo esercizio del potere di disposizione del titolare dell'impresa in bonis) comporti uno squilibrio tra attività e passività capace di porre concretamente in pericolo l'interesse protetto (le ragioni dei creditori), il giudicante deve farsi carico di considerare tutti i dati che gli vengano in concreto offerti a dimostrazione dell'assenza di nocumento, o di un pericolo di nocumento, per le ragioni dei creditori, o della rappresentazione di tale pericolo, ad opera dell'agente.
Manca nella valutazione della Corte di merito la considerazione in concreto dello stato di attività, o inattività, della "Italcase GR, e, nella seconda ipotesi, del momento in cui si sarebbe prodotto, in rapporto all'epoca della stipula del contratto, dell'incidenza del protrarsi della gestione diretta del complesso aziendale sulla situazione economico patrimoniale della società, e in definitiva sul mantenimento della garanzia per le obbligazioni sociali, l'esame approfondito di tutte le condizioni contrattuali, dal canone pattuito ed in concreto percepito, al valore di riscatto, elementi il cui esame avrebbe potuto chiarire se, nel momento del faLImento, fosse effettivo e concreto il pericolo, derivante dall'affitto dell'intera azienda, per la consistenza patrimoniale della società e per le ragioni dei suoi creditori.
La sentenza impugnata dovrà essere quindi annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per un nuovo esame che rivaluti le emergenze processuali riguardo agli elementi sopra evidenziati.
Si è rilevato più sopra che la Corte d'appello aveva confermato la condanna per il delitto di bancarotta semplice contestato al capo 50) per i soli LL AR, HI RE e SO LO, limitatamente alla società "I Giardini di Porto Cervo", mentre aveva prosciolto per prescrizione gli altri imputati, con riferimento ai faLImenti di società diverse, confermando le disposizioni civili della sentenza appellata.
Osserva il Collegio che nel frattempo è intervenuta la prescrizione anche per l'unica ipotesi di reato per la quale era stata confermata la condanna penale dei citati ricorrenti (BM.12; BC.SA.3);
invero, il faLImento della "I Giardini di Porto Cervo" era stato dichiarato con sentenza in data 13.12.2001, così che il termine prescrizionale di anni sette e mesi sei (13.6.2009), aumentato di trenta giorni per le sospensioni intervenute nel corso del processo, era scaduto il 13.7.2009, dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello, determinando la prescrizione del reato. Peraltro, con riferimento (BC.SA.2) ai ricorrenti HI RE e SO LO deve trovare applicazione il disposto dell'art. 129 c.p.p. risultando evidente la loro estraneità al contestato reato.
La stessa Corte d'appello ha affermato al proposito che lo stato di insolvenza delle società del gruppo, ivi comprese quelle interessate dall'imputazione in esame, sarebbe stato riscontrabile all'inizio del 1998; il raffronto con l'enunciazione del capo di imputazione, da cui emerge che l'incarico degli imputati, di componenti del collegio sindacale della società"I Giardini di Porto Cervo", si era esaurito in data 23 dicembre 1997, prima che si fosse manifestato tale stato di insolvenza, rende evidente l'impossibilità di configurare un qualche loro concorso nel reato di bancarotta semplice come contestato e comporta la loro assoluzione per non aver commesso il fatto, con annullamento senza rinvio sul punto della sentenza impugnata. Quanto a LL AR, accolto il motivo relativo all'estinzione del delitto per prescrizione, rileva il Collegio che non pare fondata la doglianza (BM.11) in ordine alla sua responsabilità. Entrambi i giudici del merito hanno tracciato un quadro esaustivo della posizione del LL all'interno del gruppo, ed in special modo delle società coinvolte nel piano LAB, individuandolo correttamente nel vero e proprio dominus del gruppo, la persona alla quale facevano capo le decisioni gestionali più importanti, fra cui l'adozione del piano LAB in una condizione delle società compiutamente descritta in termini di insolvenza. Hanno anche rilevato, il IB particolarmente, con adeguato riferimento alle emergenze processuali, la fittizietà della posizione dei soci formali della "I Giardini di Porto Cervo", una volta trasformatasi in società di persone, dando atto che la gestione effettiva era rimasta presso la sede del gruppo, a Bedizzole, riferibile quindi al LL ed al suo staff organizzativo, ne' incombeva alla Corte d'appello farsi carico di rilevare le denunciate anomalie di contestazione che non avrebbero potuto incidere sulla sostanza della posizione del prevenuto. Annullata senza rinvio la sentenza sotto il profilo della penale responsabilità, permane quindi ferma la sua responsabilità agli effetti civili.
Manifestamente infondata è la doglianza dei ricorrenti CC, NI, AL, TO, HI e SO in ordine alla pretesa (B-S-M-To-Tr-V.1) violazione dell'art. 521 c.p.p.; invero i ricorrenti sostengono di essere stati dichiarati responsabili dalla Corte d'appello per un comportamento omissivo a fronte di un'originaria contestazione che imputava invece loro la stipula e l'esecuzione del piano LAB.
La semplice lettura del capo di imputazione rende evidente come il fatto ascritto ai prevenuti fosse proprio l'essersi astenuti dal richiedere la dichiarazione di faLImento di società già ampiamente incapienti ed insolventi, in un contesto nel quale veniva data attuazione al piano LAB. E di fronte ad un tale fatto gli imputati hanno potuto compiutamente svolgere le loro difese per nulla pregiudicate dall'accoglimento del gravame con l'esclusione dei connessi addebiti che qualificavano lo stesso piano come volto a creare illecite posizioni di favore per gli Istituti di Credito in danno dei residui creditori.
Ugualmente infondata la doglianza (N.4) del ricorso NU che denuncia violazione del disposto dell'art. 522 c.p.p. per la riqualificazione in termini colposi, di omesso adempimento ai propri doveri di intervento, del fatto di cui al capo 50), originariamente contestato come volontaria partecipazione ad ipotesi di bancarotta preferenziale.
Come già rilevato, i termini fattuali dell'imputazione in questione sono rimasti invariati, essendo sempre riferibili all'omissione di comportamenti ritenuti doverosi, ne' a fronte delle possibilità difensive da un'imputazione di bancarotta semplice, punita indifferentemente a titolo di dolo o di colpa, la situazione può assumere rilievo in senso negativo per l'imputato. Infondati sono i motivi di ricorso (B-S-M-To-Tr-V.2; 3; N.1) con cui si deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'esistenza di uno stato di insolvenza del gruppo, e delle specifiche società, che rendesse doverosa una richiesta di dichiarazione di faLImento.
Invero, le sentenze dei giudici del merito, le cui motivazioni si integrano a formare un unico complesso motivazionale, hanno diffusamente affrontato sia il problema dell'insorgenza di una condizione di insolvenza del gruppo e delle diverse società del medesimo, sia quello del momento della sua manifestazione, individuato nella fine del 1997, e quindi della sua esistenza all'epoca dell'adozione del piano LAB.
Hanno esaminato i diversi contributi tecnici delle parti, considerando attendibili i criteri di valutazione delle condizioni delle società proposti dal C.T. del Pubblico Ministero, che si era riferito ad elementi desumibili dai bilanci delle società, dai dati della centrale rischi della Banca d'Italia, dalla valutazione del compendio immobiliare del gruppo e dalle analisi statistiche dei rendimenti settoriali d'azienda provenienti da intermediari finanziari qualificati, ed hanno sottoposto a critica le prospettazioni tecniche difensive, sviluppando sul punto adeguata motivazione che, per i suoi caratteri di completezza e logicità, non è sindacabile in questa sede.
Hanno esaminato le caratteristiche del piano LAB, rilevando come il predetto prevedesse quale primo passo un finanziamento-ponte, intervento con caratteri d'urgenza necessario per fare fronte nell'immediato a debiti altrimenti non onorabili, ed hanno tratto ulteriore conferma del sussistere di uno stato di insolvenza del gruppo, e non di mera situazione di tensione finanziaria come prospettato dalle difese, dalla circostanza che buona parte della concreta destinazione di tale finanziamento non si indirizzava al pagamento di posizioni creditorie riferibili al progetto di O* e, quindi, alla "Country IL, ma a sostenere altre società, in ciò manifestandosi concretamente quella gravissima condizione di iLIquidità in cui versava il gruppo nel suo complesso. Anche sotto il profilo della disponibilità di credito sostenuta dagli imputati, le sentenze di merito hanno rilevato che l'adesione delle banche al progetto di finanziamento legato al piano LAB - in un momento in cui erano venuti meno i rapporti con alcuni degli istituti bancari che in passato avevano ordinariamente finanziato il gruppo - non era da considerare, come preteso dalle difese, quale indice del permanere in generale del sostegno bancario in favore del gruppo, ma da qualificarsi come intervento creditizio di natura straordinaria proprio per le caratteristiche di invasività delle sue condizioni sull'intero assetto patrimoniale, presente e futuro del gruppo. Quanto all'inefficacia del piano LAB per ricondurre il gruppo ad una condizione di solvibilità, è stato rilevato come il progetto, a differenza di quanto sostenuto dai prevenuti, avesse avuto un decorso in sostanza normale, essendo apparsi, ai giudici del merito, non estranei ad un'area di prevedibilità, ed in concreto non incidenti in modo significativo sulle possibilità di realizzazione dell'intervento, i problemi verificatisi soprattutto nel cantiere di O* per un fermo amministrativo dei lavori ed un infortunio.
Pur in tali condizioni di normalità, l'attuazione del progetto non avrebbe comunque prodotto, per i giudici del merito, utili apprezzabili;
e dopo circa tre anni avrebbe mantenuto il gruppo nella medesima condizione di insolvenza già riscontrabile nel 1998, manifestando così la propria inidoneità a porre rimedio al suo dissesto, situazione che sarebbe stata ben valutabile da chi aveva responsabilità nella gestione delle imprese.
Anzi, è stato evidenziato come le passività del gruppo si fossero incrementate, senza una determinante riduzione dei debiti verso i fornitori, rimasti poi creditori dei faLImenti, e come non fosse fondata la tesi difensiva, secondo cui (N.5) il maggior indebitamento bancario non avrebbe provocato un aggravamento del dissesto perché sarebbe stato compensato dall'incremento del valore degli immobili costruiti, essendosi rilevato come non fosse corretto raffrontare passività liquide e certe con attività immobiliari di incerta realizzazione.
In definitiva, la decisione dei giudici del merito, nel ritenere provata la circostanza per cui, a distanza di tre anni dalla scelta di proseguire l'attività del gruppo pur in presenza di uno stato di insolvenza, quest'ultimo risultava ulteriormente aggravato ed era agevolmente riconoscibile, oltre ad aver affrontato tutte le questioni poste dalle diverse posizioni difensive, ha sviluppato argomenti che, per la ragionata individuazione degli elementi di prova e riscontro emersi dal dibattimento, per la mancanza di evidenti contraddizioni e di vizi di logica consequenzialità, resiste a tutte le critiche dei ricorrenti, ne' presenta ulteriori aspetti censurabili in questa sede. Devono anche essere respinti i ricorsi degli imputati che deducono difetti di motivazione e violazioni di legge sulla ritenuta loro personale partecipazione alla consumazione dell'illecito. Manifestamente infondate le doglianze dei ricorrenti CC e NI, amministratori rispettivamente della "Italcase finanziaria s.p.a." e della "Finservices s.r.l.", sulla loro mancata consapevolezza dello stato di insolvenza della società di cui erano amministratori o, quanto meno, sul fatto che non avessero compreso, con grave colpa, che vi fosse un tale stato di insolvenza da rendere doverosa la richiesta di faLImento. Infatti dalla motivazione della sentenza impugnata risulta in modo inequivocabile, e non solo in relazione alla specifica imputazione, come i predetti non tanto fossero amministratori delle predette società, con tutti gli obblighi di controllo e di informazione connessi a quella responsabilità, quanto fossero fra i più diretti collaboratori del LL nella sede operativa ed amministrativa di Bedizzole, responsabili di gruppi di lavoro cui facevano capo le più importanti scelte operative ed amministrative riferite alle diverse società, e si trovassero quindi nelle migliori condizioni per rendersi conto delle condizioni di insolvenza delle società, e del gruppo in genere, nonché dell'ininfluenza su questa condizione dell'attuazione del piano LAB. Evidente risulta quindi dalla motivazione delle sentenze di merito quella condizione, quanto meno, di grave colpa di cui i ricorrenti deducono l'inesistenza. Infondate poi le doglianze variamente articolate dai sindaci ricorrenti, HI, SO, TO, AL (B-S-To-V.1), RI, DA (C-F.5) e NU (n.2-3), con le quali si deducono violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., con loro assoluzione dal delitto rubricato sub 50), che invece la Corte territoriale ha dichiarato prescritto, confermando le disposizioni civili della sentenza impugnata. Occorre osservare come l'ampiezza dei doveri di controllo che fanno capo ai sindaci sia stata chiaramente individuata sia dalla giurisprudenza civile che da quella penale di questa Corte, secondo la quale il dovere di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci ex art. 2403 c.c. non è circoscritto all'operato degli amministratori, ma si estende a tutta l'attività sociale, con funzione di tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali (Cass. Civ. Sez. 1, sent. n. 5287 del 28/5/1998, Rv. 515885; Sez. 1, sent. n. 2772 del 24/3/1999, Rv. 524490) e non può limitarsi (Cass. Pen. Sez. 5, sent. n. 40815, del 27/4/2005) al mero controllo contabile, ma deve anche estendersi al contenuto della gestione, ai sensi del nuovo testo dell'art. 2403-bis c.c. e, per il passato, del previgente art. 2403 c.c., commi 1, 3 e 4, cosicché il controllo sindacale, se non investe in forma diretta le scelte imprenditoriali, non si risolve neppure in una mera verifica contabile limitata alla documentazione messa a disposizione dagli amministratori, essendo ai sindaci conferito il potere-dovere di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni e su determinate operazioni, quando queste possono suscitare perplessità, per le modalità delle loro scelte o della loro esecuzione.
Se, quindi, il controllo sindacale non può investire le scelte imprenditoriali in forma diretta, non può tuttavia ridursi neppure ad una mera verifica formale, riducendosi ed esaurendosi, come preteso da alcuni ricorrenti, (cfr. Sez. 5, sent. n. 17393 del 13/12/2006) a verifiche contabili da eseguirsi secondo tempi e scansioni determinate, con esclusione di altre attività informative e valutative, volte a dare concreto contenuto all'obbligo di tutela dei diversi interessi (soci, creditori, come visto sopra) affidati ad un organo di controllo, che non può rimanere acriticamente legato e dipendente dalle scelte dell'amministratore quando queste coLIdano con i doveri imposti dalla legge, come quello di non persistere in tentativi di risanamento incongrui, con aggravio del dissesto, che sarebbe stato compito dell'organo di controllo di individuare e segnalare ad amministratori e soci, invece di assistere nell'inerzia al progressivo avvicinarsi del faLImento ed all'aggravarsi del dissesto.
L'impugnata sentenza, che ha correttamente individuato il contenuto dell'obbligo di controllo incombente sui sindaci in sintonia con i principi sopra ribaditi, ha anche valutato adeguatamente e con ampia motivazione le doglianze (C-F.5: N.2) di alcuni dei prevenuti, sulla loro attività quali sindaci delle società del gruppo. Ha chiarito come fosse preciso obbligo dei sindaci \RI\ e \DA\, anche se da poco subentrati nella "Country IL, verificare in modo approfondito la situazione che aveva portato a rendere necessario un finanziamento straordinario delle già rilevate proporzioni, in termini di importo e di incidenza sul patrimonio, in un'ottica estesa al gruppo del quale la "Country IL costituiva la società di riferimento, così che l'essersi i prevenuti limitati al controllo dell'impiego dei nuovi finanziamenti, a fronte dell'assunzione di un incarico non operativamente ristretto alla gestione del piano LAB, aveva rappresentato indiscutibile violazione dei doveri connaturati alla funzione tipica dei sindaci, che aveva loro impedito di rendersi conto della gravità delle condizioni della società, e dell'inefficienza, oltre che strutturale, del piano LAB, anche nella sua concreta attuazione perché buona parte del finanziamento era destinato, come avrebbero dovuto rilevare i sindaci anche se si fossero limitati ad un tale riduttivo controllo, ad altre società del gruppo, e quindi ad uno scopo estraneo alle finalità del piano, rivelatore delle condizioni negative dell'intero gruppo. Anche con riferimento al NU, che evidenziava la limitatezza del proprio impegno presso la S" per il tempo ed il numero ridotto di controLI periodici che aveva potuto eseguire, la Corte d'appello ha rilevato in maniera adeguata come l'assunzione della carica comportasse in ogni caso l'assunzione degli obblighi di verifica della generale situazione finanziaria delle società interessate, e la possibilità di rendersi cono dello stato di insolvenza già preesistente e dell'inadeguatezza del progetto finanziario in atto.
L'annullamento parziale della sentenza impugnata, in relazione a talune pronunce di condanna emesse nei confronti di NI ST e di LL AR, comporta la necessità che il complessivo trattamento sanzionatorio che li riguarda venga rideterminato dal giudice del rinvio, il quale, in relazione ad eventuale pluralità di fatti di bancarotta riferibili al faLImento di un'unica società, seppur contestati in capi diversi di imputazione, farà applicazione del disposto dell'art. 219, cpv., L. Fall., (contestato in fatto) con esclusione della disciplina del reato continuato di cui all'art. 81 cpv. c.p.. Fondata è per il Collegio la doglianza ripetutamente proposta riguardo alla conferma delle statuizioni civili di condanna in via solidale al risarcimento dei danni ed al pagamento delle provvisionali, prescindendosi dalle singole affermazioni di penale responsabilità degli imputati e addirittura dall'avvenuta contestazione di talune ipotesi di reato.
I giudici del merito hanno indistintamente considerato tutti gli imputati responsabili in solido dei danni provocati alle parti civili, con mero riferimento alla posizione della parte danneggiata e prescindendo dagli addebiti mossi a ciascun imputato. Ad avviso del Collegio una tale impostazione non può essere condivisa. La prevalente giurisprudenza di questa Corte ritiene che il disposto del cpv. dell'art. 187 c.p. debba essere interpretato nel senso che è illegittima, se inflitta in solido, la condanna al risarcimento del danno di persone non condannate per lo stesso reato, ma per reati diversi. Non convince il riferimento del giudice d'appello ad una decisione di questa Corte che si porrebbe in contrasto con l'orientamento prevalente sopra indicato;
nel caso di specie il danneggiato aveva subito lesione della propria reputazione dalla pubblicazione di notizie ritenute diffamatorie, fatto illecito di penale rilevanza ascritto al giornalista quale autore dell'articolo e al direttore del giornale, per omesso controllo, e quindi per diverso titolo di reato, che erano stati condannati in solido al risarcimento del danno.
Nel caso evidente era l'unicità del fatto illecito produttivo di danno indipendentemente dal titolo di reato a cui veniva ascritto ai diversi imputati.
Se è vero che l'art. 2055 c.c. comporta la solidarietà di tutti i soggetti responsabili del danno indipendentemente dal titolo di responsabilità a ciascuno addebitabile, poiché il fatto dannoso di cui alla citata norma deve essere visto nell'ottica della tutela della parte danneggiata come fatto di danno unitario, è altrettanto vero che l'azione esercitata con la costituzione di parte civile nel processo penale trova il suo limite proprio nella richiesta della parte danneggiata, di condanna al risarcimento dei danni derivanti dallo specifico fatto illecito, costituito dal reato per il quale si procede.
È quindi evidente che l'affermazione di responsabilità per i danni causati alle parti civili non può, nel processo penale, essere indipendente dalla considerazione della sorte di ciascuna imputazione, indicata dalla parte civile quale produttiva di danno. L'indistinta condanna degli imputati al risarcimento in via solidale dei danni, con correlative provvisionali, a favore delle diverse parti civili dovrà quindi essere rivalutata con rinvio al giudice del merito, previo annullamento delle pronunce relative, anche riferite, per l'effetto estensivo, ai non ricorrenti IC di OZ OT, LO UR e IR ND. Il giudice del rinvio dovrà rivalutare le azioni civili di danno esercitate nel procedimento con riguardo alla loro attualità, tenuto conto delle revoche intervenute nei diversi gradi del giudizio, compreso il giudizio di legittimità, considerando le imputazioni ascritte a ciascun soggetto nei cui confronti permangono le costituzioni di parte civile, individuando i riflessi sulla condanna al risarcimento delle singole responsabilità penali affermate a carico di ciascun imputato per i diversi fatti illeciti produttivi di danno, e sui provvedimenti provvisori collegati.
Il rigetto dei ricorsi di LO UR e IR ND comporta la condanna di ciascuno dei predetti al pagamento delle spese processuali del grado.
A favore dei faLImenti costituiti parte civile, rappresentati dall'avv. Carlo CATENACCIO che ha depositato conclusioni e nota spese, deve essere pronunciata condanna dei ricorrenti SO TR OL, LO UR, IR ND e CC OL alla rifusione delle spese sostenute nel grado liquidate come da dispositivo, mentre al regolamento delle spese nei riguardi di LL AR e CO BE provvedere il giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di LL AR in ordine al reato di cui al capo 50), relativamente alla soc. "I Giardini di Porto Cervo", perché estinto per intervenuta prescrizione, e nei confronti di HI RE e SO LO in ordine alla medesima imputazione per non aver commesso il fatto. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LL AR, LL LO, HI RE, SO LO e TO GI in ordine al reato di cui al capo 8) con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LL AR, CO BE, RI IC, DA IM, CC OL, OL IU, LL AR e TO GI in ordine ai reati di cui ai capi 17), 20) e 32) perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di legittimazione del curatore faLImentare a proporre querela. Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di NI ST in ordine al reato di cui al capo 29) con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di tutti gli imputati, e per l'effetto estensivo anche nei confronti di IC di OZ OT, LO UR e IR ND, in ordine alle statuizioni civili con riferimento al punto della ritenuta responsabilità solidale, che deve essere limitata agli imputati condannati o comunque ritenuti responsabili per lo stesso reato. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AS AV in ordine alle statuizioni civili in favore del FaLImento Finservices che elimina.
Rigetta nel resto i ricorsi di LL AR, RI IC e DA IM, CO BE, AS AV, SO TR OL, RR GI, NU SI, NI ST, CC OL e AL AR.
Rigetta i ricorsi di LO UR e IR ND e condanna ciascuno al pagamento delle spese processuali. Condanna SO TR OL, LO UR, IR ND e CC OL al pagamento delle spese sostenute nel grado dai faLImenti costituiti parte civile rappresentati dall'avv. Carlo CATENACCIO liquidate a carico di ciascuno dei suddetti imputati in Euro. 3.075,00= di cui Euro. 3.000,00= per onorari, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2010