Sentenza 31 marzo 2010
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta impropria, è illegittima la pena accessoria irrogata d'ufficio - in sede di patteggiamento allargato - nella misura fissa di cinque anni, in applicazione dell'art. 29 cod. pen., con riferimento all'interdizione dei pubblici uffici, e di anni dieci, ai sensi dell'art. 216, u.c., L. fall. con riferimento all'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, in quanto essendo la pena accessoria prevista per il delitto di bancarotta determinata dalla legge soltanto nel massimo, la sua durata deve corrispondere, ai sensi dell'art. 37 cod. pen., a quella della pena principale inflitta, nella specie di durata inferiore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2010, n. 23720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23720 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 31/03/2010
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 410
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 21529/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 7.3.2008 da:
avv. LASSINI ROBERTO, difensore di TR OB IE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Busto Arsizio del 21 febbraio 2008;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata. Sentita la relazione del Consigliere Dott. Paolo Antonio BRUNO;
Lette le conclusioni le conclusioni del Procuratore Generale in sede che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la confisca dei documenti in sequestro, con rinvio per nuova deliberazione;
dichiarasi inammissibili per manifesta infondatezza le questioni di legittimità costituzionale della L. Fall., art. 29, comma, e art. 216, u.c.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Busto Arsizio, pronunciando ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato la pena patteggiata (anni quattro di reclusione, con applicazione di indulto) a TR OB IE, imputato di diversi reati di bancarotta fraudolenta impropria, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, ai sensi dell'art. 29 c.p., ed all'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapacità all'esercizio di uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci, ai sensi della L. Fall., art. 216, u.c., ordinando, altresì, la confisca, ai sensi dell'art. 240 c.p., dei documenti in sequestro e la restituzione dei beni intestati e di pertinenza delle società ai rispettivi curatori fallimentari.
Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in riferimento all'art. 37 c.p., ed identico vizio di legittimità in riferimento all'art. 240 c.p.. Deduceva, in particolare, che, versandosi in tema di patteggiamento c.d. allargato, correttamente il giudice aveva applicato le pene accessorie, nonostante sul punto le parti non avessero concordato nulla, anche se poi, immotivatamente, aveva determinato tali pene nella misura fissa prevista dalla legge e non già proprozionalmente alla pena principale applicata. Ove, l'art. 37 avesse dovuto interpretarsi nel senso dell'automatica applicazione delle sanzioni accessorie in misura fissa anche nell'ipotesi del patteggiamento allargato, proponeva questione di legittimità costituzionale dell'articolo anzidetto con riferimento all'art. 101 Cost. e ss., relativo all'esercizio della funzione giurisdizionale irrazionalmente negata ed all'art. 27 Cost., con riferimento alla finalità rieducative della pena. Lamentava, inoltre, che la disposta confisca avesse, indiscriminatamente, riguardato documentazione non rilevante per il procedimento penale, riconducibile anche a società non fallite, in mancanza di ogni motivazione.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai capi relativi all'irrogazione delle pene accessorie ed all'applicazione della confisca.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Le doglianze di parte ricorrente sono fondate e meritano, pertanto, accoglimento.
È, in primo luogo, fondata la doglianza relativa alla confisca dei documenti in sequestro, mancando le benché minima motivazione in ordine alla necessaria correlazione tra cosa sequestrata e reato, tanto più a fronte del rilievo difensivo riguardante la presenza tra le carte in sequestro anche di documenti relativi a società non dichiarate fallite.
Trattandosi di confisca facoltativa, riconducibile alla previsione dell'art. 240 c.p., comma 1, il giudice di merito era chiamato a motivare adeguatamente sulla sussistenza dei necessari presupposti per l'esercizio del suo potere discrezionale.
L'omissione denunciata comporta annullamento in parte qua della sentenza impugnata.
È fondata anche la doglianza in ordine alla misura della pena accessoria, che il giudice di merito, chiamato ad applicare il patteggiamento c.d. allargato, ha irrogato d'ufficio nella misura fissa di anni cinque, in applicazione dell'art. 29 c.p., con riferimento all'interdizione dai pubblici uffici, e di anni dieci, ai sensi dell'art. 216, u.c., con riferimento all'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. In linea generale, il profilo problematico della durata delle pene accessorie in materia fallimentare, in riferimento all'art. 37 c.p., si risolve nell'interrogativo se la locuzione per la durata di anni., identica all'espressione usata nell'art. 29 c.p., comma 1, sia da intendere in termini di predeterminazione di entità sì da poter essere ricondotta nell'alveo di previsione del menzionato art. 37, secondo cui, quando la relativa durata non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta.
Con sentenza n. 39337 del 20.9.2007, rv. 238211, questa stessa Sezione ha ritenuto che la pena accessoria prevista dalla L. Fall., art. 216, u.c., non è indeterminata e si sottrae, pertanto, alla disciplina di cui all'art. 37 c.p., sulla scorta, in tutta evidenza, di un'interpretazione rigorosamente letterale della locuzione per la durata di anni dieci intesa come significativa di automatica determinazione cronologica nella misura anzidetta, quale che sia l'entità della pena principale, al di là di ogni discrezionalità del giudice.
Orbene, sul piano meramente formale, la soluzione proposta non sembra obbligata, potendo l'espressione per la durata essere intesa anche come equivalente alla locuzione per il tempo sino a ... et similia, ossia come indicativo dell'arco temporale sino al limite massimo indicato, nell'ambito del quale può essere discrezionalmente determinata la misura, da ragguagliarsi alla pena principale sulla base degli ordinari parametri valutativi.
Potrebbe così, ragionevolmente, ritenersi che l'espressione sia significativa solo di determinazione sino al massimo della pena accessoria e non già come automatica, immutabile, quantificazione, che rappresenterebbe, peraltro, mera eccezione nel panorama delle pene accessorie temporanee per le quali l'art. 29 e segg. nonché la legislazione speciale prevedono, di regola, l'indicazione del minimo e del massimo.
Così intesa, la locuzione anzidetta, secondo un'accezione assimilabile a quella fino a due anni con cui il legislatore del 1942, ha indicato il termine massimo di applicazione di identica pena accessoria (inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapacità all'esercizio di uffici direttivi presso qualsiasi impresa) per il reato di bancarotta semplice di cui alla L. Fall., art. 217, può trovare applicazione analogica il principio sancito da questa stessa Corte con riferimento a quest'ultima fattispecie delittuosa, secondo cui, ove la durata della pena accessoria sia determinata solo nel massimo, essa deve - ai sensi dell'art. 37 c.p., - avere durata eguale a quella della pena principale inflitta. L'affermazione di principio, che evoca lontani precedenti (Cass. Sez. 4^, 26.11.1986, n. 2205, rv. 175171; id. sez. 5^, 20.10.1981, n. 10266, rv. 150989), postula, in tutta evidenza, che l'espressa determinazione di durata della pena accessoria - prevista come condizione negativa all'automatico collegamento all'entità della pena principale - implichi indicazione dei limiti minimo e massimo e non già soltanto del massimo.
Sennonché, anche a non voler seguire siffatta linea interpretativa, la lettura dell'inciso per la durata di...nel senso di fino a...., al di là di ogni automatismo, può consentire al giudice di stabilire la durata della pena accessoria, indipendentemente dalla misura della pena principale, in applicazione dei criteri dell'art. 133 c.p., con adeguata motivazione, come statuito da lontano precedente, in tema di bancarotta in genere (Cass. sez. 5^, 25.2.1972, n. 3885, rv. 121184). Tale dunque la lettura esegetica della norma sull'esclusivo versante della formulazione letterale - che non le impedisce, per quanto si è detto, di svincolarsi da rigido automatismo - si osserva ora che un'interpretazione che rifugga da ogni forma di automatica predeterminazione è imposta dall'esigenza di coordinamento con i principi costituzionali.
In proposito, è indubbio che la pena accessoria prevista dall'art. 216, u.c., (inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e incapacità all'esercizio di uffici direttivi presso qualsiasi impresa), ancorché temporanea, abbia natura affittiva risolvendosi in incisiva limitazione di beni di rilevanza costituzionale, quali la libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41, il diritto al lavoro di cui all'art. 35, le finalità rieducative della pena di cui all'art. 27 comma 2.
Non par dubbio, allora, che l'applicazione automatica della sanzione accessoria per la durata di anni dieci indipendentemente dall'entità della pena principale irrogata (che per la bancarotta fraudolenta può essere pari al minimo edittale di anni tre, ed anche inferiore per effetto di generiche), piuttosto che ragguagliarsi proporzionalmente alla relativa misura, sarebbe in contrasto con gli anzidetta parametri costituzionali. Insomma, se un siffatto regime di determinazione poteva avere un senso nel sistema e nella logica dei rapporti economici invalsi al tempo della legge fallimentare non appare, oggi, in sintonia con i valori della Carta Costituzionale sopra enunciati. Sicché un'interpretazione adeguatrice e costituzionalmente orientata porta alla lettura della norma in questione nei termini che la durata della pena accessoria deve essere fissata dal giudice, indipendentemente da ogni automatismo, in misura proporzionale, se non identica, a quella della pena principale, in applicazione dei criteri di giudizio di cui all'art. 133 c.p.. Una siffatta ermeneusi sembra persino obbligata nella fattispecie in esame, a fronte della peculiare ipotesi del patteggiamento c.d. allargato.
Nel caso di specie, le parti hanno infatti concordato la pena da applicare per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione nella misura di anni quattro, omettendo la previsione delle pene accessorie. Secondo un principio indiscusso in giurisprudenza (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6^, 31.1.2007, n. 9007, rv. 235988), il giudice di merito ha applicato d'ufficio le pene accessorie, in quanto irrogabili ex lege, fissandone nondimeno la durata nella misura fissa, rispettivamente di anni cinque (per l'interdizione dai pubblici uffici ex art. 29 c.p.) e di anni dieci (per l'inabilitazione ex art. 216, u.c.), nonostante la pena principale fosse stata concordata in misura inferiore. Nell'ipotesi del patteggiamento, la sovrapposizione automatica della misura fissa della pena accessoria, in termim microscopicamente sproporzionati rispetto alla misura della pena principale applicata, è tale da alterare l'equilibrio dell'assetto negoziale liberamente concordato dalle parti.
Il rigido automatismo, ove consentito, comporterebbe anche il rischio di frustrare le finalità premiali dell'istituto, riducendo l'appetibilità dello stesso rito alternativo a fini deflativi, in dissonanza con la primaria esigenza di razionalizzazione dei moduli procedurali, nell'ottica di attuazione di un processo giusto e di ragionevole durata, valori il cui conseguimento è tanto più possibile in quanto sia garantito il buon esito dei riti alternativi ed il reale perseguimento delle finalità deflative ad essi sottese. L'interpretazione adeguatrice delle richiamate disposizioni sostanziali, come sopra proposta, consente di ritenere assorbiti i dubbi di costituzionalità prospettati dalle parti. 2. - Il difetto di motivazione in ordine alla disposta confisca e la mancata applicazione delle pene accessorie in misura proporzionale alla pena principale patteggiata comportano, allora, l'annullamento in parte qua della pronuncia impugnata, al quale occorre far luogo, con rinvio al competente giudice di merito perché provveda nei termini di cui si è detto.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio limitatamente alle sanzioni accessorie ed alla confisca.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010