Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/2008, n. 31702
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Sentenza 26 maggio 2008

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In tema di prescrizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'art. 10, comma terzo, L. n. 251 del 2005, la pendenza del grado d'appello, che rileva per escludere la retroattività delle norme sopravvenute più favorevoli, ha inizio dopo la pronunzia della sentenza di condanna di primo grado, che deve ritenersi intervenuta nel momento della lettura del dispositivo, non in quello, eventualmente successivo, del deposito della motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/2008, n. 31702
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31702
    Data del deposito : 26 maggio 2008

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