Sentenza 26 maggio 2008
Massime • 1
In tema di prescrizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'art. 10, comma terzo, L. n. 251 del 2005, la pendenza del grado d'appello, che rileva per escludere la retroattività delle norme sopravvenute più favorevoli, ha inizio dopo la pronunzia della sentenza di condanna di primo grado, che deve ritenersi intervenuta nel momento della lettura del dispositivo, non in quello, eventualmente successivo, del deposito della motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/2008, n. 31702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31702 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 26/05/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 871
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 016508/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA NC, N. IL 24/12/1957;
2) RC IN, N. IL 02/11/1947;
avverso SENTENZA del 23/01/2007 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso per RC e l'annullamento con rinvio per NI;
udito, per la parte civile, l'avv. Giovene Ambra;
udito il difensore avv. Santin Piero.
RITENUTO IN FATTO
1.1 ricorrenti impugnano la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la decisione di primo grado che li dichiarò responsabili dei delitti di falsa testimonianza per avere, nella causa civile tra NO LD e LF OR, affermato false circostanze. In particolare, AF ha affermato falsamente che OR avrebbe espressamente riconosciuto in sede extragiudiziale la validità del contratto concluso con LD. Mentre, HE ha affermato circostanze non vere relative all'incontro tra LD e OR avvenuto il 10 gennaio 1993.
2. La Corte d'appello ha condiviso le conclusioni raggiunte dal tribunale circa la falsità delle due testimonianze e ha disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalle parti con l'impugnazione.
3.1. GI HE deduce:
1. Il difetto di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità risultante non solo dalla sentenza impugnata ma anche da altri atti del processo e in particolare dall'atto di appello dalla sentenza di primo grado e dal verbale delle deposizioni rese dei testi OR NO, OR AD, e IB MI nonché dal verbale di sommarie informazioni testimoniali del 20 gennaio 1996 rese da OR NO e OR AD.
Secondo il ricorrente il richiamo alle motivazione del tribunale è inidoneo a ritenere prive di fondamento le censure svolte con i motivi d'appello. In particolare, la rilevata inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni di HE è assertiva e priva di una idonea giustificazione;
inoltre le dichiarazioni rese dagli altri testi non trovano smentita e in ogni caso non sono incompatibili con quanto affermato da HE.
Sul punto, ad avviso del ricorrente, non sono affatto considerate le circostanze contrarie indicate specificamente nell'atto d'appello;
circostanze riportate nel ricorso e che riguardano le deposizioni rese dei testi allo scopo di dimostrare che le stesse non forniscono alcun elemento per smentire la deposizione resa da HE sull'incontro tra LDi e OR il giorno 10 gennaio 1993. L'insussistenza degli elementi oggettivi della fattispecie, come risultante dalle dichiarazioni dei testi, dimostra la mancanza dell'elemento psicologico del reato. HE ha esposto quanto ricordava e gli elementi riferiti non sono in contrasto con le circostanze riferite da altri testi.
In conclusione, il ricorrente rileva che la motivazione posta a fondamento della decisione impugnata è contraddetta dal contenuto delle testimonianze dalle quali emerge che la versione resa dal HE non è incompatibile con esse.
2. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge e in particolare degli artt. 157 e 2 c.p. e della L. n. 251 del 2005, art. 10. Il ricorrente rileva che il processo non era ancora pendente in appello al momento di entrata in vigore della nuova legge in tema di prescrizione: la legge è entrata in vigore l'8 dicembre 2005, mentre il decreto di citazione per il giudizio d'appello è stato emesso il 29 agosto 2006.
Per tal motivo, il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione il cui termine di sette anni e sei mesi è decorso l'11 dicembre 2006, tenuto conto che, contrariamente a quanto indicato nel capo di imputazione, HE ha deposto l'11 giugno 1999 è non l'11 ottobre dello stesso anno, come risulta dal verbale d'udienza. Il ricorrente, nel caso in cui non si dovesse ritenere che la pendenza del giudizio d'appello è successiva al decreto di citazione, rileva che dovrebbe essere sollevata questione di legittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 2, in relazione all'art. 3 Cost. e art. 27 Cost., comma 2.
3.2. FR AF deduce:
1. Il difetto di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità. Al riguardo pone in evidenza che la Corte d'appello ha omesso di precisare le ragioni per le quali le dichiarazioni di AF non sono in contrasto con altre dichiarazioni rese dallo stesso AF nello stesso procedimento e in altri procedimenti. Mentre, sarebbero diverse da quelle rese in un colloquio personale privato intervenuto davanti all'avvocato del OR, nel suo studio in Mestre, alla presenza anche della stessa parte civile LF OR e della moglie.
Il ricorrente riporta la ricostruzione dei fatti e deduce che la versione resa dall'avvocato Valvo, posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità non sarebbe stata oggetto di attenta valutazione circa la sua attendibilità. Appare evidente, ad avviso del ricorrente che la testimonianza di OR, della moglie e del suo avvocato, non possono essere considerate credibili senza valutarne l'attendibilità sulla base degli interessi economici relativi alla causa civile nella quale lo stesso AF ha reso testimonianza.
2. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce il difetto di motivazione in quanto la Corte d'appello non si è pronunciata sulle prove documentali prodotte in giudizio, in particolare la Corte non si è pronunciata sulla difformità della apposizione della firma sui fogli firmati in bianco per la raccolta dei dati fiscali rispetto a quella riportata nel foglio contenente il contratto.
3. Con un terzo motivo, il ricorrente deduce ancora il difetto di motivazione su un punto decisivo e in particolare sul fatto che OR, dopo la scoperta del passaggio ad altro cliente del foglio firmato in bianco, si sia continuato ad avvalere dell'opera di AF e non abbia interrotto il rapporto professionale con l'intenzione di tentare la definizione sarà giudiziale della vicenda civile. Inoltre, il comportamento dell'avvocato dopo il colloquio nel suo studio legale, e cioè quello non avere consigliato OR di denunciare il suo commercialista, rende evidente, unitamente alle altre circostanze, la veridicità del contenuto del colloquio con l'avvocato Valvo.
4. Con un quarto motivo, il ricorrente deduce il difetto di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di falsa testimonianza poiché la Corte d'appello ha omesso di chiarire le ragioni per le quali AF, stimato professionista, avrebbe reso dichiarazioni false nel procedimento civile.
5. Il ricorrente deduce che si difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio in quanto la pena non è adeguata ai fatti commessi, non essendo stata valutata la gravità dei comportamenti e in particolare l'intensità del dolo.
4. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le censure sono qui riproposte nei termini già oggetto di specifica valutazione della Corte d'appello che ha ritenuto corrette le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale.
Il quadro probatorio posto a base della sentenza impugnata è stato oggetto di un'esauriente motivazione, nel rispetto dei canoni di ordine logico che debbono orientare nella ricostruzione dei fatti e nel corretto inquadramento giuridico.
In punto di ricostruzione della vicenda, il giudice d'appello, dopo avere indicato gli elementi di prova, ha reso coerenti e adeguati argomenti per dimostrare la sussistenza delle condotte criminose, nei loro profili oggettivi e soggettivi.
In particolare, ad avviso del giudice d'appello, l'affermazione di responsabilità è fondata su un quadro probatorio ben definito nella prima sentenza;
quadro probatorio che ha come elemento decisivo le dichiarazioni di OR il quale ha smentito di aver riconosciuto il documento della firma e, quanto alla falsa testimonianza di HE, le dichiarazioni dello stesso OR e di altri testi che hanno riferito diverse modalità, orari dell'incontro verificatosi il 10 gennaio 1993 secondo le modalità riferite da HE e smentito la circostanza relativa alla sua presenza nei pressi della casa di LD.
La sentenza impugnata condivide la ricostruzione operata dal Tribunale secondo cui, nonostante il giudice civile non avesse preso posizione sulle diverse ed opposte versioni, le testimonianze erano state assunte su circostanze diverse e finalizzate a ottenere una ricostruzione favorevole alla posizione di LDi. Pertanto, vi è l'elemento materiale del delitto di falsa testimonianza poiché in entrambe le deposizione vi è difformità tra conoscenza personale e contenuto della dichiarazione resa e che, trattandosi reato di pericolo rileva la pertinenza all'oggetto della prova e alla situazione esistente al momento in cui la testimonianza fu resa. I giudici di merito si sono correttamente attenuti al principio di diritto, più volte affermato da questa Corte (ex plurimis, Sez. 6, 11 dicembre 2006, dep. 16 gennaio 2007), secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza, non si richiede che il giudice sia tratto in inganno dal comportamento mendace o reticente, ma è sufficiente che questo abbia potenziale idoneità a condurlo in errore, e ciò in quanto si è in presenza di un reato di pericolo che può sussistere anche nel caso che il giudice abbia negato attendibilità alla deposizione o comunque non abbia considerato ai fini della decisione le testimonianze rese. Le censure dei due ricorrenti sono dunque infondate e, per alcuni profili lambiscono l'inammissibilità.
Infatti, a fronte di una logica e completa ricostruzione della vicenda, confermata anche dopo l'esame complessivo delle censure mosse alla decisione di primo grado, i due ricorrenti prospettano un' alternativa versione della vicenda accreditata, a loro avviso, da una lettura degli atti processuali diversa da quella descritta e argomentata da entrambi i giudici di merito.
3. Altrettanto infondata la questione poste da AF in relazione al trattamento sanzionatorio.
Il giudice d'appello ha correttamente giustificato le proprie valutazioni, mettendo in rilievo che e l'entità della pena, di poco superiore al minimo edittale, è stata determinata in considerazione dell'intensità del dolo dimostrata da AF che, nonostante fosse commercialista di entrambi i due antagonisti della controversia civile, non ha esitato a fornire una falsa testimonianza per accreditare pretesa di LD in danno dell'altro cliente OR.
4. Quanto alla prescrizione del reato, si è già detto in narrativa, il ricorrente deduce che la disciplina applicabile è quella introdotta con la L. n. 251 del 2005, entrata in vigore l'8 dicembre 2005.
Al riguardo, si sostiene che - in virtù della declaratoria di illegittimità della citata legge, art. 10, comma 3, de qua nella parte in cui, per i procedimenti pendenti, limitava l'operatività della nuova disciplina a quelli nei quali non fosse stato dichiarato aperto il dibattimento (C.Cost. n. 393 del 2006) - la novella va applicata ai procedimenti per i quali, al momento dell'entrata in vigore della legge, non sia stato emesso il decreto di citazione per il giudizio d'appello.
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 9 ottobre 2003, mentre il decreto di citazione per il giudizio d'appello è stato emesso il 29 agosto 2006 e cioè in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge, 8 dicembre 2005. Ne consegue che, secondo il ricorrente, il delitto di falsa testimonianza avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione in virtù del decorso del termine di sette anni e sei mesi, non potendosi applicare il diverso termine di quindici anni previsto dalla previgenti disposizioni.
La tesi è priva di fondamento poiché, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, l'applicabilità delle nuove disposizione è ora ancorata, ratione temporis, alla pronuncia della sentenza di primo grado.
Occorre preliminarmente precisare - nei limiti d'interesse per la soluzione posta a questo giudice di legittimità senza la pretesa di ripercorrere la complessa problematica ' della tipologia delle sentenze costituzionali c.d. "manipolative" - che la sentenza con la quale e' stata dichiarata l'illegittimità della norma contenuta nella legge de qua, art. 10, comma 3, si caratterizza come "sentenza manipolativa sostitutiva" della norma perché la colpisce "nella parte in cui dispone" qualcosa "anziché" altro. In tale ipotesi, compito dell'interprete è quello di ricostruire la voluntas legis per colmare il vuoto determinato dalla cancellazione della "norma" all'interno della disposizione formulata per effetti normativi diversi rispetto a quelli poi "creati" dal Giudice delle leggi. Un compito che spetta al giudice ordinario chiamato ad applicare in concreto la "norma creata" mediante la ricostruzione della nuova "regola"; regola non è prodotta liberamente, come avviene nel caso di scelte del legislatore, bensì ricavabile dalle norme costituzionali e di sistema di cui la Corte ha fatto applicazione con la sentenza di accoglimento. Per tale lavoro di ricerca è dunque indispensabile prendere le mosse anzitutto dal testo della disposizione residua e poi ripercorrere gli argomenti del Giudice delle leggi, tenendo conto anche della voluntas che ha orientato il legislatore alla scelta "normativa" sulla quale è intervenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale.
E allora senza indugiare ancora su questioni generali, va subito detto che la ratio decidendi della illegittimità costituzionale, come risultante dalla motivazione della sentenza n. 393 del 2006, è quella che l'incombente di cui all'art. 492 c.p., non è particolarmente significativo perché non incluso tra gli atti ai quali l'art. 160 c.p. attribuisce rilevanza ai fini dell'interruzione del decorso della prescrizione, tra i quali, invece vi è la sentenza di condanna.
Appare chiaro il riferimento ai momenti processuali cui è "ragionevole", sotto il profilo costituzionale e sistematico, subordinare l'efficacia ratione termporis della nuova disciplina. Il "fatto processuale" al quale ancorare l'operatività della nuova disciplina della prescrizione per i "procedimenti pendenti" - una volta cancellato dalla Corte costituzionale il riferimento alla dichiarazione di apertura del dibattimento - va ricercato in base al percorso logico-giuridico che coniughi la voluntas legis con la ratio decidendi della illegittimità costituzionale.
La scelta normativa di ricondurre l'operatività della nuova disciplina a un momento processuale da collocare nel giudizio di primo grado rispondeva al ragionevole intento di bilanciare l'immediata operativa della riforma, sancita dalla citata legge, art. 10 comma 1, con l'esigenza di non ridurre i tempi di prescrizione nel caso di procedimenti pendenti per i quali, con l'inizio del giudizio di primo grado, fosse stata programmata una scansione temporale di tale fase, in base ai tempi più ampi di prescrizione all'epoca vigenti, con indubbi riflessi sui tempi di trattazione dei successivi gradi.
In questa ottica, la norma transitoria prescrisse la vigenza delle precedenti disposizioni codicistiche per i procedimenti pendenti "colti", alla data di entrata in vigore della novella, nella fase successiva alla "dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado" e poi - senza che vi fosse alcuna necessità di prevederlo - per i processi pendenti nei gradi di impugnazione. Regola, quest'ultima, inutile perché tutti i processi "colti", alla data di entrata in vigore della novella, in una fase o in un grado successivi all'apertura del dibattimento in primo grado erano tout court già esclusi - una volta subordinata, ratione temporis, l'efficacia della nuova disciplina all'incombente previsto dall'art. 492 c.p.p. - dall'ambito di applicazione della nuova legge.
Il Giudice delle leggi cancella dalla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, le parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento nonché" e spiega: è incombente che "non connota indefettibilmente tutti i processi"; non è "incluso tra quelli ai quali il legislatore attribuisce rilevanza ai fini dell'interruzione della prescrizione ex art. 160 c.p. il quale richiama una serie di atti, tra cui la sentenza di condanna e il decreto penale, oltre atti anteriori"; non "individua un momento prima del quale, di norma, non sono state compiute attività processuali suscettibili di essere vanificate". E allora il significato della residua disposizione - " Se per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in grado d'appello o avanti alla Corte di Cassazione" - va ridefinito con una "regola" che non riproduca ciò che la Corte ha ritenuto irragionevole e non conforme al sistema. Va subito detto che la formula residua acquista un significato normativo corretto e compiuto che consente di ritenere la sentenza di condanna il " fatto processuale" cui subordinare l'efficacia o meno delle nuove disposizioni.
Subordinare, infatti, l'efficacia della nuova disciplina, ratione temporis, alla sentenza di "condanna", da rilievo ai requisiti dei quali era privo l'incombente dell'apertura del dibattimento in primo grado. La "condanna", infatti, è atto interruttivo della prescrizione ex art. 160 c.p., al quale va riconosciuto l'ulteriore requisito di determinare la pendenza del giudizio d'appello. Solo i processi "colti" dalla novella prima di una pronuncia di condanna sono dunque soggetti alla nuove disposizioni.
È incontrovertibile che la pronuncia di una sentenza chiude un grado di giudizio e da avvio a quello successivo, al di là dell'intervento della presentazione o meno dell'atto di impulso processuale, che ha l'effetto della prosecuzione del giudizio nel grado corrispondente e impedisce l'irrevocabilità della sentenza. Inoltre, la condanna non ancora definitiva interrompe il corso della prescrizione che, qualora in relazione al reato ritenuto in sentenza e al regime applicabile non sia già superato il tempo stabilito dall'art. 157 c.p., ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione, pur se con un prolungamento non uguale al segmento ordinario. Ciò comporta dunque la definizione del regime giuridico applicabile in relazione al "reato ritenuto" e rende ancora più ragionevole che sia la sentenza di condanna, nel sistema transitorio configurato dal Giudice delle leggi, lo "spartiacque" tra nuova e vecchia disciplina, per essere il primo "fatto processuale" - dopo quello dell'apertura del dibattimento, ritenuto non ragionevole - a essere caratterizzato dai requisiti voluti dalla sentenza costituzionale.
Del resto, la presentazione dell'impugnazione è atto di parte che non ha la connotazione, voluta inequivocamente dal Giudice delle leggi, di interrompere ex art. 160 c.p. il corso della prescrizione. A tale ultimo riguardo, va rilevato che la necessità di fare riferimento a un atto interruttivo della prescrizione ha un notevole significato poiché è tale "fatto processuale" che determina l'interruzione della prescrizione e da avvio al decorso di un ulteriore tempo, pur limitato rispetto al primo, e che impone il computo del temine trascorso e il regime applicabile. Nè può pensarsi al decreto di citazione per il giudizio d'appello che, sebbene sia atto che interrompe il corso della prescrizione, interviene quando la pendenza del giudizio, di appello, è già giuridicamente configurata e, come tale, avrebbe l'effetto arbitrario di escludere procedimenti già pendenti nei gradi di impugnazione dall'operatività della disciplina transitoria. E allora, il "fatto" processuale al quale -nella logica dell'intervento della Corte costituzionale e del rispetto coerente del sistema processuale e in armonia con l'intento del legislatore - subordinare, ratione temporis, l'efficacia delle nuove disposizioni è la "sentenza di condanna"; sentenza cui, non a caso, la legge processuale riconosce l'effetto di far cessare la decorrenza del termine massimo di fase della custodia cautelare e quello di dare avvio ai termini di custodia cautelare del grado d'appello (art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b bis), c).
In conclusione, la "sentenza di condanna" è il confine temporis cui ancorare la disciplina transitoria e la cui pronuncia prima dell'entrata in vigore della nuova legge, determina l'applicazione delle previgenti disposizioni in tema di prescrizione. Occorre infine precisare che tale effetto non è collegato al deposito della motivazione, bensì al momento della pronuncia della sentenza di condanna, mediante lettura del dispositivo.
È infatti incontrovertibile, in generale, il principio di diritto che, al fine di individuare il momento nel quale si produce l'interruzione della prescrizione del reato, occorre avere riguardo a quello dell'emissione di uno degli atti indicati nell'art. 160 c.p. (ex plurimis Sez., un. 16 marzo 1994, dep. 31 marzo 1994, dep. 3760, id. 28 ottobre 1998, dep. 18 dicembre 1998, n. 13390) e, con specifico riferimento, alla sentenza di condanna che l'interruzione della prescrizione opera al momento della lettura del dispositivo (Sez. 2, 20 ottobre 1980, dep. 3 dicembre 1980, n. 1283; Sez. 5, 4 novembre 2003, dep. 2 dicembre 203, n. 46231), in quanto tale è il momento in cui si accerta la responsabilità e si infligge la pena.
3.1. In conclusione, nel nostro caso le disposizioni da applicare sono quelle previgenti alla L. 5 dicembre 2005, entrata in vigore l'8 dicembre 2005, perché la condanna è stata pronunciata, all'esito del giudizio di primo grado, il 9 ottobre 2003. Ne consegue che il tempo di prescrizione per il delitto di falsa testimonianza, nella concreta fattispecie, è di dieci anni che, per le interruzioni a norma delle disposizione previgenti di cui agli artt. 160 e 161 c.p., va aumento della metà e, dunque, il tempo concessivo è di quindici anni.
Pertanto, anche a considerare come il tempus commissi delicti il giorno 11 giugno 1999, il tempo di prescrizione non è ancora decorso.
- 3.2. La questione di legittimità costituzionale prospettata è stata già ritenuta infondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 72 del 28 marzo 2008 secondo cui "è infondata la questione di legittimità della disciplina transitoria - L. 5 dicembre 2005, n.251, art. 10, comma 3 -, prospettata in riferimento all'art. 3 Cost.,
art. 10 Cost., comma 2, e art. 11 Cost., perché l'esclusione dell'applicazione dei termini di prescrizione più brevi ai processi già pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore della medesima legge è ragionevole, dato che nei processi già pendenti in grado di appello non rileva l'esigenza di evitare che l'acquisizione del materiale probatorio, e dunque l'esercizio del diritto di difesa, siano resi più difficili dallo scorrere del tempo, ed è invece prevalente, per il principio di efficienza della funzione giurisdizionale, l'esigenza di evitare la dispersione delle attività processuali già compiute".
4. Per le ragioni su esposte i ricorsi sono, dunque, infondati e, a norma dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti vanno condannati al pagamento in solido delle spese del procedimento e inoltre al rimborso di quelle sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, liquidate per ciascuno dei ricorrenti in Euro 1400,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e cassa previdenza avvocati come per legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e inoltre al rimborso di quelle sostenute dalla parte civile, liquidate per ciascuno dei ricorrenti in Euro 1400,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e cassa previdenza avvocati come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2008