Sentenza 21 aprile 2006
Massime • 1
La formale omissione della dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza, in quanto non è prevista dall'ordinamento processuale, né rientra nell'ambito delle nullità di ordine generale, non comportando alcun pregiudizio al diritto di intervento e assistenza dell'imputato, cui competono comunque i diritti processuali connessi alla situazione di contumacia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/2006, n. 19273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19273 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele Presidente del 21/04/2006
Dott. DE ROBERTO Giovanni Consigliere SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo Consigliere N. 536
Dott. AGRÒ Antonio Stefano Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio Consigliere N. 6147/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL Imerio;
avverso sentenza della Corte d'Appello di Brescia in data 28.6.2004;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dott. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Gianfranco Viglietta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Filacci Maurizio, in sostituzione dell'avv. Orlandi Giovanni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
Ricorre OL Imerio, a mezzo del proprio difensore, avverso sentenza della Corte d'Appello di Brescia in data 28.6.2004, che ha confermato la sua condanna per il reato di corruzione continuata, ascrittogli per avere in più occasioni corrisposto a Di EO OB, maresciallo in servizio presso la Guardia di Finanza di Chiari, notevoli somme di danaro ed altre utilità (concessione in locazione di un appartamento a prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato ed uso gratuito di un box per autovetture) in cambio della sua disponibilità ad omettere o ritardare atti del suo ufficio in relazione allo svolgimento di verifiche fiscali interessanti imprese di cui il OL era titolare o da lui partecipate. Deduce nullità del giudizio di primo grado, celebrato in sua assenza nel difetto di formale dichiarazione di contumacia e vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Deduce, in punto di colpevolezza, erronea applicazione dell'art. 319 c.p., sostenendo che il fatto doveva essere ricondotto alla previsione astratta dell'art. 317 c.p., del resto contestato in un primo tempo al Di EO, dal momento che la sua condotta era stata determinata dall'azione intimidatrice di quest'ultimo ed era stata diretta ad evitare un danno. Con motivi nuovi, presentati ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10, la difesa deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo della contraddittorietà, poiché da una parte si afferma che i primi contatti tra il OL e il Di EO sarebbero avvenuti ad iniziativa del primo, non essendo in corso all'epoca alcuna indagine fiscale nei suoi confronti, e dall'altra si richiamano le numerose indagini svolte a suo carico nel periodo compreso tra il 1993 e il 1998. È infondato il primo motivo di ricorso. Come già ritenuto da questa Corte (Sez. 3^, 21.2.1997, Di Pucchio, conforme ad altre decisioni precedenti), la formale omissione della dichiarazione di contumacia non importa nullità della sentenza, nel difetto di una espressa previsione in tal senso, ne' rientra tra le nullità di ordine generale, non comportando alcun pregiudizio sul piano del diritto di intervento e della assistenza dell'imputato, cui competono comunque i diritti processuali connessi alla situazione di contumace: diritti che nella fattispecie sono stati esercitati con l'impugnazione della sentenza di primo grado.
Appare, invece, fondato il secondo motivo. Ritengono i giudici di appello che l'imputato si fosse determinato a mantenere "a libro paga" il Di EO senza alcuna costrizione o induzione;
e ciò viene dedotto "dal comportamento in generale tenuto dal medesimo e dalla sua stessa personalità". Questa del tutto generica affermazione viene di seguito integrata unicamente dal rilievo che il OL, imprenditore velocemente arricchitosi, riteneva di poter mantenere ed incrementare la propria posizione economica stipendiando la neutralità e il silenzio di chi aveva il compito istituzionale di contrastare l'evasione fiscale e contributiva;
e che lo stesso si era risolto a denunciare il Di EO solo quando si era reso conto che la sua protezione non gli giovava affatto, non essendo valsa ad evitargli procedimenti penali e addirittura un periodo di carcerazione.
Siffatta motivazione sul punto essenziale della qualificazione giuridica del fatto appare assertiva e comunque del tutto carente;
nè la sua carenza può ritenersi sanata dal richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado, che esclude la costrizione soltanto in dipendenza del mancato collegamento delle erogazioni da parte dell'imputato con ispezioni fiscali al momento in corso. Il metus publicae potestatis, invero, può ben prescindere dal pericolo di un danno immediato od imminente ed essere collegato a quello di un danno futuro che dipenda o possa in tutto o in parte dipendere dal pubblico ufficiale destinatario dell'erogazione; e si tratta pertanto di stabilire, al fine che nella presente sede interessa, se questa sia stata comunque determinata o influenzata in misura decisiva da tale fattore, o sia avvenuta per libera determinazione del disponente, nel quadro di un rapporto di natura assimilabile a quella di un rapporto contrattuale. Si tratta ovviamente di una valutazione di fatto, come tale riservata alla competenza esclusiva del giudice di merito e sindacabile in sede di giudizio di legittimità unicamente sotto il profilo della adeguatezza e della coerenza logica della motivazione sul punto.
La motivazione della sentenza impugnata risulta peraltro censurabile. Come già rilevato, la mancata coincidenza tra erogazioni ed ispezioni in corso nello stesso momento nei confronti del OL non può essere considerato elemento decisivo in favore della tesi della corruzione, non escludendo di per sè lo stato di soggezione del privato;
specie quando quest'ultimo - le cui dichiarazioni sono state ritenute in sede di merito del tutto attendibili in quanto lineari, logicamente coerenti, scevre da contraddizioni e non influenzate da acrimonia o da inimicizia - afferma di aver appreso dal Di EO che i suoi superiori in quel periodo "facevano strage" tra le imprese operanti, come le sue, nel settore edilizio, non potendo negarsi a tale propalazione una efficacia intimidatrice quanto meno obiettiva;
ne' rileva in senso decisivo che il Di EO fosse stato escluso, per la sua posizione di conduttore di un immobile appartenente ad una società controllata dal OL, dalle ispezioni riguardanti il medesimo, risultando dalle dichiarazioni dell'interessato che il militare gli aveva detto essere parte delle somme destinate a suoi colleghi incaricati degli accertamenti, sui quali pertanto egli assumeva evidentemente influenza. Sussiste anche la contradditorietà della motivazione denunciata con i motivi nuovi, poiché da una parte si afferma che le erogazioni risalgono ad un periodo in cui il OL non era ancora soggetto a indagini fiscali, e dall'altra vengono menzionate numerose ispezioni cui l'imputato era stato già sottoposto, sia pure non dal Di EO personalmente, fin dall'anno 1993; onde non può non ritenersi illogica l'affermazione secondo cui gli atti di disposizione patrimoniale sarebbero stati del tutto indipendenti dal timore di verifiche e di loro conseguenze pregiudizievoli. Non rileva, infine, che il OL fosse consapevole della situazione di illegalità in cui versava e per questo particolarmente timoroso dell'esito dei controlli della Guardia di Finanza, poiché per la configurabilità del reato di concussione non si richiede necessariamente che il danno temuto dal soggetto passivo presenti il connotato dell'ingiustizia;
ed anzi, la coscienza di versare in una situazione illegale rende il soggetto passivo maggiormente sensibile a pressioni concussive per la più elevata probabilità della realizzazione del danno temuto, il difetto di ingiustizia del quale non può essere di certo apprezzato per l'inquadramento del fatto nell'ipotesi della corruzione. Il vizio di motivazione rilevato determina l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice competente;
il quale provvederà a nuova ed autonoma valutazione dei fatti, onde stabilire se gli atti di disposizione in favore del Di EO siano stati espressione di una libera determinazione da parte del OL ovvero siano stati influenzati in misura decisiva dallo stato di soggezione indotto dal pubblico ufficiale, con le conseguenze relative sulla affermazione di colpevolezza in ordine al reato di corruzione ritenuto dalla sentenza impugnata.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 21 aprile 2006. Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2006