CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19653 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC BE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/10/2025 della Corte d'appello di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto a mezzo di posta elettronica certificata dal difensore di IC BE avverso la sentenza del Tribunale di Novara del 4 marzo 2025, e respinto l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione. 2. Avverso la suindicata ordinanza, l'imputato propone ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'addii bis, 175, 175 bis, 582 e 591, cod. proc. pen., e 111 e 24 Cost. Si duole del rigetto della richiesta di restituzione in termine, formulata con l'atto di impugnazione, depositato al Tribunale di Novara a mezzo pec presso la cancelleria, in modalità difforme dal deposito telematico di atti, documenti, Penale Sent. Sez. 5 Num. 19653 Anno 2026 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA Data Udienza: 09/02/2026 richieste e memorie nel processo penale, reso obbligatorio, con D.M. 206/2025, a far data dal 10 gennaio 2025. Si deduce che mediante decreti di Presidenti di Tribunali e di Corti di appello, finalizzati a disporre la sospensione totale o parziale della disciplina del processo telematico, ai sensi dell'art. 175 bis, comma 4, cod. proc. pen., per il malfunzionamento del sistema, unico su tutto il territorio nazionale, è stato consentito il deposito di detti atti in modalità non telematica (mediante pec o in formato cartaceo), provvedimenti non adottati dal Tribunale, e che, per l'incertezza sulla corretta funzionalità del sistema, i vari distretti degli uffici giudiziari hanno consentito l'utilizzo del deposito non telematico, con conseguente disparità di trattamento con riguardo ai diversi effetti conseguenti al deposito degli atti di impugnazione presso i diversi uffici giudiziari. Si deduce violazione del diritto di difesa dell'imputato e del principio del giusto processo, richiamando la Corte EDU sul punto con riguardo alla fase di transizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte d'appello ha ritenuto inammissibile, ai sensi dell'art.87-bis D. Lgs. n. 150/2022, l'appello proposto nell'interesse dell'imputato, depositato in data 26 giugno 2025, a mezzo di posta elettronica certificata (pec) anziché in via telematica, in violazione delle disposizioni di legge. 2.1 La decisione si fonda sulla considerazione che l'appello era stato depositato in violazione del novellato art. 582, comma 1, cod. proc. pen., in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, non è più consentito il deposito dell'appello mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata, dovendo l'impugnazione necessariamente essere presentata «mediante deposito, con le modalità previste dall'art. 111-bis cod. proc, pen., nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato». La Corte d'appello, rispondendo alla specifica censura contenuta nel motivo di gravame, ha sottolineato la irrilevanza delle misure adottate dai dirigenti di alcuni uffici giudiziari, diversi dal Tribunale di Novara, che, attestando il malfunzionamento del sistema operativo, hanno autorizzato il deposito delle impugnazioni con modalità diverse da quelle di cui all'art.175 bis, comma 4, cod. proc. pen., utile a giustificare la deroga o la restituzione nel termine, in quanto ciò non avvenuto per il Tribunale di Novara, ed ha richiamato la disposizione k) citata, che ha consentito la vigenza di diversi regimi temporanei presso diversi uffici giudiziari. 2 La Corte territoriale ha rilevato che, presso il Tribunale di Torino, con decreto presidenziale del 27 marzo 2025 era stata disposta la sospensione del deposito telematico, per accertato malfunzionamento del sistema operativo APP 2.0, sospensione revocata a far data dal 14 aprile 2025, venuto meno tale malfunzionamento. 3. L'art. 87-bis comma 1 d.lgs. n. 150/2022 prevede che il deposito telematico di un atto difensivo è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno in cui scade il termine fissato dalla legge per la sua presentazione, rimanendo inteso che la condizione è rispettata qualora nel termine orario indicato avviene l'accettazione da parte del sistema informatico dell'ufficio giudiziario cui l'atto è indirizzato (Sez. 4, n. 31230 del 14/06/2023, Macrì, Rv. 284854). Non è poi in dubbio secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità - che qui si intende ribadire - che, ai fini della tempestività della impugnazione nel caso di riserva di deposito della motivazione, il termine per la proposizione del gravame ex art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., comincia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, c.p.p., cui non deroga il predetto art.585 (ex multis Sez. 6, n. 23608 del 27/04/2022, [...], Rv. 283273). Nel caso di deposito a mezzo PEC, l'impugnazione è, dunque, inammissibile, ai sensi del comma 7, lett. a), dell'art. 87-bis D. Igs. n.150 del 2022 quando il relativo atto non è sottoscritto digitalmente dal difensore, né l'istanza adduce alcun tipo di malfunzionamento del PDP, comunque non segnalato dall'ufficio impugnazioni del Tribunale di Novara. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/02/2026
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto a mezzo di posta elettronica certificata dal difensore di IC BE avverso la sentenza del Tribunale di Novara del 4 marzo 2025, e respinto l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione. 2. Avverso la suindicata ordinanza, l'imputato propone ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'addii bis, 175, 175 bis, 582 e 591, cod. proc. pen., e 111 e 24 Cost. Si duole del rigetto della richiesta di restituzione in termine, formulata con l'atto di impugnazione, depositato al Tribunale di Novara a mezzo pec presso la cancelleria, in modalità difforme dal deposito telematico di atti, documenti, Penale Sent. Sez. 5 Num. 19653 Anno 2026 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA Data Udienza: 09/02/2026 richieste e memorie nel processo penale, reso obbligatorio, con D.M. 206/2025, a far data dal 10 gennaio 2025. Si deduce che mediante decreti di Presidenti di Tribunali e di Corti di appello, finalizzati a disporre la sospensione totale o parziale della disciplina del processo telematico, ai sensi dell'art. 175 bis, comma 4, cod. proc. pen., per il malfunzionamento del sistema, unico su tutto il territorio nazionale, è stato consentito il deposito di detti atti in modalità non telematica (mediante pec o in formato cartaceo), provvedimenti non adottati dal Tribunale, e che, per l'incertezza sulla corretta funzionalità del sistema, i vari distretti degli uffici giudiziari hanno consentito l'utilizzo del deposito non telematico, con conseguente disparità di trattamento con riguardo ai diversi effetti conseguenti al deposito degli atti di impugnazione presso i diversi uffici giudiziari. Si deduce violazione del diritto di difesa dell'imputato e del principio del giusto processo, richiamando la Corte EDU sul punto con riguardo alla fase di transizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte d'appello ha ritenuto inammissibile, ai sensi dell'art.87-bis D. Lgs. n. 150/2022, l'appello proposto nell'interesse dell'imputato, depositato in data 26 giugno 2025, a mezzo di posta elettronica certificata (pec) anziché in via telematica, in violazione delle disposizioni di legge. 2.1 La decisione si fonda sulla considerazione che l'appello era stato depositato in violazione del novellato art. 582, comma 1, cod. proc. pen., in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, non è più consentito il deposito dell'appello mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata, dovendo l'impugnazione necessariamente essere presentata «mediante deposito, con le modalità previste dall'art. 111-bis cod. proc, pen., nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato». La Corte d'appello, rispondendo alla specifica censura contenuta nel motivo di gravame, ha sottolineato la irrilevanza delle misure adottate dai dirigenti di alcuni uffici giudiziari, diversi dal Tribunale di Novara, che, attestando il malfunzionamento del sistema operativo, hanno autorizzato il deposito delle impugnazioni con modalità diverse da quelle di cui all'art.175 bis, comma 4, cod. proc. pen., utile a giustificare la deroga o la restituzione nel termine, in quanto ciò non avvenuto per il Tribunale di Novara, ed ha richiamato la disposizione k) citata, che ha consentito la vigenza di diversi regimi temporanei presso diversi uffici giudiziari. 2 La Corte territoriale ha rilevato che, presso il Tribunale di Torino, con decreto presidenziale del 27 marzo 2025 era stata disposta la sospensione del deposito telematico, per accertato malfunzionamento del sistema operativo APP 2.0, sospensione revocata a far data dal 14 aprile 2025, venuto meno tale malfunzionamento. 3. L'art. 87-bis comma 1 d.lgs. n. 150/2022 prevede che il deposito telematico di un atto difensivo è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno in cui scade il termine fissato dalla legge per la sua presentazione, rimanendo inteso che la condizione è rispettata qualora nel termine orario indicato avviene l'accettazione da parte del sistema informatico dell'ufficio giudiziario cui l'atto è indirizzato (Sez. 4, n. 31230 del 14/06/2023, Macrì, Rv. 284854). Non è poi in dubbio secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità - che qui si intende ribadire - che, ai fini della tempestività della impugnazione nel caso di riserva di deposito della motivazione, il termine per la proposizione del gravame ex art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., comincia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, c.p.p., cui non deroga il predetto art.585 (ex multis Sez. 6, n. 23608 del 27/04/2022, [...], Rv. 283273). Nel caso di deposito a mezzo PEC, l'impugnazione è, dunque, inammissibile, ai sensi del comma 7, lett. a), dell'art. 87-bis D. Igs. n.150 del 2022 quando il relativo atto non è sottoscritto digitalmente dal difensore, né l'istanza adduce alcun tipo di malfunzionamento del PDP, comunque non segnalato dall'ufficio impugnazioni del Tribunale di Novara. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/02/2026