Sentenza 13 febbraio 2008
Massime • 1
Nel caso in cui il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare su alcuni capi di imputazione, il giudice d'appello deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata limitatamente ai capi di imputazione sui quali è mancata la pronunzia, e decidere nel merito sugli eventuali altri capi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2008, n. 9534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9534 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 13/02/2008
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 157
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 045053/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di PALERMO;
nei confronti di:
1) GA RI PA N. IL 09/09/1966;
avverso SENTENZA del 22/05/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MELIADÒ GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI G. che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 22.5.2003 la Corte di appello di Palermo dichiarava la nullità della sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Termini Imprese in data 28.5.2002 che aveva condannato IA LA AL alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 500.000 di multa per il reato di ricettazione di assegno di provenienza furtiva.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, deducendo violazione della legge processuale ed omessa pronuncia su un capo di imputazione.
Osserva, al riguardo, con un unico motivo che il giudice di appello, dopo aver preso atto che il giudice di prima istanza aveva omesso di pronunciare su alcune delle imputazioni formulate nei confronti della AL (chiamata a rispondere, con separato procedimento, successivamente riunito, anche dei reati di cui agli artt. 491, 485 e 640 c.p.), aveva dichiarato la nullità dell'intera sentenza, anziché nei limiti dei capi non decisi, omettendo di pronunciare sul reato (ricettazione) che aveva formato oggetto di rituale statuizione nella sentenza gravata.
Il ricorso è fondato.
Se, invero, deve escludersi, per principio generale, che il giudice di appello possa decidere nel merito in ordine ad un reato per il quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare, dovendo, invece, dichiarare la nullità della sentenza impugnata in relazione ai capi di imputazione su cui è mancata la pronuncia e disporre la restituzione degli atti al primo giudice, è indubbio che debba, però, decidere nel merito sugli eventuali altri capi. Ed, invero, la parziale omissione di pronuncia produce la nullità della sentenza limitatamente ai capi di imputazione formalmente contestati e non decisi, con conseguente necessità di un giudizio sugli stessi, ma non incide, stante l'autonomia delle singole statuizioni, sulla validità della sentenza relativamente agli altri capi per i quali vi è stata pronuncia (cfr, Cass., sez. 2^, n. 2798/1987; Cass. sez. 6^, n. 9617/1992). La sentenza va, pertanto, annullata e gli atti rimessi ad altra sezione della Corte di appello per la pronuncia sul reato che aveva già formato oggetto di decisione da parte del giudice di primo grado.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2008