Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2001, n. 31911
CASS
Sentenza 16 marzo 2001

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In tema di impugnazioni, è ammissibile il ricorso per cassazione teso unicamente a far rilevare la sopravvenuta abrogazione del reato, atteso che: 1) detta abrogazione produce effetti anche quando la sentenza risulta passata in giudicato, 2) la Corte di cassazione deve valutare, non solo le questioni rilevabili di ufficio, ma anche quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, 3) il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impone di evitare una pronunzia di inammissibilità del ricorso che avrebbe quale unico effetto un rinvio della soluzione alla fase esecutiva.

In tema di bancarotta fraudolenta, una volta che, anche a seguito di attività illecite, sia entrato danaro nel patrimonio della società fallita, esso non può essere distratto in danno dei creditori; ne consegue che, qualora l'imputato -resosi responsabile di truffa in danno di terzi e per tale delitto condannato- abbia versato il provento del reato nelle casse sociali e lo abbia quindi distratto, tale ulteriore condotta non può ritenersi coperta da precedente giudicato.

Commentario1

  • 1Processo penale, patteggiamento, pena applicata, illegalità sopravvenuta, stupefacenti, droghe leggereAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2001, n. 31911
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31911
Data del deposito : 16 marzo 2001

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