Sentenza 16 marzo 2001
Massime • 2
In tema di impugnazioni, è ammissibile il ricorso per cassazione teso unicamente a far rilevare la sopravvenuta abrogazione del reato, atteso che: 1) detta abrogazione produce effetti anche quando la sentenza risulta passata in giudicato, 2) la Corte di cassazione deve valutare, non solo le questioni rilevabili di ufficio, ma anche quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, 3) il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impone di evitare una pronunzia di inammissibilità del ricorso che avrebbe quale unico effetto un rinvio della soluzione alla fase esecutiva.
In tema di bancarotta fraudolenta, una volta che, anche a seguito di attività illecite, sia entrato danaro nel patrimonio della società fallita, esso non può essere distratto in danno dei creditori; ne consegue che, qualora l'imputato -resosi responsabile di truffa in danno di terzi e per tale delitto condannato- abbia versato il provento del reato nelle casse sociali e lo abbia quindi distratto, tale ulteriore condotta non può ritenersi coperta da precedente giudicato.
Commentario • 1
- 1. Processo penale, patteggiamento, pena applicata, illegalità sopravvenuta, stupefacenti, droghe leggereAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2001, n. 31911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31911 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 16/03/2001
1. Dott. ANDREA COLONNESE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANGELO DI POPOLO - Consigliere - N. 581
3. Dott. GENNARO MARASCA - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. AMILIO MALPICA - Consigliere - N. 16718/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da RT NI, nato ad [...] S. Salvatore il 17 febbraio 1959;
Avverso la sentenza emessa il 22 febbraio 2000 dalla Corte di Appello di Brescia;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi del ricorso
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Umberto Toscani, che ha concluso per il rigetto del ricorso relativamente al delitto di bancarotta e per la inammissibilità limitatamente ai reati fiscali;
La Corte di Cassazione osserva:
Con sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo il 26 marzo 1999 RT NI veniva dichiarato responsabile dei delitti di bancarotta, documentale e per distrazione e di numerosi reali fiscali e condannato alla pena di anni quattro di reclusione oltre alle pene accessorie ed al pagamento delle spese processuali, in relazione al fallimento della srl "CO.GE.BER", dichiarato dai Tribunale di Bergamo con sentenza del 18-20 febbraio 1992. Con sentenza emessa il 22 febbraio 2000 la Corte di Appello di Brescia, in accoglimento parziale dell'appello dell'imputato, assolveva il RT da una ipotesi di bancarotta per distrazione e conseguentemente riduceva la pena ad anni tre e mesi dieci di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione RT NI, che deduceva i seguenti motivi di impugnazione.
1) Violazione dell'art.606 lett. b) ed e) c.p.p. per violazione di legge e motivazione illogica in relazione agli artt.216 comma 1 nn. 1 e 2, e 217 comma 2^, 219 comma 2^ n. 1 e 223 L.F. e 649 e 192 c.p.p.. In particolare il ricorrente rilevava che tale GO aveva versato al RT la somma di L. 20.000.000 a titolo di caparra sulla vendita di un appartamento e che tale somma non era mai stata restituita all'GO. Il fatto, rubricato come truffa dal Pretore di Bergamo, era stato risolto da tale Autorità Giudiziaria e, quindi non si poteva ulteriormente procedere per tale fatto contro il RT se non violando il principio del ne bis in idem. li ricorrente lamentava, inoltre una motivazione carente in ordine all'acquisto di due autovetture e in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico della bancarotta documentale, Sosteneva, infine, il ricorrente che nei fatti era ravvisabile il reato di bancarotta semplice.
2) Annullamento senza rinvio in ordine ai fatti di cui ai capi B) 3 C) e D) della rubrica. non essendo tali condotte più previste dalla legge come reato.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
Fondato è, il secondo motivo di impugnazione, mentre infondato è il primo.
Non ha ragione il ricorrente quando rileva che la bancarotta per distrazione consiste soltanto nella somma data dall'GO e nell'acquisto di due autovetture di lusso, perché nel capo di imputazione si parla di distrazione di molte decine di milioni e, poi, in particolare si richiamano i due episodi ricordati. Non è fondato il richiamo all'art.649 c.p.p. in relazione all'episodio GO.
Dalla sentenza di merito si comprende che il RT, a nome della società, offrì in vendita ad GO un appartamento e questi verso una caparra di L. 20.000.000.
L'appartamento non venne mai venduto ed il denaro sparì. L'GO subì una truffa, giudicata dal Pretore di Bergamo, ed il denaro sia pure in modo illegittimo, passò nelle casse della società.
Tale somma non venne rinvenuta dal curatore ed il RT non ha saputo spiegare che fine abbia fatto.
Hanno ragione i giudici di merito quando rilevano che in tale fatto è ravvisabile una distrazione.
Non è, infatti, rilevante come il denaro sia entrato nel patrimonio della società anche quando esso sia frutto di azioni poco o per nulla lecite, non vi è dubbio che una volta entrato a fare parte del patrimonio sociale esso non possa essere distratto in danno dei creditori (in tal senso vedi Cass. sent. n. 3852 del 3 aprile 1992). Il richiamo all'art.649 c.p.p. è fuori luogo, perché le azioni prese in considerazione sono diverse.
La prima è la corresponsione al RT della somma a titolo di caparra da parte dell'GO, vittima della truffa, e di tale vicenda si è occupato il Pretore di Bergamo.
La seconda condotta presa in considerazione è la attività distrattiva del RT il quale ha fatto sparire detta somma facente parte del patrimonio sociale ancorché illecitamente acquisita. Tale condotta correttamente è stata qualificata come un episodio della bancarotta per distrazione contestata.
È pertanto infondata la eccezione del ne bis in idem.
La motivazione della sentenza impugnata in ordine all'acquisto di due vetture di lusso in rapporto all'oggetto della società ed alla funzione che esse avrebbero dovuto svolgere appare del tutto corretta e le censure in proposito si risolvono in contestazioni di merito inammissibili in sede di legittimità.
Tale acquisto, infatti, come è stato spiegato dal giudici di merito, è del tutto avulso dagli scopi sociali sicché correttamente può essere qualificato come un episodio di distrazione. Infine il ricorrente ha sostenuto che non era ravvisabile il dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale. È vero che la Corte di merito erroneamente ha qualificato il dolo ravvisabile nella condotta del RT come generico, ma poi ha spiegato che il RT aveva omesso di tenere correttamente le scritture contabili con la consapevolezza e la volontà ... dirette ad impedire o comunque rendere estremamente difficile la ricostruzione delle operazioni commerciali compiute. Ed è esattamente questo descritto il dolo specifico richiesto dalla norma in esame, dal momento che non occorre l'intenzione di recare pregiudizio ai creditori (Cass. Sez. 5^ n. 6650 del 2 giugno 1992). In conclusione, al di là di una non corretta terminologia usata, non vi è dubbio che la Corte di merito nel descrivere il dolo del RT ha esattamente individuato il dolo specifico richiesto dalla norma in esame.
Ulteriore ovvia conseguenza è che nei fatti non è ravvisabile la bancarotta semplice di cui all'art. 217 L.F..
Per effetto dell'art.25 lett. d) del decreto legislativo 3 marzo 2000 n. 74 sono stati abrogati i reati fiscali di cui al titolo 1 del D.L. 10 luglio 1982 n.429, convertito con modificazioni dalla L.7 agosto 1982 n.516.
Vanno in proposito affrontati due problemi.
Il primo consiste nello stabilire se sia possibile dedurre come unico motivo di impugnazione in sede di legittimità la intervenuta abrogazione del reato.
Esistono delle opinioni contrastanti sul punto.
Vi è che ritiene, come il PG presso la Corte di Cassazione, che un siffatto ricorso sia inammissibile, perché non sarebbe mai possibile dedurre una causa di non punibilità come motivo unico di impugnazione in sede di legittimità.
Tale tesi trova fondamento in un filone giurisprudenziale sviluppatosi a proposito della prescrizione del reato verificatasi dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado.
Sembra, in verità, preferibile la tesi opposta.
Intanto la avvenuta prescrizione del reato non è parificabile alla abrogazione dello stesso.
Infatti se il ricorso è inammissibile - recenti sentenze sul punto hanno annullato la differenza tra cause di inammissibilità originaria e sopravvenuta - è evidente che il decorso del tempo, verificatosi in un momento successivo alla pronuncia della sentenza che, in virtù del riconoscimento della causa di inammissibilità diviene definitiva, è irrilevante.
In siffatta situazione, infatti, la volontà punitiva dello Stato si è manifestata tempestivamente nella sua pienezza e non può, quindi, avere rilievo il trascorrere successivo del tempo.
Del tutto diversa è la situazione della abrogazione del reato. La esistenza di una fattispecie legale che preveda la punizione di determinati fatti, prima che essi vengano commessi, costituisce, infatti, il fondamento di legittimità per una condanna penale in virtù del principio di legalità di cui all'art.2 comma 1 c.p.. Ed, invero, ai sensi dell'art.673 c.p. nel caso di abrogazione ... della norma incriminatrice il giudice della esecuzione revoca la sentenza di condanna ... dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Quindi anche quando la sentenza sia passata in giudicato la abrogazione del reato produce i suoi effetti cancellando gli effettì penali della condanna.
Ciò costituisce una profonda differenza rispetto alle cause estintive del reato ed a quelle di procedibilità dell'azione penale previste dall'art.129 c.p.p. che non producono effetti dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Quanto si va affermando non deve meravigliare perché è appena il caso di ricordare che il legislatore prevede espressamente che alcune cause di improcedibilità possano verificarsi dopo la condanna in secondo grado e che in sede di legittimità possa essere dedotto anche esclusivamente il verificarsi della causa di improcedibilità. Si pensi ad esempio alla remissione della querela che ai sensi dell'art.152 comma 3^ c.p. può intervenire solo prima della condanna..., ove per condanna ovviamente si intende quella definitiva ovvero passata in giudicato.
A favore della tesi sostenuta oltre le ragioni indicate militano anche altre considerazioni.
In primo luogo l'art. 129 c.p.p. precisa che in ogni solo e grado del procedimento il giudice, il quale riconosce che il fatto non è previsto dalla legge come reato lo dichiara di ufficio con sentenza. Ciò significa che quando il ricorso consenta di validamente instaurare il nuovo grado di giudizio, nel senso che sia stato proposto tempestivamente da una persona legittimata e con un motivo specifico - nel caso di specie è stata dedotta la intervenuta depenalizzazione del reato che comporta violazione di legge - la Corte di legittimità ha la possibilità, anzi il dovere, di rilevare e dichiarare la intervenuta abrogazione del reato.
Se, invece, sussista una causa di inammissibilità c.d. originaria del ricorso questo è inidoneo ad introdurre un nuovo grado del giudizio e, quindi, la intervenuta abrogazione non potrà che essere dichiarata in fase esecutiva ai sensi dell'art.673 c.p.p.. Inoltre ai sensi dell'art.609 comma 2^ c.p.p. la Corte deve valutare non soltanto le questioni rilevabili di ufficio, ma anche tutti i motivi che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Nel caso di specie dal momento che la abrogazione dei reati fiscali è intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado non sarebbe stato possibile dedurre prima tale vizio e, quindi, non può operare nei confronti del ricorrente la preclusione prevista dall'art.606 comma 3^ c.p.p.. Infine evidenti motivi di economia processuale, che oggi debbono vieppiù essere tenuti presenti dal giudice nella interpretazione delle norme, dal momento che il principio della ragionevole durata del processo ha valore costituzionale in virtù della nuova formulazione dell'art. 111 della Costituzione legittimano la interpretazione sostenuta, contraddicendo a tali principi una declaratoria di inammissibilità del ricorso con un mero rinvio della soluzione prospettata dal ricorrente alla fase esecutiva. Il secondo problema consiste nel valutare il rapporto esistente tra la normativa abrogata ed il nuovo sistema tributario penale. L'art.25 del D.Leg. 3 febbraio 2000 n.74 ha abrogato, come già si è detto, il titolo 1 del decreto legge 10 luglio 1982 n.429, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 1982 n. 516. Senonché lo stesso decreto n. 742000, nel ridisegnare il nuovo sistema penale tributario, ha reintrodotto alcune ipotesi di reato simili e/o analoghe, a quelle previste dalla normativa abrogata. Senza avere la pretesa di affrontare la complessa problematica che tale successione di leggi nel tempo pone all'interprete, già affrontata e risolta dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, sarà sufficiente rilevare che il nuovo sistema, imperniato sulla repressione penale limitata ai fatti caratterizzati da rilevante offensività per gli interessi dell'Erario, ha superato il vecchio sistema posto a base della previgente normativa, fondato su un modello di tutela anticipata, caratterizzato dalla repressione di violazioni strumentali e prodromiche ad una falsa dichiarazione ed alla evasione di imposta (vedi SSUU in. 35 del 13 dicembre 2000, Sagone).
Questo rilievo consente di risolvere il problema del rapporto tra l'art. 1 primo comma L. 516/82 e l'art.5 D.Leg. 74/2000 che concernono la mancata presentazione della dichiarazione in materia di imposte dirette o dell'IVA - reato contestato al RT al capo b)-. Le norme in questione, infatti, sono diversamente caratterizzate, attenendo le divergenze ad elementi costitutivi tipici che disegnano l'identità del fatto, costituiti quanto alla nuova normativa, dal dolo specifico di evadere l'imposta, dalla volizione di una evasione di imposta superiore a lire 150.000.000, dall'evento di danno per l'erario, costituito dalla evasione effettiva di lire 150 milioni, mentre la previgente normativa sanziona la semplice condotta omissiva, anche se connessa a mera colpa, commisurando la pena non all'ammontare dell'imposta evasa, ma all'ammontare degli imponibili non dichiarati.
La disomogeneità strutturale tra le due fattispecie è, pertanto, evidente, dal momento che l'illecito nella nuova normativa costituisce un delitto, mentre nella previgente normativa costituiva una contravvenzione.
La introduzione di elementi costitutivi nuovi e diversi rende impraticabile l'orientamento che sostiene la continuità tra le due fattispecie.
Deve, pertanto, ritenersi abrogato anche il reato contestato al capo b) della rubrica, oltre quelli di cui ai capi C), D) ed E) sui quali non sorgono questioni particolari.
La intervenuta abrogazione dei reati fiscali contestati impone di dichiarare previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non doversi procedere contro il RT perché i fatti di cui ai capi B), C), D) ed E) non sono previsti dalla legge come reato. Deve di conseguenza essere eliminata la pena relativa a tali reati e cioè quella di quattro mesi di reclusione applicati in aumento alla pena comminata per le ipotesi di bancarotta.
La pena inflitta al RT va, quindi, rideterminata in anni tre e mesi sei di reclusione.
Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi B), C), D) ed E) della rubrica perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato con conseguente eliminazione della pena relativa. Il ricorso deve essere nel resto rigettato essendo i motivi di impugnazione infondati.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente ai reati tributari di cui ai capi B) C) D) ed E) della rubrica perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato e conseguentemente elimina la pena di mesi quattro di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2001