Sentenza 12 ottobre 2004
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il Presidente di un collegio, immediatamente dopo la chiusura del dibattimento, senza previamente ritirarsi per deliberare sulle singole questioni insieme con gli altri giudici in camera di consiglio e senza, comunque procedere alla consultazione degli stessi, dia lettura del dispositivo, nonché della motivazione contestuale a sostegno della decisione. In tale caso, infatti, la sentenza, in astratto manifestazione di legittimo potere, é una pronuncia che si é esplicata, al di fuori dei casi consentiti dalla legge e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, ed é caratterizzata da abnormità strutturale, tale da non consentire l'individuazione del luogo, del momento e delle modalità mediante le quali si é pervenuti alla deliberazione, oltre che dall'inosservanza dello schema legale tassativamente scandito dalle norme processuali (deliberazione in camera di consiglio, redazione e sottoscrizione del dispositivo e, "salvo che non sia possibile" procedervi, una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza si é fondata, pubblicazione della sentenza in udienza ad opera del presidente o di un giudice del collegio mediante lettura del dispositivo, successiva lettura della motivazione redatta contestualmente, da esporre anche riassuntivamente ex art. 545, commi primo e secondo, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/10/2004, n. 45459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45459 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO ES - Presidente - del 12/10/2004
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 1361
Dott. GRAMENDOLA ES Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 512/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO ES, nato in [...] il [...] e da NC ED, nato in [...];
contro la sentenza 8 luglio 2003 della Corte d'appello di Milano. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Domenico Carcano. Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.ssa DE SANDRO Annamaria, il quale ha concluso l'inammissibilità del ricorso di SO e per il rigetto del ricorso di NC.
Udito il difensore di fiducia di NC, avv.to Gian Paolo Cappelletti che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.- ES SO e EL NC propongono ricorso contro la sentenza 8 luglio 2003 della Corte d'appello di Milano, con la quale è stata confermata la decisione 8 luglio 2002 del Tribunale di Varese che aveva dichiarato entrambi i ricorrenti responsabili dei delitti di traffico di sostanze stupefacenti.
Con l'atto d'appello, i difensori di ES SO e di EL NC hanno dedotto la nullità della sentenza di primo grado, perché pronunciata con motivazione contestuale immediatamente al termine dell'ultima udienza, senza che il Collegio fosse entrato in Camera di consiglio.
La Corte d'appello ha disatteso tale preliminare censura, ritenendo la stessa, da un lato, non riconducibile alla nullità generale di cui all'art. 178 lett. c) c.p.p., tenuto conto che tutte le parti processuali avevano svolto regolarmente i propri interventi, e, dall'altro, non deducibile nel giudizio di appello. Quest'ultima conclusione era fondata sulla considerazione che, essendo il giudizio di appello anch'esso di merito, il potere di annullamento della sentenza impugnata - tipico del giudizio di legittimità - avrebbe potuto essere esercitato nelle ipotesi tassative previste dall'art. 604 c.p.p. e., al di fuori di tali ipotesi, il giudice d'appello non può annullare la sentenza e deve, invece, pronunciarsi sul merito, essendo investito con la impugnazione proposta "... del potere-dovere di sostituirsi nella valutazione del fatto al giudice di primo grado...".
Disattese altre questioni processuali proposte dalle parti, la Corte d'appello, dato atto dell'accordo ex art. 599 c.p.p. sulla misura della pena, applicava a SO la pena concordata, non sussistendo i presupposti di applicabilità dell'art. 129 c.p.p.. Mentre, condivisa la ricostruzione dei fatti ed i criteri applicati per la determinazione della pena, confermava la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di EL NC.
2.1. - ES SO deduce il difetto di motivazione in riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129, comma 2, c. p.p.. Ad avviso del ricorrente, l'accordo tra le parti ex art. 599, comma 4, c.p.p., non ha esclude che il giudice abbia il potere-
dovere di rilevare tutte le questioni rilevabili d'ufficio ex art. 179 c.p.p. in ogni stato e grado del procedimento e di appaltare,
allorché ne ricorrano le condizione, l'art. 129, comma 2, c.p.p.. A tale ultimo riguardo, il ricorrente censura la motivazione resa dal giudice - d'appello e ripropone una diversa interpretazione del quadro probatorio ed una ricostruzione dell'episodio verificatosi a Milano ed enucleato nella imputazione di cui al capo a). Rileva che la Corte d'appello avrebbe recepito acriticamente per relationem la motivazione del Tribunale, facendo proprie le conclusioni raggiunte e le ragioni poste a loro fondamento.
2.2.- EL NC, con un primo motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge processuale in relazione agli artt. 525, comma 2, 527, 528, 125, comma 4, e 179, comma 2, c.p.p..
Il ricorrente rileva che il Tribunale in composizione collegiale, una volta chiuso il dibattimento, non è entrato in Camera di consiglio per deliberare, mentre a "decidere" è stato il solo Presidente. Quest'ultimo, dopo avere chiesto all'imputato SO se intendesse rendere ulteriori dichiarazioni ed avuta risposta di conferma di quanto dichiarato in precedenza, "... immediatamente... leggeva il dispositivo contestualmente, sia il dispositivo che le motivazioni della sentenza, da lui già preconfezionata, depositandola, poi, lo stesso giorno in Cancelleria".
Premette il ricorrente che l'udienza del 12 giugno 2002 è stata dedicata alle arringhe difensive;
il Presidente del collegio, anziché entrare in Camera di consiglio, ha disposto il rinvio del processo all'udienza del 21 giugno 2002 per eventuali dichiarazioni dell'imputato SO. Il 21 giugno 2002, non comparso SO per legittimo impedimento, il processo fu rinviato all'udienza del successivo 8 luglio, nella quale il processo fu deciso con le modalità innanzi descritte.
Ad avviso del ricorrente, la conferma che la decisione è stata del solo Presidente discende dalla considerazione che la sentenza - letta, alla presenza degli altri due componenti del collegio, immediatamente dopo la chiusura del dibattimento, senza Camera di consiglio - consta di quaranta pagine. Decisione e motivazione, sempre secondo il ricorrente, sono state redatte ancora prima di sapere come avrebbe risposto SO e, quindi prima della conclusione del processo e, per quello che è accaduto in udienza, emessa dal solo Presidente, non avendo collaborato gli altri due giudici presenti alla lettura dei due atti contestuali. Il ricorrente denuncia, anzitutto, la violazione dell'art. 525. comma 2, c.p.p., sul presupposto che alla luce di quanto è emerso la deliberazione sarebbe soltanto del Presidente, adottata in violazione dell'art. 527 c.p.p. al di fuori della Camera di consiglio e senza l'ausilio degli altri due componenti del collegio.
Infine, si denuncia la violazione dell'art. 125, comma 4, c.p.p. per violazione del dovere di segretezza della Camera di consiglio. 2.2.1.- Il ricorrente, con un secondo motivo, denuncia la violazione dell'art. 143 c.p.p., in quanto il decreto di citazione per il giudizio d'appello, notificato nel domicilio eletto presso il difensore, è stato redatto soltanto in lingua italiana, nonostante l'imputato fosse di nazionalità croata e dagli risultasse la non conoscenza della lingua italiana.
2.2.3. - Con un terzo motivo, si denuncia il difetto di motivazione, in quanto la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del tutto delle censure poste con l'atto d'appello, limitando a richiamare gli argomenti sviluppati dal primo giudice senza svolgere alcun proprio apprezzamento.
Il quadro probatorio, ad avviso del ricorrente, non era tale da giustificare una sentenza di condanna.
2.2.4. - Con un quarto motivo, si denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 6, c.p.p. D.P.R. n. 309 del 1990. L'episodio ascritto a NC, come ricostruito dai giudici di merito, non conterrebbe gli elementi costitutivi per la configurazione dell'aggravante de quo, in quanto costui avrebbe commesso il reato in concorso solo con tale Istuk e non con altri imputati.
2.2.5.- Con un quinto ed ultimo motivo, si denuncia il difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e, in ogni caso, sul trattamento sanzionatorio. Tale è le sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
La vicenda processuale, come descritta in ricorso, trova conferma anzitutto nella sentenza d'appello, là dove si esclude che essa possa essere ricondotta ad una delle ipotesi previste dall'art. 604 c.p.p. che riconoscono al giudice d'appello il potere di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado. In particolare, il giudice d'appello rileva che non vi è stata violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. perché le parti private hanno regolarmente svolto le proprie attività ed altrettanto regolarmente concluso. Del resto, il verbale di udienza dell'8 luglio 2002 riporta dati che consentono di ritenere che, in realtà, dispositivo e motivazione contestuale siano stati letti dopo la chiusura del dibattimentale, senza che il collegio sia entrato in Camera di consiglio per deliberare: l'udienza ha inizio alle ore 9,35 e il Presidente dopo la verifica delle parti presenti, interpella SO il quale dichiara di riportasi alle precedenti dichiarazioni;
nella parte del verbale, predisposto con modulo a stampa, non è riportata l'ora in cui il collegio è entrato in Camera di consiglio, mentre - di seguito alla parte a stampa "il Collegio ritorna nell'aula dell'udienza" - si attesta che il Presidente, alle ore 9,40, da lettura della sentenza "...contestuale ed illustrata dal Presidente ". Inoltre,al verbale di udienza risulta allegato un resoconto di stenotipia nella cui parte conclusiva è descritta la sequenza dei fatti: Intervento del Presidente: "... Signor SO... intende rendere altre dichiarazioni, si riporta a quelle che ha già reso?"- Intervento SO: "si signor Presidente".- Intervento del Presidente: "Si riporta a quelle che ha già reso. Allora possiamo già leggere il dispositivo." In realtà, appare corretto il rilievo del giudice d'appello là dove esclude che vi possa essere stata una violazione riconducibile al diritto di difesa e,dunque, alla nullità di generale prevista dall'art. 178 lett. c) c.p.p., perché le parti private hanno regolarmente svolto le proprie arringhe conclusive e formulato le proprie conclusioni. 11 giudice d'appello, altrettanto correttamente, delimita i propri poteri di intervento alle ipotesi di annullamento sancite dall'art. 604, commi 1 e 4 c.p.p., ed afferma che, al di fuori di esse, vi è obbligo di decidere nel merito, non potendo applicarsi al giudizio d'appello regole e compiti che spettano al giudice di legittimità.
La anomalia denunciata appare ad un primo approccio riconducibile alla nullità assoluta prevista dal secondo comma dell'art. 525 del codice di rito per violazione del principio di immutabilità del giudice. In realtà, i verbali di udienza non documentano il rispetto della sequenza procedimentale tracciata dagli articoli 525, comma 1, 544, comma 1, e 545, commi 1 e 2, e 125, comma 4, c.p.p. così da fare apparire la sentenza pronunciata da Presidente anziché dall'intero collegio. Sennonché, il principio della immutabilità del giudice del dibattimento, la cui finalità è quella di assicurare l'identità tra il giudice che emette la decisione e quello che ha presieduto alla raccolta delle prove ed alla relativa discussione, non pare in concreto essere stato violato tenuto conto che, nonostante le evidenti anomalie del segmento procedimentale all'esito del quale è stata pronunciata la sentenza de qua, la sottoscrizione della sentenza, oltre che del presidente, anche degli altri componenti del collegio sembra formalmente escludere la configurabilità di tale tipico vizio.
Tuttavia, la sentenza del Tribunale di Varese - che nella parte conclusiva della descrizione dello svolgimento del processo in essa contenuta risulta deliberata dopo la chiusura del dibattimento avvenuta il giorno 8 luglio 2002 - è l'atto conclusivo di un segmento procedimentale connotato da anomalie di tale importanza da escludere che si sia in presenza di un atto soltanto formalmente non corretto, bensì di un provvedimento abnorme.
A fronte di una invalidità degli atti soltanto nei casi previsti dalla legge, regola che racchiude ed esprime il principio di tassatività delle cause di nullità degli atti, vi è un dovere di ordine generale sancito dall'art. 124 c.p.p. di osservanza delle norme processuali da parte dei magistrati e gli altri soggetti in essa indicati: l'art. 124 c.p.p. è chiamata ad assolvere una "funzione di chiusura" a tutela del rispetto della legalità cui devono attenersi i soggetti preposti ad amministrare giustizia e stabilisce un vero e proprio obbligo a carico di tutti i predetti soggetti (si veda, Relazione al progetto preliminare p. 50). Non è da revocare in dubbio che la categoria delle nullità di ordine generale copra tutte le fattispecie che concernono il ruolo di soggetti essenziali del rapporto processuale. Non è, però da porre in dubbio, che la violazione delle regole fondamentali della grammatica giudiziaria che disegnano la morfologia dell'esercizio della giurisdizione, anche là dove non riconducibili nell'alveo delle nullità di ordine generale o di nullità speciali, possano produrre un atto che, sebbene in astratto sia tipica espressione di esercizio della giurisdizione, si caratterizzi come "abnorme" in ragione della concreta atipicità di esercizio del potere che lo pone al di fuori della struttura legale tipica stabilita dall'ordinamento. Nel costruire la categoria della abnormità, la giurisprudenza di legittimità è stata mossa dalla esigenza di salvaguardia del regolare esercizio della giurisdizione nel caso in cui per vizi in procedendo o in indicando, del tutto imprevedibili dal legislatore anche nel loro concreto avverarsi, il provvedimento sia tale da dovere essere considerato completamente avulso dall'ordinamento giuridico. La categoria della abnormità, nella elaborazione giurisprudenziale che ne ha individuato natura e strumenti di tutela, ha origine e trova giustificazione nella esigenza di supplire alla tassatività, da un lato, delle cause di nullità e, dall'altro, dei mezzi di impugnazione dinanzi a provvedimenti atipici e resi al di fuori dello schema legale predisposto dall'ordinamento. Insomma, abnorme è l'atto che, anche là dove dotato di un tipico contenuto giudiziario, per vizi genetici, strutturali e funzionali si collochi non solo al di fuori delle singole norme ma anche dell'intero sistema organico della legge processuale. È affetto da abnormità - affermano Sezioni unite 24 novembre 1999, Magnani (rv. 215094) - non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. La abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché "l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo.
Le elementari regole di grammatica giudiziaria da osservare per la pronuncia della sentenza - atto che rappresenta l'essenza d ella giurisdizione - non riguardano soltanto vuoti e arcaici formalismi, bensì norme che rendono l'atto in questione individuabile come tale e definiscono i contenuti di una deliberazione da adottare ex art. 125, comma 1, c.p.p. in Camera di consiglio, subito dopo la chiusura del dibattimento, dallo stesso giudice che ha partecipato alla raccolta delle prove ed alla relativa conclusione, con il rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 527 c.p.p per le deliberazioni collegiali;
disposizioni che per la loro puntuale e didascalica descrizione delle valutazioni da compiere nella dialettica interna alla Camera di consiglio, riguardano la sostanza della deliberazione di un collegio.
Una volta conclusa la deliberazione - prevede l'art. 544, comma 1, c.p.p. - il presidente redige e sottoscrive il dispositivo e, salvo che "non sia possibile" procedervi, una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata. La sentenza, all'esito della Camera di consiglio, è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante lettura del dispositivo e la successiva lettura della motivazione redatta contestualmente, da esporre anche riassuntivamente, come stabilito dall'art. 545, commi 1 e 2, c.p.p.. Attività che - ad eccezione della deliberazione della sentenza della quale l'art. 125, comma 4, c.p.p. ne impone la segretezza - devono essere puntualmente documentate nel verbale di udienza a norma degli artt. 480, 481, 482 e 483 c.p.p.. La sentenza è, dunque, il prodotto di una deliberazione da adottare nelle forme e con le modalità descritte dalla legge processuale. Non è da revocare in dubbio che la sentenza "in astratto manifestazione di legittimo potere" è pronuncia che si è "esplicata al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite" là dove, dagli atti che documentano l'attività compiute, risulti che essa non sia stata preceduta da tali inderogabili e fondamentali adempimenti.
Ne consegue che, la abnormità genetica o strutturale - a differenza di quella funzionale che involge la stasi processuale e richiede di superare il limite posto dalla tassatività dei mezzi di impugnazione ~ può anche caratterizzare provvedimenti impugnabili per i quali la violazioni di norme, al di là di ogni ragionevole limite, richiede di superare gli ambiti imposti dalla tassatività delle cause di nullità.
L'abnormità strutturale che caratterizza la sentenza de qua è di tale importanza da non consentire l'individuazione del luogo, del momento e delle modalità mediante le quali si è pervenuti alla deliberazione;
anomalie che per il loro indubbio significato non possono essere tali da annoverare il comportamento del giudice tra quelli da qualificare solo non formalmente corretti. La sentenza in parola è stata espressione di esercizio di un legittimo potere della giurisdizione che, però, si è esplicato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite e che non può costituire soltanto - come si è affermato per la violazione del segreto della Camera di consiglio conseguente alla partecipazione ad essa di persone illegittimamente ammesse ad assistervi (Sez. 1^, 21 febbraio 2003, Bogdan, rv. 223695) - un vizio che, pur rilevante agli effetti della responsabilità personale del magistrato ai sensi dell'art. 124 c.p.p., non è specificamente sanzionato da nullità e, quindi, in forza del principio di tassatività di cui all'art. 177 stesso codice, non influisce sulla validità della pronuncia giudiziale, ne' può essere ricondotto a una questione di capacità del giudice.
In conclusione, la motivazione della sentenza, e ancor prima la decisione, sono atti che strutturalmente devono essere adottati a dibattimento concluso con deliberazione in Camera di consiglio, al cui interno devono essere svolte le valutazioni e la dialettica tra ciascun componente del collegio sulle singole questioni previste dall'art. 527 c.p.p., e, soltanto all'esito della prescritta Camera di consiglio, va data lettura della deliberazione e, se del caso, della contestuale motivazione, anch'essa redatta prima del rientro del giudice, monocratico o collegiale, in udienza per la pubblicazione della sentenza ex art. 545, commi 1 e 2, c.p.p.. La inosservanza dello schema legale - tassativamente scandito dalle norme processuali in ogni sua singola fase e nella relativa successione temporale - da origine ad un vizio che determina l'abonormità della sentenza.
Pertanto, la sentenza impugnata dai ricorrenti nonché la sentenza del Tribunale di Varese dell'8 luglio 2002 n. 537 devono essere entrambe annullate con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Busto Arsizio, da svolgere in applicazione dei limiti posti dall'art. 511 e 525 c.p.p.. L'annullamento delle due sentenze è limitata soltanto ai due ricorrenti e n on coinvolge il capo relativo alla assoluzione, in grado di appello, di RA ZO divenuto irrevocabile, in mancanza di impugnazione da parte del pubblico ministero.
I profili di rilievo disciplinare che la vicenda processuale esaminata presenta, rendono indispensabile la trasmissione di copia degli atti al Procuratore generale della Repubblica in sede per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata dai ricorrenti nonché la sentenza del Tribunale di Varese dell'8 luglio 2002 n. 537 e rinvia per un nuovo giudizio al Tribunale di Busto Arsizio. Dispone la trasmissione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza di copia del ricorso di NC, della sentenza del Tribunale di Varese, della Corte d'appello di Milano nonché di copia del verbale di udienza dell'8 luglio 2002 dinanzi al Tribunale di Varese.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2004
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2004