Sentenza 10 aprile 2008
Massime • 1
In tema di prescrizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma terzo, L. n. 251 del 2005, la pendenza del grado di appello, che rileva per escludere la retroattività delle norme sopravvenute più favorevoli, ha inizio nel momento in cui è proposto l'appello.
Commentario • 1
- 1. Cassazione a sezioni unite; prescrizione in materia penale; applicabilita’ della disciplina piu’ favorevole; pronunica della sentenza di primo grado;…Buzzoni Alessandro · https://www.diritto.it/ · 22 luglio 2010
All'indomani dell'entrata in vigore della legge n.251 del 2005 (c.d. ex Cirielli), che ha profondamente modificato il regime dei termini di prescrizione dei reati pervenendo ad una disciplina certamente più favorevole, abbreviandone la durata, per i reati di c.d. “media-gravità”, si è immediatamente posto il problema di decifrare chiaramente la locuzione contenuta nell'articolo 10 della predetta legge, laddove si era originariamente esclusa l'applicabilità della relativa disciplina – appunto maggiormente benevola – per i “processi già pendenti in primo grado, ove vi fosse stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonchè per i processi pendenti in grado d'appello o avanti la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/04/2008, n. 26101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26101 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 10/04/2008
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 783
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 34635/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
EN AN, n. in San Pietro al Tanagro l'1.1.1954;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno in data 6.6.2007. Udita in Pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore del ricorrente, avv. AMODEO Domenico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 6 luglio 2007 la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza in data 5 dicembre 2005 del Tribunale di Sala IL, con la quale AN RE era stato condannato a pena ritenuta di giustizia per imputazione di cui all'art. 589 c.p., riconosciutegli le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante.
Nel pervenire alla resa statuizione, i giudici del gravame rilevavano, tra l'altro, che non si era ancora perento il termine massimo prescrizionale di legge, dovendosi tener conto dei periodi di sospensione dello stesso per rinvii delle relative udienze per impedimento del difensore e per astensione dalle udienze.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, con unico motivo deducendo "violazione e falsa applicazione degli artt. 157 e 159 c.p.". Deduce che "di tutte le sospensioni considerate, una sola di esse ... è stata dichiarata dal giudice, mentre per tutte le altre non vi è stata alcuna dichiarazione di sospensione da parte del giudice al momento del rinvio del processo. La conseguenza è che soltanto la sospensione dichiarata dal giudice di primo grado al momento del rinvio del dibattimento ... va computata quale periodo di sospensione, mentre i restanti periodi vanno invece esclusi dal computo". Rileva, poi, che, "seppure i periodi di sospensione ... dovessero essere considerati, essi non potrebbero essere superiori ai sessanta giorni, così come la nuova formulazione dell'art. 159 c.p. prevede", e che "la sentenza di primo grado fu depositata in data 17 gennaio 2006, vale a dire dopo che era andata in vigore la cosiddetta legge ex Cirielli...". MOTIVI DELLA DECISIONE
3.0 Il primo profilo di doglianza è del tutto privo di fondamento. Invero, la sospensione del termine prescrizionale nei casi di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ai sensi dell'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, è effetto normativamente previsto che consegue ex lege alla sospensione del processo o del procedimento, in quanto tale, perciò, non subordinato ad un formale provvedimento del giudice di sospensione della prescrizione (Cass., Sez. 4, 4.10.2007, n. 40309;
id., Sez. 5, 23.2.2005, n. 12453).
3.1 Quanto all'ulteriore profilo di censura fatto valere, deve premettersi che ha altra volta ritenuto questa Suprema Corte (Cass., Sez. 5, 20.1.2006, n. 9589), e va qui rifermato, che, in tema di prescrizione, la disciplina transitoria prevista dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, si riferisce non soltanto alle nuove regole sulla durata dei termini di prescrizione, ma anche alle nuove disposizioni sulla sospensione e interruzione del corso della prescrizione, oltre che alle nuove disposizioni sul reato continuato. La L. 5 dicembre 2005, n. 251, è entrata in vigore l'8 dicembre 2005, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi del suo art. 10, comma 1. L'art. 10, comma 3, della stessa recava, quanto alle disposizioni transitorie, che, "se per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione".
Tale disposto normativo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale del 23 ottobre 2006, n. 393, limitatamente alle parole "dei processi già pendenti in primo grado, nonché". A seguito di tale pronuncia del Giudice delle leggi, la norma deve, quindi, leggersi: "ad eccezione dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione".
Nella specie, la sentenza di primo grado venne resa il 5 dicembre 2005, quindi anteriormente alla entrata vigore della predetta novella normativa;
ma essa venne depositata il 17 gennaio 2006 e l'atto di appello venne proposto, con deposito nella cancelleria del Tribunale, il 25 febbraio 2006, in epoca, cioè, successiva alla entrata in vigore della precitata riforma normativa.
Poiché, come s'è detto, la nuova normativa non si applica ai "processi già pendenti in grado di appello", non può ritenersi pendente il giudizio di appello, ove, alla scadenza di quel termine di entrata in vigore del novum legislativo la sentenza di primo grado non sia stata ancora depositata e, conseguentemente, l'atto di appello non sia stato ancora proposto: per la "pendenza" del procedimento in grado di appello deve individuarsi come suo momento determinante quello della proposizione dell'appello medesimo (Cass., Sez. 7, 2.10.2007, n. 41965). Trovano, dunque, applicazione, nella fattispecie che occupa, le nuove disposizioni normative introdotte dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, a termini del quale "in caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni". Ora, esaminando i periodi di sospensione indicati dalla sentenza impugnata, quello relativo all'udienza del 5 luglio 2000 venne disposto per il concomitante impegno del difensore in altra sede giudiziaria: il relativo periodo, quindi, va fissato in sessantuno giorni (il giorno dell'impedimento più i sessanta giorni indicati dalla norma).
Quello concernente l'udienza del 9 luglio 2001, rinviata a quella del 4 febbraio 2002, venne disposto avendo il difensore dichiarato "di aderire all'astensione dalle udienze penali e civili proclamata dal Consiglio dell'Ordine di Sala IL ...": poiché i limiti della durata della sospensione del corso della prescrizione, ai sensi dell'art. 159 comma 1, n. 3, nel testo novellato dalla L. n. 252 del 2006, art. 6, operano solo nel caso di impedimento delle parti o dei difensori, non anche, quindi, in caso di richiesta di questi ultimi non giustificata da impedimento, ma solo dalla dichiarata adesione all'astensione delle udienze proclamata dall'organo di categoria (Cass., Sez. 5, 14.11.2007, n. 44924), il suindicato periodo (dal 9.7.2001 al 4.2.2002) va conteggiato per intero e quindi per la durata di mesi 6 e giorni 25.
Il rinvio indicato nell'udienza del 4 febbraio 2002 venne disposto per impedimento dell'imputato, sulla scorta di una certificazione medica attestante una "sindrome influenzale" con prognosi di tre giorni: il relativo periodo di sospensione va, quindi, determinato in sessantatre giorni.
Infine, il rinvio indicato nell'udienza del 14 luglio 2003 venne disposto per il concomitante impegno del difensore in altra sede giudiziaria: il relativo periodo di sospensione va, quindi, determinato in sessantuno giorni.
Complessivamente, dunque, i periodi di sospensione del termine prescrizionale vanno determinati in mesi 6 e giorni 210, ossia in anni 1 e mesi 1.
Il fatto di reato in questione risale al 19 dicembre 1998; tenuto conto del giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sull'aggravante contestata, il relativo termine prescrizionale massimo ordinario veniva a scadere il 19 giugno 2006;
a seguito delle intervenute sospensioni, il relativo termine scadeva il 19 luglio 2007. La sentenza impugnata è stata emessa il 6 luglio 2007, quando, perciò, quel periodo di prescrizione non si era ancora perento.
4. Posto, dunque, che è manifestamente infondato il rilievo gravatorio sul punto, neppure potrebbe apprezzarsi il gravame sotto il profilo della successivamente intervenuta perenzione del termine prescrizionale: se per un verso, difatti, la inammissibilità del ricorso preclude il rilievo di quella sopravvenuta causa di estinzione del reato, per altro verso è inammissibile il ricorso per cassazione volto a far valere unicamente la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla decisione medesima, in violazione del criterio della specificità dei motivi di cui all'art. 581 c.p.p., lett. c), (Cass., Sez. Un., 27.6.2001, n. 33542).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente, come evidenziata dallo stesso vizio genetico rilevato (Corte Cost., sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che congruamente si determina in mille Euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2008