Sentenza 24 gennaio 2005
Massime • 1
L'omissione della dichiarazione formale di contumacia, sussistendo le condizioni per celebrare il processo in assenza dell'imputato, non determina alcuna violazione del contraddittorio e non è causa di nullità della sentenza, la quale non è prevista specificamente dall'ordinamento e nemmeno è comprensibile nel novero delle nullità di ordine generale, stante l'assenza di effetti pregiudizievoli in ordine all'intervento ed all'assistenza dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2005, n. 6487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6487 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 24/01/2005
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 115
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 006266/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN IR, N. IL 07/03/1936;
avverso SENTENZA del 11/06/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PROVIDENTI FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
La Corte d'Appello di Napoli con sentenza del 11-6-2003, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 11-4-2002, con la quale, NN IR era stato condannato alla pena di anni due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta commesso in Castellammare di Stabia in data antecedente al 28/29 Maggio 1997, per aver distratto ed occultato le attrezzature della fallita società NN Costruzioni s.r.L.
Ha proposto ricorso il NN censurando la sentenza impugnata per essere stato indicato come contumace nel giudizio di primo grado, senza che il Tribunale in forma collegiale avesse mai emesso la relativa ordinanza. Aggiungeva che i giudici di merito avevano omesso anche di accertare i presupposti di fatto della predetta dichiarazione. La censura è infondata.
L'imputato è stato regolarmente citato in giudizio davanti al Tribunale di Busto Arsizio, ma non è comparso. Successivamente con ordinanza del 22-11-2001, il Tribunale ha disposto la rinnovazione delle notifiche degli avvisi rinviando all'udienza dell'11-4-2002, nella quale il NN, pur essendo stato regolarmente avvisato, ancora, non è comparso, ed è stato indicato nel verbale "già contumace".
L'indicato comportamento non ha inciso sulla validità della sentenza. Infatti, l'omissione della dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza, in quanto non prevista dall'ordinamento e non può ricomprendersi nell'ambito delle nullità di ordine generale, poiché non comporta alcun effetto pregiudizievole ai fini dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato. La nullità può solo scaturire dall'inesistenza dei presupposti della dichiarazione di contumacia perché, in tal caso, non si sarebbe potuto instaurare il rapporto processuale ovvero al caso in cui, essendo stato ritualmente citato l'imputato non comparso, si siano verificate violazione di norme poste a garanzia del contumace, per mancanza del provvedimento formale. Mentre dall'omessa dichiarazione di contumacia per se stessa, quando risultino le condizioni per celebrare il processo in assenza dell'imputato, non scaturisce alcuna violazione del contraddittorio (v. Cass. Sez. 5^, 20-11-1997 n. 0 1444). Nel caso in esame, esistevano al momento della indicazione nel verbale di udienza, tutti gli elementi previsti dalla legge per la formale dichiarazione di contumacia, ed inoltre sono state per l'intero procedimento puntualmente rispettate le norme che regolano lo svolgimento del procedimento nei confronti dell'imputato contumace, che ha potuto usufruire delle maggiori garanzie previste per l'indicato rito, compresa la notifica per estratto della sentenza di primo grado, che ha consentito la rituale impugnazione della sentenza.
Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2005