Sentenza 14 dicembre 2000
Massime • 1
La condotta di sottrazione dei beni dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento, propria del reato di bancarotta fraudolenta (art. 216 legge fall.), è configurabile anche con riguardo a quelli che formino oggetto di semplice possesso da parte dell'imprenditore (nella specie: in quanto beni relativi a contratti di leasing).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2000, n. 10333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10333 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 14/12/2000
1. Dott. CARLO COGNETTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - N. 2061
3. Dott. NICOLA COLAIANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - N. 26027/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 10.5.2000 dall'avv. Corrado Buscemi, difensore di sul ricorso proposto NE TO NO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 2.2/19.4.2000 della Corte di Appello di Roma. Letti il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. FRASSO Antonio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Uditi, altresì, l'avv. Cerquetti Adriano, difensore della parte civile, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese processuali, e l'avv. Corrado Buscemi che ha invece chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3.4.1998, il Tribunale di Roma dichiarava MO TO NO responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale aggravata nonché appropriazione indebita aggravata e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e ritenuto assorbito nella fattispecie di bancarotta fraudolenta il delitto di appropriazione indebita, lo condannava alla pena di anni tre di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché all'esborso di una provvisionale per L. 250.000.000.
Pronunciando sull'appello proposto dall'imputato, la Corte di Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la pronuncia impugnata, con consequenziali statuizioni. Avverso tale pronuncia, il MO propone ora ricorso per cassazione che affida a tre distinti motivi, di seguito meglio specificati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p. in relazione agli artt. 161 e 171 lett. e) c.p.p. sul riflesso dell'irritualità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, eccepita sotto il duplice riflesso che la notifica presso il difensore era avvenuta senza che fosse stata tentata la notifica al domicilio a suo tempo eletto dall'imputato e che, comunque, la stessa notifica al difensore era stata effettuata senza che l'imputato, al momento della sua scarcerazione, fosse stato avvertito dell'onere di comunicare ogni mutamento relativo al domicilio eletto.
Entrambi i profili di doglianza sono, manifestamente, privi di fondamento. Ed invero, quanto al primo, si osserva che dall'esame dell'incartamento processuale - sollecitato dal tipo di censura dedotta - risulta che, all'esito negativo della notifica dell'atto presso il domicilio eletto (in via Cesare Battisti, n. 9 di Frascati), il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato mediante consegna di copia al difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, c.p.p. Il secondo profilo di doglianza è generico e comunque irrilevante. A parte che gli atti di causa non consentono di riscontrare l'assunto difensivo, in ordine al mancato avvertimento all'imputato scarcerato dell'obbligo di comunicare ogni variazione del domicilio eletto (nessuna allegazione documentale essendo stata offerta dall'odierno ricorrente), si osserva, comunque, che tale obbligo sussiste solo in caso di contestuale elezione di domicilio al momento della scarcerazione, ipotesi che non risulta ricorrere nel caso di specie. Non risulta, neppure, che il MO abbia mutato il domicilio eletto, di guisa che possa davvero ritenersi che la notifica al difensore, avvenuta nonostante l'intervenuta variazione e l'omesso avvertimento di cui all'art. 161 comma primo, come richiamato dal successivo comma terzo, fosse affetta da nullità, secondo la prescrizione contenuta nell'art. 171 lett. e) c.p.p. 2. - Con il secondo motivo di censura, parte ricorrente ripropone l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio sul rilievo dell'inesatta formulazione del capo di imputazione. Il vizio di enunciazione sarebbe apprezzabile, in primo luogo, nel raffronto comparativo tra l'addebito di bancarotta fraudolenta (relativa alla sottrazione di circa 20 macchine per movimento terra e per lavori edili, oltre che di una macchina Mercedes acquistata con patto di riservato dominio) e l'addebito di appropriazione indebita di 10 macchinari per il movimento terra, e dunque di una parte soltanto di quelle oggetto della precedente contestazione. Dunque, dall'anzidetta formulazione risultava che con lo stesso comportamento criminoso il MO si sarebbe appropriato dei macchinari in questione, rendendosi, al tempo stesso, responsabile del reato di bancarotta fraudolenta. Altro profilo di inesattezza risiederebbe nella contestazione della sottrazione di beni dell'impresa, ove invece tutti i macchinari oggetto della condotta ritenuta delittuosa erano soltanto posseduti giacché acquisiti con contratto di locazione finanziaria.
Le doglianze sono manifestamente infondate. Ed invero, così come evidenziato dalla Corte territoriale, la formulazione accusatoria presupponeva la coesistenza, in termini di concorso materiale, di due distinte fattispecie criminose, e cioè la bancarotta fraudolenta e l'appropriazione indebita, che erano enunciate in termini tali da consentire all'imputato di cogliere il nucleo essenziale degli addebiti e di esercitare, con pienezza, il suo diritto di difesa. D'altronde, nessun interesse può, al riguardo, residuare in capo al ricorrente, dopo che l'ipotesi dell'appropriazione indebita è rimasta assorbita nel reato di bancarotta fraudolenta, ne' interesse alcuno egli avrebbe potuto avere, sin dall'inizio, in ordine all'ambito di contestazione dell'appropriazione indebita, riguardante una parte soltanto dei macchinari posseduti dalla società fallita. Nessun profilo d'incertezza nella formulazione dell'addebito poteva, del resto, ravvisarsi nell'uso dell'espressione dell'impresa, senza specificazione alcuna della situazione possessoria riguardante beni di proprietà altrui in quanto oggetto di contratto di leasing. L'espressione, infatti, ha un'ampia significazione lessicale, tale da ricomprendere anche l'ipotesi del possesso, e d'altra parte, nel caso di specie, non v'era alcuna possibilità di equivoco, posto che era dato acquisito ed incontroverso in processo che tutti i macchinari di cui la Moviter aveva la disponibilità erano di proprietà di altre società, e precisamente dell'A.G.S e della M.A.I.A S.p.A., in quanto oggetto di locazione finanziaria. È, d'altronde, pacifico che non soltanto la proprietà, ma anche il possesso del bene sottratto dall'imprenditore assume rilievo ai fini della configurazione della bancarotta fraudolenta. È ius receptum, infatti, che anche l'indebita appropriazione di beni in guisa da impedirne la possibile acquisizione alla massa fallimentare come elemento attivo del suo patrimonio (inteso come complesso di beni e di rapporti giuridici), si risolve in distrazione degli stessi beni in danno della garanzia dei creditori;
e, in particolare, ogni manomissione del bene oggetto di leasing si traduce nella lesione della garanzia patrimoniale dei creditori, in quanto, anche se il bene non è ancora entrato nel patrimonio del conduttore, sussiste comunque il relativo diritto di riscattarlo alla scadenza del rapporto (cfr., da ultimo, Cass. sez. 5 1,6,1999, n. 6882). 3. - Il terzo motivo di doglianza denuncia la violazione dell'art. 606 c.p.p., sotto il profilo del mancato giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche, rispetto alle contestate aggravanti.
La censura e inammissibile in quanto riguarda il potere discrezionale del giudice di merito ai fini della determinazione del regime sanzionatorio. Quel potere risulta, peraltro, esercitato in piena conformità dei parametri di legge, oltreché assistito da motivazione idonea e sufficiente, quella con cui, nel rigettare identico motivo di gravame, la Corte territoriale ha considerato che la gravità del fatto commesso, le modalità della condotta, l'entità del danno arrecato e la valutazione della personalità dell'imputato, desunta dai suoi precedenti penali, non consentivano l'accoglimento dell'istanza di un più favorevole trattamento. 3. - Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con le statuizioni indicate in dispositivo, anche relativamente alla conseguente pronuncia di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della costituita parte civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Condanna, inoltre, lo stesso ricorrente al pagamento delle spese di parte civile, liquidate in complessive L. 2.200.000, di cui L.
2.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2001