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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 527. Deliberazione collegiale 1. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide separatamente le questioni preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo. Qualora l'esame del merito non risulti precluso dall'esito della votazione, sono poste in decisione le questioni di fatto e di diritto concernenti l'imputazione e, se occorre, quelle relative all'applicazione delle pene e delle misure di sicurezza nonche' quelle relative alla responsabilita' civile.
2. Tutti i giudici enunciano le ragioni della loro opinione e votano su ciascuna questione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre. Il presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice con minore anzianita' di servizio e vota per ultimo. Nei giudizi davanti alla corte di assise votano per primi i giudici popolari, cominciando dal meno anziano per eta'.
3. Se nella votazione sull'entita' della pena o della misura di sicurezza si manifestano piu' di due opinioni, i voti espressi per la pena o la misura di maggiore gravita' si riuniscono a quelli per la pena o la misura gradatamente inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni altro caso, qualora vi sia parita' di voti, prevale la soluzione piu' favorevole all'imputato.
2. Tutti i giudici enunciano le ragioni della loro opinione e votano su ciascuna questione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre. Il presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice con minore anzianita' di servizio e vota per ultimo. Nei giudizi davanti alla corte di assise votano per primi i giudici popolari, cominciando dal meno anziano per eta'.
3. Se nella votazione sull'entita' della pena o della misura di sicurezza si manifestano piu' di due opinioni, i voti espressi per la pena o la misura di maggiore gravita' si riuniscono a quelli per la pena o la misura gradatamente inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni altro caso, qualora vi sia parita' di voti, prevale la soluzione piu' favorevole all'imputato.
Commentari • 15
- 1. Rivista italiana di diritto e procedura penale n. 3/2023 - Abstracthttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 17.142807
[…] Tuzet G., Il paradosso della deliberazione collegiale, p. 941 ss. L'art. 527 c.p.p. è affetto da un serio paradosso decisionale che il presente lavoro mette in luce. […]
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Giurisprudenza • 75
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2018, n. 41834Provvedimento: […] Ha presentato ricorso la difesa dell'imputato, che, con il primo motivo ha lamentato violazione di legge in relazione all'art 527 cpp deducendo la violazione del divieto di reformatio in pejus. […]Leggi di più...
- procura speciale·
- art. 340 cpp·
- remissione di querela·
- spese del procedimento·
- annullamento senza rinvio·
- estinzione del reato·
- violazione divieto reformatio in pejus