Sentenza 27 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/2004, n. 4002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4002 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABATINI Francesco - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. MANZO GIfranco - rel. Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA POPOLARE DI INTRA SCARL, in persona del suo Presidente pro tempore Dott. Sandro Saini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell'avvocato ETTORE PAPARAZZO, che la difende unitamente all'avvocato SERGIO NAPOLETANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN IA LE, IN RA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 512/00 della Corte d'Appello di 2202 TORINO, sezione 2^ civile emessa il 21/12/1999, depositata il 20/03/00; RG. 460/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/03 dal Consigliere Dott. GIfranco MANZO;
udito l'Avvocato PAPARAZZO ETTORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per accoglimento del ricorso p.q.r.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Banca Popolare di Intra, premesso di essere creditrice di RA DI della somma di lire 61.955.334 e che questi aveva alienato al figlio beni immobili in pregiudizio delle ragioni della banca creditrice, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Verbania RA DI e GI EO DI, per sentir dichiarare nullo ed inefficace l'atto di compravendita in quanto simulato ovvero per sentir revocare il medesimo. Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendola non provata. Proposto appello, la Corte d'appello di Torino lo ha rigettato. Avverso questa sentenza la Banca Popolare di Intra propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la Banca ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 1414, 1415, 1416, 1417 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale, aveva ritenuto che la ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova scritta dell'accordo simulatorio. Questa conclusione è criticata, rilevandosi che nella prova della simulazione il terzo non incontra alcun limite e può utilizzare anche prove indiziarie e presuntive, proprio in considerazione della natura della controversia. La legge esime difatti il terzo dall'allegazione documentale dell'accordo simulatorio ed autorizza il giudice ad effettuare tutte le indagini necessarie alla prova della simulazione. Nella fattispecie la Corte d'appello non aveva considerato che sussistevano più che consistenti presunzioni in proposito.
Il motivo è fondato.
La Corte territoriale, nel rigettare il motivo d'appello con il quale si riteneva essere simulato l'atto di compravendita, ha rilevato che "parte appellante, che ne aveva l'onere, non ha provato l'accordo simulatorio, in particolare l'atto dissimulato, che andava articolato in forma scritta".
Queste essendo le ragioni addotte a fondamento della decisione di rigetto, risulta evidente il vizio di motivazione della sentenza impugnata (dedotto dalla Banca ricorrente che ha fatto richiamo al n. 5 dell'art. 360 c.p.c.). L'affermazione della mancata prova dell'accordo simulatorio accompagnata al richiamo all'atto dissimulato e alla prova che avrebbe dovuto darne la parte appellante rende incomprensibile la ratio decidendi adottata, dal momento che il negozio dissimulato - voluto dalle parti nella simulazione relativa in luogo di quello apparente posto in essere - riguarda gli effetti della simulazione e la prova di essa tra le parti.
Per altro verso risulta violato l'art. 1417 c.c. che afferma, ove la domanda sia proposta dai creditori o dai terzi, essere ammissibile senza limiti la prova per testimoni e, dunque, anche quella per presunzioni in virtù del richiamo fatto dall'art. 2729, comma secondo c.c.), configurandosi conseguentemente come erroneo il riferimento all'atto dissimulato e alla forma scritta. L'accoglimento del motivo determina l'assorbimento del secondo motivo che, riguardando la revocabilità dell'atto, presuppone che il contratto non sia simulato.
In conclusione, va accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata in relazione al motivo accolto e rinviata, per un nuovo esame in relazione al principio di diritto enunciato, ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2004