Sentenza 6 dicembre 2005
Massime • 1
In forza del principio di tassatività delle nullità, l'inosservanza del principio sancito dall'art. 525, comma primo, cod. proc. pen., in base al quale la sentenza deve essere deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento, in caso di differimento disposto per la prosecuzione della discussione ad altra udienza "per eventuali repliche", anche se poi le parti non si avvalgono di tale possibilità, con il conseguente inutile prolungamento della fase dibattimentale, non determina alcuna nullità.
Commentario • 1
- 1. Brevi cenni di diritto penale “condominiale”Ghigo Giuseppe Ciaccia · https://www.diritto.it/ · 23 dicembre 2013
Tratto dal libro “Come difendersi nel contenzioso condominiale dopo la riforma” scritto dall'Avvocato e Mediatore Ghigo Giuseppe Ciaccia Non poche sono le fattispecie di rilievo penale che si possono riscontrare in ambito condominiale. Preliminarmente va evidenziato che la mancata configurazione in sede civile dello specifico contratto di amministratore di condominio – e, quindi, i labili confini del rapporto non specificamente normato dal legislatore – ha di fatto impedito che vi siano dei reati “propri” dell'amministratore (ossia reati che per l'astratta configurazione necessitano di una specifica qualità professionale del soggetto agente). A fronte di ciò sembra esserci, in astratto, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2005, n. 3462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3462 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 06/12/2005
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1338
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 23618/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR UD, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 1 aprile 2004;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Podo;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vittorio Martusciello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avvocato Carlo Cordani, che ne ha chiesto l'accoglimento.
RILEVATO
Con sentenza della Corte di Appello di Milano in data 1 aprile 2004, confermativa di quella pronunciata dal Tribunale della stessa città il 7 aprile 2003, AR UD è stato ritenuto colpevole del reato previsto dagli artt. 81 e 646 c.p., art. 61 c.p., n. 11, per essersi appropriato - nella sua qualità di amministratore condominiale - della somma di oltre L. 88 milioni, versate dai condomini quale prezzo di forniture di gasolio dal giugno 1996 fino al novembre 1998.
L'imputato, condannato alla pena, ridotta per la scelta del rito abbreviato e condizionalmente sospesa, di dieci mesi di reclusione ed Euro 400,00 di multa (in concorso di attenuanti generiche, dichiarate equivalenti all'aggravante) ha proposto ricorso, per eccepire:
1) la mancanza di motivazione della sentenza, nella parte in cui si era omesso di considerare che, secondo la stessa querela, AR aveva prodotto fatture quietanzate alla ditta fornitrice del gasolio, anche se questa aveva poi ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del condominio;
2) la nullità delle sentenze, di primo e di secondo grado, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, art. 179 c.p.p., comma 2 e art. 604 c.p.p., comma 4, perché l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato era stata decisa oltre i prescritti dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, nonostante che nel periodo intermedio fosse stata celebrata l'udienza di discussione;
3) l'inosservanza dell'art. 524 c.p., art. 525 c.p., comma 1, art. 545 c.p., comma 1, art. 178 c.p., lett. c), art. 180 e 604 c.p.p.,
per violazione del principio dell'immediatezza nella decisione;
dopo le conclusioni delle parti, infatti, il dibattimento era stato rinviato ad altra data, per eventuali repliche, non richieste dagli interessati, con le conseguenti lesioni di diritti difensivi;
4) l'inosservanza dell'art. 127 c.p.p., comma 3, art. 599 c.p.p., comma 1, art. 178 c.p.p., lett. c), art. 604 c.p.p., comma 4 e art. 24 Cost., comma 2, poiché il Giudice di appello aveva negato il rinvio del procedimento, seguito in camera di consiglio, nonostante il difensore avesse prontamente comunicato il suo legittimo impedimento, avendo aderito ad astensione professionale. RITENUTO
Procedendo in ordine logico, deve qualificarsi infondato il terzo motivo di ricorso.
Il principio di immediatezza nella deliberazione della sentenza - sancito dall'art. 525 c.p.p., comma 1 per il solo dibattimento e non ribadito espressamente con riguardo al giudizio abbreviato (seguito nella specie) non è assistito da alcuna sanzione di nullità (Cass. 19/09/1995, Riv. 202805; Cass. 26/05/2004, Riv. 229349) anche se implica una direttiva generale, da osservarsi di norma. Detto principio è, anzi, derogato dall'art. 523 c.p.p., comma 6, qualora dalla discussione emerga l'assoluta necessità di assumere nuove prove (Cass. 21/01/1999, Riv. 213069) come pure è soggetto a deroghe - per conseguenza sistematica - ove nel corso della discussione il Pubblico Ministero proceda a nuove contestazioni (Cass. 17/06/1999, Riv. 214300) ed infine nelle ipotesi di sospensione della deliberazione stessa, indicate nell'art. 525 c.p.p., comma 3. Nessun vizio processuale invalidante si verifica pertanto nel caso in cui, con ordinanza, sia disposta la prosecuzione della discussione ad altra udienza "per eventuali repliche", con il conseguente prolungamento della fase dibattimentale, anche se poi le parti non si avvalgano di tale facoltà.
Ciò posto, può esaminarsi il secondo motivo dell'impugnazione:
risulta dagli atti che l'istanza di ammissione al patrocinio gratuito, presentata dall'imputato in cancelleria il 21 novembre 2002, non è stata decisa nei dieci giorni successivi, poiché il Tribunale ha chiesto notizie sulla situazione economica del richiedente alla Guardia di Finanza, ma è stata accolta all'udienza del 7 aprile 2003, alla quale era stata rinviata la discussione del 5 marzo 2003, per le citate "eventuali repliche ".
Corretta è quindi la prospettazione della vicenda processuale esposta nel ricorso, atteso che l'obbligo di decisione dell'istanza nei tempi prescritti non viene meno, allorché si proceda alle indagini, in concreto disposte nella specie.
È da ritenersi tuttavia che la nullità assoluta prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96 (all'epoca già entrato in vigore) non si configuri, allorché nessun pregiudizio si sia verificato per i diritti della difesa ed in particolare, quando l'unica attività processuale, svoltasi tra la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la decisione su di essa, sia consistita nella mera discussione orale del medesimo difensore designato dall'imputato: ciò, a maggior ragione quando, come nella specie, neppure sia stata chiusa la fase relativa (cfr., sul principio generale, Cass. 27/10/2004, Riv. 231447 e, per la motivazione, sentenza n. 200446510).
Costituirebbe infatti interpretazione non orientata secondo i principi della deontologia professionale, ritenere che la certezza, o meno, della retribuzione pubblica incida in modo decisivo sullo svolgimento, da parte del difensore, di un'attività tecnica che non comporta oneri economici, specialmente poi nel giudizio abbreviato, nel quale neppure sono prospettabili, diverse, onerose attività defensionali.
Il motivo pertanto non può trovare accoglimento.
Infondata è altresì la quarta eccezione sollevata dal ricorrente. La giurisprudenza di legittimità è infatti pressoché uniforme nel ritenere che il processo di appello, celebrato in Camera di consiglio perché proveniente da giudizio abbreviato, non sia suscettibile di rinvio, ove il difensore non compaia, in applicazione del combinato disposto dell'art. 599 c.p.p., comma 1 e art. 127 c.p.p., comma 3, prima parte, nonostante le modifiche poi introdotte nella disciplina dell'udienza preliminare, informata a criteri autonomi e diversi e nonostante le modifiche costituzionali da ultimo entrate in vigore (Cass. 17/03/2005, Riv. 231360; Cass. 23/03/2004, Riv. 228867; Cass. S.U. 08/04/1998, Riv. 210795). L'interpretazione, non superabile dato l'esplicito dettato legislativo, non viola principi costituzionali, considerato lo speciale atteggiarsi del rito speciale scelto dall'imputato in primo grado, del quale costituisce stretta conseguenza.
Nè la conclusione giuridica è suscettibile di modificazione, secondo l'atteggiamento psicologico del difensore, o secondo il genere dell'impedimento, ostativo alla sua comparizione in giudizio. La residua censura, formulata nel primo dei motivi di ricorso è inammissibile, poiché attiene al merito del processo ed attribuisce rilievo ad un fattore estratto dalla querela, non rispondente alle successive risultanze probatorie, legittimamente acquisite ed esaminate secondo criteri logici nel provvedimento impugnato. Il ricorso deve essere conseguentemente respinto ed il ricorrente è tenuto, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2006