Sentenza 27 novembre 2006
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità, per contrasto con l'art. 111, comma secondo, Cost., della disciplina transitoria della Legge n. 251 del 2005, che esclude l'applicabilità delle disposizioni sui più brevi termini di prescrizione ai procedimenti pendenti avanti alla Corte di cassazione al momento di entrata in vigore della legge, posto che, anche alla luce delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006, deve ritenersi ragionevole la scelta legislativa di individuare nell'intervento di una sentenza di condanna il fatto ostativo all'efficacia retroattiva della "lex mitior". Essa infatti salvaguarda il valore dell'efficienza del processo, evitando un sacrificio dell'aspettativa, costituzionalmente tutelata, della ragionevole durata, che implica che il processo, dopo una pronuncia di condanna, possa essere portato a conclusione, e tutela i diritti dei soggetti che, in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale.
Commentario • 1
- 1. Cassazione a sezioni unite; prescrizione in materia penale; applicabilita’ della disciplina piu’ favorevole; pronunica della sentenza di primo grado;…Buzzoni Alessandro · https://www.diritto.it/ · 22 luglio 2010
All'indomani dell'entrata in vigore della legge n.251 del 2005 (c.d. ex Cirielli), che ha profondamente modificato il regime dei termini di prescrizione dei reati pervenendo ad una disciplina certamente più favorevole, abbreviandone la durata, per i reati di c.d. “media-gravità”, si è immediatamente posto il problema di decifrare chiaramente la locuzione contenuta nell'articolo 10 della predetta legge, laddove si era originariamente esclusa l'applicabilità della relativa disciplina – appunto maggiormente benevola – per i “processi già pendenti in primo grado, ove vi fosse stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonchè per i processi pendenti in grado d'appello o avanti la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2006, n. 42189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42189 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 27/11/2006
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 1503
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 012789/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IV DA, N. IL 21/04/1950;
avverso SENTENZA del 30/11/2005 CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARTELLA ILARIO SALVATORE;
udito il P.M. in persona del S.P.G. Dr. Galati Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. ZUCCHIATTI Marco.
RITENUTO IN FATTO
IV IO ricorre per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe emessa dal giudice di appello a conferma della decisione, in data 8 ottobre 2001, con la quale il Tribunale di Udine lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., e art. 368 c.p., ("perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con querela denuncia presentata alla Stazione C.C. di Udine in data 18.3.1992, incolpava falsamente AZ EN e IO EN, soci della società immobiliare "Vignaduzzo s.a.s.", che sapeva innocenti, affermando che era stata apposta la sua firma apocrifa su un assegno della società suddetta di cui egli era amministratore unico, e di appropriazione indebita continuata di somme varie versate da committenti per varianti richieste in corso di opera, di L. 26.941.549 costituite dalla quota a lui spettante, L. 4.288.654, costituita dalla risultanza di cassa al 6.12.1990, di L. 45.720.480 costituita da fatture incassate presso clienti, di L. 240.000.000 - incassati da committenti e di L. 20.000.000 incassati dalla SI per conto della società"), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Con i motivi di impugnazione proposti, l'IV, a mezzo del difensore avv. Marco ZUCCHIATTI, preliminarmente solleva, in relazione all'art.111 Cost., comma 2, questione di legittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, nella parte in cui esclude l'applicabilità della nuova disciplina della prescrizione ai procedimenti pendenti in grado di giudizio successivo al primo, tenuto conto che, nella fattispecie, il reato per cui si procede (calunnia continuata) risulta commesso il 18.3.1992. Eccepisce inoltre:
1. violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per erronea applicazione della legge penale con riferimento alla sussistenza del reato di calunnia, avendo la Corte illogicamente motivato, là dove evince dalla partecipazione dell'IV a singoli atti gestionali slegati tra essi, il convincimento di una sua specifica conoscenza dell'intera gestione societaria, in effetti esclusa dalle altre emergenze istruttorie;
2. violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), dovendosi ritenere inutilizzabile, ai fini del decidere, la testimonianza resa dal p.o. IO EN, avendo questi affermato di aver ascoltato, prima di essere chiamato a deporre, la testimonianza della socia SI EN, talché le dichiarazioni da lui rese, erano da ritenersi "cucite" su quanto precedentemente detto dalla stessa SI;
3. violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione al mancato accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti ex art. 599 c.p.p., comma 4, nonché alla omessa applicazione dell'istituto della continuazione;
4. con i motivi nuovi, ex art. 585 c.p.p., comma 4, l'IV, nel ribadire le doglianze già prospettate, chiede l'applicazione dell'indulto sulla pena inflitta, ai sensi della L. n. 241 del 2006. CONSIDERATO IN DIRITTO
La proposta questione di costituzionalità della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, appare manifestamente infondata.
Va precisato che la questione è rilevante solo in relazione alla mancata previsione dell'applicabilità della più favorevole disciplina della prescrizione recata dalla L. n. 251 del 2005 ai procedimenti pendenti avanti alla Corte di Cassazione, dato che detta legge è entrata in vigore l'8 dicembre 2005 (giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: v. art. 10, comma 1) e che la sentenza che ha concluso il giudizio di appello è stata pronunciata anteriormente a tale data.
Peraltro, le considerazioni che seguono valgono nel senso della manifesta infondatezza della questione anche con riferimento ai procedimenti che, alla data suddetta, erano pendenti in grado di appello.
Questa Corte, investita di analoghe questioni di costituzionalità, aveva reiteratamente affermato, sulla base di una costante giurisprudenza costituzionale, che il principio di retroattività della norma penale più favorevole, affermato dalla norma generale di cui all'art. 2 c.p., comma 3 (ora comma 4), è estraneo all'ambito dell'art. 25 Cost., comma 2, il cui tenore è riferito al diverso canone della irretroattività della legge penale in malam partem e che è affidata alla discrezionalità del legislatore con il solo limite della manifesta irragionevolezza (Corte cost., sent. nn. 219 del 2004 e 381 del 2001; ord. nn. 222 del 2002, 432 e 220 del 2001), stabilire se o in che limiti la disposizione sulla retroattività della legge penale più favorevole debba trovare applicazione nei procedimenti penali in corso (v. Sez. 6^, sent. n. 594 del 4 maggio 2006; Sez. 5^, sent. n. 17915 del 13 aprile 2006; Id., sent. n. 24410 del 12 aprile 2006; Id., sent. n. 9601 del 25 gennaio 2006; Id., sent. n. 9589 del 20 gennaio 2006). Con le medesime pronunzie si era osservato che, nella specie, la scelta operata dal legislatore con il denunciato L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, lungi dall'essere irragionevole, assicura i valori della certezza del diritto e della indefettibilità della giurisdizione, con riguardo a procedimenti in avanzato corso di trattazione e gestiti secondo le cadenze dei termini di prescrizione previgenti, che altrimenti sarebbero stati compromessi, con effetti dirompenti sulla giustizia penale, nel senso che la gran parte dei procedimenti si sarebbero dovuti concludere con una declaratoria di prescrizione dei reati, non per una defaillance di un sistema giudiziario non in grado di assicurare la definizione del processo nei termini previsti, ma perché questi ultimi, "in corso d'opera" erano stato imprevedibilmente raccorciati con effetto retroattivo. Con specifico riferimento, poi, al parametro della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., comma 2 - il solo evocato nel presente giudizio dal ricorrente - si era poi puntualmente osservato che una generalizzata prescrizione dei reati oggetto di qualsivoglia procedimento in corso non può essere invocata come strumento per assicurare tale finalità ma, al contrario, è quest'ultima che non sarebbe soddisfatta da un decorso ex abrupto dei termini di prescrizione.
Non incide su tali considerazioni, la recente sentenza n. 393 del 2006 della Corte costituzionale nella parte in cui introduce, in subiecta materia, il parametro positivo di ragionevolezza, in luogo del tradizionale criterio negativo della non manifesta irragionevolezza, cui ragguagliare le scelte di diritto intertemporale operate dal legislatore.
La Corte costituzionale ha ritenuto non ragionevole la previsione di non operatività dei più favorevoli termini di prescrizione nei procedimenti pendenti in primo grado per i quali fosse stato già dichiarato aperto il dibattimento, sulla base della considerazione che tale cadenza processuale "non è in alcun modo idonea a correlarsi significativamente ad un istituto di carattere generale come la prescrizione", non solo perché si tratta di un incombente che "non connota indefettibilmente tutti i processi penali di primo grado (in particolare i riti alternativi - e, tra essi il giudizio abbreviato - che hanno la funzione di "deflazionare" il dibattimento)" ma anche perché esso non "è incluso tra quelli ai quali il legislatore attribuisce rilevanza ai fini dell'interruzione del decorso della prescrizione ex art. 160 c.p., il quale richiama una serie di atti, tra cui la sentenza di condanna e il decreto di condanna, oltre altri atti processuali anteriori". Ora, dopo che sia intervenuta una sentenza di condanna, potenzialmente idonea a produrre il giudicato, le aporie ritenute non ragionevoli dalla Corte costituzionale sicuramente si risolvono;
nei giudizi di impugnazione, tra i quali, quello che qui più interessa il giudizio di Cassazione, perde infatti di rilievo la differenziazione dei moduli procedimentali, nessuno dei quali viene a essere "discriminato", e la sentenza di condanna, oggetto di impugnazione, è appunto atto interruttivo della prescrizione, a norma dell'art. 160 c.p., comma 1, come lo è, per consolidata giurisprudenza, il decreto di citazione in appello (ex art. 160 c.p., comma 2). Anzi è da dire che una lex mitior retroattiva che travolgesse i procedimenti giunti ai gradi di impugnazione parrebbe sacrificare l'aspettativa costituzionalmente tutelata della ragionevole durata del processo, la quale implica non solo che il processo non sia intollerabilmente lungo, ma anche che esso, dopo una pronuncia di condanna contestata dall'imputato, possa essere portato a conclusione. Una simile previsione di retroattività generalizzata sarebbe inoltre irragionevolmente lesiva di preminenti valori quali, per usare le stesse parole usate dalla Corte Cost., "quelli dell'efficienza del processo" (correlata all'attività cognitiva del giudizio di primo grado, nonché "della salvaguardia dei diritti dei soggetti che, in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale, e quelli che coinvolgono interessi o esigenze dell'intera collettività nazionale connessi a valori costituzionali di primario rilievo".
È appena il caso di notare, infine, che, con la coeva sentenza n. 394 del 2006, la Corte costituzionale, portando a compimento un percorso giurisprudenziale che trae le mosse dalla sent. n. 148 del 1983, ha nettamente affermato la possibilità di sottoporre a sindacato di costituzionalità, nel caso trattato in riferimento alla parità di trattamento, le disposizioni penali retroattive di favore, tra le quali, a titolo di esempio, vengono annoverate proprio quelle che implicano l'estinzione del reato.
Si deve, dunque, concludere che la scelta del legislatore di non rendere applicabili i più favorevoli termini di prescrizione introdotti dalla L. n. 251 del 2005 ai reati oggetto dei giudizi di impugnazione in corso, non solo è positivamente ragionevole, ma rappresenta la condizione minima per la salvaguardia dei valori di rilievo primario che la stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto meritevoli di salvaguardia.
Le ulteriori doglianze dedotte non meritano accoglimento.
1. La responsabilità dell'IV con riferimento al delitto di calunnia continuata contestatogli, è emersa, in sede di merito, alla stregua di significative e determinanti risultanze, che in sintesi si richiamano:
- la conclusione con provvedimento di archiviazione del procedimento penale a carico di SI EN e IO EN per i reati di cui alla denuncia dello stesso IV (appropriazione indebita aggravata e falso in titolo di credito);
- le dichiarazioni delle persone offese SI e IO sono state motivatamente ritenute, in sede di merito, credibili, anche perché suffragate da molteplici riscontri esterni.
Peraltro tutte le deduzioni difensive reiterano, anche in questa sede, considerazioni già svolte nelle precedenti fasi di giudizio, a ciascuna delle quali è stata data convincente e documentata risposta a conferma dell'intento calunnioso con cui era stata redatta la denuncia.
2. Del pari infondata è da ritenere la censura concernente la asserita inutilizzabilità della testimonianza resa dalla parte offesa IO.
Si osserva che sotto il profilo delle conseguenze in caso di violazione delle prescrizioni ex art. 149 disp. att. c.p.p., vi è concorde giurisprudenza nel negare che l'osservanza del "divieto probatorio" di cui alla richiamata norma comporti l'inutilizzabilità ai sensi dell'art. 191 c.p.p.. Si è, difatti, rilevato che la sanzione prevista da detta norma riguarda esclusivamente le "prove illegittimamente acquisite" ossia quelle prove che contrastino con uno specifico divieto di acquisizione e non anche la violazione di qualsiasi norma che detti regole per l'attuazione delle prove. Ciò stante, l'inosservanza della disposizione in esame che costituisce, quindi, una norma regolamentare cui non è collegata alcuna sanzione sul piano processuale, può dar luogo a una mera irregolarità (Cass. 1^, 4.11.1998, Dose). In quest'ottica è riconosciuta alle parti lo strumento più idoneo per far emergere la violazione della norma e garantire un corretto accertamento giudiziale come l'esame incrociato, e al giudice l'ovvio potere di tenere conto, ai fini della valutazione di attendibilità, quanto accaduto in udienza. In proposito, peraltro, il giudice di appello non ha mancato di rilevare che, quand'anche si volesse eliminare la deposizione del IO dal panorama probatorio, la condanna riposerebbe non solo sulle dichiarazioni della teste SI EN, ma, altresì, su cospicui riscontri documentali al racconto della stessa SI strettamente correlati a ciascuna delle vicende di cui si compone il processo.
3. Alle doglianze concernenti il mancato accoglimento dell'accordo ex art. 599 c.p.p., comma 4, e, contestualmente, del riconoscimento della continuazione con precedenti decisioni (due patteggiamenti per delitti di appropriazione indebita e calunnia), la Corte ne ha dato adeguata motivazione non avendo ravvisato alcuna medesimezza di disegno criminoso da parte dell'imputato, allorché ha deciso, nella veste di liquidatore di società, di appropriarsi dei beni della medesima e ha deciso, altresì, di accusare falsamente i soci accomandanti di delitti asseritamente da loro commessi in data antecedente alla liquidazione.
Trattasi all'evidenza di valutazione di merito, che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte.
4. Quanto, infine, alla richiesta, dedotta con i motivi nuovi e concernenti l'applicazione dell'indulto ex L. n. 241 del 2006, la stessa va ritenuta proponibile non in questa sede, ma in quella di esecuzione.
Da quanto sopra consegue:
- la declaratoria di manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale;
- il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale e rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2006