Sentenza 15 aprile 2008
Massime • 1
In tema di prescrizione, ai fini dell'applicabilità della disciplina transitoria di cui all'art. 10, L. 7 dicembre 2005, n. 251, il momento della "pendenza" del giudizio di appello non coincide con quello della presentazione dell'atto di impugnazione ma con quello della iscrizione del processo nel registro della Corte d'Appello, in quanto il momento centrale e fondamentale del passaggio da una fase processuale all'altra è rappresentato, rispettivamente, dalla trasmissione e dalla ricezione del fascicolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2008, n. 24330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24330 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 15/04/2008
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 00967
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 017928/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IE ES, N. IL 05/01/1951;
avverso SENTENZA del 22/01/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMORESANO SILVIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Ciampoli Luigi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
OSSERVA
1) Con sentenza del 22.1.2007 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Ischio, con la quale EL AN era stato condannato alla pena di mesi 6 di arresto ed Euro 5.000,00 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, per aver, su un'area di circa 1.000,00 mq., realizzato un'attività di stoccaggio, raccolta e smaltimento di rifiuti pericolosi, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, in particolare si occupava dello stoccaggio e dello smaltimento di autovetture;
pena sospesa subordinatamente alla eliminazione delle conseguenze dannose e risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Regione Campania.
2) Propone ricorso per Cassazione il EL, a mezzo del difensore, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1 e per carenza di motivazione.
I giudici di merito non hanno motivato adeguatamente in ordine alla sussistenza di un'attività di stoccaggio, raccolta e smaltimento di rifiuti pericolosi. Dalla testimonianza di EL IN emerge tutt'al più che sull'area erano state parcheggiate 10 autovetture, prive di targhe ed iscritte al PRA;
non essendo stati rinvenuti attrezzi tipici per l'attività di stoccaggio, smaltimento- demolizione (carroponte, autogrù). Il reato contestato è un reato abituale per la cui configurazione è necessaria una serie ripetuta di atti, non essendo sufficiente un fatto episodico (come il deposito di 10 autovetture, che poteva essere stato effettuato anche dai proprietari o da terzi, come emerge dalla documentazione che si produce).
Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 538 e 539 c.p.p. per assoluta mancanza di prova in ordine ai presunti danni subiti dalla costituita parte civile e per carenza di motivazione sul punto. La liquidazione dei danni effettuata in via equitativa è sproporzionata, tenuto conto dell'impercettibile danno ambientale, e va rimessa al competente giudice civile. Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 c.p. comma 3, artt. 157, 158, 159 e 160 c.p. e per carenza assoluta di motivazione sul punto, avendo omesso il Giudice di Appello di dichiarare la prescrizione. Essendo la permanenza del reato cessata con il sequestro in data 30.1.2002, il termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6, cui va aggiunto il periodo di sospensione di giorni 63 (certificato di malattia dell'imputato per tre giorni + 60 giorni) applicandosi la disposizione più favorevole contenuta nell'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, è maturato prima della sentenza della Corte di Appello.
3) I primi due motivi sono manifestamente infondati. Le censure sollevate dal ricorrente non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni risultanti dagli atti del processo. È necessario cioè accertare se nell'interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove medesime, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve quindi essere evidente e tale da inficiare lo stesso percorso seguito dal giudice di merito per giungere alla decisione adottata. Anche a seguito della modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), con la L. n. 46 del 2006, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (cfr. Cass. pen. sez. 6 n. 752 del 18.12.2006; conf. Cass. pen. sez. 2 n. 23419/07). 3.1) La Corte territoriale con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, rinviando anche alla motivazione della sentenza di primo grado, ha ritenuto che le auto, presenti nell'area, fossero assimilabili a rifiuti pericolosi e che l'area stessa potesse essere qualificata come discarica di veicoli abbandonati (privi di targa e di pezzi di carrozzeria e detenuti senza alcun cautela, tanto da determinare, attraverso la fuoriuscita dei liquidi delle parti meccaniche, l'imbrattamento, con conseguente inquinamento del suolo). In questa sede vengono riproposte le stesse doglianze senza tener conto delle argomentazioni della sentenza impugnata. Di fronte alla ricostruzione ineccepibile dei fatti, operata dai giudici di merito, è evidentemente irrilevante che alcune delle auto pagassero la tassa di circolazione oppure che, non essendo stata effettuata la cancellazione dal P.R.A., ne fosse stato chiesto il pagamento agli intestatari.
Anche sulla liquidazione del danno la motivazione della sentenza di appello e, soprattutto, quella di primo grado è ampia, adeguata (cfr. pag. 4 sent.Trib.) ed immune da censure.
3.2) Il terzo motivo di ricorso è, invece, fondato.
Essendo la permanenza del reato cessata con il sequestro del 30.1.2002 il termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6, tenuto conto della interruzione ex art. 160 c.p., maturava in data 30.7.2006.
Senonché dagli atti risulta che nel corso del giudizio di primo grado fu disposto ti rinvio dell'udienza del 14.3.2005 per impedimento dell'imputato (veniva depositato certificato di malattia per giorni 3) al 23.10.2005. La sospensione, quindi, fu pari a mesi 7 e giorni 9.
Ritenendola sospesa per l'intero periodo sopraindicato, la prescrizione sarebbe maturata il 9.3.2007 (dopo la sentenza di appello) e, quindi non potrebbe essere dichiarata stante la manifesta infondatezza degli altri motivi di ricorso.
L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente, invero, il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (Cass. sez. un. 22.11.2000, De Luca). L'intrinseca incapacità dell'atto invalido di accedere davanti al giudice dell'impugnazione viene a tradursi, infatti, in una vera e propria absolutio ab instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il giudicato sostanziale (Cass. sez. un. n. 23428/2005, Bracale). Se invece si considera applicabile l'art. 159 c.p., così come sostituito dalla L. n. 251 del 2005, art. 6, comma 3 ("in caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o del difensore, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi aver riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni") la sospensione sarebbe pari a giorni 63 (60 + 3), con prescrizione maturata alla data del 2.11.2006 (prima cioè della della sentenza di appello del 22.1.2007).
Essendo stata tempestivamente eccepita, la prescrizione medesima andrebbe quindi dichiarata in questa sede.
3.3) La L. 7 dicembre 2005, n. 251, art. 10, come risultante dall'intervento della Corte Costituzionale n. 393 del 23.11.2006, stabilisce che "se per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti ed ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione".
A seguito della decisione della Corte costituzionale gli effetti favorevoli per l'imputato che invochi la prescrizione riguardano, quindi, tutti i procedimenti ed i processi in corso alla data dell'8 dicembre 2005, con l'unica eccezione dei processi già pendenti in appello o in Cassazione.
È allora necessario accertare se il processo de quo fosse pendente in appello a quella data.
La sentenza del Tribunale fu emessa in data 7.12.2005 (il giorno precedente all'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005), ma il deposito della motivazione avvenne il 16.1.2006, mentre l'appello fu presentato in Cancelleria l'8.2.2006.
È certamente da escludere che il discrimine possa essere ancorato alla emissione della sentenza di primo grado, sia perché tale interpretazione sarebbe in palese contrasto con il testo normativo, sia perché la pendenza non può, palesemente, coincidere con la emissione della sentenza di primo grado, essendo in quel momento il giudizio di appello meramente eventuale, sia, infine, perché quando il legislatore ha voluto far riferimento alla sentenza come momento conclusivo di una fase processuale lo ha espressamente indicato (si pensi all'art. 303 c.p.p. che fa decorrere i termini di durata della custodia cautelare per la fase di l'appello dalla pronuncia della sentenza di primo grado).
Non rimangono, quindi, in relazione alla individuazione del momento della pendenza del processo in appello, che due "opzioni": a) la presentazione dell'impugnazione; b) la iscrizione del processo nel registro della Corte di Appello dopo la trasmissione degli atti da parte del giudice di primo grado.
Il legislatore, invero, non dà la definizione di pendenza del processo e tantomeno di pendenza del giudizio di appello, limitandosi a farvi riferimento in alcune norme (ad es., nell'art. 17 c.p.p. in relazione alla riunione di processi).
Bisogna quindi ricavare dal "sistema" siffatta nozione. Agganciare il momento della pendenza del giudizio di appello alla presentazione dell'atto di impugnazione potrebbe determinare notevoli incertezzè, a) in caso di presentazione di ricorso immediato per Cassazione ex art. 569 c.p.p., pur in pendenza dei termini per la presentazione dell'appello da una delle altre parti, il processo sarebbe temporaneamente pendente in Cassazione.... fino a quando non venga presentato appello, con conversione ex art. 580 c.p.p. b) in pendenza dei termini per la presentazione dell'appello da parte dell'imputato, che poi venga presentato, sarebbe discutibile ritenere che l'impugnazione presentata dalla parte civile, che non coinvolge agli effetti penali la posizione dell'imputato medesimo, determini la pendenza in appello nella prospettiva della prescrizione del reato;
c) in caso di pluralità di imputati ed in pendenza dei termini per la presentazione dell'appello, sarebbe problematico stabilire se l'impugnazione proposta da uno di essi determini la pendenza del processo in appello anche per gli altri. Sarebbe, peraltro, certamente irragionevole (con profili di incostituzionalità) ritenere pendente il giudizio in appello secondo criteri variabili in relazione ai singoli imputati anche se nel medesimo processo. Si ricava, invece, dal "sistema" che il momento centrale e fondamentale nel passaggio da una fase processuale all'altra è rappresentato, rispettivamente, dalla trasmissione e dalla ricezione del fascicolo.
Il legislatore riveste, invero, di particolari cautele tali passaggi, confermando così di considerarli di assoluta rilevanza. L'art. 432 c.p.p., stabilisce che il decreto che dispone il giudizio è trasmesso senza ritardo, con il fascicolo previsto dall'art. 431 c.p.p. e con l'eventuale provvedimento che abbia disposto misure cautelari in corso di esecuzione, alla Cancelleria del giudice competente per il giudizio.
Analogamente l'art. 590 c.p.p. prevede la trasmissione, senza ritardo, al giudice dell'impugnazione del provvedimento impugnato, dell'atto impugnato e degli atti del procedimento.
Ed è solo dal momento delle ricezione del fascicolo che il giudice della fase successiva può adottare gli adempimenti di sua competenza (ad esempio quelli previsti dall'art. 465 c.p.p., richiamato indirettamente dall'art. 598 c.p.p.). Non a caso, e significativamente, in tema di misure cautelari, il legislatore ha agganciato la competenza alla disponibilità degli atti.
L'art. 91 disp.att.c.p.p. prevede infatti che dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e prima della trasmissione degli atti a norma dell'art. 590 c.p.p., provvede il giudice che ha emesso la sentenza. È la conferma questa che il momento certo del passaggio da una fase all'altra è rappresentato dalla trasmissione degli atti. Eventuali arbitrari ritardi, comunque sanzionati almeno sotto il profilo disciplinare, non possono, attenendo alla "patologia del sistema", inficiare la prospettata linea di distinzione. Va quindi enunciato il principio che il processo deve ritenersi pendente in appello allorquando è iscritto nel registro della Corte di Appello.
3.4) Il processo a carico del EL non era certamente pendente in appello alla data dell'8.12.2005 (la sentenza di primo grado è del giorno precedente) per cui trovano applicazione le disposizioni più favorevoli di cui all'art. 159 c.p., come riformulato dalla L. n. 251 del 2005, art. 6, comma 3. Va quindi dichiarata la prescrizione del reato, con conferma ex art.578 c.p.p. delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2008