Sentenza 20 novembre 2014
Massime • 1
I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., nel senso di statuizioni suscettibili di autonoma considerazione. A tal fine costituiscono distinte statuizioni la questione relativa all'affermazione di responsabilità dell'imputato, investita dall'appello originario e quella inerente la configurabilità dell'aggravante del danno di speciale gravità, ex art. 219 l. fall., oggetto di motivo nuovo proposto in sede di legittimità. (Fattispecie in cui la difesa aveva sostenuto che la richiesta di assoluzione dell'imputato proposta con l'atto di appello ricomprendeva implicitamente anche la contestazione dell'aggravante del danno di speciale gravità, ritenuta dal giudice di primo grado; la S.C. ha ritenuto la diversità della statuizione sulla predetta aggravante rispetto a quella relativa all'affermazione di responsabilità, ritenendo la prima oggetto di motivo di ricorso proposto per la prima volta in sede di legittimità e, pertanto, inammissibile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/11/2014, n. 4184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4184 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 20/11/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - N. 3502
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere - N. 30576/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI BR N. IL 02/05/1935;
avverso la sentenza n. 5246/2006 CORTE APPELLO di ROMA, del 27/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott. Fimiani Pasquale, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante del danno di rilevante gravità ed al trattamento sanzionatorio;
rigetto nel resto;
il difensore dell'imputato, avv. Sambati Andrea, in sostituzione dell'avv. Gionni Mauro, ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 20 dicembre 2005, condannava IA UN, all'esito di rito ordinario, per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, asseritamente commessi quale amministratore di diritto fino al 18 giugno 1994 - e successivamente di fatto - della "Supercasa s.r.l.", dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 21 giugno 1995. 1.1 La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 27 giugno 2013, in riforma della decisione del primo giudice, assolveva l'imputato dalla bancarotta documentale, confermando sia la condanna per la bancarotta per distrazione (consistita nella dismissione di numerosi beni immobili), sia la pena già applicata di tre anni di reclusione in relazione a tale reato, pari al minimo edittale, in considerazione del riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante del danno di speciale gravità (L. Fall., art. 219).
2. Contro la sentenza ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato, avv. Mauro Gionni, con atto affidato a sei motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per travisamento della prova e travisamento del fatto in relazione ai presunti atti distrattivi imputati al IA ed alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il ricorrente ritiene indimostrato che le cessioni di immobili furono fatte in frode ai creditori, poiché non vi è prova che il ricavato fu utilizzato per scopi extra sociali;
inoltre tali immobili erano già sottoposti ad ipoteca volontaria per L. 1 miliardo in favore della Cassa di risparmio, con conseguente impossibilità di soddisfo di eventuali altri creditori.
Al tempo delle cessioni la società godeva di ottimo stato di salute, tanto da ottenere agevolmente credito dalle banche, come è stato dimostrato dalla prova documentale articolata dalla difesa, a fronte della quale la vicenda della fattura asseritamente falsa, riguardante l'appalto per l'edificazione della scuola di Acquaviva Picena, non assumeva alcun rilievo.
A giudizio del ricorrente l'esposizione debitoria, ammesso che ci sia stata, è da ricondurre certamente a buona fede, come dimostrato dal fatto che l'affidamento non veniva messo in dubbio dalle banche.
2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'elemento soggettivo del reato e alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra le cessioni immobiliari ed il dissesto dell'impresa. Nel caso di specie non vi è prova del nesso di causalità tra le operazioni compiute dal IA ed il dissesto della società, considerato che il fallimento è intervenuto tre anni dopo.
2.3 Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'identificazione del IA quale soggetto attivo del reato ed all'affermazione di un suo ruolo di amministratore di fatto.
Sotto il primo profilo si evidenzia che l'imputato non rivestiva più la carica di amministratore unico della società dal 18 luglio 1994, quando vi subentrò ME RI, e che la sentenza dichiarativa del fallimento risale al 21 giugno 1995.
Quanto al secondo profilo, si rileva che l'amministratore di fatto nonché gestore della società, unitamente al ME, era tale PO TO, come dimostrato dalla difesa, poiché dai verbali assembleari emergeva la cessione della carica di amministratore al ME e l'impegno a pagare la cessione tramite assegni a firma del PO (il quale fu anche condannato per una vicenda di emissione di assegni a nome della Supercasa s.r.l.); sempre il ME si impegnò a pagare onorari e spese notarili degli atti sottoscritti il 18 luglio 1994;
ulteriore elemento è rappresentato dal fatto che la sede societaria fu trasferita subito dopo la cessione, così interrompendo ogni contatto tra la società e l'imputato IA.
L'omessa considerazione degli elementi probatori offerti dalla difesa determina, a giudizio del ricorrente, il vizio di travisamento della prova per omissione, travisamento del fatto o mancanza di motivazione.
2.4 Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d) ed e), per mancata assunzione di una prova decisiva e mancanza di motivazione in ordine a tale diniego, con riferimento alla necessità di una perizia contabile, volta ad accertare la natura e l'entità dei crediti del passivo maturato.
2.5 Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per contraddittorietà ed illogicità del giudizio di bilanciamento delle circostanze, difetto assoluto di motivazione sulla denegata prevalenza delle attenuanti generiche e vizio di motivazione in relazione alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, a seguito dell'assoluzione per la bancarotta documentale e, dunque, dell'esclusione dell'aggravante ex R.D. 16 marzo 1942, art. 219.
Si sostiene che il giudice di appello avrebbe dovuto ridurre la pena complessiva, invece di confermare quella applicata dal primo giudice. La riduzione di pena era tanto più necessaria alla luce della concezione pluralistica del reato di bancarotta, fatta propria dalle Sezioni Unite di questa Corte, sicché appare contraddittorio e manifestamente illogico assolvere per un reato, eliminare una circostanza e non ridurre la pena, oppure non modificare il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche in giudizio di prevalenza.
2.6 Con il sesto motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione al R.D. 16 marzo 1942, art. 219, per mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza del danno di speciale gravità, sull'errato presupposto che non vi fosse contestazione da parte della difesa. Invero la richiesta di assoluzione dell'imputato ricomprendeva implicitamente anche la contestazione dell'aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato.
1.1 Con riferimento al primo motivo, va rilevato che il ricorrente contesta il carattere distrattivo delle vendite immobiliari, logicamente spiegato dalla sentenza impugnata: egli aveva ceduto l'intero patrimonio immobiliare a se stesso, senza che nelle casse sociali entrasse alcun corrispettivo, attraverso una vendita di ben 15 beni immobili in favore di due società (Italia costruzioni s.r.l. e P.N. costruzioni s.r.l.) facenti parte del c.d. Gruppo IA ed inequivocabilmente riconducibili all'imputato; l'anno successivo le due società cedevano gli stessi immobili a ZZ TI, marito della figlia del ricorrente ed alla Tuttocasa s.r.l., sempre del ZZ, oltre che della moglie e della figlia di IA.
Con questa argomentazione, non contestata in sede di appello, il ricorrente non si confronta in alcun modo, limitandosi a richiedere a questa Corte un'inammissibile diversa valutazione del materiale istruttorio in atti. A fronte di tali doglianze, si riscontra una motivazione tutt'altro che illogica ed anzi congrua e logica, anche con riferimento al dissennato ricorso al credito bancario, meglio approfondito nella decisione di primo grado, che illustra gli accertamenti operati dal funzionario della Carifermo, TI Giulia, incaricata di verificare la posizione del IA.
1.2. Va ricordato in questa sede che il "travisamento del fatto" invocato dal ricorrente, non è deducibile in Cassazione;
a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il "travisamento della prova" (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099;. Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, 238215).
Tale doglianza è dunque inammissibile.
2. Quanto al secondo motivo, si deve ribadire che, nonostante l'isolata decisione di Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico, per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, ne' che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012 - dep. 22/01/2013, Rossetto, Rv. 253932; Sez. 5, n. 232 del 09/10/2012 - dep. 07/01/2013, Sistro, Rv. 254061). Occorre piuttosto che la condotta distrattiva, idonea a determinare uno squilibrio tra attività e passività - ossia un pericolo per le ragioni creditorie -risulti assistita dalla consapevolezza di dare al patrimonio sociale, o ad alcune attività, una destinazione diversa rispetto alla finalità dell'impresa e di compiere atti che possano cagionare danno ai creditori: occorre, in altre parole, che l'agente, pur non perseguendo direttamente tale danno, sia quantomeno in condizione di prefigurarsi una situazione di pericolo (Sez. 5, n. 40726 del 06/11/2006, Abbate, Rv. 235767).
2.1 Così come è stato ribadito che ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento (Sez. 5, n. 27993 del 12/02/2013, Di Grandi, Rv. 255567); i precedenti giurisprudenziali invocati sul punto dal ricorrente riguardano la bancarotta impropria da reato societario, nella quale la ricorrenza del nesso di causalità è imposta dalla struttura complessa della fattispecie penale, che vede un reato societario come elemento costitutivo.
a sua volta causa o concausa del dissesto societario.
2.2 Individuando l'intento dell'imputato nello svuotamento della società, la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato in ordine all'elemento soggettivo del reato, per cui il secondo motivo è infondato.
3. Stessa sorte merita il terzo motivo;
la Corte territoriale ha ben spiegato che il trasferimento della sede sociale da Ascoli Piceno a Roma fu un'operazione fittizia, poiché in via Marcantonio Colonna n. 49 interno 29 la società risultò inesistente ed il IA, attraverso la cessione degli immobili, operò lo "svuotamento" della società, trasferendone la proprietà a persone di famiglia attraverso una doppia cessione degli stessi, senza che alcun corrispettivo fosse versato alla Supercasa s.r.l.; la società cessò di operare alla fine del 1992, dopo le operazioni di vendita dei 15 immobili. Ne consegue l'irrilevanza delle successive modifiche della composizione degli organi sociali.
La deduzione del travisamento per omessa considerazione degli elementi probatori offerti dalla difesa è inammissibile, poiché gli elementi che il ricorrente denuncia come ignorati non risultano avere i caratteri della decisività prospettata, in quanto il Tribunale li ha valutati ponendoli a confronto con quelli di segno opposto prodotti dall'accusa, per concludere nel senso della fittizietà della cessione.
4. Il quarto motivo è infondato.
4.1 Va innanzi tutto ricordato che il vizio previsto dall'art. 606 c.p.p., lett. d), è configurabile quando non sia stato ammesso un mezzo di prova che, in astratto, poteva determinare una diversa valutazione da parte del giudice, inficiando il giudizio formulato.
4.2 Con riferimento al caso di specie, va richiamato il costante orientamento espresso da questa Corte secondo il quale la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, fatto proprio dall'art. 606 c.p.p.. La lettera d) citata contiene infatti un esplicito riferimento all'art. 495 c.p.p., comma 2, e, pertanto, si riferisce alle prove a discarico, mentre la perizia non può essere considerata tale, stante il suo carattere per così dire "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e sostanzialmente rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Ligresti, Rv. 229665).
La mancata effettuazione di un accertamento peritale non può quindi essere dedotta con la censura in esame;
ferma restando la possibilità di dedurre il vizio di motivazione ove il giudice di merito fondi la ricostruzione dei fatti su indimostrate affermazioni o su pareri tecnici legalmente acquisiti al processo, ma non valutati criticamente.
4.3 Più in generale va ricordato che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ex art. 603 c.p.p., comma 2, è doverosa in caso di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, salvo il limite costituito da richieste di prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti;
diversamente, nell'ipotesi contemplata dall'art. 603 c.p.p., comma 1, la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività (Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, Lo Bianco, Rv. 253526;
Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, Di Gloria, Rv. 233391). La rigorosa condizione cui è subordinato l'abbandono del principio di oralità vigente nel giudizio di appello, che è procedimento critico avente per oggetto la sentenza di primo grado, è stata motivatamente esclusa dalla Corte territoriale, che ha evidenziato la superfluità della prova richiesta, una volta individuata nella condotta dell'imputato la causa del fallimento della società e considerata la completezza dell'istruzione dibattimentale.
5. Il quinto motivo è infondato.
5.1 La Corte territoriale ha motivatamente confermato il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con l'aggravante del danno patrimoniale di speciale gravità, unica rimasta a seguito dell'intervenuta assoluzione per la bancarotta documentale, in considerazione della gravità del fatto, dell'intensità del dolo e dei plurimi precedenti penali per reati di diversa natura (falso in titoli di credito, reati contro il patrimonio, reati in materia urbanistica).
5.2 In generale va ricordato che il giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche con le aggravanti è una statuizione che l'ordinamento rimette alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato di legittimità, quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, come appunto avvenuto nel caso di specie.
La pena di tre anni di reclusione rappresenta il minimo edittale, per cui non poteva essere ridotta, pur avendo la Corte escluso la circostanza aggravante prevista dalla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1. 5.3 La linea argomentativa della Corte territoriale non presta il fianco a censura, rendendo adeguatamente conto delle ragioni della decisione adottata;
d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).
6. Il sesto motivo è inammissibile, in quanto proposto per la prima volta in sede di legittimità, in contrasto con l'orientamento costante di questa Corte (Sez. 3, n. 21920 del 16/05/2012, Hajmohamed, Rv. 252773) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione. Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609 c.p.p., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c;
art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione.
Nè può condividersi l'affermazione del ricorrente, secondo cui l'appello riguardante l'affermazione di responsabilità implicitamente comprendeva anche una censura in ordine alla sussistenza dell'aggravante: occorre infatti riferirsi al concetto di "capi" o "punti" della decisione impugnata, che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a), nel senso di statuizioni suscettibili di autonoma considerazione (cfr. Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, Michaeler, Rv. 235699) e non può dubitarsi sul fatto che la questione inerente alla configurabilità dell'aggravante operata dal giudice di primo grado sia diversa da quella attinente all'affermazione di responsabilità.
7. In conclusione il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2015