Sentenza 28 settembre 2011
Massime • 1
Si configura il delitto di violenza privata e non quello di estorsione se la minaccia posta in essere dall'agente, pur essendo diretta al conseguimento di un ingiusto profitto, non arreca alcun danno alla vittima del reato. (In applicazione del principio si è ritenuto che la minaccia diretta ai responsabili di una casa di cura al fine di ottenere l'affissione di un invito agli utenti a servirsi di una determinata ditta di onoranze funebri integra il reato di violenza privata e non quello di estorsione).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2011, n. 38661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38661 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2011 |
Testo completo
. M 3866 1 /1 1 SENTENZA n.1386
REGISTRO GENERALE n. 14919/11
CAMERA DI CONSIGLIO DEL 28 SETTEMBRE 2011
R E P U B B L I C A I T AL IANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. Tito Garribba - Presidente
1. Dott. Francesco Ippolito - Consigliere 2. Dott. Anna Maria Fazio - Consigliere 3. Dott. Carlo Citterio - Consigliere
- Consigliere4. Dott. Giorgio Fidelbo
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) EN IA, nato a [...] il [...];
2) Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza;
avverso l'ordinanza del 28 dicembre 2010 emessa dal Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto procuratore generale, dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
sentito l'avvocato Franz Caruso, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso dell'indagato.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, ha confermato la misura della custodia in carcere disposta con provvedimento del 26 novembre 2010 dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro nei confronti di EN
AC per il reato contestato al capo 22 della imputazione provvisoria, qualificando il fatto come tentativo di violenza privata, aggravata dal metodo mafioso di cui all'art. 7 legge n. 203/1991, anziché come tentata estorsione aggravata.
A EN La AC era stato contestato di avere, in concorso con il fratello ST e con MI RU, tentato di costringere LU MO, presidente del consiglio di amministrazione della casa protetta per anziani “Villa
Sorriso", di cui il fratello stesso deteneva una quota, ad acconsentire che la ditta
AR, controllata dalla cosca RU, si accaparrasse i servizi funebri dei pazienti deceduti in quella struttura sanitaria. Dall'ordinanza si apprende che i due fratelli AC avrebbero in diverse occasioni rappresentato a LU MO
l'intenzione di MI RU, conosciuto dal MO come "persona poco raccomandabile", di incontrarlo personalmente per discutere della faccenda, incontro sempre rifiutato ed evitato dalla persona offesa;
in particolare
EN AC avrebbe molto insistito perché si accontentasse la richiesta del RU, fino a dire al MO che il RU era rimasto molto male per il mancato incontro.
EN La AC, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, in cui, con il primo motivo, ha contestato l'idoneità stessa della condotta materiale posta in essere dall'indagato ad essere ricompresa negli atti violenti o minacciosi richiesti dalla norma incriminatrice. Si assume, infatti, che l'invito afferente alla possibilità di affiggere all'interno della clinica una locandina con la quale si invitavano i familiari dei degenti, in caso di morte degli stessi, a rivolgersi alla ditta AR, non appare essere connotato dai caratteri della violenza o della minaccia;
in altri termini La AC sarebbe stato un semplice
2 nuncius della richiesta del RU, affinché intercedesse con i MO per la positiva conclusione dell'operazione diretta a sponsorizzare una determinata impresa in luogo di altre.
Sotto un diverso profilo il ricorrente lamenta una carenza di motivazione dell'ordinanza là dove si è limitata a riportare le deposizioni di LU e IU
MO, senza esprimere alcuna valutazione sul contenuto di esse.
Con un secondo motivo il ricorrente contesta il provvedimento impugnato per avere ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991, non avendo il La AC né utilizzato condotte definibili mafiose, né evocato la fama criminale di MI RU.
Ha presentato ricorso anche il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza deducendo l'erronea applicazione della legge penale, per avere i giudici qualificato il fatto contestato all'imputato come un tentativo di violenza privata anziché come un tentativo di estorsione, assumendo che l'avviso che l'indagato voleva far affiggere nella clinica costituisse un prodromo della pretesa e non certo l'atto dispositivo che si era tentato di estorcere. Secondo il ricorrente sussiste nella specie l'estorsione in quanto il gruppo RU, tramite i fratelli
AC, intendeva aumentare il portafogli clienti della impresa di onoranze funebri e per cogliere questo obiettivo minacciava l'amministratore della clinica per costringerlo a stipulare una convenzione con l'impresa AR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che, in pendenza del ricorso per cassazione,
l'indagato è stato rimesso in libertà per cui è venuto meno l'interesse all'impugnazione.
Recentemente le Sezioni unite hanno ribadito che quando nelle more del ricorso viene revocata o diventa inefficace una misura cautelare custodiale, perchè possa ritenersi sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, “è necessario che la
3 circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato" (Sez. un., 16 dicembre
2010, n. 7931, Testini;
nello stesso senso, Sez. VI, 15 novembre 2006, n. 9943,
Campodonico).
In difetto di una espressa indicazione che dimostri l'intenzione di una futura utilizzazione della pronuncia, l'interesse in questione finisce per essere commisurato al probabile successo dell'azione di riparazione e l'impugnazione diventa lo strumento per rimuovere un pregiudizio futuro, solo teoricamente ed eventualmente collegato al provvedimento impugnato, laddove è pacifico che la situazione pregiudizievole che l'impugnazione tende a rimuovere deve porsi in rapporto causale con l'atto impugnato, del quale deve essere conseguenza immediata e diretta.
In conclusione, si ritiene che in tali fattispecie il carattere dell'attualità e della concretezza dell'interesse ad impugnare possa essere riconosciuto a condizione che la parte manifesti, in termini positivi ed univoci, la sua intenzione a servirsi della pronuncia richiesta in vista dell'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione.
Nella specie, la dichiarazione resa in udienza da EN AC non può essere ritenuta idonea a dimostrare l'esistenza di un interesse al ricorso, in quanto si è trattato di una dichiarazione generica, che non consente neppure di verificare la effettiva concetezza dell'interesse con riferimento alla mancanza delle cause ostative di cui al comma 4 dell'art. 314 c.p.p.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il venir meno dell'interesse, sopraggiunto alla proposizione del ricorso, non configura un'ipotesi di soccombenza e pertanto si ritiene che il ricorrente non debba essere condannato né alle spese processuali né al pagamento della sanzione in favore della cassa delle ammende (Sez. un., 25 giugno 1997, n. 7, Chiappetta). Riguardo al ricorso del pubblico ministero, deve innanzitutto rilevarsi la sussistenza del suo interesse al ricorso, in quanto da una diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto in sede cautelare può derivare una diversa considerazione sulla imposizione della misura cautelare.
Tuttavia, il ricorso nel merito è infondato.
Sulla base dei fatti ricostruiti nell'ordinanza impugnata, appare corretta la qualificazione della condotta dell'indagato nel reato di tentata violenza privata, aggravata dal metodo mafioso di cui all'art. 7 legge n. 203/1991.
Correttamente i giudici hanno messo in evidenza come, di fronte alle minacce dirette a fare affiggere un invito agli utenti della Clinica Villa Sorriso di utilizzare i servizi funebri offerti dalla ditta AR, non sussista un corrispondente e concreto danno patrimoniale ingiusto arrecato alle vittime di tali minacce, cioè agli amministratori di Villa Sorriso, ai quali è stato richiesto, in sostanza, una sorta di "sponsorizzazione illegale", con ricadute negative indirette sulle possibili ditte di servizi pubblici concorrenti, ma non nei confronti della casa di cura.
Peraltro, come è stato rilevato nell'ordinanza, attraverso l'invito da affiggere non veniva realizzata alcuna coartazione nei confronti dei parenti dei pazienti della clinica, la cui libertà negoziale circa la scelta dell'agenzia funebre a cui rivolgersi non subiva condizionamenti.
Il delitto di estorsione si distingue da quello di violenza privata proprio per la presenza del danno patrimoniale che la vittima subisce ad opera dell'agente che si procura l'ingiusto profitto attraverso minacce o violenza (Sez. I, 3 novembre
2005, n. 5639, Calabrese;
Sez. I, 27 luglio 1997, n. 9958, Carelli). D'altra parte, allo stato degli atti non può neppure parlarsi di estorsione contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, in quanto nel caso in esame è mancato proprio il rapporto negoziale e la conseguente lesione della volontà contrattuale (Sez. VI, 5 febbraio 2001, n. 10463, Brancaccio;
Sez. VI, 14
novembre 2008, n. 46058, Russo).
La tesi del pubblico ministero, secondo cui l'indagato, assieme al fratello e al
RU, avrebbe tentato di costringere gli amministratori della Clinica Villa Sorriso a stipulare una vera e propria convenzione con la ditta AR per la gestione dei servizi funerari, non ha trovato, allo stato, alcun riscontro.
All'infondatezza dei motivi proposti consegue il rigetto del ricorso.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso di AC per sopravvenuta carenza di interesse.
Rigetta il ricorso del pubblico ministero.
Così deciso in Roma il 28 settembre 2011
Il Presidente Il Consigliere estensore Tiko GarribbaTijeJamishe Giorgio Fidelbo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 25 OTT 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
E
Piera Esposito T
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