Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/03/2015, n. 18086
CASS
Sentenza 24 marzo 2015

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Massime1

Nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. (Fattispecie in cui il giudice di appello ha escluso la recidiva determinando la pena base in sei anni e tre mesi di reclusione oltre la pena pecuniaria, laddove il giudice di primo grado aveva determinato la pena base in sei anni di reclusione, ancorché la pena complessivamente irrogata risultasse inferiore a quella inflitta in primo grado).

Commentario1

  • 1Decisione d'appello, quando viola il divieto di reformatio in pejus
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2018

    Viola il divieto di “reformatio in pejus” la decisione del giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione di taluno di essi, non diminuisce l'entità della pena originariamente inflitta, secondo quanto, invece, previsto dall'art. 597, comma 4, cod. proc. pen.. (Annullamento senza rinvio) (Orientamento confermato) (Normativa di riferimento: C.p.p. art. 597, c. 4) Il fatto La Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa in data 3 aprile 2015 dal Tribunale di Udine, dichiarava non doversi procedere …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/03/2015, n. 18086
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18086
Data del deposito : 24 marzo 2015

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