Sentenza 24 marzo 2015
Massime • 1
Nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. (Fattispecie in cui il giudice di appello ha escluso la recidiva determinando la pena base in sei anni e tre mesi di reclusione oltre la pena pecuniaria, laddove il giudice di primo grado aveva determinato la pena base in sei anni di reclusione, ancorché la pena complessivamente irrogata risultasse inferiore a quella inflitta in primo grado).
Commentario • 1
- 1. Decisione d'appello, quando viola il divieto di reformatio in pejusDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2018
Viola il divieto di “reformatio in pejus” la decisione del giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione di taluno di essi, non diminuisce l'entità della pena originariamente inflitta, secondo quanto, invece, previsto dall'art. 597, comma 4, cod. proc. pen.. (Annullamento senza rinvio) (Orientamento confermato) (Normativa di riferimento: C.p.p. art. 597, c. 4) Il fatto La Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa in data 3 aprile 2015 dal Tribunale di Udine, dichiarava non doversi procedere …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/03/2015, n. 18086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18086 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IZZO Fausto - Presidente - del 24/03/2015
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 724
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - N. 1399/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR RO N. IL 30/01/1964;
avverso la sentenza n. 5425/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 17/10/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio con rideterminazione della pena, rigetto nel resto;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 17/10/2014 emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva e rideterminando la pena in anni quattro, mesi due di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, la pronuncia di condanna emessa in data 4/04/2014 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli nei confronti di AR IR, imputato di avere illecitamente detenuto e ceduto a terzi, in concorso con altra persona, due involucri contenenti gr. 0,54 netti di cocaina con un principio attivo pari al 32,6% (dosi 1,17) ed ulteriori quindici involucri contenenti gr. 4,34 netti di cocaina con principio attivo del 22% (dosi 6,3).
2. AR IR propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) erronea applicazione dell'art. 597 c.p.p., commi 3 e 4, - omessa motivazione in ordine all'incremento sanzionatorio dovuto all'appello del Procuratore Generale. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore nella determinazione della pena, escludendo la recidiva ma partendo dalla pena base di sei anni e tre mesi di reclusione sebbene il giudice di primo grado avesse determinato la pena base in sei anni di reclusione. Ne' a tale diversa determinazione avrebbe potuto condurre l'appello proposto dal Procuratore Generale, che aveva impugnato la sentenza per erronea applicazione della riduzione per il rito in misura superiore ad un terzo, ossia per una violazione che presupponeva l'aumento per la recidiva, poi esclusa in grado di appello. La Corte territoriale sarebbe, dunque, incorsa nell'erronea violazione del divieto di reformatio in peius della pena ovvero in difetto di motivazione sul punto;
b) erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ovvero omessa e contraddittoria motivazione in ordine al motivo di appello concernente la qualificazione del fatto ai sensi del cit. D.P.R., art. 73, comma 5. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello abbia negato la qualificazione del fatto come ipotesi di lieve entita' sulla base del dato ponderale, peraltro scarso sia in termini qualitativi che quantitativi, e sulla base della mera elencazione degli altri criteri normativi senza alcun riferimento al caso concreto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso e' fondato nei termini che seguono.
2. Correttamente nel ricorso e' stato sottolineato che la pena base irrogata dal giudice di primo grado era stata determinata nella misura di sei anni di reclusione e che, invece, la Corte territoriale ha individuato la pena base in sei anni e tre mesi di reclusione (oltre alla pena pecuniaria). Occorre, dunque, evidenziare che la pena in concreto irrogata e' pari ad anni quattro e mesi due di reclusione, laddove il giudice di primo grado aveva irrogato la pena di sei anni e quattro mesi di reclusione. Il giudice di appello ha, dunque, determinato la pena da irrogare in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, che sulla pena base aveva operato l'aumento per la recidiva. Contrasta, tuttavia, con il testo della sentenza impugnata la censura secondo la quale il giudice di merito avrebbe omesso di indicare i motivi in base ai quali e' pervenuto alla determinazione della pena nella misura sopra indicata, posto che nella pronuncia si rinviene l'espresso riferimento alla completa disamina dei parametri di cui all'art. 133 c.p.. E', peraltro, consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio secondo il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talche' e' sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.245596; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685).
2.1. In merito alla censura secondo la quale il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione del divieto di reformatio in peius, si deve ricordare che e' principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che, nel caso del reato continuato e dell'esclusione di un'aggravante o del riconoscimento di un'attenuante ulteriore che non impongano un rinnovato giudizio di equivalenza, l'obbligo di diminuzione della pena irrogata impone al giudice dell'impugnazione, nei limiti indicati e secondo le regole di cui all'art. 63 c.p., di decurtare la parte di pena che nella sentenza impugnata era stata quantificata come propria del reato o della circostanza aggravante esclusi;
ovvero, nel caso di riconoscimento di un'attenuante (anche ulteriore rispetto ad altre), deve ridurre la pena gia' applicata nel precedente grado di giudizio. Tale principio e' stato specificato con pronuncia a Sezioni Unite nel senso che nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entita' complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non puo' fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066).
2.2. Si tratta di principi che presuppongono l'applicabilita' della regola dettata dall'art. 597 c.p.p., comma 3, che vieta, per l'appunto, al giudice di appello di pronunciare statuizioni lato sensu meno favorevoli per l'imputato nell'ipotesi in cui il gravame sia stato proposto dal solo imputato. Tali principi possono trovare applicazione nel caso concreto, in cui la sentenza di primo grado era stata impugnata anche dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello ma esclusivamente sul punto concernente l'incidenza della recidiva sulla misura della pena.
2.3. Con pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione (Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep.2007, Michaeler Rv. 235699) ha, infatti, chiarito la distinzione concettuale tra la nozione di "capo" e la nozione di "punto" della sentenza, gia' ampiamente sviluppata sempre con pronuncia a Sezioni Unite nel 2000 (Sez.U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239), evidenziando le conseguenze della mancata impugnazione su taluni capi della sentenza in termini di giudicato interno. L'accertamento della responsabilita' e la determinazione della pena, rappresentano, nella giurisprudenza della Corte, due distinti punti della sentenza. Ad ogni capo corrisponde una pluralita' di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non puo' considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna - l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio. Alla stregua della distinzione tra capi e punti della sentenza, deve ritenersi che la cosa giudicata si formi sul capo e non sul punto, nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilita' soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto ad uno dei reati attribuitigli. Da cio' discende, anche, che l'appello debba ritenersi limitato, oltre che ai capi, anche ai punti impugnati, essendo devoluti alla cognizione del giudice di appello, a norma dell'art.597 c.p.p., i soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti (Sez.U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv.232066; Sez.4, n. 40275 del 28/09/2006, Pozzoli, Rv. 235394; Sez. 5, n. 13660 del 22/02/2006, Furfaro, Rv. 233982), dovendosi conseguentemente ritenere preclusa al giudice dell'appello la possibilita' di aggravare l'entita' della pena base, nonostante l'obbligo di ridurre la pena di cui si e' detto al punto n. 2.1, ogniqualvolta il pubblico ministero non abbia proposto impugnazione, come nel caso concreto, con riguardo al punto della decisione concernente la determinazione della pena.
3. Il secondo motivo di ricorso e' manifestamente infondato.
3.1. Contrasta con il tenore della sentenza impugnata la deduzione secondo la quale la Corte territoriale avrebbe omesso di contestualizzare l'offensivita' della condotta ascritta all'imputato per negare la lieve entita' del fatto. Nella sentenza (pag.4) sono stati, infatti, elencati gli elementi propri del caso concreto, ossia l'inserimento in una piazza di spaccio in zona ad alta densita' criminale, il concorso con altro soggetto non identificato, la ripartizione dei compiti, l'utilizzazione di spazi condominiali comuni, dai quali il giudice di merito ha desunto che la condotta delittuosa non potesse essere sussunta nell'ipotesi di reato disciplinata dal cit. D.P.R., art. 73, comma 5.
3.2. In generale, con riguardo alla detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente, il tema dell'offensivita' della condotta assume una particolare connotazione in ragione del fatto che, essendo la norma incriminatrice finalizzata a tutelare, oltre al bene della salute, anche la sicurezza, l'ordine pubblico e la salvaguardia delle giovani generazioni, quantitativi di sostanza stupefacente contenenti un principio attivo inferiore alla soglia minima possono rivelarsi in concreto offensivi, con riferimento ad esempio a soggetti non dipendenti, in quanto, pur non determinando effetti psicotropi anche lievi, ledono l'interesse a salvaguardare le giovani generazioni dall'assunzione di sostanze che creano dipendenza.
3.3. Logica conseguenza di tale argomentazione e' che il giudizio di lieve entita' della condotta di spaccio possa essere ancorato ad ulteriori parametri, quali i mezzi adoperati, le modalita' della condotta, le circostanze che l'hanno accompagnata, la qualita' dello stupefacente, a condizione che non assuma rilievo centrale il dato quantitativo, qualora di per se' indicativo della particolare idoneita' offensiva del fatto. Non puo', in ogni caso, ignorarsi il testo normativo, laddove congiunge la valutazione della quantita' della sostanza a quella della sua qualita', dovendosi leggere in tale ottica il principio piu' volte affermato dalla Corte di legittimita', secondo il quale ai fini della concedibilita' della circostanza attenuante del fatto di lieve entita', il giudice, quando il quantitativo della droga sia rilevante ma non imponente, deve procedere ad una valutazione globale ed onnicomprensiva di tutti gli elementi indicati dal cit. D.P.R., art. 73, comma 5, quali i mezzi, le modalita' e le circostanze dell'azione illecita, nonche' la qualita' e la quantita' delle sostanze (Sez. 6, n. 9723 del 17/01/2013, Serafino, Rv. 254695).
3.4. I criteri interpretativi sopra esposti conducono, dunque, a ritenere che, nel caso di specie, il giudice di merito abbia fornito una motivazione esente da vizi, avendo preso in esame, oltre ai dato ponderale, una serie di elementi ritenuti indice significativo dell'offensivita' della condotta.
4. Conclusivamente, rigettate le altre doglianze, il ricorso deve essere accolto con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata della pena detentiva, che puo' essere rideterminata, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l, in anni quattro, previa esclusione della misura della reclusione irrogata dalla Corte di Appello in violazione del divieto di reformatio in peius.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla durata della pena detentiva, durata che ridetermina in anni quattro di reclusione. Rigetta nel resto.
Cosi' deciso in Roma, il 24 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2015