Sentenza 26 maggio 2011
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991 è necessario l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al metodo mafioso, il quale deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata e non può essere desunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/2011, n. 28017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28017 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 26/05/2011
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 816
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 14043/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI VI, n. Policoro il 30.4.1963;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Potenza, emessa il 30.2.102011;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del Cons. Dr. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale, Dr. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- uditi i difensori avv. Rocco M. e avv. FI M., i quali chiedono l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. MI VI ricorre per cassazione avverso l'ordinanza sopra indicata, con cui il Tribunale di Potenza ha rigettato la richiesta di riesame proposta contro il provvedimento del g.i.p. dello stesso tribunale, che aveva applicato la misura cautelare carceraria nei suoi confronti per il delitto di tentata estorsione, aggravata ex D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 (conv. in L. n. 203 del 1991), commessa ai danni di FI NI e TO
VI.
2. Il ricorrente deduce:
- mancanza di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza;
- erronea applicazione della legge penale con riferimento all'aggravante di cui al D.L. cit., art. 7.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo non merita accoglimento.
Il Tribunale, anche facendo legittimo rinvio all'ordinanza applicativa della misura, ha dato conto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, prescindendo dal contenuto delle intercettazioni telefoniche ritenute inutilizzabili e valutando le dichiarazioni delle parti offese, ritenute pienamente attendibili, anche perché riscontrate dagli accertamenti operati dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti.
2. Fondato è invece il secondo motivo, relativo all'aggravante del metodo mafioso previsto dal D.L. cit., art. 7.
Nell'ordinanza impugnata si fa riferimento, sul piano generale, alla possibilità di realizzazione della minaccia "attraverso il riferimento a una sorta di convenzione tacitamente riconosciuta, che l'agente fa valere nel contesto di una comunicazione che, sfumata nelle forme, in sostanza si richiama a regole già codificate" e, sul piano specifico, anche al linguaggio allusivo e indiretto utilizzato dal MI.
Rileva il Collegio, condividendo la richiesta formulata dal Procuratore generale, che tale motivazione evoca dati di fatto alquanto evanescenti, mentre, ai fini della configurabilità della predetta circostanza aggravante, non basta il mero collegamento dei soggetti accusati con contesti di criminalità organizzata o la loro "caratura mafiosa", ma occorre, invece, l'effettivo utilizzo da parte dell'indagato, nell'occasione delittuosa contestata, di metodo mafioso, occorre cioè che l'agente si comporti come mafioso oppure ostenti, in maniere evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni di tipo mafioso. Nè il carattere mafioso del metodo può essere desunto dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'agente, essendo necessario che si concretizzi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare la suddetta particolare coartazione psicologica (cfr. Cass. sez. 6, n. 26326/2007 De Rito;
n. 21342/2007, Mauto;
Sez. 5, n. 39046//2007, Amura).
3. Il provvedimento impugnato va, perciò, annullato, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame sulla base dell'indicato principio di diritto.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Potenza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011