Sentenza 16 maggio 2012
Massime • 1
È inammissibile il motivo di impugnazione con cui venga dedotta una violazione di legge che non sia stata eccepita nemmeno con l'atto di appello, non avendo l'intervenuta trattazione della questione da parte del giudice di secondo grado efficacia sanante "ex post".
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Sussiste il delitto di sostituzione di persona nella condotta di chi crea ed utilizza un falso "account", un nickname altrui o una casella di posta elettronica utilizzando dati anagrafici di un diverso soggetto inconsapevole, inducendo in errore gli utenti della rete internet. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE sentenza 25774/14 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: S.D. N. IL (OMISSIS); avverso la sentenza n. …
Leggi di più… - 2. Social network, account, immagine altrui, sostituzione di personaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 ottobre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2012, n. 21920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21920 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 16/05/2012
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1346
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 50358/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Hajmohamed Wahid, n. in Tunisia il 03/03/1969;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia in data 25/10/2011;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SPINACI Sante, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25/10/2011 la Corte d'Appello di Venezia, parzialmente riformando la sentenza del Gup presso il Tribunale di Treviso del 13/1/2011, e con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5 e delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, riduceva a Hajmohamed Wahid la pena irrogatagli per il reato di cui agli artt. 81 e 99 c.p., del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1.
2. Ha proposto ricorso tramite il proprio difensore l'imputato lamentando violazione di legge in relazione al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, D.P.R. cit.; nel giudizio di merito era infatti emerso l'atteggiamento collaborativo prestato sin dalla fase delle indagini rappresentato da un preciso e puntuale scambio informativo che aveva portato, tempo dopo, all'arresto di altro spacciatore, IN IA DO, trovato in possesso di cinque ovuli di cocaina;
l'attenuante gli era tuttavia stata negata sul presupposto che la collaborazione era stata prestata non per il reato per cui si procedeva bensì per altri, potendo in tal caso essere valorizzata ai soli fini delle attenuanti generiche prevalenti. Tale interpretazione della norma, tenuto conto della ratio dell'attenuante nonché della giurisprudenza sul punto, non era condivisibile. L'imputato aveva rivelato agli inquirenti il luogo di rifornimento della sostanza destinata allo spaccio e fornito la descrizione fisica ed i nominativi da lui conosciuti dei cedenti nonché il tipo di vettura da essi utilizzata. In ogni caso la Corte aveva totalmente omesso di prendere in considerazione la collaborazione prestata nell'ambito del proprio procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile. La censura mossa con il ricorso e relativa alla erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 7, infatti, non venne avanzata con l'atto di appello a suo tempo presentato nei confronti della sentenza del Gup presso il Tribunale di Treviso in data 13/01/2011; ivi l'appellante si limitava, con un primo motivo, a dolersi del mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e, con un secondo motivo, a richiedere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva ovvero la "disapplicazione" della stessa. Ciononostante, la Corte d'Appello di Venezia, evidentemente sul presupposto che, in sede di conclusioni, l'appellante avesse irritualmente "insistito" per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7 cit. (vedi verbale di udienza del 25/10/2011), in atto d'appello, come già detto, non richiesta, ha trattato il relativo punto giungendo a disattenderlo nel merito stante la ritenuta inapplicabilità, in adesione ad indirizzo di questa Corte, della relativa previsione normativa laddove la collaborazione non abbia riguardo al reato o ai reati per i quali si procede (in tal senso, Sez. 6, n. 13294 del 04/10/1999, Artuso, Rv. 214892 e Sez. 5, n. 6913 del 27/04/1999, Zappa, Rv. 213615; nel senso, invece, della rilevanza del contributo anche con riguardo a fatti diversi da quelli contestati, Sez. 3, n. 34892 del 14/07/2011, Vaccher, Rv. 250822 e Sez. 4, n. 15393 del 15/03/2001, Porru, Rv. 219533). Ciò non toglie, tuttavia, ad avviso di questa Corte, che la mancata deduzione di tale violazione di legge con l'atto di appello renda il ricorso comunque inammissibile come espressamente previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 3, non potendo la intervenuta trattazione della doglianza da parte della Corte d'appello evidentemente valere a colmare "ex post" la mancanza del relativo motivo d'appello quale motivo di inammissibilità originaria del ricorso. Diversamente opinando, del resto, diverrebbe estremamente difficile se non impossibile, per la Corte di Cassazione, mancando un motivo di appello sul punto e, dunque, una doglianza ritualmente sollevata, procedere a verificare anzitutto i termini esatti della doglianza stessa e, conseguentemente, la congruenza della relativa risposta della Corte;
ciò tanto più nel caso di specie, nel quale, come detto, risulta unicamente che il ricorrente abbia genericamente insistito per la concessione dell'attenuante del comma 7 del D.P.R. cit., attenuante non richiesta, come risultante dalla relativa sentenza in atti, neppure in primo grado.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012