Sentenza 6 febbraio 2008
Massime • 1
L'effetto estensivo dell'impugnazione opera a favore degli altri imputati soltanto se questi non hanno proposto impugnazione, ovvero se quella proposta sia stata dichiarata inammissibile, non quando essa sia stata esaminata nel merito con decisione diversa ed incompatibile con quella di cui si chiede l'estensione. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'estensione del giudicato al coimputato appellante, poichè nel giudizio di secondo grado era stata ritenuta la sussistenza del delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti, con decisione incompatibile con la sentenza di patteggiamento in appello emessa nei confronti dei coimputati separatamente giudicati, cui era stata applicata la pena previa riqualificazione giuridica del fatto come traffico illecito di sostanze stupefacenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2008, n. 27701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27701 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 06/02/2008
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 215
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 39221/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE CA EM, nato il [...] ad [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 3 dicembre 2004 n. 8312;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. STABILE Carmine, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 22 febbraio 2001 n.736 il G.i.p. del Tribunale di Roma dichiarava EM De CA colpevole del reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2 e 3 commesso in Colleferro ed altre località dall'inizio del 1998 al 1999, e lo condannava, con le attenuanti generiche e la diminuente del rito abbreviato, alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione. Con sentenza del 3 dicembre 2004 n. 8312 la Corte d'appello di Roma, confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza il De CA ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione ai sensi dell'art. 587 c.p.p. degli effetti, estensivi della precedente sentenza della Corte d'appello di Roma 8 gennaio 2002 n. 96, con la quale era stato deciso l'appello proposto dai coimputati avverso la medesima sentenza di primo grado;
2. manifesta illogicità della motivazione perché con la citata sentenza n. 96/02 il fatto contestato è stata riqualificato come reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 nei confronti di tutti i coimputati, per cui nei confronti del ricorrente sono venuti a mancare gli estremi del reato associativo, in relazione sia al numero dei partecipanti che alla predisposizione di una struttura operativa stabile.
L'impugnazione è inammissibile.
La sentenza impugnata ha dato atto della produzione della sentenza della Corte d'appello di Roma 8 gennaio 2002 e la motivazione della mancata estensione al caso in esame è direttamente connessa con la decisione adottata.
Il Giudice d'appello ha infatti valutato le risultanze delle conversazioni telefoniche intercettate nonché gli elementi di prova desunti dall'arresto di NA MA AR in data 6 febbraio 1999 per flagrante illecita detenzione di gr. 10 di cocaina e dell'arresto in data 8 aprile 1999 di ND D'LI e SI GI per flagrante detenzione di gr. 25 di cocaina e, in seguito a un'analisi esaurientemente svolta col positivo controllo di quella, altrettanto dettagliata e puntuale, della sentenza di primo grado, ha confermato l'esistenza dell'associazione criminosa avente le caratteristiche descritte nel capo d'imputazione, individuando i gli affiliati e i rispettivi ruoli.
Pertanto l'invocata estensione della decisione emessa nei confronti dei coimputati era preclusa per motivi formali e sostanziali. Infatti, l'effetto estensivo dell'impugnazione opera a favore degli altri imputati soltanto se questi non hanno proposto impugnazione o se quella proposta sia stata dichiarata inammissibile, non quando essa sia stata esaminata nel merito, con decisione divenuta irrevocabile, poiché in tal caso opera il principio di inviolabilità del giudicato.
Pertanto, nel caso in cui nei confronti di uno degli imputati, giudicato con giudizio immediato a sua richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di associazione per delinquere, dal quale gli altri imputati siano stati successivamente assolti con formula ampia, il primo non può invocare l'effetto estensivo, ma solo esercitare la facoltà di chiedere la revisione della sentenza, sempre che ne sussistano i presupposti (Cass., Sez. 1^, 4 marzo 2004 n. 19901, ric. Platania P. M. Ciampoli L. (Conf.).
Il principio suesposto vale anche nel caso in cui l'estensione di una sentenza, emessa su appello proposto da alcuni imputati, sia invocato da altro coimputato del medesimo reato nel giudizio di appello, che sia ancora in corso a suo carico a seguito di separazione per mere ragioni processuali (Cass., Sez. 6^, 28 febbraio 2000 n. 7804, ric. P.M. e Piccinni), perché l'effetto estensivo è condizionato all'omogeneità delle due decisioni, restando escluso quando nel secondo giudizio il giudice pervenga a una decisione diversa e incompatibile con quella di cui si chiede l'estensione. Pertanto, qualora per ragioni procedurali si proceda separatamente al giudizio di appello nei confronti di imputati di associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti, definito sull'accordo delle parti con applicazione della pena previa riqualificazione giuridica del fatto come traffico illecito di sostanze stupefacenti, correttamente il giudice non applica al coimputato appellante separatamente giudicato la prima sentenza se, in esito al giudizio, ritiene invece sussistente il reato associativo, pervenendo di conseguenza a una decisione diversa e alternativa.
Tutto questo indipendentemente dalla natura della sentenza di patteggiamento, di cui si chiede l'estensione.
Infatti, secondo la giurisprudenza in materia nel caso in cui nel procedimento di appello uno dei coimputati scelga il rito di cui all'art. 599 c.p.p., comma 4 raggiungendo l'accordo su tutto o parte dei motivi di ricorso con rinuncia agli altri motivi proposti, la posizione di tale imputato viene ad essere del tutto particolare e diversa da quella degli altri coimputati non impugnanti, con la conseguenza che per questi ultimi deve ritenersi sempre e comunque precluso l'effetto estensivo ex art. 587 c.p.p., venendo meno il presupposto di tale istituto, giacché la decisione che si fonda sull'accordo non può, neppure in astratto, porsi in contrasto con altri giudicati (Cass., Sez. 6^, 30 marzo 1998, n. 6558, ric. Scepi G.; Sez. 4^, 6 novembre 2001 n. 43662, ric. Spinale;
Sez. 1^, 14 novembre 2006 n. 39948: De Rosa e altro). In realtà, l'applicazione della pena su richiesta si fonda su un accordo tra l'imputato e il P.M., rispetto al quale il giudice ha solo funzioni di controllo del rispetto delle regole dell'ordinamento processuale.
Infatti, come conseguenza dell'assetto strutturale del procedimento speciale, la sentenza non contiene un vero e proprio giudizio, ma si limita a prendere atto dell'accordo e della richiesta congiunta delle parti, dandovi esecuzione con una motivazione che non contiene un accertamento e una valutazione dei fatti ma piuttosto un resoconto del controllo di legalità eseguito dal giudice, mediante l'identificazione del fatto, qual è delineato nell'imputazione, e la verifica della correttezza della qualificazione giuridica di esso, dell'inesistenza delle cause di non punibilità indicate nell'art.129 c.p.p. e della legittimità e della congruità della pena patteggiata, nel rispetto dell'art. 27 Cost.. Trattandosi di regolamento senza giudizio, di origine pattizia e quindi fortemente personalizzata, gli effetti si producono esclusivamente nell'ambito dell'accordo e l'estensione della sentenza è limitata agli aspetti estranei all'accordo stesso, connessi con la struttura del procedimento speciale (cfr., in tema di giudizio abbreviato, Cass., Sez. 5^, 12 giugno 2002, n. 25074, ric. Piperis ed altri).
Nella specie, pertanto, l'estensione del giudicato al coimputato appellante va incontro a entrambe le obiezioni, perché il Giudice d'appello ha ritenuto la sussistenza del reato associativo con decisione incompatibile con quella di cui si era chiesta l'estensione; e perché, diversamente a quest'ultima, la decisione del primo giudice è stata emessa in seguito a regolare giudizio. Il primo motivo di ricorso è perciò inammissibile.
Il secondo motivo, che dipende strettamente dal primo, è del pari inammissibile perché postula avvenuta l'estensione della sentenza di patteggiamento in appello emessa nei confronti dei coimputati, che per le ragioni suesposte deve ritenersi preclusa.
Pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2008