Sentenza 16 gennaio 2014
Massime • 1
Il dolo specifico del delitto di invasione di terreni o edifici è integrato dalla consapevolezza dell'illegittimità dell'invasione dell'altrui bene e dalla finalità di occupazione o di trarne altrimenti profitto, e non è configurabile nella condotta di chi abbia fatto ingresso nel fondo altrui, pur in assenza del consenso del proprietario, al solo fine di eseguire opere necessarie di interesse comune, a tutela dell'integrità del proprio fondo. (Nella specie, a tutela dello sconfinamento nel proprio fondo di greggi provenienti dal fondo limitrofo).
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Non costituisce reato l'occupazione e l'utilizzazione dell'immobile comunale per dare inizio a un possesso meramente transitorio oppure occasionale che, per la sua precarietà, non realizzi un potere di fatto sul bene da parte del soggetto agente. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 28/03/2019) 13-06-2019, n. 26234 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente - Dott. COSTANZO Angelo - rel. Consigliere - Dott. GIORDANO Emilia A. - Consigliere - Dott. ROSATI Martino - Consigliere - Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: N.E., nato a (OMISSIS); C.G., nato a (OMISSIS); T.C., nato …
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(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 633) Il fatto La Corte d'appello di Brescia confermava le condanne inflitte dal Tribunale di Brescia: a E. N. per i reati a lei ascritti ex artt. 110, 112, nn. 1, 633, commi 1 e 2, e 639-bis cod. pen. (capo A), ex artt. 112 n. 1, 340, comma 1, cod. pen. (capo B) e ex artt. 110, 112 nn. 1 e 2, 610, 339, comma 2, 61 nn. 2 e 10 cod. pen. ex artt. 110, 112 nn. 1, 610, 339, comma 2, 61 nn. 2 e 10 cod. pen. (capo C), unificati ex art. 81, comma 2, cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, per avere invaso l'Area dei Servizi della Persona del Comune di M. al fine di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2014, n. 16657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16657 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GALLO Domenico - Presidente - del 16/01/2014
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere - N. 145
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 28031/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST GE IO N. IL 11/04/1955;
avverso la sentenza n. 30/2011 TRIBUNALE di CAGLIARI, del 29/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galli Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
rilevato che gli avvisi di rito risultano ritualmente effettuati. RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica ha confermato la sentenza emessa in data 22 luglio 2010 dal Giudice di pace della stessa città, che aveva dichiarato ST GE IO colpevole di arbitraria invasione di terreni siti in Monserrato, loc. S. Lorenzo, di proprietà di LL RI LAURA, al fine di trarne profitto, rimuovendo i picchetti segna confine ed effettuando scavi (fatti avvenuti il 2 novembre 2006), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, oltre alle statuizioni accessorie anche in favore della parte civile.
Contro tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio del difensore, iscritto all'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1 - mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione (quanto al proprio assunto di avere fatto eseguire gli scavi in un terreno vicino ma non confinante con i terreni di proprietà della LL, per essere stato male individuato il terreno oggetto degli scavi);
2 - violazione dell'art. 47 c.p. e art. 125 c.p.p. (avendo al più l'imputato commesso un errore in buona fede);
3 - violazione dell'art. 633 c.p. (per difetto del fine di trarre vantaggio);
4 - violazione dell'art. 495 c.p.p., comma 7 (lamentando la mancata ammissione di una serie di testimoni).
Ha, inoltre, precisato che l'accoglimento delle predette doglianze si riverbererebbe necessariamente sulle statuizioni civili. Ha concluso chiedendo l'annullamento (senza rinvio o con rinvio) della sentenza impugnata.
In data 24 dicembre 2013 è stata depositata nell'interesse del ricorrente una memoria che reitera le doglianze difensive, impropriamente qualificata come contenente "motivi nuovi". All'odierna udienza pubblica, dopo il controllo della regolarità degli avvisi di rito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, dovendo l'imputato essere assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.
1. Deve premettersi, quanto al primo motivo, che le relative censure alla motivazione del provvedimento impugnato sono inammissibilmente formulate in forma alternativa.
2. È, tuttavia, fondato il terzo motivo.
2.1. Il ricorrente lamenta che non si sia tenuto adeguatamente conto del fatto che la condotta accertata fosse mossa unicamente dall'intento "di impedire il pascolo delle greggi su uno dei terreni a lui affidati in gestione".
Questa causale della accertata condotta è stata accreditata anche dal Tribunale nella sentenza impugnata (f. 3), a parere della quale "(...) in conferente deve, altresì, ritenersi anche l'allegazione difensiva secondo la quale il ricorrente non avrebbe tratto alcun vantaggio dai lavori di scavo eseguiti sul terreno della LL, essendo stato tale assunto smentito dalle dichiarazioni rese dallo stesso ST al dibattimento, il quale ha ti ferito che i suddetti lavori furono eseguiti per difendere i propri terreni dalle invasioni delle greggi appartenenti alla querelante, nella convinzione che la creazione di solchi profondi avrebbe costituito un mezzo di delimitazione e, conseguentemente, anche di difesa dei propri fondi sicuramente più efficace dei picchetti segnaconfini (che, pertanto, erano stati dallo stesso rimossi)".
2.2. Questa Corte Suprema (sez. 2, n. 31811 dell'8 maggio 2012, Sardo ed altro, rv. 254330 s.; sez. 2, n. 25947 del 7 maggio 2013, rv. 256654) ha già ritenuto che integra il reato di invasione di terreni o edifici soltanto la turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell'edificio da parte del titolare dello ius excludendi, secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal dominus;
coerentemente, con riguardo all'elemento soggettivo del reato, la coscienza e volontà di invadere arbitrariamente terreni od edifici altrui, pubblici o privati, alternativamente "al fine di occuparli" oppure "al fine di trarne altrimenti profitto", deve ricomprendere anche la coscienza e volontà di porre in essere una turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del bene da parte del suo titolare, per una delle indicate finalità soggettive.
Il dolo specifico del delitto di invasione di terreni o edifici si compone, quindi, della consapevolezza dell'illegittimità dell'invasione dell'altrui bene, e della finalità di occupazione o di trarne altrimenti profitto, e non sarebbe configurabile nella condotta di chi abbia fatto ingresso nel fondo altrui, pur in assenza del consenso del proprietario, al solo fine di eseguire opere di interesse comune, a difesa di un proprio fondo dallo sconfinamento - dal fondo limitrofo - delle greggi altrui.
2.3. Nel caso di specie, la stessa sentenza impugnata non dubita della genuinità delle giustificazioni fornite dall'imputato; può quindi ritenersi accertato dal giudice di merito che l'imputato avesse agito per impedire lo sconfinamento nel proprio fondo delle greggi appartenenti alla confinante;
il verificarsi di tali sconfinamenti non è contestato in atti.
In virtù di ciò, e contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, deve ritenersi insussistente il necessario dolo specifico di profitto avendo in realtà l'imputato agito a difesa del proprio fondo da un evento (lo sconfinamento delle altrui greggi) cui la titolare del fondo limitrofo (proprietaria delle greggi) avrebbe a sua volta dovuto porre rimedio.
2.4. Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto:
"il dolo specifico del delitto di invasione di terreni o edifici è integrato dalla consapevolezza dell'illegittimità dell'invasione dell'altrui bene e dalla finalità di occupazione o di trarne altrimenti profitto, e non è configurabile nella condotta di chi abbia fatto ingresso nel fondo altrui, pur in assenza del consenso del proprietario, al solo fine di eseguire opere necessarie di interesse comune, a tutela dell'integrità del proprio fondo (nella specie, a tutela dallo sconfinamento nel proprio fondo di greggi provenienti dal fondo limitrofo)".
2.5. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, dovendo l'imputato essere assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.
3. Detta statuizione assorbe ogni ulteriore doglianza del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, 16 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2014