Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2014, n. 43296
CASS
Sentenza 2 luglio 2014

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L'effetto estensivo dell'impugnazione opera a favore degli altri imputati soltanto se questi non hanno proposto impugnazione, ovvero se quella proposta sia stata dichiarata inammissibile, non invece quando essa sia stata esaminata nel merito con decisione diversa ed incompatibile con quella di cui si chiede l'estensione. (Fattispecie relativa a giudizio di appello nel quale era stata correttamente esclusa l'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, con decisione incompatibile con la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di un coimputato separatamente giudicato, cui era stata applicata la pena previo riconoscimento dell'attenuante speciale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2014, n. 43296
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43296
    Data del deposito : 2 luglio 2014

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