Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2019, n. 11945
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Sentenza 15 novembre 2019

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E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 316 cod. proc. pen. - in relazione agli artt. 24, comma 2, 25, comma 2, 27, commi 1 e 3, 42, 111 e 117 Cost. e art. 1, prot. 1 CEDU, laddove prevede che per l'adozione del sequestro conservativo sia sufficiente che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, non occorrendo che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore, essendo rimesso in via esclusiva al legislatore il bilanciamento tra i diritti di proprietà e di tutela del credito.

In tema di sequestro conservativo, sia il giudice che dispone il sequestro, sia il tribunale del riesame in sede di impugnazione, devono valutare che il vincolo sia mantenuto nei limiti che la legge consente, verificare la pignorabilità dei beni nonché la ragionevole proporzionalità fra crediti da garantire ed ammontare dei debiti, sicchè, nel caso in cui risulti l'esorbitanza dei beni originariamente staggiti rispetto all'ammontare del credito richiesto, deve essere disposto, ai sensi dell'art. 496 cod. proc. civ. (disposizione applicabile al procedimento in esame) la riduzione del pignoramento nei limiti consentiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2019, n. 11945
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11945
    Data del deposito : 15 novembre 2019

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