Sentenza 10 febbraio 2016
Massime • 1
In sede di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, la emissione di un decreto di citazione diretta a giudizio degli interessati non preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus commissi delicti", atteso che, in tal caso, a differenza di quanto accade con la emissione di un decreto di rinvio a giudizio, non vi è una preventiva verifica giurisdizionale sulla fondatezza dell'azione penale esercitata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2016, n. 13509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13509 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2016 |
Testo completo
135 09/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Асл Composta da Sent. n. sez. 355 Aldo Fiale - Presidente - CC 10/02/2016 Oronzo De Masi R.G.N. 17688/2015 Relatore - Enrico Manzon Vito Di Nicola Giovanni Liberati ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da JU 1. CC UI nato a [...] il [...] 2. CC GI nato a [...] il [...] 3. RI MA nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 10/03/2015 del Tribunale del riesame di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli;
uditi per gli imputati l'avv. Francesco Carotenuto quale sostituto processuale dell' avv. Ging Fulgeri che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Silvie RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 10 marzo 2015 il Tribunale del riesame di Napoli, giudicando a seguito di annullamento con rinvio della ordinanza della stessa A.G. in data 13 marzo 2014 disposto con sentenza di questa Corte n. 1544/2014, rigettava l'istanza di riesame proposta da UI CC, GI CC e MA RI avverso il decreto in data 23 maggio 2013 del Gip del Tribunale di Napoli con il quale era stato disposto il sequestro preventivo dell'area identificata al NCT f. 92 part. 461. Rilevava il Tribunale che essendo nelle more stato emesso nei confronti degli imputati il decreto che dispone il giudizio doveva considerarsi per ciò stesso preclusa la valutazione del fumus commissi delicti, come da giurisprudenza di legittimità consolidata, trattandosi di misura cautelare reale;
osservava poi che doveva considerarsi sussistente il periculum in mora tenuto conto delle ulteriori conseguenze dannose del reato di lottizzazione abusiva ascritto ai prevenuti.
2. Avverso l'ordinanza, tramite i difensori fiduciari, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati deducendo un unico complesso motivo, articolato in più profili di violazione di legge, peraltro previa ampia ricostruzione degli aspetti fattuali e giuridici della fattispecie in contesto nonché delle correlative questioni cautelari incidentali.
2.1 Con una prima censura lamentano che il Tribunale, trincerandosi dietro la preclusione dell'emissione del decreto che dispone il giudizio non abbia dato corretta attuazione alla sentenza di rinvio, che di contro esigeva specifica motivazione sulla sussistenza del fumus criminis, così integrandosi la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Rilevano peraltro che non erano stati attinti da decreto di rinvio a giudizio del Gup, bensì da decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal PM, riguardando la giurisprudenza di legittimità richiamata sul punto dal Tribunale di Napoli la prima, ma non la seconda ipotesi. Con la conseguenza che, inapplicabile al caso di specie tale giurisprudenza, la ordinanza impugnata aveva omesso ogni verifica in punto compatibilità dei manufatti realizzati con la normativa urbanistica e così violato gli artt. 30, 44, d.P.R. 380/2001 e gli artt. 321, 125, comma 3, cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione.
2.2 Con una seconda censura i ricorrenti si dolgono della mancanza di motivazione del Tribunale in ordine all'intervenuta estinzione dei reati edilizi contestati per sanatoria ovvero per prescrizione, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità, costituzionale e della Corte EDU relativamente al sequestro ed alla confisca di terreni in caso di reato di lottizzazione abusiva prescritto.
2.3 Con una terza censura criticano la decisione del Tribunale di Napoli in ordine alla affermazione delle eseigenze cautelari, non importando le opere edilizie realizzate alcun aggravio urbanistico per il Comune di Napoli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato.
2. Quanto al primo profilo del motivo di impugnazione dedotto, va rilevato che con la sentenza di rinvio questa Corte aveva richiesto al Tribunale del riesame di Napoli di motivare in ordine alla "conformità" ovvero "difformità" dei 2 manufatti realizzati dagli imputati nella particella n. 461 del foglio 92, Comune di Napoli, alle prescrizioni urbanistiche vigenti, «tenuto conto che la consistenza degli interventi edilizi realizzati fa emergere la possibile sussistenza del reato di lottizzazione abusiva». In sede di rinvio il Tribunale ha sostanzialmente omesso di effettuare l'accertamento richiesto, per la considerazione, ritenuta pregiudiziale, che nelle more era stato disposto il rinvio a giudizio degli imputati. In questo senso il Tribunale ha fatto riferimento alla, peraltro consolidata, giurisprudenza di legittimità secondo la quale tale circostanza processuale preclude l'esame del fumus criminis ai fini cautelari. Tale argomentazione si basa tuttavia su un presupposto erroneo. Nel caso di specie detta giurisprudenza di legittimità appare infatti ultronea, riguardando il caso, affatto diverso, in cui si sia disposto il rinvio a giudizio da parte del Gup e quindi il caso in cui l'ipotesi accusatoria, quanto alla non manifesta infondatezza, sia stata vagliata da un organo avente natura giurisdizionale. Nel caso di specie pacificamente ciò non è avvenuto, essendovi stata citazione diretta degli imputati da parte del PM e non essendovi stato dunque alcuno scrutinio sulla fondatezza dell'azione penale da parte di un giudice. Diversamente opinando ossia equiparando gli effetti del decreto che dispone il giudizio a quelli del decreto di citazione diretta, si potrebbe ragionevolmente profilare una violazione del principio di “parità delle parti" sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost., sicchè in virtù di una interpretazione sistematica costituzionalmente orientata, nel caso di specie si deve affermare che non si è verificato alcun effetto preclusivo in ordine alla valutazione di sussistenza del fumus commissi delicti. Pertanto la correlativa totale omissione da parte del Tribunale del riesame di Napoli implica una chiara violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
3. Peraltro il Tribunale, concretizzando analoga violazione di legge, non ha dato nessuna risposta alle ulteriori questioni, poste dalle difesa, della sanatoria del reato contestato ai ricorrenti e della prescrizione dello stesso, con specifico ulteriore riguardo alla confiscabilità dei beni in sequestro nonostante l'eventualmente accertato effetto estintivo.
4. In virtù delle considerazioni che precedono e considerata la portata astrattamente dirimente e preclusiva dei temi di indagine non trattati dal giudice del rinvio, l'ordinanza impugnata va dunque annullata e per l'effetto disposto ulteriore rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli. 3 Così deciso il 10/02/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Fiale Enrico Manzon Aero foll прит DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 5 APR 2016 IL CANCELLIERE Luana Vikani