Sentenza 2 febbraio 2011
Massime • 1
L'adozione del sequestro conservativo presuppone il rischio che la disponibilità del bene in capo al debitore possa annullarsi per effetto di condotte di impoverimento, la cui incidenza può risultare amplificata dalla modestia della consistenza patrimoniale del debitore.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2011, n. 13284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13284 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 02/02/2011
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 300
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 49478/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Parte Civile, CURATELA FALL. OMICRON Srl.;
avverso l'Ordinanza del Tribunale di Rieti che, il 23.11.2010, annullava il decreto di sequestro conservativo del GIP del 9.9.2010, nel proc. a carico di:
AC RA, nato il [...] e DE LI NI, nato il [...];
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. SANDRELLI Gian Giacomo;
sono presenti gli avv. Carasella Letizia del Foro di Rieti in difesa della Parte Civile e Zinci Cristina del Foro di Perugia in difesa dell'imputato De Lisi;
sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Dott. MONETTI Vito) che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
In data 26.1.2011 è stata disposta memoria difensiva per DE LI. IN FATTO
La Parte civile, Fall. Omicron Manifacturing Srl., richiese al GIP presso il Tribunale di Rieti sequestro conservativo sui beni degli imputati RA AC e NI DE LI, a garanzia delle obbligazioni conseguenti all'addebito di bancarotta fraudolenta. Il GIP concesse, in data 6.9.2010, il richiesto sequestro sui beni degli imputati (fabbricati e terreni), per i quali è pendente in fase di udienza preliminare processo per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (e per AC, anche di falsità documentale), argomentando, sostanzialmente, sulla ridotta consistenza del patrimonio dei prevenuti ma il Tribunale del riesame annullò il provvedimento con Ordinanza 23.11.2010, ritenendo che prevalente debba considerarsi l'opinione che radica nel periculum in mora il requisito del provvedimento cautelare.
Ricorre la detta Parte Civile ai sensi dell'art. 325 c.p.p., avverso l'Ordinanza del Tribunale cautelare e lamenta l'erronea applicazione della legge processuale, poiché non corrisponde alla corretta lettura dell'art. 316 c.p.p. richiedere il requisito della sproporzione del credito e, congiuntamente, l'ammontare quantitativo del patrimonio dell'imputato, dovendosi anche considerare, in via alternativa e non cumulativa, il timore che quel patrimonio possa disperdersi, in ragione delle condotte dell'imputato successive all'avvio del procedimento penale. Sicché, per legittimare il provvedimento, è sufficiente una sola delle due condizioni, contrariamente all'opinione che richiede la contemporanea presenza di entrambe.
Poiché, nel caso in esame, è pacifico che il patrimonio di entrambi gli imputati non è capace, per un riguardo quantitativo a fronteggiare l'obbligazione, si giustifica adeguatamente la misura. La Parte ricorrente ricorda ancora che il quesito è stato risolto in modo opposto dalla 5^ Sez. della Cassazione, sì che la questione dovrebbe essere rimessa alle Sezioni Unite.
IN DIRITTO
Va premesso che l'addebito di cui gli imputati devono rispondere è quello di bancarotta impropria, onde non si profila problema di concorrenza del sequestro adottato con le legittime aspettative dei creditori concorsuali, in ragione della scissione della responsabilità penale da quella personale patrimoniale. Come ricorda il provvedimento impugnato (ed anche la memoria della parte civile) la più recente decisione di questa Sezione ha affermato: "Ricorre il periculum in mora, presupposto del sequestro conservativo, se il rischio di perdita delle garanzie del credito sia apprezzabile in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l'entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro e, dall'altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore da porsi in relazione con la composizione del patrimonio, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo" (Cass. Sez. 5, 16 febbraio 2010, Leone, Ced Cass., rv. 246367). È, quindi, evidente che la premessa indefettibile che giustifica l'adozione del provvedimento cautelare risiede nel rischio che la disponibilità nelle mani del debitore del bene, possa annullarsi con condotte di impoverimento del cespite, a cui direttamente consegue l'annullamento della garanzia. Ovviamente, l'azione di impoverimento risulta amplificata con esiti di decisiva elisione della aspettativa creditoria se la consistenza dell'asse patrimoniale del debitore sia modesta, sicché anche questo criterio appare di rilievo nella giustificazione dell'iniziativa giudiziale.
Ma due sono gli argomenti che, nel caso di specie, consentono di rigettare l'attuale impugnazione:
il provvedimento impugnato esclude che gli imputati abbiano posto in essere - successivamente alla consumazione dei reati loro ascritti - alcun atto che mirasse al depauperamento dell'assetti patrimoniale:
non è possibile al giudice di legittimità un diverso vaglio della situazione di fatto, poiché la circostanza attiene al merito, essendo indiscutibile che la modifica qualitativa (acquisto di nuovi immobili o loro sostituzione) del proprio patrimonio non attesta il temuto impoverimento;
l'assenza di una pretesa creditoria nei termini esposti dalla curatela, giacché la responsabilità da reato, negli illeciti di bancarotta, non deve commisurarsi sul passivo fallimentare, bensì sul risultato dell'azione antidoverosa ascritta ai prevenuti;
al capo a) della rubrica si indica espressamente in Euro 284.473,47 l'importo delle distrazioni addebitate ai prevenuti (con responsabilità ovviamente tra essi solidale) e nulla è indicato al capo H bancarotta documentale (ascritta al solo AC), sicché riesce difficile l'accertamento in fatto del pregiudizio arrecato ai creditori dalla sottrazione del compendio contabile. Ne discende il ridimensionamento decisivo della garanzia. Il ricorso è, quindi rigettato, con conseguente condanna alle spese della parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011