Sentenza 25 giugno 2010
Massime • 1
È legittimo il sequestro conservativo disposto a tutela di un credito il cui importo non sia determinato ma sia determinabile con qualche approssimazione e su beni di cui manchi una stima puntuale, essendo sufficiente una valutazione complessiva, di natura sintetica, dei loro valori, in relazione al presumibile danno arrecato agli istanti.
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(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 320) Il fatto La Corte di appello di Cagliari respingeva l'opposizione proposta ex art. 667 c.p.p., comma 4, e, per l'effetto, confermava il provvedimento con cui, in sede esecutiva, era stata accertata la conversione in pignoramento, ai sensi dell'art. 320 c.p.p., del sequestro conservativo di un immobile, appartenente ad un legale in relazione al procedimento penale in cui questi era imputato di appropriazione indebita ai danni di una cliente. Il sequestro era stato eseguito dietro decreto di autorizzazione adottato dal G.i.p. nel corso del procedimento, contestualmente all'emissione del decreto penale di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2010, n. 35525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35525 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 25/06/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - rel. Consigliere - N. 1101
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 14982/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL OZ GI N. IL *07/11/1945*;
avverso l'ordinanza n. 17/2010 TRIB. LIBERTÀ di FERRARA, del 19/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATO;
lette le conclusioni del PG Dott. V. Monetti: inamm.tà. Uditi i difensori Avv. Pieraccini, avv. Maruzzi per le p. civ., anche in soat.ne dell'avv. Garponi. Schittar.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale di Ferrara, in sede di cognizione, disponeva il sequestro conservativo, ad istanza delle parti di somme di denaro, crediti, mobili ed immobili, nei confronti di \D ZO RG ed altri, imputati di bancarotta fraudolenta ed associazione per delinquere, in riferimento alla liquidazione coatta amministrativa della Coopcostruttori, società cooperativa a r.l.. Il tribunale del riesame confermava.
- Ricorre la difesa, deducendo violazione di legge:
- il patrimonio dell'imputato è stato ritenuto inidoneo a soddisfare le obbligazioni civili derivanti dai reati contestati, senza che ne sia stata valutata la consistenza, segnatamente in ordine agli immobili;
- si assume l'impignorabilità del credito di circa Euro 54.000,00 vantato dall'imputato nei confronti della procura di amministrazione straordinaria della Coopcostruttori. Al prevenuto, dipendente di quest'ultima, venivano attribuite azioni di prestito cooperativo (APC) mediante periodiche trattenute sulle retribuzioni mensili. Orbene, il giudice delegato, con provvedimento 13.2.04, ha stabilito che tali azioni non erano rimborsabili secondo la procedura prevista dall'art. 9 del reg.to delle citate azioni. Ne deriva un insanabile contrasto fra la presente ordinanza ed il provvedimento ora citato. Il credito sottoposto a sequestro, dunque, è stato considerato privilegiato a norma dell'art. 2751 bis c.c., nello stato passivo del dicembre '05 e nel progetto di riparto parziale del dicembre '09, sicche' esso non e' pignorabile oltre la misura del quinto, a norma dello artt. 545 c.p.c.. È pervenuta memoria per il ricorrente. - Le censure non possono essere condivise.
Non è necessario che l'importo del credito da garantire con sequestro conservativo sia determinato, essendo sufficiente che sia determinabile con qualche approssimazione.
Non diversamente, non è necessaria una stima puntuale dei beni sottoposti alla relativa cautela, essendo sufficiente una valutazione complessiva, di natura sintetica, del valore degli stessi, in relazione al presumibile danno arrecato agli istanti. - Quanto alla pignorabilità del credito di Euro 54 mila, non sembra appropriato il richiamo, fatto dal tribunale, a Sez. 1^,n. 4081 del 6.7.95, Caprara, rv. 202884, ove si consideri la relativa fattispecie, diversa da quella presente, poiché le APC non sono state trasfuse in una forma che ne renda disponibile l'importo da parte del \D ZO\.
In ogni caso, atteso che il sequestro conservativo è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile, per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili (art. 317 c.p.p., comma 3), la parte interessata può utilmente sollevare questioni in quella sede. Nella specie non ai ravvisano vizi afferenti il titolo genetico della cautela reale, sicché il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2010