Sentenza 18 giugno 2004
Massime • 1
In tema di sequestro conservativo, il "periculum in mora" atto a giustificare l'adozione della misura può essere riconosciuto, oltre che in presenza di una situazione che faccia apparire fondato un futuro depauperamento del debitore, anche quando sussista una condizione oggettiva di inadeguata consistenza del patrimonio del debitore in rapporto all'entità del credito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2004, n. 30326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30326 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 18/06/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - N. 1179
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 009520/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL CI OB N. IL 16/10/1944;
avverso ORDINANZA del 29/12/2003 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LATTANZI GIORGIO;
udito il Procuratore Generale nella persona della Dott.ssa Anna Maria De Sandro, che ha concluso chiedendo la dichiarazione dell'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
RO AL CI ha proposto ricorso per Cassazione contro l'ordinanza del 29 dicembre 2003 con la quale il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame contro l'ordinanza della Corte di appello di Palermo che aveva disposto il sequestro conservativo di numerose quote di immobili di proprietà del ricorrente. AL CI è stato condannato dal Tribunale di Palermo, unitamente ad altri correi, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e su richiesta della curatela fallimentare la corte di appello ha disposto il sequestro conservativo.
Con il provvedimento impugnato il tribunale del riesame ha ritenuto esistente il periculum in mora "avendo posto in essere gli altri coobbligati Di CI EN e VI FR operazioni di disposizione dei rispettivi loro cespiti ... circostanza questa che si riverbera intuitivamente ... sulla posizione dell'istante in quanto solidalmente obbligato con essi". Il tribunale ha pure considerato che il patrimonio di AL CI non poteva "garantire di per sè solo il pagamento delle obbligazioni civili".
Il ricorrente con il primo motivo ha sostenuto che per ritenere esistente il requisito del periculum in mora occorre "la ricorrenza di un (negativo) comportamento del debitore, tale da essere fondatamente rappresentativo di una (dolosa o anche semplicemente colposa) attività di depauperamento e che questo requisito nella specie manca dato che il tribunale ha fatto riferimento esclusivamente a comportamenti dei correi, mentre egli non ha compiuto alcun atto di disposizione patrimoniale o comunque pericoloso, ma ha addirittura incrementato il proprio patrimonio". Ai fini della decisione occorre chiarire che il periculum che giustifica il sequestro conservativo - come è stato affermato anche con riferimento all'analogo istituto del processo civile - può dipendere, oltre che da una situazione che faccia apparire fondato un futuro depauperamento del debitore, anche da una situazione oggettiva, relativa alla inadeguata consistenza del patrimonio del debitore in rapporto all'entità del credito. Sotto questo aspetto del resto è significativo che l'art. 316 comma 2 c.p.p., diversamente dall'art. 671 c.p.c., fa riferimento alla mancanza delle garanzie delle obbligazioni civili oltre che alla possibilità della loro dispersione, significando così che non è richiesto l'accertamento di una condotta del debitore che possa far prevedere atti di disposizione del patrimonio in pregiudizio dei creditori ma è sufficiente che le garanzie patrimoniali risultino inadeguate rispetto all'obbligazione da adempiere, di modo che debba esserne evitata la diminuzione.
Perciò l'ordinanza impugnata non può essere censurata perché ha tenuto conto della perdita delle garanzie provenienti dai correi, obbligati in solido, dato che questa perdita, anche se non è imputabile al ricorrente, costituisce oggettivamente uno situazione pregiudizievole per i creditori, da valutare tenendo conto dell'entità delle garanzie fornite dal patrimonio del ricorrente in rapporto alle obbligazioni da garantire. È però anche vero che il tribunale non avrebbe dovuto omettere di valutare le effettive prospettive di diminuzione delle garanzie provenienti dal ricorrente, tenendo anche conto dell'affermazione di questo - riportata dall'ordinanza - che "aveva, nelle more dell'espletamento del processo, incrementato il suo patrimonio". Ma soprattutto il tribunale, nel mettere a confronto tali garanzie con le "obbligazioni civili derivanti dal reato", avrebbe dovuto valutare l'entità di queste obbligazioni, tenendo conto che ai fini dell'art. 316 comma 2 c.p.p. rileva il danno derivante dai fatti di bancarotta addebitati al ricorrente, il quale generalmente non coincide - come invece ha ritenuto l'ordinanza impugnata - con "l'importo ... ammesso allo stato passivo" (ved. Sez. 5^, 9 aprile 2003, Muschitello, rv. 224889;
Sez. 1^, 20 ottobre 2000, Di Muni, rv. 217403). Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2004