Sentenza 26 settembre 2008
Massime • 1
Il "periculum in mora" ai fini dell'adozione del sequestro conservativo può essere integrato anche dalla condizione di inadeguatezza del patrimonio dell'imputato rispetto all'ammontare delle pretese creditorie, indipendentemente da un depauperamento allo stesso ascrivibile.
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- 1. Il sequestro conservativo nel procedimento penale in riferimento alla posizione processuale della parte civile: profili teorici e casi praticiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 ottobre 2012
- 2. Il sequestro conservativo nel procedimento penale in riferimento alla posizione processuale della parte civile: profili teorici e casi pratici.Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 9 ottobre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2008, n. 43246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43246 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 26/09/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 1190
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 22737/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell'interesse di:
NC AL, nato il [...] a [...];
a) avverso l'ordinanza pronunziata ex art. 324 c.p.p., il 17.3.2008 dal Tribunale di Bari (r.r. n. 22737/2008);
b) avverso il decreto pronunziato ex art. 316 c.p., il 25.2.2008 dal Tribunale di Bari (r. r. n. 20581/2008);
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI TOMASSI Maria Stefania;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Udito per il ricorrente l'avvocato MALCANGI Mario, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO
1. I due ricorsi indicati in epigrafe hanno ad oggetto: l'uno - proposto ex art. 325 c.p.p., comma 1, (quello iscritto al n. r.r. 22737/2008) - il provvedimento del Tribunale del riesame che il 17.3.2008 confermava il sequestro preventivo di beni immobili di AL CO disposto dal Tribunale di Bari il 23.1.2008;
l'altro - proposto ex art. 325 c.p.p., comma 2 (quello iscritto al n. r.r. 20581/2008) - il provvedimento con il quale il Tribunale di Bari estendeva detto sequestro preventivo al credito di Euro 78.958,00, vantato dal NC, per prestazioni professionali, nei confronti della CEDI Puglia s.r.l..
Il secondo ricorso, già fissato all'udienza del 17.9.2008, è stato rinviato all'udienza odierna su richiesta del difensore, che ha rinunziato a termini ed avvisi, per la trattazione unitaria. Analogo essendo l'oggetto e sostanzialmente identici essendo i motivi che li sostengono, in udienza i due ricorsi sono stati, con l'accordo delle parti, riuniti.
Per l'esame degli stessi ritiene il Collegio opportuno seguire un ordine logico, trattando per primo il provvedimento che attiene alla misura principale e quindi quello che ne costituisce estensione, prescindendo da quello cronologico.
2. Con il secondo dei provvedimenti impugnati (l'ordinanza 17.3.2008) il Tribunale di Bari investito ex art. 324 c.p.p., dalla richiesta avanzata dal NC confermava dunque il sequestro conservativo degli immobili di proprietà del ricorrente emesso il 23.1.2008 dal Tribunale di Bari su istanza della curatore del fallimento della società CEDI PUGLIA nell'ambito di procedimento penale che vedeva il medesimo NC imputato, con altri, di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, per distrazione e preferenziale.
2.1. Osservava il Tribunale del riesame che il sequestro era stato disposto alla luce di una lettura combinata delle misure ipotecarie allegate all'istanza e dell'entità delle pretese risarcitorie e restitutorie, vantate dalla curatela, ritenendo che la notevolissima sproporzione tra le due voci legittimava il vincolo reale sugli immobili degli indagati e che, con riferimento alla affermata insussistenza del periculum in mora, posta a fondamento del gravame, era sufficiente rilevare - sulla scorta di Cass. sez. 5^, 12 luglio 2004, n. 30326, Dal Cin - che l'inadeguata consistenza del patrimonio del debitore in rapporto all'entità del credito vantato rendeva evidente una situazione di oggettiva, e palese, in capienza: tale da ingenerare il concreto timore di perdita delle garanzie del credito. Peraltro, anche sotto il profilo soggettivo, il CO non offriva, soggiungeva il Tribunale, alcun affidamento, attesa la natura distrattiva dei fatti per i quali era imputato.
2.2. Con ricorso proposto a mezzo del proprio difensore MALCANGI Mario, il NC chiede l'annullamento della ordinanza impugnata deducendo violazione degli artt. 125 e 316 c.p.p. e, più in generale, erronea applicazione della legge processuale penale.
2.2.1. Con unico motivo lamenta che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente il periculum in mora facendo esclusivo riferimento alla consistenza del patrimonio dell'imputato e cioè al fatto che esso risultava notevolmente sproporzionato rispetto alle pretese restitutorie e risarcitorie avanzate dalla curatela, assumendo che, al contrario, il concetto di pericolo presupporrebbe necessariamente un divenire causale, un "dinamismo" (non valutato nel provvedimento impugnato) cioè capace di fondare il concreto pericolo di un impoverimento del patrimonio dell'imputato a causa di sue condotte (entrambe le espressioni usate nel testo dell'art. 316 c.p.p., "manchino" e "si disperdano" implicando insomma il pericolo di una modifica della situazione patrimoniale). Nulla invece il Tribunale aveva detto con riferimento all'esistenza di elementi, certi ed univoci, non meramente presuntivi, indicatori del rischio di un depauperamento del patrimonio a causa di comportamenti dell'imputato.
3. Con il primo provvedimento (quello del 25.2.2008) il Tribunale di Bari aveva nel frattempo accolto la ulteriore richiesta della curatela di estendere il sequestro preventivo già disposto anche al credito di Euro 78.958, che il NC vantava nei confronti della società fallita per prestazioni professionali.
3.1. Osservava a ragione che si trattava di credito attuale, giacché parte di esso era già oggetto di accantonamento in sede di riparto parziale e altra parte risultava più di recente ammessa al passivo, e che, nonostante il sequestro conservativo degli immobili già disposto, permaneva una notevolissima sproporzione tra il credito da reato vantato dalla curatela (di circa Euro 80 milioni, a fronte di un passivo di oltre Euro duecento milioni) da un lato e il patrimonio del NC nonché, complessivamente, dei coimputati (molti dei beni di costoro essendo già gravati da ipoteche in favore di istituti di credito) dall'altro.
3.2. Avverso detto provvedimento il NC, a mezzo del medesimo difensore, ha proposto ricorso per saltum, chiedendone l'annullamento per violazione degli artt. 316 e 125 c.p.p., e in particolare per assoluto difetto di motivazione (primo motivo) e per violazione della legge penale (secondo motivo).
3.2.1. Con il primo motivo lamenta in particolare (annotando il fatto che il precedente decreto non risultava ne' richiamato per relationem nè allegato) che era stata completamente omessa la giustificazione del periculum in mora e che apoditticamente il Tribunale aveva fatto riferimento ad una sproporzione tra pretese creditorie della curatela e bene vincolato, senza spiegare "perché la esorbitante richiesta della curatela fosse spendibile" ne' perché la sproporzione poteva giustificare il sequestro.
3.2.2. Con il secondo motivo svolge censure del tutto simili a quelle già riassunte sub 2.2.1., denunziando in sostanza la mancanza di motivazione sul pericolo di una diminuzione patrimoniale. DIRITTO
1. Osserva il Collegio che l'unico motivo del ricorso avverso l'ordinanza 17.3.2008 e il secondo motivo del ricorso avverso il provvedimento 25.2.2008, nonché, implicitamente, anche larga parte del primo motivo di tale ricorso, si fondano sulla comune prospettazione che erroneamente i Giudici del merito avrebbero ritenuto sufficiente per l'accoglimento delle domande di sequestro conservativo avanzate dalla parte civile la obiettiva originaria inadeguatezza della garanzia offerta dal patrimonio del debitore, così omettendo di valutare se v'era effettivamente il pericolo - che si dice non oggetto di scrutinio e in concreto insussistente - di un depauperamento imputabile al debitore delle garanzie delle obbligazioni civili derivanti da reato. Entrambi i ricorsi muovono dunque dal presupposto che il pericolo richiesto per l'applicazione della misura cautelare in esame consista, necessariamente ed esclusivamente, nel pericolo di una diminuzione del patrimonio dell'imputato a questi addebitabile.
Si tratta però di opzione ermeneutica che trascura il dato normativo e la funzione della misura e che non è perciò condivisibile.
1.1. L'art. 316 c.p.p., nel declinare al secondo comma i presupposti per l'applicazione del sequestro (conservativo) su richiesta del creditore privato, espressamente si riferisce a situazioni in cui "manchino" ovvero (in alternativa) "si disperdano" le garanzie a quello riservate, così ripetendo la formula già adottata dell'art.189 c.p., comma 3, oggetto di consolidata e condivisa interpretazione
(vedi per tutte la sentenza 30326 del 2004, Dal Cin correttamente citata dal Tribunale).
Stando alla definizione normativa, il periculum consiste dunque, tradizionalmente, nell'obiettivo e non apparente ("vi è fondata ragione") timore di una insufficienza - iniziale ovvero sopravvenuta - del patrimonio dell'imputato (o del responsabile civile) rispetto alle obbligazioni nascenti dal reato, alle quali si riconosce perciò e tramite il sequestro conservativo titolo a una soddisfazione in via privilegiata (ex art. 316 c.p.p., comma 4). Due sono dunque i modi attraverso cui può manifestarsi il pericolo: (a) la mancanza (anche relativa, assorbendo tale nozione quelle di inadeguatezza o insufficienza) dell'oggetto della garanzia patrimoniale;
(b) il rischio di sua dispersione. In entrambi i casi l'accertamento deve vertere su un confronto tra l'entità del patrimonio del debitore o del responsabile civile - iniziale ovvero a seguito della sua possibile erosione - e l'insieme delle ragioni creditorie gravanti sul medesimo.
Coerentemente alle finalità della misura l'insorgenza dell'esigenza cautelare può di conseguenza (come avverte autorevole dottrina) essere ravvisata: (a) in relazione all'inadeguatezza del patrimonio dell'imputato rispetto all'ammontare dei crediti da reato e alla conseguente necessità di costituire un privilegio a favore dei creditori privati;
(a1) in relazione, in alternativa, all'insufficienza di quel medesimo patrimonio nei riguardi di una più vasta massa di creditori e alla necessità perciò di costituire un privilegio a favore dei crediti da reato;
ovvero (b) quando sorga un rischio di diminuzione - dispersione delle garanzie patrimoniali, capace di determinare, in riferimento ai medesimi parametri indicati sub a e sub al, l'esigenza di un vincolo reale idoneo ad assicurarne la conservazione.
Correttamente perciò nei provvedimenti impugnati i giudici del merito hanno valutato e posto a base delle misure l'obiettiva inadeguatezza del patrimonio dell'imputato debitore a fronte della pretesa risarcitoria della parte civile curatela, sottolineando altresì l'imponenza del passivo fallimentare e, dunque, l'obiettiva insufficienza di quello stesso patrimonio a soddisfare tutti i creditori: non mancando, peraltro, il Tribunale del riesame di segnalare lo scarso "affidamento" che offriva l'imputato attesa la natura distrattiva degli illeciti dei quali era chiamato a rispondere, ed evidenziando il Giudice di primo grado anche la scarsa consistenza del patrimonio di tutti i coobbligati in solido (coimputati).
2. Manifestamente infondate sono quindi le ulteriori censure del primo motivo del ricorso avverso il provvedimento 25.2.2008. 1.1. La notazione che il precedente decreto di sequestro preventivo non risultava formalmente richiamato ne' allegato non ha difatti (racchiusa com'è tra parentesi) la forma di una censura, ne' ne ha la consistenza, giacché il rinvio è implicitamente ma inequivocamente espresso mediante il riferimento alla richiesta di estensione del precedente provvedimento. Nessuna lesione del diritto di difesa è d'altra parte lamentata ne' è ravvisabile dal momento che il contraddittorio sul sequestro preventivo ha avuto massima estensione.
1.2. Manifestamente infondate sono quindi le doglianze di "assoluta" mancanza di motivazione in ordine al pericolo in mora, giacché, come s'è accennato sopra, in fatto (al punto 3.1.) e in diritto al punto 1, il provvedimento risulta congruamente motivato con riferimento alla insufficienza e inadeguatezza delle garanzie patrimoniali del CO e dei coimputati a fronte dei crediti da reato in particolare e della massa creditoria in generale.
1.3. Del tutto generico è infine l'accenno a un non dimostrato fumus (sotto il profilo della esistenza del danno vantato dalla curatela), la fase processuale già instaurata facendo presumere positivamente effettuato quel vaglio sulla fondatezza dell'accusa che è in questa sede sufficiente.
3. Conclusivamente, entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2008